Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da Comitato Cittadino “Le Cinque Terre”, in persona del Presidente Sig. Nicola Rizzo, Leonardo AR e Giuseppe IV, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato e Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ogliastro Cilento, S.U.A.P. Cilento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Sistema Cilento, non costituito in giudizio;
Bf S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 1159 dell’01.03.2025, con il quale il Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento ha respinto l’istanza depositata dai ricorrenti in data 12.02.2025 ai fini della declaratoria di decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nell’ambito del suddetto Comune;
b – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1, lett. a, punto f) del D.lgs n. 104/210 di intervenuta decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021;
nonché, in via subordinata ed ai sensi dell’art. 32 c.p.a.,
per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a.
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza depositata in data 12.02.2025, con la quale i ricorrenti hanno invitato “gli Enti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, in relazione al provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021 “per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Ogliastro Cilento”: a – prendere atto del mancato inizio effettivo dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001; b – per l’effetto, dichiararne la decadenza” e, quindi, dell’obbligo della P.A. a provvedere sulla richiamata istanza con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bf S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale è stato impugnato il provvedimento prot. n. 1159 dell’01.03.2025, con il quale il Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento ha respinto l’istanza depositata dai ricorrenti in data 12.02.2025, ai fini della declaratoria di decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021 per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nell’ambito del suddetto Comune.
Il ricorrente, inoltre, ha agito per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1, lett. a, punto f) del D.lgs n. 104/210 di intervenuta decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021; nonché, in via subordinata ed ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a..
Il gravame è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
Si è costituita in giudizio la controinteressata BF s.r.l., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché ad oggetto un atto privo di idoneità lesiva, per carenza di legittimazione attiva e difetto d’interesse nonché in relazione allo strumento del ricorso collettivo.
Nel merito, ne ha invocato il rigetto, perché infondato, in fatto e in diritto.
Non si è costituita la Pubblica Amministrazione intimata.
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.., assumendo valore assorbente e dirimente il primo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha eccepito l’incompetenza del Sindaco nell’adozione dell’impugnato atto.
Tuttavia, in via preliminare, va detto che non si rivelano meritevoli di accoglimento le doglianze formulate dalla controinteressata, tenuto conto che, come rimarcato dalla parte ricorrente, il Comitato cittadino “Le Cinque Terre” è stato costituito da cittadini residenti nei Comuni delle cinque terre ovvero Agropoli, CapaccioPaestum, Giungano, Cicerale e Ogliastro Cilento al fine di opporsi alla realizzazione dell’impianto di biometano nell’ambito del Comune di Ogliastro Cilento nonché per sviluppare tematiche comuni; laddove, invece, i signori Leonardo AR e Giuseppe IV sono proprietari di abitazioni ed aree ubicate appena in prossimità dell’area destinata alla realizzazione di detto impianto di biometano.
Per cui nessun dubbio sussiste in ordine alla idoneità lesiva degli atti gravati e quindi alla legittimazione attiva nonché all’interesse sotteso all’impugnazione degli stessi, stante l’evidente pregiudizio che i ricorrenti, nella suddetta qualità, potrebbero subire nel caso di realizzazione dei lavori in contestazione.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato, dagli atti di causa e, segnatamente dalla lettura dell’atto costitutivo, non emerge che il Comitato ricorrente sia stato costituito al solo ed unico scopo di opporsi alla realizzazione dell’impianto di Biometano per cui è causa, avendo, fra gli obiettivi, anche quello di sviluppare tematiche comuni delle Cinque Terre.
Parimenti, le doglianze avanzate in relazione allo strumento del ricorso collettivo devono essere respinte, tenuto conto che tutti i ricorrenti condividono le stesse situazioni sostanziali e processuali, gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto, vengano censurati per gli stessi motivi e, infine, non vi è alcun conflitto di interessi tra gli istanti (Consiglio di Stato sez. V, 29/03/2022, n.2313).
Tanto premesso in via preliminare, va detto che il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, con l’istanza depositata in data 15.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 del provvedimento autorizzativo rilasciato in data 03.09.2021, ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di biometano nell’ambito del suddetto Comune.
Trattasi, con tutta evidenza, di atto di gestione ovvero che attiene un titolo edilizio.
Ne deriva che detta istanza, dunque, andava riscontrata dal Dirigente ovvero dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ogliastro Cilento e non da Sindaco.
Ciò in quanto il gravato provvedimento non costituisce atto di indirizzo politico amministrativo, ma atto di gestione, come tale ascrivibile alla competenza del dirigente, e non del Sindaco.
Depongono in tal senso l’art. 107, comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, i quali demandano all’organo burocratico, e non all’organo politico, i provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio.
Trattasi, invero, di statuizioni che esprimono il principio generale della separazione di competenze tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, come dimostra l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui le disposizioni che conferiscono ad organi di governo l’adozione di atti di gestione vanno interpretate nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (ex multis, sentenza Cagliari, Sezione Seconda, Sentenza 7 febbraio 2018, n. 77; T.A.R. Toscana - Sez. III – sentenza n. 6 del 10.01.2013).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento stante il vizio inficiante il provvedimento prot. n. 1159 dell’01.03.2025, con il quale il Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento ha respinto l’istanza depositata dai ricorrenti in data 12.02.2025.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale del vizio ravvisato nell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1159, dell’01.03.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO