CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°28 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Bonadonna, sito in Palermo, nella via Santorre di Santa Rosa n.1. Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv._Salvatore_Astuto, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Agrigento in via XXV
Aprile n.158.
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro- opposizione a cartella esattoriale.
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il
26 maggio 2018, convenendo in giudizio la CP_1 [...]
aveva proposto opposizione avverso la cartella Parte_1 di pagamento n. 29620180003111721000 notificatagli il 16 aprile 2018, con la quale gli era stato ingiunto il versamento di € 6.585,71 a titolo di contributi previdenziali
1 minimi dovuti, per l'anno 2015, alla , rimasti insoluti, Parte_1 con le maturate sanzioni aggiuntive e interessi di mora.
Aveva dedotto, preliminarmente, la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi – intervenuta il 30/11/17, invece che entro il 31 Dicembre 2016, anno successivo a quello di maturazione del credito contributivo, ai sensi dell'art. 25
D.Lgs. n. 46/99 – e, nel merito, che i contributi non erano, comunque, dovuti, non essendo egli iscritto alla e non avendo alcun obbligo di iscrizione alla Pt_1 medesima, né di pagamento di contributi previdenziali, avendo chiuso, con decorrenza dal 31.12.2005, la partita IVA di cui era stato titolare, non svolgendo alcuna attività professionale ed essendo iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, quale lavoratore dipendente di una società che aveva regolarmente versato i contributi in suo favore, nonché titolare di impresa individuale e, dunque, di redditi di impresa in regime di contabilità semplificata.
Aveva chiesto, quindi, l'accertamento della nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per intervenuta decadenza e, nel merito, per infondatezza della pretesa creditoria.
La aveva contestato la domanda e chiesto, di conseguenza, Parte_1
l'accertamento della sussistenza del diritto di credito azionato, confermandosi la validità ed efficacia della cartella impugnata.
Con sentenza n.608/2022 pubblicata l'11 luglio 2022, il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto la domanda, dichiarando non dovute le somme iscritte a ruolo e ordinando la cancellazione dalla
Cassa di previdenza dei Geometri per l'anno 2015.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la Parte_2
(di seguito: ), in persona del legale rappresentante, con ricorso
[...] Pt_3 depositato il 10 gennaio 2023.
Censura di erroneità la decisione e ne sollecita la riforma, previo accertamento della sussistenza dell'obbligazione per l'annualità oggetto della pretesa contributiva iscritta nel ruolo impugnato e tal fine, deducendo nel merito, richiama l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n.25 del 3.01.2020, in sede di analisi delle evoluzioni ordinamentali che hanno riguardato il sistema gestito della
– (confermato dai successivi arresti giurisprudenziali Cass n.4568/2021, Pt_1
n.1410/2022, 7820/2022,4861/2022, n.35910/2022, n.28188/2022), che ha pacificamente applicato le norme statuarie e regolamentari dell'Ente (ossia, quelle che sarebbero in contrasto con l'art. 22, l. 773/1982), riconoscendo che «[…] a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'iscrizione alla è divenuta obbligatoria per tutti Pt_1 gli iscritti all'Albo professionale esercenti la professione di geometra, in qualunque forma e anche in modo occasionale» .
2 Sostiene che, ai sensi del nuovo art. 5 del Regolamento interno, che aveva abrogato la preesistente normativa legislativa, il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi poiché essendo iscritto all'albo dei geometri di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e 5 dello Statuto, era tenuto, altresì, all'iscrizione alla previdenza di categoria, considerato che non è stato documentato il rituale adempimento degli obblighi dichiarativi.
Spiega che il binomio tra presunzione iscrittiva e oneri di autocertificazione assume, cioè, valore “costitutivo” della posizione previdenziale;
senza che il contribuente possa pretendere ex post di rivendicare la cancellazione, sulla base di allegazioni irrituali e tardive.
Deduce, altresì, che “ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967, l'iscrizione alla previdenza di categoria ha storicamente riguardato tutti gli iscritti all'albo professionale, sicché la mera appartenenza alla categoria ha sempre determinato l'automatica insorgenza di obblighi di solidarietà previdenziale, in forma di contribuzione minima (art. 10, u.c., l. 773/1982); che la contribuzione minima non
è (per sua natura), infatti, parametrata ad alcun reddito imponibile, ed ha natura solidaristica valendo, quindi, per essa regole e principi ad hoc;
essa, cioè, secondo i principi che informano l'ordinamento mutualistico della «trae idonea Pt_1 giustificazione dalla sola circostanza dell'iscrizione all'albo, la quale è libera e fonte, di per sé, di utilità almeno potenziali»; che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di esercizio della professione ha assunto ai fini previdenziali un significato più ampio rispetto al passato, sì da includere forme spurie e atipiche di utilizzo dell'abilitazione professionale (v., Cass. 26.01.2016, n. 1347), ivi compresi compiti “non riservati” ai geometri (ex art. 16, r.d. 274/1929)”.
