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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( ), con sede a Gonnosfanadiga ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Matilde Mura e dell'avv. Giulia Atzori, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Ledda, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
e contro
(c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 28 Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale, rappre-
sentata e difesa dagli avv.ti Andrea Secchi e Mattia Pani, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari
n°1176 del 4 maggio 2022
a) in via istruttoria, revocare l'ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari del
9 marzo 2021 ed ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla società Parte_2
con le memorie ex art. 183, comma 6, n°2 e n°3 c.p.c.;
[...]
b) in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità e/o 61
annullare l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n°639/1910 contenuta nella de-
terminazione del Centro Regionale di Programmazione - Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sar-
degna n°5461 del 26 luglio 2019, notificata il 22 ottobre 2019;
c) in subordine e nel merito: previo accertamento dell'adempimento della agli obblighi di cui alla convenzione stipulata il 24 otto- Parte_1
bre 2013, dichiarare che la medesima società non deve restituire la somma di cui all'ingiunzione di pagamento contenuta nella determinazione n°5461 del 26
luglio 2019 e che, quindi, ha diritto a trattenere la somma medesima;
d) in via di ulteriore subordine, nella ipotesi in cui dovesse riscontrarsi la non corretta rendicontazione delle spese o la non congruità delle medesime, di-
pagina 2 di 28 sporre la decurtazione delle relative somme L'importo del finanziamento,
nella misura che risulterà in corso di causa;
e) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato, in capo a un inadempimento tale da giustificare la Parte_1
risoluzione del contratto, calcolare gli interessi dovuti sull'importo ricevuto da individuando, come dies a quo, la data in cui il finanziamento Parte_1
è stato in concreto erogato;
f) in ogni caso, con ogni consequenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, con- Controparte_1
trariis reiectis:
in via principale
− rigettare l'appello formulato nei confronti di siccome Controparte_1
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
in via subordinata
− previo accertamento del grave inadempimento della società Parte_3
alle prescrizioni del bando nonché alle obbligazioni nascenti dalla
[...]
convenzione, dichiarare legittima la revoca e/o risoluzione dichiarata da
[...]
condannando altresì l'attrice alla restituzione delle somme – in CP_3
tutto o nella parte che verrà accertata in corso di causa – incassate a titolo di contributi, maggiorate della rivalutazione e degli interessi secondo il tasso pat-
tuito nella convenzione, e rigettare conseguentemente l'appello formulato dalla controparte;
In ogni caso:
pagina 3 di 28 − Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, anche monitorio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Nell'interesse della : voglia la Corte d'appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva che precede, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio,
oltre accessori (da intendersi quali spese generali e oneri riflessi).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La propose opposizione, davanti al Tribunale di Parte_1
Contr Cagliari, contro l'ordinanza della – ex r.d. n. 639/1910 – n. 5461 del 26
luglio 2019 con la quale le era stata intimata la restituzione di euro 542.431,83,
oltre interessi, corrisposti a titolo di anticipazione di un finanziamento pubblico di euro 704.790,07 (pari al 70% del valore del piano, che per resto era a carico della società), erogatole L' in forza di Controparte_1
una convenzione intervenuta in seguito a regolare procedura a evidenza pubbli-
ca.
A fondamento dell'opposizione, illustrò: Parte_1
- di avere presentato a in data 30 settembre 2015 la Controparte_1
relazione finale e la rendicontazione al fine di ottenere l'assegnazione delle somme, che le erano state erogate in due pagamenti;
- che nel mese di giugno 2017, la Guardia di Finanza aveva eseguito del-
le indagini dirette a verificare la legittima erogazione del finanziamento in questione;
pagina 4 di 28 - che con determinazione n. 1965 del 9 ottobre 2018, ribaditi gli inadem-
pimenti indicati in una precedente nota del 2 4 agosto 2018 e oggetto di articolata interlocuzione tra le parti, aveva disposto la Controparte_1
revoca del finanziamento e intimato la restituzione delle somme erogate;
- con determinazione n. 3170 del 18 aprile 2019 la Controparte_2
aveva preso atto della revoca disposta da e le aveva Controparte_1
ingiunto la restituzione delle somme ricevute, oltre al pagamento dei re-
lativi interessi, per un totale di euro 741.761,1651.
Tanto esposto, per quanto rileva in questa sede, la lamentò: Parte_1
- la nullità/invalidità dell'ingiunzione, sul rilievo che quella che CP_1
aveva definito come revoca del finanziamento rappresentava,
[...]
in realtà, una richiesta di risoluzione della concessione per (asserito)
inadempimento della beneficiaria agli obblighi previsti nella concessio-
ne medesima che non avrebbe potuto costituire titolo per procedere all'ingiunzione di pagamento (credito certo, liquido ed esigibile);
- l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento poste da CP_1
a fondamento della revoca e, in ogni caso, l'inidoneità delle
[...]
contestazioni (quand'anche ritenute fondate) ai fini della risoluzione del-
la convenzione di finanziamento, con conseguente insussistenza del di-
ritto della ad ottenere la restituzione delle somme Controparte_2
erogate.
e la resistettero, chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2
dell'opposizione.
pagina 5 di 28 *
Con la sentenza n. 1176 pubblicata il 3 maggio 2022, non notificata, il Tri-
Contr bunale revocò l'ingiunzione e condannò l'opponente a restituire alla il fi- nanziamento di euro 542.431,83, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 18 del-
la convenzione, dalle singole erogazioni al saldo.
