Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14959 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ELEONORA GRIFONI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 03/04/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]e Incisa C.F._1
V.no, Via Strasburgo n. 18 e da C.F. , Controparte_1 C.F._2
nato in [...], il [...], residente in [...], Cetina Caticcio n. 69 come da certificato di matrimonio trascritto nel registro degli atti di Reggello al n. 2 parte II serie
C Ufficio 1 dell'anno 2013 (doc. 3).
2. disporre l'affidamento esclusivo, in ordine ad ogni tipo di decisione, a favore della ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. disporre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
in favore del figlio minore un importo a titolo di contributo al Persona_1 mantenimento ordinario dei minori, pari ad € 400,00=, oltre rivalutazione istat annuale,
o la cifra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento, da parte di della totale autonomia Per_1
economico - reddituale;
4. disporre che il padre possa frequentare il figlio solo previo accordo con la madre e fermo il consenso del minore e che, in caso di difficoltà, debbano essere coinvolti i servizi sociali competenti per territorio
5. con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , il quale è rimasto Controparte_1
contumace.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia
2 protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3316, pubblicata in data 14/11/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(29/12/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2. Dalla coppia è nato il figlio il 25/07/2014, il quale vive con la madre e Persona_1
da oltre tre anni non incontra il padre.
Considerato che la madre si sta occupando da sola della cura e della gestione del bambino, risulta nell'interesse di quest'ultimo una pronuncia che (come peraltro già stabilito in sede di separazione), ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la
3 facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso. deve altresì rimanere collocato presso la madre, in continuità con la Persona_1
situazione attuale.
3. Considerato il tempo trascorso in assenza di contatti tra padre e figlio, si ritiene opportuno stabilire che il ON possa frequentare il bambino soltanto previo accordo con la madre, e in caso di difficoltà con il coinvolgimento dei servizi sociali competenti per territorio.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
Al riguardo, si osserva che la madre lavora come dipendente di uno studio commerciale a tempo indeterminato, e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.770,00; è altresì beneficiaria dell'assegno unico familiare pari ad € 199,40 mensili;
a seguito dell'acquisto di un immobile, ove nell'anno 2024 si è trasferita ad abitare insieme al minore, la ricorrente è onerata di versare la rata mensile (pari a € 348,08) del mutuo contratto per l'acquisto della casa (v. verbale di udienza del 03/04/2025, doc. 10 allegato al ricorso ed estratti del conto corrente depositati il 02/04/2025).
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, delle esigenze di il quale Persona_1
ha ormai compiuto undici anni, della generica capacità lavorativa del il quale CP_1
non è gravato da un onere di mantenimento diretto del figlio, valutati altresì il breve tempo trascorso dalla pronuncia della separazione (allorché è stato previsto a carico del padre un assegno di € 300,00 mensili) e anche la assenza di deduzioni in merito alle attuali condizioni lavorative e reddituali paterne, il Tribunale ritiene congruo mantenere a carico del l'obbligo di versare alla madre un assegno periodico di € 300,00 CP_1
mensili per il mantenimento ordinario del figlio. L'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e deve essere versato entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per il figlio dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
Infine, occorre prevedere che continui a percepire integralmente l'assegno Parte_1
unico per la prole.
5. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, il quale, rimanendo contumace, non ha ostacolato la pronta definizione del procedimento,
4 considerato altresì che si tratta in parte di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in in data Persona_2
05/12/2012 da , n. a FIRENZE (FI) il 16/06/1979, e Parte_1 [...]
, n. a il 12/04/1989, trascritto dall'Ufficiale CP_1 Persona_2
di Stato Civile del Comune di REGGELLO al n. 2, parte II, serie C, anno 2013;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in Persona_1
autonomia anche le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca presso la madre;
Persona_1
- il padre potrà frequentare il figlio previo accordo con la madre, e, in caso di difficoltà, con il coinvolgimento dei servizi sociali competenti per territorio;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per la prole;
Parte_1
- nulla per le spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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