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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10853/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 10853/2023 R.G.A.C. promossa da:
Il (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
- attore - Contro
Il (C.F.: ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente dal giorno 14/01/2020 a Vado Ligure (SV), Via Montegrappa n. 11 - contumace;
- convenuto - conclusioni rese in data 12.12.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione delle lesioni personali ai militari appartenenti all'Arma dei CP_1
Carabinieri Mar. Magg. Indelicato e l'App. Sc. ; CP_2
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della somma di €11.734,37 in favore CP_1 dell'amministrazione attrice, quale datore di lavoro danneggiato dall'assenza dei militari dal servizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali dal dì dell'evento.
Con il favore delle spese”.
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2024, il , odierno Parte_1 attore, ha convenuto in giudizio il Sig. odierno convenuto, per sentirlo CP_1 dichiarare responsabile delle lesioni cagionate, in data 04/08/2019, ai due militari in servizio Mar. Magg. e App. Sc. Q.S. e per l'effetto sentirlo Controparte_3 CP_4 condannare al pagamento della somma di € 11.734,37 in favore del Ministero attore pari a quanto da esso corrisposto ai militari, in qualità di datore di lavoro, in assenza di servizio (cd. emolumenti “a vuoto”).
A sostegno della domanda ha esposto che :
pag.
1 - in data 04/08/2019 i militari appartenenti alla Stazione CC di Quiliano erano intervenuti presso la casa coniugale del Sig. al fine di sedare una lite tra lui e la CP_1 moglie, Sig.ra In particolare, il Sig. stava tentando di Controparte_5 CP_1 accedere all'abitazione coniugale da cui era stato quella stessa notte allontanato (con un precedente intervento delle forze dell'ordine) su richiesta della moglie, la quale aveva dichiarato di essere stata maltrattata e percossa dall'uomo, anche alla presenza dei figli minori;
- i militari giunti sul posto, tra cui il Mar. Magg. e l'App. Sc. Q.S. Enrico Controparte_3
Pani, si erano opposti ai tentativi di accesso del Sig. nell'abitazione coniugale CP_1
(all'interno della quale si trovavano la moglie e i figli minori), venendo, in conseguenza di ciò, spintonati e minacciati dal Sig. ; CP_1
- in seguito alle resistenze opposte dal aveva avuto luogo una effettiva CP_1 colluttazione, nel corso della quale quest'ultimo aveva procurato lesioni a entrambi i militari suindicati;
in particolare :al Mar. Magg. una frattura del Controparte_3 tronchite omerale sinistro con prognosi di 30 giorni;
all'App. Sc. Q.S. Enrico Pani una contusione al ginocchio e frattura del V dito del piede destro con prognosi di 19 giorni come risultante dai rispettivi referti nr. 31391 e 31390 del 04/08/2019, nosocomio “San Paolo” di Savona;
- detti fatti hanno formato oggetto del procedimento penale iscritto a r.g. n. 1197/2019 presso il Tribunale di Savona, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 1028/2019, in cui è stata dichiarata la responsabilità penale del Sig. “per il reato di cui agli artt. CP_1
81, 336 e 336 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza e minaccia per opporsi agli operanti della Stazione CC di Quiliano” e “per il reato di cui agli artt. 61, n. 2; 582, c. 1; 585-576, c. 1, n.
5-bis) c.p., perché, con le condotte di cui al capo 1), cagionava al Lgt. : frattura del trochite omerale sinistro con prognosi di giorni Controparte_3
30 s.c.; all'App. se. QS contusione ginocchio e frattura V dito del piede destro con CP_4 prognosi di giorni 19 s.c.” (v. doc. 14 citazione);
- a causa delle lesioni riportate il Mar. Magg. Indelicato è rimasto assente dal servizio dalla data del 04/08/2019 alla data del 18/10/2019, per un totale di 27 giorni; durante tale periodo l'odierno attore , in qualità di datore di lavoro, ha Parte_1 erogato al Mar. Magg. Indelicato € 9.018,99 a titolo di emolumenti stipendiali, senza tuttavia poter fruire della sua prestazione lavorativa (cd. emolumenti “a vuoto”); l'App. Sc. Q.S. Pani è rimasto assente dal servizio dalla data del 04/08/2019 alla data del 30/08/2019, per un totale di 76 giorni; durante tale periodo l'odierno attore
, in qualità di datore di lavoro, ha erogato all'App. Sc. Q.S. Pani € Parte_1
2.715,38 a titolo di emolumenti stipendiali, senza tuttavia poter fruire della sua prestazione lavorativa (cd. emolumenti “a vuoto”);
- detta somma pari a € 11.734,37 complessivi è stata richiesta in pagamento al convenuto Sig. a titolo di risarcimento del danno subito CP_1
Con decreto 12.12.2023 il giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto Sig.
avvenuta a mezzo posta il 28.11.2023 ne ha dichiarato la contumacia. CP_1
pag. 2 La causa istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale (teste CP_4
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe
[...]