A fondamento della decisione, il primo giudice ritenne che:
- nel potere di auto accertamento e di autotutela della P.A. sia ricompreso anche il procedimento di ingiunzione ex r.d. 639/1910 pacificamente uti-
lizzabile anche con riguardo alle entrate di diritto privato allorché la sus-
sistenza del credito, la sua determinazione e le condizioni di esigibilità
possano ricavarsi da parametri obiettivi e predeterminati nei confronti dei quali l'amministrazione vanta un mero potere di accertamento, suscettibi-
le di verifica da parte del giudice;
- sussistessero i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa che prevedeva la facoltà dell'ente gestore dei finanziamenti di risolvere il contratto di diritto, nel caso di inadempimento alle obbliga-
zioni elencate e a quelle contenute negli artt. 10 e 12;
- la vicenda relativa alla veridicità delle spese rendicontate per il c.d.
giustificasse, secondo il criterio della ragione più liquida, Controparte_5
la risoluzione, per avere la rendicontato spese superiori Parte_1
a quelle effettivamente sostenute per l'attività di promozione del
[...]
, al fine di assicurarsi una cospicua provvista;
CP_5
pagina 6 di 28 - tale inadempimento giustificasse la risoluzione integrale e non solo la revoca del contributo limitatamente a quella parte del finanziamento di cui era stato accertato il mancato utilizzo.
In particolare, atteso che la aveva dichiarato che, per Parte_1
l'organizzazione degli eventi del Croazia e Montenegro e la ge- Controparte_5
stione dei rapporti commerciali con i fornitori, si era avvalsa dell'attività di Pa-
squale AD, il quale aveva emesso fatture (pagate) per un importo di euro
199.000,00 oltre accessori, ritenne il primo giudice che:
a) L'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza e compendiato in una relazione in atti (doc. 4 di parte opposta) risultasse che l'AD
aveva documentato spese (ricevuta fiscale e relativo pagamento) per la realizzazione dell'evento per soli euro 69.157,00 (pag. 21), atteso che al-
tre spese -secondo lo stesso AD- erano state sostenute in contanti e pertanto erano non documentabili;
b) oltre a essere fornitore della l'AD fosse altresì Parte_1
l'unico cliente della stessa società committente, atteso che la DF aveva rintracciato nella contabilità una operazione commerciale avente ad og-
getto l'acquisto di un natante (Luxi 33) al prezzo di euro 324.000,00, dei quali l'AD aveva versato euro 163.000,00, mediante otto operazioni
(bonifici o assegni) immediatamente successive ai pagamenti che la stessa aveva eseguito a titolo di pagamento della pre- Parte_1
stazione per la organizzazione del;
Controparte_5
c) l'acquisto dell'imbarcazione non fosse mai avvenuto e le parti avessero provveduto, attraverso una articolata costruzione contabile di compensa-
pagina 7 di 28 zioni, a chiudere la partita, in tale modo consentendo alla Parte_2
di documentare a il perseguimento degli obiet-
[...] Controparte_1
tivi del finanziamento, corrispondente alla sottoscrizione di un contratto di cessione di un natante, mediante percepimento dell'acconto sulla ven-
dita pari al 50% del prezzo della imbarcazione Luxi 33, in realtà mai perfezionata.
*
2. Contro tale pronuncia la ha proposto impugnazione, af- Parte_1
fidandosi a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della doman-
da di accertamento della nullità/invalidità dell'ingiunzione opposta, eccependo che la non avrebbe potuto utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di CP_2
pagamento prevista dal r.d. n. 639/1910 per carenza di titolo, stante il difetto dei presupposti della sussistenza del credito e delle sue condizioni di esigibilità.
L'appellante ha argomentato che la sussistenza o meno di un inadempimen-
to contrattuale è circostanza tutt'altro che obiettiva, che presuppone la verifica giudiziale in ordine alla non coincidenza della prestazione eseguita L'obbli-
gato rispetto a quella richiesta contrattualmente e la verifica della sua gravità in relazione al complessivo regolamento contrattuale.
2.2 Con un secondo motivo, la ha impugnato Parte_1
l'affermazione del primo giudice secondo la quale essa, nonostante la copiosa
documentazione prodotta, non aveva dimostrato di aver adempiuto le obbliga-
zioni assunte in contratto e, dunque, di non essere incorsa negli inadempimenti contestati.
pagina 8 di 28 L'appellante ha eccepito di avere provato che:
- il si era effettivamente svolto in maniera con- Controparte_5
forme a quanto previsto in progetto;
- l'evento era stato effettivamente organizzato L'AD, al qua-
le essa aveva pagato il corrispettivo contrattualmente pattuito e regolar-
mente fatturato;
- non esistevano spese rendicontate che non fossero giustificate da servizi effettivamente acquisiti.
A supporto delle doglianze, la ha osservato che: Parte_1
a. l'incongruità del costo rendicontato non avrebbe potuto in nes-
sun caso essere considerata un inadempimento alla convenzione di finanziamento, tanto che la stessa non aveva fon- Controparte_1
dato la risoluzione del contratto sull'incongruità del costo del Tour,
quanto piuttosto su (asserite) false dichiarazioni ed attestazioni rela-
tive all'attività svolta;
b. l'importo di euro 199.000,00, oltre accessori, corrisposto all'AD era relativo alle spese complessive di organizzazione dell'evento e comprensivo del corrispettivo di euro 70.000,00 (per coordinamento gestionale dell'evento con responsabilità complessiva della sua riuscita, la cura dei comunicati stampa, l'organizzazione degli eventi promozionali, con l'individuazione e l'invito degli ospiti e la gestione dei loro arrivi, la ricerca di punti di interesse e di con-
tatto, i rapporti con le autorità locali per lo svolgimento degli eventi medesimi etc.) e dei costi materialmente sostenuti per l'organizza-
pagina 9 di 28 c.
d.
e.