Ne fa discendere l'obbligo d'iscrizione dei geometri che siano contemporaneamente iscritti ad altra gestione previdenziale, di per sé non ostativa all'insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della previdenza di categoria;
anzi la duplicazione della tutela previdenziale non viola “il divieto di doppia contribuzione”, perché vi è il cumulo di attività (rectius, di presupposti di capacità contributiva) formalmente distinte e la doppia posizione assicurativa è di per sé compatibile con la garanzia ex art. 38 Cost.(Corte Cost. n. 17.03.1995, n. 88; Corte
Cost. n. 18.07.1997, 248; conf., ex aliis, Cass. 23.01.2018, n. 1643).
D'altra parte, prosegue, dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995), si è affermato il principio generale - opposto e incompatibile rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. Vale a dire, per quanto qui di rilievo, che i principi di tutela previdenziale obbligatoria dei
3 soggetti che svolgono attività professionale trovano applicazione «[…] ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente» (art. 1, c. 2, d.lgs.
103/1996).
Secondo la sua prospettazione non assurge, pertanto, a criterio dirimente rispetto alle fattispecie che riguardano l'imposizione contributiva nei confronti dei lavoratori subordinati, quella dell'applicabilità del criterio di continuità professionale ex art. 22, l. 773/1982, tenuto conto che può aversi un esercizio continuativo della professione di geometra anche attraverso il semplice disimpegno dell'incarico assunto presso la società datrice di lavoro.
Con memoria del 30 dicembre 2024 si è costituito contestando CP_1 le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello del quale eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Eccepisce, inoltre, l'esistenza di giudicato esterno formatosi con la sentenza n.858/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento da lui instaurato nei confronti dell Controparte_2
, relativo alla medesima cartella esattoriale e ne chiede l'estensione alla
[...] presente controversia”; eccepisce, ancora, il giudicato in ordine alla statuizione, non espressamente impugnata, con la quale il Tribunale ha ritenuto che: Ex adverso invertendo l'onere della prova parte ricorrente ha allegato e provato in giudizio di aver svolto, nell'anno di riferimento, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 attività lavorativa dipendente per conto della Controparte_3 la quale ha provveduto a versargli i relativi contributi all'
[...] CP_4
(cfr. estratto conto previdenziale fascicolo ricorrente all. n. 6) che è stato titolare di impresa individuale per l'attività di parcheggio a cielo aperto ( cfr. all. n. 4 fascicolo ricorrente ) ed infine dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per cui è causa si evince la sussistenza in capo alla parte ricorrente di reddito da lavoro dipendente e di reddito di impresa in regime di contabilità semplificata ( cfr. al n. 7 fascicolo ricorrente ).
Nel merito il deduce l'illegittimità dell'art.5 dello Statuto della CP_1 Pt_1 nella formulazione approvata con D.M. del 27/2/2003 e, in ogni caso, l'insussistenza del presupposto giuridico della iscrizione che, a dire della , era stato Pt_4 giustificato dalla mera iscrizione all'albo professionale e dall'omissione dell'obbligo certificativo;
contesta la validità di tale teorema in quanto contrario alla lettera della disposizione regolamentare, sia nella versione previgente, che in quella successivamente approvata, la quale subordina l'obbligatorietà dell'iscrizione alla al fatto di esercitare, comunque, anche senza carattere di continuità ed Pt_1 esclusività, la libera professione.
4 Propone appello incidentale condizionato per rilevare non solo che la Pt_1 non aveva provato il requisito della continuità professionale e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo geometra libero professionista nell'anno 2015 ma che egli stesso aveva, di converso, dimostrato, producendo il certificato di cessazione dell'attività e della partita Iva, e la dichiarazione dei redditi, di non avere svolto tale attività libero professionale.