In diritto
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'istruttoria orale e documentale hanno confermato le allegazioni di parte attrice;
in particolare il teste Sig. (v. verbale di udienza del 10/10/2024), ha confermato la CP_4 condotta delittuosa tenuta dal Sig. , odierno convenuto, ai danni del CP_1 Parte_2
e dell'App. Sc. Q.S. Pani in data 04/08/2019, come descritta nell'atto di CP_3 citazione del Ministero attore , oggetto di accertamento in sede penale conclusosi con sentenza n. 1197/2019 del Tribunale di Savona, anch'essa in atti (doc. 14 citazione).
Allo stesso modo, è stato confermato il nesso di causalità tra la condotta dannosa del Sig.
e i danni riportati dal Mar. Magg. Indelicato e dall'App. Sc. Q.S. Pani, risultante CP_1 dai referti medici in atti (v. referti 31390 e 31391, doc. 10 citazione) .
È accertata, pertanto, la responsabilità dell'odierno convenuto, Sig. per le CP_1 lesioni riportate dal Mar. Magg. e dall'App. Sc. Q.S. Pani nel corso del loro CP_3 intervento del 04/08/2019.
Documentale è, inoltre, l'erogazione, da parte del Ministero attore, di € 9.018,99 in favore del Mar. Magg. Indelicato a titolo di emolumenti stipendiali, senza che il Ministero, in qualità di suo datore di lavoro, abbia potuto fruire della sua prestazione lavorativa (v. prospetto emolumenti n. 912.7, doc. 8 citazione); documentale, e confermata nel corso dell'audizione testimoniale avvenuta in data 10/10/2024, è, altresì, l'erogazione di € 2.715,38 in favore l'App. Sc. Q.S. Pani a titolo di emolumenti stipendiali, senza aver potuto fruire della sua prestazione lavorativa (v. prospetto emolumenti n. 912.4, doc. 9 citazione e verbale udienza 10/10/2024).
Appurata, dunque, la lesione del diritto di credito del in qualità di Parte_1 datore di lavoro, che ha erogato emolumenti stipendiali in difetto di corrispettiva prestazione lavorativa, la questione in diritto rimane, esclusivamente, il diritto di quest'ultimo di agire in giudizio nei confronti del responsabile del danno ingiusto, nel caso di specie, il convenuto Sig. . CP_1
Sul punto, è giurisprudenza pacifica e consolidata che il terzo, responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative (si veda, in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite 174/1971; Cass. civ., Sez. Unite, 12/11/1988, n. 6132; Cass. civ., 25/06/1993, n. 7063; Cass. civ., III sez., 04/11/2002, n. 15399).
Più di recente, Cass. civ. 09/02/2020, n. 2844 ha statuito che: “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo
pag. 3 responsabile del fatto medesimo”, richiamando, tra le altre Cass. n. 531/87, preceduta e seguita da giurisprudenza costante.
In conclusione, alla luce delle risultanze fattuali e del quadro giurisprudenziale così ricostruito, non v'è dubbio che, nel caso di specie, il Sig. , in qualità di responsabile CP_1 del danno cagionato ai lavoratori dipendenti . e App. Sc. Q.S. Parte_2 Controparte_3
causa di loro temporanea inabilità assoluta al lavoro, debba essere CP_4 condannato a risarcire il danno derivante al datore di lavoro per la retribuzione Parte_1 erogata a vuoto, a fronte di tale inabilità; in tale caso si è in presenza di una ipotesi di danno patrimoniale da lesione del diritto di credito;
in particolare, è stato sostenuto, in modo pressoché pacifico, che “in base al principio dell'applicabilità della tutela aquilana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore del fatto illecito da cui siano derivati a un lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente, cagionata mancanza delle prestazioni lavorative” (Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699). Il danno patrimoniale del datore di lavoro ben può essere calcolato sulla base di quanto corrisposto al lavoratore, costituendo ciò un indice indiziario per la liquidazione patrimoniale del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla data della erogazione.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 11.734,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso. Le spese di lite per la soccombenza sono poste a carico del convenuto, nella misura liquidata nel dispositivo, con applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (in considerazione della contumacia del convenuto), per le fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa:
1) in accogliento della domanda avanzata da parte attrice, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dal attore che liquida in € Parte_1
11.734,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso fino alla data della presente sentenza, e interessi legali su detta somma dalla data odierna fino al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.000 per compenso professionale, € 264 per esborsi oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge
Genova 2 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 10853/2023 R.G.A.C. promossa da:
Il (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
- attore - Contro
Il (C.F.: ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente dal giorno 14/01/2020 a Vado Ligure (SV), Via Montegrappa n. 11 - contumace;
- convenuto - conclusioni rese in data 12.12.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione delle lesioni personali ai militari appartenenti all'Arma dei CP_1
Carabinieri Mar. Magg. Indelicato e l'App. Sc. ; CP_2
per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della somma di €11.734,37 in favore CP_1 dell'amministrazione attrice, quale datore di lavoro danneggiato dall'assenza dei militari dal servizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali dal dì dell'evento.
Con il favore delle spese”.
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2024, il , odierno Parte_1 attore, ha convenuto in giudizio il Sig. odierno convenuto, per sentirlo CP_1 dichiarare responsabile delle lesioni cagionate, in data 04/08/2019, ai due militari in servizio Mar. Magg. e App. Sc. Q.S. e per l'effetto sentirlo Controparte_3 CP_4 condannare al pagamento della somma di € 11.734,37 in favore del Ministero attore pari a quanto da esso corrisposto ai militari, in qualità di datore di lavoro, in assenza di servizio (cd. emolumenti “a vuoto”).
A sostegno della domanda ha esposto che :
pag.
1 - in data 04/08/2019 i militari appartenenti alla Stazione CC di Quiliano erano intervenuti presso la casa coniugale del Sig. al fine di sedare una lite tra lui e la CP_1 moglie, Sig.ra In particolare, il Sig. stava tentando di Controparte_5 CP_1 accedere all'abitazione coniugale da cui era stato quella stessa notte allontanato (con un precedente intervento delle forze dell'ordine) su richiesta della moglie, la quale aveva dichiarato di essere stata maltrattata e percossa dall'uomo, anche alla presenza dei figli minori;
- i militari giunti sul posto, tra cui il Mar. Magg. e l'App. Sc. Q.S. Enrico Controparte_3
Pani, si erano opposti ai tentativi di accesso del Sig. nell'abitazione coniugale CP_1
(all'interno della quale si trovavano la moglie e i figli minori), venendo, in conseguenza di ciò, spintonati e minacciati dal Sig. ; CP_1
- in seguito alle resistenze opposte dal aveva avuto luogo una effettiva CP_1 colluttazione, nel corso della quale quest'ultimo aveva procurato lesioni a entrambi i militari suindicati;
in particolare :al Mar. Magg. una frattura del Controparte_3 tronchite omerale sinistro con prognosi di 30 giorni;
all'App. Sc. Q.S. Enrico Pani una contusione al ginocchio e frattura del V dito del piede destro con prognosi di 19 giorni come risultante dai rispettivi referti nr. 31391 e 31390 del 04/08/2019, nosocomio “San Paolo” di Savona;
- detti fatti hanno formato oggetto del procedimento penale iscritto a r.g. n. 1197/2019 presso il Tribunale di Savona, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 1028/2019, in cui è stata dichiarata la responsabilità penale del Sig. “per il reato di cui agli artt. CP_1
81, 336 e 336 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza e minaccia per opporsi agli operanti della Stazione CC di Quiliano” e “per il reato di cui agli artt. 61, n. 2; 582, c. 1; 585-576, c. 1, n.
5-bis) c.p., perché, con le condotte di cui al capo 1), cagionava al Lgt. : frattura del trochite omerale sinistro con prognosi di giorni Controparte_3
30 s.c.; all'App. se. QS contusione ginocchio e frattura V dito del piede destro con CP_4 prognosi di giorni 19 s.c.” (v. doc. 14 citazione);
- a causa delle lesioni riportate il Mar. Magg. Indelicato è rimasto assente dal servizio dalla data del 04/08/2019 alla data del 18/10/2019, per un totale di 27 giorni; durante tale periodo l'odierno attore , in qualità di datore di lavoro, ha Parte_1 erogato al Mar. Magg. Indelicato € 9.018,99 a titolo di emolumenti stipendiali, senza tuttavia poter fruire della sua prestazione lavorativa (cd. emolumenti “a vuoto”); l'App. Sc. Q.S. Pani è rimasto assente dal servizio dalla data del 04/08/2019 alla data del 30/08/2019, per un totale di 76 giorni; durante tale periodo l'odierno attore
, in qualità di datore di lavoro, ha erogato all'App. Sc. Q.S. Pani € Parte_1
2.715,38 a titolo di emolumenti stipendiali, senza tuttavia poter fruire della sua prestazione lavorativa (cd. emolumenti “a vuoto”);
- detta somma pari a € 11.734,37 complessivi è stata richiesta in pagamento al convenuto Sig. a titolo di risarcimento del danno subito CP_1
Con decreto 12.12.2023 il giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto Sig.
avvenuta a mezzo posta il 28.11.2023 ne ha dichiarato la contumacia. CP_1
pag. 2 La causa istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale (teste CP_4
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe
[...]