zione e a essa rendicontati in modo estremamente dettagliato nel ri-
ferimento specifico alle singole attività svolte (eventi, pernottamenti in albergo, personale addetto alla vigilanza e servizio di hostess, pra-
tiche doganali, alberghi, etc.), ai singoli costi (assolutamente congrui secondo la comune esperienza) e alla documentazione prodotta con la relazione al Tour (elenco dei partecipanti, elenco dei giornalisti contattati, comunicati stampa e articoli di giornale e fotografie);
a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività dell'AD non era consistita solamente nel mantenere i contatti con alcuni fornitori;
nella vicenda della fatturazione delle spese di trasporto della barca dalla Croazia a Olbia (che il primo giudice aveva ritenuto esemplificativa del fatto che la committente avesse curato in prima persona la gestione del facendo però fatturare a nome CP_5
dell'AD i relativi costi) il proprio ruolo era stato solamente quel-
lo di mettere in contatto il vettore con il responsabile della organiz-
zazione globale del atteso che il trasporto dell'imbarcazione CP_5
costituiva certamente un costo relativo all'evento;
era erronea la tesi del primo giudice, secondo cui la complessiva gestione del avrebbe costituito un espediente per assicurarsi CP_5
una cospicua provvista, pari alla differenza tra quanto percepito a ti-
tolo di finanziamento e quanto effettivamente pagato, utilizzata per simulare la cessione di un natante al fine di documentare il perse-
guimento degli obiettivi del programma di finanziamento, atteso che:
pagina 10 di 28 f.
▪ essa aveva provato (con fatture ed estratti conto) che l'AD
aveva utilizzato le somme ricevute per il pagamento delle attività
svolte nel corso del Tour;
▪ il primo giudice aveva errato nel ritenere la simulazione della vendita della barca commissionata L'AD, il quale aveva di- sponibilità economica per effettuare l'acquisto (fatturato, tra il
2015 ed il 2016, superiore a euro 500.000,00);
▪ l'acquisto di prodotti da parte dei fornitori non era precluso dal bando;
▪ il recesso dal contratto da parte del committente aveva giustifi-
cato l'incameramento della cauzione di euro 40.000,00, cui si era aggiunta quella di circa euro 100.000,00 ricevuta L'AD in via transattiva a titolo di risarcimento del danno arrecato in occa-
sione del trasporto del natante dalla Croazia a Olbia e per i quali essa aveva instaurato un ATP presso il Tribunale di Cagliari;
la vicenda della vendita dell'imbarcazione non era stata conte-
stata L'ente gestore quale specifico inadempimento, ma essa aveva rappresentato l'unico reale motivo per cui il primo giudice aveva ri-
tenuto che essa avesse rendicontato un costo del Tour superiore ri-
spetto a quello effettivamente sostenuto, pur avendo contradditto-
riamente riconosciuto che l'evento si era svolto, che era stato orga- nizzato L'AD e che essa gli aveva corrisposto quanto conven-
zionalmente pattuito.
pagina 11 di 28 Sotto altro profilo, l'appellante ha anche denunciato la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniale volti a fornire ulteriori dettagli in ordine all'at-
tività posta in essere in concreto L'AD e ha ribadito la richiesta di esple-
tamento della prova (già formulata anche in sede di precisazione delle conclu-
sioni).
2.3 Con un terzo motivo, la ha lamentato il rigetto della Parte_1
domanda subordinata di limitazione dell'importo da restituire alle sole spese riconosciute, all'esito del giudizio, incongrue o non correttamente rendicontate e a fondamento della censura ha sostanzialmente riportato tutti gli argomenti già spesi per comprovare la realizzazione dell'evento e il pagamento effettivo delle somme indicare nella relazione a Controparte_1
2.4 Infine, sul rilievo che il primo giudice non avesse preso posizione su tut-
te le contestazioni invocate da a fondamento della revoca Controparte_1
(avendole considerate assorbite L'accertata risoluzione di diritto per operati-
vità della clausola risolutiva espressa), la ha ribadito tutte le Controparte_6
difese già sollevate in primo grado in relazione agli inadempimenti a essa attri-
buiti.
*
Contr 3. e la hanno resistito. Controparte_1
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Come ha condivisibilmente argomentato il primo giudice, il procedimento disciplinato dal r.d. n. 639/2010 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato,
pagina 12 di 28 trovando esso fondamento nel potere di auto accertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua deter-
minazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazio-
ne dispone di un mero potere di accertamento, sicché resta affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti
(Cass., Sez. U., 25 maggio 2009, n. 11992 e, più recentemente, ord. 5 novem-
bre 2024, n. 28447).
Nella fattispecie, tali elementi risultavano dai singoli atti di erogazione del finanziamento (liquidità) e dal provvedimento di revoca, facente riferimento alle violazioni contrattuali (esigibilità e certezza).
Il motivo di appello è, pertanto, infondato.
In ogni caso, l'asserita nullità dell'ingiunzione non comporterebbe, per ciò
solo, l'accoglimento dell'opposizione.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridi-
co obbligatorio sottostante.
La cognizione del giudice non è circoscritta, pertanto, alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in di-
fetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità
del credito recato dal provvedimento (con conseguente inammissibilità, per di-
fetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presup-
pagina 13 di 28 posti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stes-
sa, ex Cass., ord. 8 febbraio 2023, n. 3843).
L'eventuale accertamento della nullità dell'ordinanza opposta, pertanto, non esimerebbe l'opponente dal dare la prova -per quanto di seguito argomentato-
del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
* * *
5. Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con accertamento che, sotto questo profilo, non è stato oggetto di impugna-
zione, il primo giudice ritenne l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti (art. 16 che con-
tiene l'elencazione di obbligazioni specifiche e di quelle previste dagli art. 10 e
12 della convenzione stessa).