Ripropone, in subordine:
- le eccezioni già dedotte in primo grado quanto a illegittimità, per violazione dell'art.22 della legge n.773/1982, delle fonti di rango inferiore (art. 5 Statuto della e circolare della Direzione Generale del 22.07.2011), che prevedono l'invio del Pt_1
Modello 3/03 predisposto dalla come onere necessario per superare la Pt_1 presunzione di esercizio della libera professione derivante dall'iscrizione all'Albo professionale, presunzione che, in ogni caso, a suo dire sarebbe stata superata in giudizio mediante la prova (attraverso l'estratto conto contributivo) dello svolgimento di attività lavorativa subordinata;
- le eccezioni non esaminate in primo grado e/o ritenute assorbite dal giudice quanto a :
- nullità della memoria di primo grado per difetto di procura;
- annullamento della cartella per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi.
All'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti costituite, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
La puntualità dei rilievi mossi con le ragioni d'appello che ripropongono, in forma di doglianza, gran parte delle difese già articolate con la memoria di primo grado dalla induce a ritenere infondata l'eccezione di Parte_1 inammissibilità.
Va, parimenti, disattesa l'istanza di estensione del giudicato esterno.
Con la richiamata sentenza n.858/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023 e resa nella controversia instaurata dal nei confronti dell , il CP_1 Controparte_5
Tribunale di Agrigento ha dichiarato insussistente il diritto del concessionario della
Riscossione di preannunciare l'esecuzione forzata in danno dell'opponente per il soddisfacimento della cartella di pagamento n. 29120180003111721000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 29120229006149810000, prendendo atto che con la sentenza n.608/2022 - oggetto del presente gravame - il Tribunale aveva accolto l'opposizione alla cartella in questione, così caducando il titolo esecutivo sulla scorta del quale la aveva “preannunciato l'esecuzione forzata” con CP_2
l'intimazione di pagamento impugnata.
5 Poiché detto titolo esecutivo, ossia la cartella di pagamento n.
29120180003111721000 non poteva affatto ritenersi caducato all'epoca della pronuncia n.858/23 (il cui oggetto era limitato alla sola insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione) in quanto la sentenza n.608/22 era già stata impugnata con il ricorso depositato il 10 gennaio 2023, ne deriva che alcun giudicato si è formato sulla pretesa contributiva rivendicata dalla per l'anno 2015. Parte_1
Nel merito l'appello è fondato. Questa Corte si è già espressa sulle questioni dibattute con la sentenza n.1135/2022, resa nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale instaurata dal nei confronti della , per l'omissione contributiva relativa CP_1 Parte_1 all'anno 2016 e, non essendo stati prospettati elementi di novità, intende, qui, ribadire, le argomentazioni già espresse con tale pronuncia.
Giova ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 1 , L. n. 37/1967, sono obbligatoriamente iscritti alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, “tutti” gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
L'art. 22, L. n. 773/1982, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha distinto tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Pt_1
Come chiarito dalla S.C. chiamata a pronunciarsi sul punto, “nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con Pt_1 riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10)” (v. Cass. sent. n.
4568/2021).
La stessa giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che la norma regolamentare di cui all'art. 5 dello Statuto non ha inciso sulla individuazione dell'ambito dei soggetti iscritti all'Albo dei geometri e obbligati alla iscrizione alla relativa cassa:
“l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale Pt_1 che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività …In tale contesto legale,
6 l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale
Pt_1 dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. …Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere dal 2003, ha ribadito l'automatismo di
Pt_1 iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata
Pt_1 produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. … Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di
Pt_1 iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. … Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei Pt_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua Pt_1 privatizzazione” (sent. n. 4568 cit.). Con la pronuncia citata, la S.C. ha affermato il principio di diritto per il quale
“in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini della obbligatorietà della iscrizione alla cassa geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”. Siffatto principio di diritto è stato applicato dalla S.C. anche nella pronuncia
n. 28118/2022, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal professionista rimasto soccombente nei precedenti gradi di merito, il quale aveva eccepito la non obbligatorietà della iscrizione alla per coloro che risultano iscritti ad altra Pt_1 forma di previdenza obbligatoria (nella specie gestione artigiani) e nella analoga pronuncia n. 23628/2021 (in ipotesi nella quale il professionista aveva parimenti sostenuto il regime facoltativo della iscrizione alla Cassa, risultando lo stesso regolarmente iscritto alla AGO dell' in qualità di lavoratore subordinato). CP_4
7 Orientamento ribadito, da ultimo, nella pronuncia n.1410/2022, resa in fattispecie in cui l'attività svolta quale amministratore di società cooperativa riguardava la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori edili, tutte attività ricomprese nella previsione del regolamento per la professione di geometra (R.D. dell'11.02.1929, n.274). Orbene, nel caso di specie, risultano integrati tutti i requisiti per l'iscrizione del professionista alla l'appellante è iscritto all'Albo e (peraltro) non risulta
Pt_1 aver reso l'autocertificazione richiesta dalla delibera n. 123 del 2009 della al
Pt_1 fine di attestare l'inesistenza dello svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. sent. n. 24135/2021); anzi il contesta la legittimità di tale adempimento, che la CP_1 medesima risulta avergli richiesto al solo scopo di ottenere la sollecitata
Pt_1 cancellazione dell'iscrizione alla per gli anni dal 2015 al 2019 (v. doc nn.