In diritto
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'istruttoria orale e documentale hanno confermato le allegazioni di parte attrice;
in particolare il teste Sig. (v. verbale di udienza del 10/10/2024), ha confermato la CP_4 condotta delittuosa tenuta dal Sig. , odierno convenuto, ai danni del CP_1 Parte_2
e dell'App. Sc. Q.S. Pani in data 04/08/2019, come descritta nell'atto di CP_3 citazione del Ministero attore , oggetto di accertamento in sede penale conclusosi con sentenza n. 1197/2019 del Tribunale di Savona, anch'essa in atti (doc. 14 citazione).
Allo stesso modo, è stato confermato il nesso di causalità tra la condotta dannosa del Sig.
e i danni riportati dal Mar. Magg. Indelicato e dall'App. Sc. Q.S. Pani, risultante CP_1 dai referti medici in atti (v. referti 31390 e 31391, doc. 10 citazione) .
È accertata, pertanto, la responsabilità dell'odierno convenuto, Sig. per le CP_1 lesioni riportate dal Mar. Magg. e dall'App. Sc. Q.S. Pani nel corso del loro CP_3 intervento del 04/08/2019.
Documentale è, inoltre, l'erogazione, da parte del Ministero attore, di € 9.018,99 in favore del Mar. Magg. Indelicato a titolo di emolumenti stipendiali, senza che il Ministero, in qualità di suo datore di lavoro, abbia potuto fruire della sua prestazione lavorativa (v. prospetto emolumenti n. 912.7, doc. 8 citazione); documentale, e confermata nel corso dell'audizione testimoniale avvenuta in data 10/10/2024, è, altresì, l'erogazione di € 2.715,38 in favore l'App. Sc. Q.S. Pani a titolo di emolumenti stipendiali, senza aver potuto fruire della sua prestazione lavorativa (v. prospetto emolumenti n. 912.4, doc. 9 citazione e verbale udienza 10/10/2024).
Appurata, dunque, la lesione del diritto di credito del in qualità di Parte_1 datore di lavoro, che ha erogato emolumenti stipendiali in difetto di corrispettiva prestazione lavorativa, la questione in diritto rimane, esclusivamente, il diritto di quest'ultimo di agire in giudizio nei confronti del responsabile del danno ingiusto, nel caso di specie, il convenuto Sig. . CP_1
Sul punto, è giurisprudenza pacifica e consolidata che il terzo, responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative (si veda, in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite 174/1971; Cass. civ., Sez. Unite, 12/11/1988, n. 6132; Cass. civ., 25/06/1993, n. 7063; Cass. civ., III sez., 04/11/2002, n. 15399).
Più di recente, Cass. civ. 09/02/2020, n. 2844 ha statuito che: “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo
pag. 3 responsabile del fatto medesimo”, richiamando, tra le altre Cass. n. 531/87, preceduta e seguita da giurisprudenza costante.
In conclusione, alla luce delle risultanze fattuali e del quadro giurisprudenziale così ricostruito, non v'è dubbio che, nel caso di specie, il Sig. , in qualità di responsabile CP_1 del danno cagionato ai lavoratori dipendenti . e App. Sc. Q.S. Parte_2 Controparte_3
causa di loro temporanea inabilità assoluta al lavoro, debba essere CP_4 condannato a risarcire il danno derivante al datore di lavoro per la retribuzione Parte_1 erogata a vuoto, a fronte di tale inabilità; in tale caso si è in presenza di una ipotesi di danno patrimoniale da lesione del diritto di credito;
in particolare, è stato sostenuto, in modo pressoché pacifico, che “in base al principio dell'applicabilità della tutela aquilana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore del fatto illecito da cui siano derivati a un lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente, cagionata mancanza delle prestazioni lavorative” (Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699). Il danno patrimoniale del datore di lavoro ben può essere calcolato sulla base di quanto corrisposto al lavoratore, costituendo ciò un indice indiziario per la liquidazione patrimoniale del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla data della erogazione.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 11.734,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso. Le spese di lite per la soccombenza sono poste a carico del convenuto, nella misura liquidata nel dispositivo, con applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (in considerazione della contumacia del convenuto), per le fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa:
1) in accogliento della domanda avanzata da parte attrice, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dal attore che liquida in € Parte_1
11.734,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso fino alla data della presente sentenza, e interessi legali su detta somma dalla data odierna fino al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.000 per compenso professionale, € 264 per esborsi oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge
Genova 2 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 4