A fronte di una già compiuta valutazione di gravità dell'inadempimento da parte dei contraenti, il Tribunale giudicò di essere chiamato a valutare soltanto l'effettiva sussistenza dell'affermata violazione contrattuale, pur alla luce del generale criterio della buona fede e concluse che la società opponente non avesse adempiuto l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte (in tale senso, Cass., 27 novembre 2013, n. 26507 cit. da primo giudi-
ce).
Sottolineato come anche il riparto dell'onere probatorio operato in sentenza non sia stato oggetto di censura da parte dell'appellante, ritiene questa Corte
che la valutazione del primo giudice sia convincentemente motivata e debba essere confermata.
*
pagina 14 di 28 Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato l'impostazione del Tribu-
nale incentrata sulla verifica della congruità dei costi da essa sopportati, sotto-
lineando come la contestazione posta da a fondamento della Controparte_1
revoca fosse quella di non veridicità delle attestazioni relative all'attività svol-
ta.
A questo riguardo occorre considerare che il provvedimento di revoca di
è stato fondato su quattro violazioni contrattuali: Controparte_1
• mancata comunicazione a dell'avvio di un Controparte_1
procedimento giudiziario;
• rendicontazione di spese non reali e riconducibili alle attività del piano, sia con riferimento ai costi del personale che alle prestazioni di terzi;
• dichiarazioni mendaci circa i risultati ottenuti a seguito dell'esecuzione del piano di sviluppo aziendale (PSA);
• rendicontazione di spese per attività effettivamente svolte e per servizi non effettivamente acquisiti.
Avuto riguardo alle ultime tre violazioni contestate, deve condividersi la scelta metodologica del primo giudice di verificare, anche sotto il profilo della loro congruità, le spese esposte dalla con riguardo all'evento Parte_1
. Controparte_5
Tale valutazione di congruità concorre, infatti, a definire in via logica la ve-
ridicità delle spese indicate dalla società finanziata per il tramite dell'AD.
Per verificare la tenuta del ragionamento sviluppato dal Tribunale viene,
prima di tutto, in rilievo proprio la questione della ragionevolezza della scelta pagina 15 di 28 di affidare all'AD l'organizzazione di un evento, del costo di oltre euro
230.000,00, voluto per la implementazione dell'attività di marketing; esso avrebbe avuto una particolare importanza nell'ambito dell'attività di promo-
zione, atteso che, su un complessivo programma di quindici eventi di promo-
zione, il avrebbe assorbito più della metà delle relative risorse. Controparte_5
Con motivazione convincente, il primo giudice ha ritenuto che la Parte_1
non abbia fornito giustificazione dell'ingente costo dell'evento, non
[...]
avendo dimostrato che l'importo versato all'AD fosse proporzionato al ser-
vizio effettivamente reso.
Gli argomenti critici spesi L'appellante non incrinano la validità e solidità
del ragionamento del Tribunale, ove si consideri che rimane del tutto priva di giustificazione, pur in questa sede d'impugnazione, la scelta stessa di affidare all'AD una commessa di così ingente importo e di così elevato valore stra-
tegico per la realizzazione del piano aziendale.
Risulta, infatti, come egli fosse totalmente privo:
- di competenza ed esperienza nel settore del marketing (sono totalmente generiche le affermazioni contrarie) e, ancor più, in un settore di nic-
chia qual è quello della nautica di lusso;
- di dipendenti e, più in generale, di una struttura organizzativa imprendi-
toriale (all'estero e in Italia) idonea a supportarlo nello svolgimento del compito assunto.
Anche l'indicazione per cui l'AD aveva vissuto alcuni mesi in una città
del Montenegro, ove avrebbe allacciato contatti con –non meglio precisati-
partner commerciali in un settore anche esso non indicato (si vedano dichiara-
pagina 16 di 28 zioni rese L'interessato alla DF e richiamate L'appellante), non contri-
buisce in alcun modo a spiegare la razionalità della scelta sul piano imprendito-
riale.
Tale giustificazione è talmente inconsistente da suggerire piuttosto che la società odierna appellante abbia semplicemente deciso di avvalersi di un sog-
getto di comodo (che L'anno 2011 non presentava dichiarazioni dei redditi e le ha presentate, per gli anni 2015 e 2016, solo nell'anno 2017 ma successiva-
mente alle indagini della DF), al fine far figurare l'esternalizzazione di un servizio e di fare risultare (e, di conseguenza, giustificare) un maggiore costo
(rispetto a quello che avrebbe comportato un'organizzazione diretta dell'evento attraverso la propria struttura societaria), risultante dalla fatturazione prove-
niente da un soggetto terzo (per le spese da questi documentate nonché per spe-
se ulteriori non giustificate e per i di lui compensi).
Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che dalla Relazione sullo stato
d'attuazione delle attività del PSA realizzate dal 11/07/2014 al 31/03/2015 L'impresa (doc. 88 appellante) risulta come, in un Parte_1
primo tempo, l'AD sarebbe dovuto entrare a fare parte dell'organigramma della società per la gestione dei rapporti commerciali con l'area croata e mon-
tenegrina e come solo in un secondo momento la abbia, inve- Parte_1
ce, deciso di commissionargli l'organizzazione autonoma dell'evento e conte-
stualmente provveduto anche all'assunzione della di lui coniuge Parte_4
[...
(doc. 76 appellante) per lo svolgimento di attività legate all'organizzazione dell'evento stesso (il contratto per l'affidamento dell'incarico all'AD risulta pagina 17 di 28 sottoscritto in data 20 maggio 2015 e modificato il successivo 30 giugno, doc.
229 appellante, mentre l'assunzione della è del 6 luglio 2015). CP_7
Tali tempistiche rivelano come la difesa per cui l'AD avrebbe svolto una lunga attività, trattenendo rapporti con il personale della committente sin dalla fine dell'anno 2014 per un evento da realizzare nell'estate 2015 (pagg. 17 e s.
atto di appello) sia del tutto inidonea a confutare la persuasività delle conclu-
sioni del primo giudice.
Infine, merita sottolineare che l'AD, che sarebbe stato scelto in quanto conosciuto da (uno dei soci) a seguito della collaborazione per CP_8
l'installazione di alcuni impianti fotovoltaici in negli anni 2008-2012, CP_1
non era conosciuto neanche L'avv. (cfr. rapporto DF) la Persona_1
quale, pur avendo sottoscritto il contratto di affidamento dell'incarico e la sua modificazione (doc. 88 cit.), non ha saputo riferire la ragione della scelta dell'AD quale organizzatore dell'evento e ha invitato gli inquirenti a chie- dere delucidazioni ad , che l'aveva preceduta nell'incarico di Testimone_1
legale rappresentante, incarico riassunto all'indomani della cessazione del fi-
nanziamento.
Alla luce di tali rilievi, riesce affatto ingiustificato che la Parte_1
abbia riconosciuto a un quisque de populo un compenso di circa euro
70.000,00, più i.v.a. (cfr. pagg. 13, 15 e 36 appello) per l'organizzazione dell'evento principale della propria attività di marketing, finanziata attraverso il trasferimento (autorizzato) di fondi destinati originariamente all'attività produt-
tiva e dirottati appunto a quella di promozione.
*
pagina 18 di 28 Sempre avuto riguardo alle doglianze dell'appellante, merita osservare, an-
cora, come i rilievi del primo giudice siano assolutamente condivisibili rispetto alle attività concretamente svolte L'AD, atteso che:
- risulta assolutamente non documentata, al di là dello sforzo ar-
gomentativo dell'appellante, l'attività che sarebbe stata svolta, tra l'altro senza alcuna struttura organizzativa (nulla risulta al riguardo),
L'AD in Croazia e Montenegro, considerato che i documenti con-
tabili prodotti (doc. 230 appellante) testimoniano al più esborsi per meno di euro 50.000,00, mentre dal rapporto della DF si ricava come l'AD abbia prodotto agli inquirenti documentazione contabile corre-
data da pagamenti per poco più di euro 69.000,00, adducendo di avere eseguito consistenti pagamenti in contanti;
- l'AD non è stato in grado di esibire agli inquirenti neanche la lista degli ospiti dell'evento e si è trincerato dietro l'argomento secon-
do cui aveva allegato la lista alle fatture emesse alla committente;
- la copiosa documentazione citata e prodotta L'odierna oppo-
nente non dimostra in alcun modo che l'attività sia stata svolta e, soprat-
tutto, che essa sia stata, effettivamente, posta in essere L'AD
(esemplificativamente, il doc. 147 consiste in un elenco di giornalisti,
quello n.153 è un comunicato stampa in due lingue, su carta intestata alla nel quale il contatto è indicato come Or- Parte_1 Persona_2
ganization Manager e non si fa cenno all'AD), atteso che manca un qualsiasi elemento di conferma della sua provenienza L'AD (come sarebbe invece stato, ancora in via esemplificativa, se l'elenco dei giorna-
pagina 19 di 28 listi fosse stato redatto su carta intestata all'AD o se fosse stata pro-
dotta una mail dell'AD con allegato l'elenco in questione, etc.);
- soprattutto, risulta in positivo che parte dell'attività di organiz-
zazione dell'evento sia stata curata e gestita direttamente dai dipendenti della Cantiere Pt_1
In tale senso depongono vari elementi.
Prima di tutto, quello citato come esemplificativo dal Tribunale, relativo all'incarico conferito dalla stessa all'agenzia AI & C. Parte_1
Ship Agency s.r.l. per il trasporto dalla Croazia a Olbia del natante, il cui costo risulta fatturato, però, all'AD.
L'appellante ha giustificato tale circostanza con i rilievi per cui:
- il trasporto del natante costituiva indiscutibilmente un'attività relativa all'evento organizzato L'AD;
- lo stesso ente gestore aveva suggerito come soluzione più comoda l'accorpamento di tutti i costi in capo ad un unico fornitore.
Dal rapporto della DF risulta, però, come la stessa AI avesse inviato alla Cantiere e all'AD una mail (10 maggio 2016), con la quale co- Pt_1
municava di avere intestato la fattura a quest'ultimo come richiestoci a suo
tempo dal nostro committente che ci legge in copia (all. 16 Parte_1
rapporto DF, prodotto come doc. 28 da in primo grado). Controparte_1
Ancora, dal citato rapporto emerge come, in realtà, all'epoca dei fatti Alber-
fosse alle dipendenze tanto della quanto della Per_3 Parte_1 Pt_5
sicché riesce ragionevole ritenere che sia stato egli stesso a gestire, per
[...]
pagina 20 di 28 conto delle due società, il rapporto, siccome risulta anche dal carteggio via mail tra le parti (inserito all'interno del citato all. 16 del rapporto DF).
Sotto altro profilo, poi, sono le stesse relazioni dei dipendenti dell'odierna appellante che rivelano il ruolo effettivo svolto L'AD.
Dalla relazione di (dipendente ) risulta che Persona_2 Parte_1
ella abbia partecipato al . Controparte_5
Se risultano compatibili con la sua qualità di dipendente della committente la presenza all'evento e l'eventuale assistenza ai partecipanti nonché l'attività
di mantenimento dei successivi contatti con gli ospiti, ricadono, invece, nelle mansioni dell'organizzatore le ulteriori attività dichiaratamente svolte dalla avendo ella dichiarato di aver, nella prima settimana di luglio, gest[ito] le Per_2
ultime questioni aperte con gli organizzatori stessi, prendendo contatti con
ospiti e broker. Nella seconda settimana ho gestito attivamente l'organizzazio-
ne del tour a carico di con l'aiuto fondamentale di Parte_1 CP_9
operativa sulla zona contattando gli ospiti per i trials ed assistendoli fi-
[...]
sicamente una volta a bordo.
Da altra relazione, attribuita alla stessa ma da lei pacificamente non CP_7
redatta, risulta che questa (anche lei dipendente dell'odierna appellante) abbia,
nella prima settimana del mese di luglio, affiancato il coniuge, atteso che la
[propria] conoscenza della lingua parlata nelle zone toccate dal tour ha per-
messo una facilitazione sia a livello logistico che organizzativo e che si sia adoperata anche per la soluzione di problematiche per il rientro in Italia del na-
tante 3 (doc. 32 ). Per_4 Controparte_1
pagina 21 di 28 Dalle dichiarazioni rese dalla alla DF (all. 8 al rapporto, doc. 21 CP_7
di ) risulta ancora che ella abbia collaborato con il coniuge Controparte_1
AD per tradurre e tenere i rapporti con le imprese del posto, anche attra-
verso l'individuazione di personale di assistenza agli eventi, ossia abbia svolto le attività per cui l'AD aveva ricevuto un incarico dalla e Parte_1
sarebbe stato congruamente remunerato.
*
Infine, il ruolo effettivo dell'AD nell'ambito dell'operazione di gestione delle risorse destinate al si ricava -come ha lucidamente eviden- Controparte_5
ziato il primo giudice sulla scorta dei rilievi della DF- dalla vicenda dell'acquisto dell'imbarcazione da parte dell'AD.
È francamente singolare che, in una situazione nella quale la CP_10
[... si era trovata costretta a dirottare dal settore produttivo a quello marketing
una quota del finanziamento in quanto in diversi mesi non aveva collocato sul mercato neanche un'imbarcazione, lo stesso AD sia intervenuto (provvi-
denziale deus ex machina) per curare la promozione di un importante evento e divenuto il primo e unico committente di un natante del cantiere.
Tanto precisato, deve condividersi la valutazione compiuta dal primo giudi-
ce circa l'effettiva natura dell'operazione.
In disparte la qualificazione che voglia darsi all'operazione (vendita simula-
zione o no), spingono a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di giusti-
ficare solo contabilmente lo spostamento di ricchezza da un parte all'altra del contratto i seguenti fatti:
pagina 22 di 28 - i pagamenti (a titolo di anticipo e di caparra e quelli successivi) sono stati eseguiti L'AD solo immediatamente dopo (uno o due giorni)
il ricevimento dei pagamenti da parte della (cfr. lo Parte_1
specchietto ricostruttivo contenuto nel citato rapporto DF);
- non risulta neanche enunciata la ragione per cui l'AD avrebbe deci-
so di recedere dal contratto al costo della cospicua cauzione di euro
40.000,00;
- non risulta spiegato ed è, in ogni caso, ingiustificato che l'AD -che pure aveva promosso insieme alla l'ATP per Parte_1
l'accertamento dei danni subiti dal natante in occasione del tra- CP_11
sporto da Olbia in Montenegro e dalla Croazia a Olbia- abbia poi deciso di accollarsi l'importo di circa 100.000,00, a titolo di danni subiti dal natante in occasione dei trasporti -anche quello di andata che egli non aveva commissionato- nonostante dovesse risponderne il vettore Pt_5
tra l'altro diffidato -al pari della società che aveva materialmente
[...]
curato il trasporto- al risarcimento della minore somma di euro
52.261,12, (cfr. all. 15 al rapporto DF, doc. 28 cit. Sardegna Ricer-
che).
Alla luce di tali rilievi, deve condividersi il rilievo del primo giudice secon-
do cui, pur essendo innegabile che l'amministrazione non abbia contestato co-
me specifico inadempimento la simulazione della vendita dell'imbarcazione,
tutta la relativa vicenda rende chiara e intellegibile la complessa operazione che la ha realizzato con l'AD. Parte_1
pagina 23 di 28 Conclusivamente, deve ritenersi che effettivamente le spese rendicontate dalla -per quanto argomentato- non siano veridiche e che, per- Parte_1
tanto, sussistano i presupposti di operatività della clausola risolutiva espressa.
Argomenti in tale senso offre del resto la condanna della e Parte_1
del suo legale rappresentante da parte della locale Corte dei conti per i mede-
simi fatti per cui è causa, avendo anche il giudice contabile univocamente ac-
certato -tra gli altri fatti- che l'incarico di gestione dell'evento Controparte_5
non sia stato svolto nei termini rappresentati a e che le spe- Controparte_1
se sostenute per l'evento non corrispondevano al vero (cfr., in particolare, pag.
19 sent. 97/2024 prodotta da in data 6 novembre 2024). Controparte_1
*
Alla luce di quanto sopra argomentato in linea con la ricostruzione del pri-
mo giudice e del giudice contabile, deve essere respinta la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti L'odierna appellante in primo grado.