Pt_1
13,14,15, fascicolo , ancorando, tuttavia, il proprio assunto ad un profilo CP_1
(quello del mancato esercizio della libera professione con carattere di continuità) che risulta irrilevante ai fini dell'obbligo contributivo solidaristico Non è, quindi, dirimente né che la non abbia fornito alcun elemento Pt_1 probatorio relativo alla continuità professionale e all'esercizio dell'attività di geometra da parte del né che, al contrario, sia documentalmente provato che CP_1 quest'ultimo non aveva percepito, nell'anno 2015, redditi da lavoro autonomo correlati alla professione di geometra. (v. doc n.7 fasc. . CP_1
Non rileva neppure, per le ragioni sopra evidenziate, la pregressa chiusura della partita Iva (v. doc n.12 fascicolo valorizzata dall'appellato, trattandosi di CP_1 circostanza inidonea escludere, persistendo l'iscrizione all'Albo, l'obbligatorietà del versamento della contribuzione minima di solidarietà- che, come è noto, prescinde dal reddito del professionista - pretesa con la cartella impugnata, mentre è ininfluente l'istanza di Cancellazione dalla Cassa avanzata nel 2019, con decorrenza dal 2015,
(v. all 14 su cit.) non esitata proprio per la mancata allegazione, fra l'altro, del citato
Modello 3/03.
Il quadro probatorio raccolto, complessivamente considerato, porta a ritenere che, nel periodo per cui è causa, l'appellato abbia svolto l'attività professionale per la quale risultava (pacificamente) iscritto all'Albo e sia, in ogni caso, tenuto, per tale ragione, al versamento del contributo minimo solidaristico.
E', poi, destituita di fondamento l'eccezione di nullità della memoria difensiva della riferita all'asserito difetto di procura. Pt_1
Invero, la procura alle liti “apposta in calce al ricorso passivo notificato” (v. memoria di costituzione della in primo grado) è stata effettivamente Pt_1 scansionata unitamente al ricorso di primo grado corredato della relata di notifica ed
8 allegata dalla per via telematica, alla memoria di costituzione. (v. doc in Pt_1 fascicolo di parte della . Pt_1
In ogni caso il dedotto vizio sarebbe stato sanabile a norma dell'art.182 c.p.c..
E', invece, fondata l'eccezione di decadenza dell'Ente impositore dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo, rimasta assorbita dalla pronuncia di prime cure.
L'Ente impositore avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i crediti maturati sino al 31.12.2015 entro il 31.12.2016, mentre il ruolo in questione è stato reso esecutivo il
30.11.2017.
E', tuttavia, ormai consolidato l'insegnamento della Corte di legittimità, qui condiviso, secondo il quale, “l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei CP_4 crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell' dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e Pt_5 dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo” (cfr. Cass.. Sez. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, n.5792/15, n.13524/15 e n.3486/2016 e
Cass. Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020).
Ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata, il titolo esecutivo dovrà essere annullato e l'appellato condannato al versamento della sorte capitale iscritta a ruolo, oltre interessi legali come per legge.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.608/2022 emessa dal Tribunale GL di Agrigento l'11 luglio 2022, annulla la cartella esattoriale impugnata e condanna a versare in CP_1 favore della la somma di € 6.585,71 oltre interessi legali sino al Parte_1 saldo come per legge.
Condanna l'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in CP_1 favore della appellante che liquida in € 2.540, 00 per il primo, ed in € 1.984,00 Pt_1 per il secondo, oltre, per entrambi, Iva, cpa e spese
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
9