In disparte i capitoli di prova relativi a questioni che il primo giudice e que-
sta Corte ritengono assorbite dalla vicenda relativa al , come tali Controparte_5
irrilevanti ai fini della decisione, deve ritenersi che i capi di prova testimoniale relativi all'attività e ai suoi rapporti con il personale della Parte_6 Parte_1
(sub 3.-8.) siano anche essi irrilevanti ai fini della decisione, in quanto
[...]
l'eventuale positivo espletamento della prova (avente a oggetto capi per lo più genericamente dedotti) non determinerebbe l'assolvimento dell'onere probato- rio in capo alla deducente circa l'esatto adempimento delle obbligazioni assun-
te.
pagina 24 di 28 Le vaghe circostanze fattuali ricavabili dai capi sono sostanzialmente volte a comprovare che l'AD abbia collaborato con la società appellante in occa-
sione dell'evento in Croazia e Montenegro;
tanto non sarebbe, comunque, suf-
ficiente a convincere della veridicità delle spese indicate dalla , Controparte_6
in quanto rimarrebbero comunque non giustificati non pochi esborsi e rimar-
rebbe, comunque, priva di giustificazione la scelta stessa di avvalersi dell'AD quale responsabile unico della promozione e rimarrebbe priva di giustificazione l'operazione contabile giustificata con la vendita del natante e la sua risoluzione.
* * *
6. Il terzo motivo d'appello è infondato.
Dopo avere richiamato, in maniera puntuale e articolata, le pattuizioni con-
trattuali invocate da a fondamento della risoluzione di dirit- Controparte_1
to del contratto -in sintesi art. 16, lett. e) e h), art. 10, lett. g), art. 12 e art. 18
della convenzione- il primo giudice ha convincentemente spiegato come:
a. la clausola risolutiva espressa sia costruita con riferimento alle com-
plessive prestazioni dedotte in contratto, così che anche l'inadempimento di una sola di esse travolge, indiscutibilmente, l'intero rapporto;
b. la rilevanza dell'inadempimento accertato sia tale da incidere su una parte molto consistente del finanziamento ricevuto, atteso che l'inadempimento (rilevante e grave) ha riguardato una parte consistente del finanziamento ricevuto, benché il progetto finanziato sia stato realiz-
zato nella restante parte.
pagina 25 di 28 In definitiva, la scelta della revoca del finanziamento è razionalmente corre-
lata alla risoluzione di diritto dell'intero rapporto e pienamente giustificata an-
che alla luce del criterio della buona fede.
Una soluzione di segno diverso sarebbe stata ipotizzabile nel caso in cui la società finanziata non avesse realizzato tutti gli obiettivi del piano o nel caso in cui -per un'erronea interpretazione del bando- avesse ritenuto di potere effet-
tuare spese non ricadenti, invece, nel catalogo di quelle ammesse.
Nella fattispecie, nella quale invece accertato che il soggetto finanziato ab-
bia reso dichiarazioni mendaci e abbia operato per realizzare il recupero di par-
te delle somme oggetto del finanziamento pubblico, la revoca dell'intero bene-
ficio riesce assolutamente giustificata.
*
Per scrupolo di motivazione deve osservarsi che le altre ragioni di opposi-
zione sollevate dalla in primo grado, devono ritenersi assorbi- Parte_1
te anche in questo grado, atteso che la decisione in ordine alla risoluzione del rapporto si fonda su profili diversi da quelli oggetto di quelle ragioni di opposi-
zione.
La domanda formulata L'appellante in via di estremo subordine (calcolo degli interessi dovuti sull'importo ricevuto con decorrenza dalla data in cui il finanziamento è stato in concreto erogato) è stata accolta dal primo giudice che, infatti, ha revocato l'ingiunzione e condannato l'opponente alla restituzio- ne dell'importo ricevuto, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 18 della con-
venzione, dalle singole erogazioni al saldo.
* * *
pagina 26 di 28 7. Le spese seguono la soccombenza.
L'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusio-
ne in favore delle appellate delle spese processuali, che si liquidano come in di-
spositivo.
Sullo scaglione 520.001-1.000.000,00, i compensi sono liquidati:
- ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione (in cui è stata decisa la sospensiva dell'efficacia della sentenza impugnata) e per la fase di decisione a fa- vore dell' CP_1
- ai valori medi per la fase di studio e ai valori minimi per le fase introduttiva, di trattazione e di decisione a favore della RAS.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la Parte_1
sentenza n. 1176 del 4 maggio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese legali del presente grado di giudizio, che liquida in:
▪ euro 17.590,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore dell' ; CP_1 Controparte_1
▪ euro 15.931,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 27 di 28 i.v.a. a favore della Controparte_2
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( ), con sede a Gonnosfanadiga ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Matilde Mura e dell'avv. Giulia Atzori, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Ledda, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
e contro
(c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 28 Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale, rappre-
sentata e difesa dagli avv.ti Andrea Secchi e Mattia Pani, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari
n°1176 del 4 maggio 2022
a) in via istruttoria, revocare l'ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari del
9 marzo 2021 ed ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla società Parte_2
con le memorie ex art. 183, comma 6, n°2 e n°3 c.p.c.;
[...]
b) in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità e/o 61
annullare l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n°639/1910 contenuta nella de-
terminazione del Centro Regionale di Programmazione - Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sar-
degna n°5461 del 26 luglio 2019, notificata il 22 ottobre 2019;
c) in subordine e nel merito: previo accertamento dell'adempimento della agli obblighi di cui alla convenzione stipulata il 24 otto- Parte_1
bre 2013, dichiarare che la medesima società non deve restituire la somma di cui all'ingiunzione di pagamento contenuta nella determinazione n°5461 del 26
luglio 2019 e che, quindi, ha diritto a trattenere la somma medesima;
d) in via di ulteriore subordine, nella ipotesi in cui dovesse riscontrarsi la non corretta rendicontazione delle spese o la non congruità delle medesime, di-
pagina 2 di 28 sporre la decurtazione delle relative somme L'importo del finanziamento,
nella misura che risulterà in corso di causa;
e) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato, in capo a un inadempimento tale da giustificare la Parte_1
risoluzione del contratto, calcolare gli interessi dovuti sull'importo ricevuto da individuando, come dies a quo, la data in cui il finanziamento Parte_1
è stato in concreto erogato;
f) in ogni caso, con ogni consequenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello adita, con- Controparte_1
trariis reiectis:
in via principale
− rigettare l'appello formulato nei confronti di siccome Controparte_1
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
in via subordinata
− previo accertamento del grave inadempimento della società Parte_3
alle prescrizioni del bando nonché alle obbligazioni nascenti dalla
[...]
convenzione, dichiarare legittima la revoca e/o risoluzione dichiarata da
[...]
condannando altresì l'attrice alla restituzione delle somme – in CP_3
tutto o nella parte che verrà accertata in corso di causa – incassate a titolo di contributi, maggiorate della rivalutazione e degli interessi secondo il tasso pat-
tuito nella convenzione, e rigettare conseguentemente l'appello formulato dalla controparte;
In ogni caso:
pagina 3 di 28 − Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, anche monitorio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Nell'interesse della : voglia la Corte d'appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva che precede, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio,
oltre accessori (da intendersi quali spese generali e oneri riflessi).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La propose opposizione, davanti al Tribunale di Parte_1
Contr Cagliari, contro l'ordinanza della – ex r.d. n. 639/1910 – n. 5461 del 26
luglio 2019 con la quale le era stata intimata la restituzione di euro 542.431,83,
oltre interessi, corrisposti a titolo di anticipazione di un finanziamento pubblico di euro 704.790,07 (pari al 70% del valore del piano, che per resto era a carico della società), erogatole L' in forza di Controparte_1
una convenzione intervenuta in seguito a regolare procedura a evidenza pubbli-
ca.
A fondamento dell'opposizione, illustrò: Parte_1
- di avere presentato a in data 30 settembre 2015 la Controparte_1
relazione finale e la rendicontazione al fine di ottenere l'assegnazione delle somme, che le erano state erogate in due pagamenti;
- che nel mese di giugno 2017, la Guardia di Finanza aveva eseguito del-
le indagini dirette a verificare la legittima erogazione del finanziamento in questione;
pagina 4 di 28 - che con determinazione n. 1965 del 9 ottobre 2018, ribaditi gli inadem-
pimenti indicati in una precedente nota del 2 4 agosto 2018 e oggetto di articolata interlocuzione tra le parti, aveva disposto la Controparte_1
revoca del finanziamento e intimato la restituzione delle somme erogate;
- con determinazione n. 3170 del 18 aprile 2019 la Controparte_2
aveva preso atto della revoca disposta da e le aveva Controparte_1
ingiunto la restituzione delle somme ricevute, oltre al pagamento dei re-
lativi interessi, per un totale di euro 741.761,1651.
Tanto esposto, per quanto rileva in questa sede, la lamentò: Parte_1
- la nullità/invalidità dell'ingiunzione, sul rilievo che quella che CP_1
aveva definito come revoca del finanziamento rappresentava,
[...]
in realtà, una richiesta di risoluzione della concessione per (asserito)
inadempimento della beneficiaria agli obblighi previsti nella concessio-
ne medesima che non avrebbe potuto costituire titolo per procedere all'ingiunzione di pagamento (credito certo, liquido ed esigibile);
- l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento poste da CP_1
a fondamento della revoca e, in ogni caso, l'inidoneità delle
[...]
contestazioni (quand'anche ritenute fondate) ai fini della risoluzione del-
la convenzione di finanziamento, con conseguente insussistenza del di-
ritto della ad ottenere la restituzione delle somme Controparte_2
erogate.
e la resistettero, chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2
dell'opposizione.
pagina 5 di 28 *
Con la sentenza n. 1176 pubblicata il 3 maggio 2022, non notificata, il Tri-
Contr bunale revocò l'ingiunzione e condannò l'opponente a restituire alla il fi- nanziamento di euro 542.431,83, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 18 del-
la convenzione, dalle singole erogazioni al saldo.
A fondamento della decisione, il primo giudice ritenne che:
- nel potere di auto accertamento e di autotutela della P.A. sia ricompreso anche il procedimento di ingiunzione ex r.d. 639/1910 pacificamente uti-
lizzabile anche con riguardo alle entrate di diritto privato allorché la sus-
sistenza del credito, la sua determinazione e le condizioni di esigibilità
possano ricavarsi da parametri obiettivi e predeterminati nei confronti dei quali l'amministrazione vanta un mero potere di accertamento, suscettibi-
le di verifica da parte del giudice;
- sussistessero i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa che prevedeva la facoltà dell'ente gestore dei finanziamenti di risolvere il contratto di diritto, nel caso di inadempimento alle obbliga-
zioni elencate e a quelle contenute negli artt. 10 e 12;
- la vicenda relativa alla veridicità delle spese rendicontate per il c.d.
giustificasse, secondo il criterio della ragione più liquida, Controparte_5
la risoluzione, per avere la rendicontato spese superiori Parte_1
a quelle effettivamente sostenute per l'attività di promozione del
[...]
, al fine di assicurarsi una cospicua provvista;
CP_5
pagina 6 di 28 - tale inadempimento giustificasse la risoluzione integrale e non solo la revoca del contributo limitatamente a quella parte del finanziamento di cui era stato accertato il mancato utilizzo.
In particolare, atteso che la aveva dichiarato che, per Parte_1
l'organizzazione degli eventi del Croazia e Montenegro e la ge- Controparte_5
stione dei rapporti commerciali con i fornitori, si era avvalsa dell'attività di Pa-
squale AD, il quale aveva emesso fatture (pagate) per un importo di euro
199.000,00 oltre accessori, ritenne il primo giudice che:
a) L'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza e compendiato in una relazione in atti (doc. 4 di parte opposta) risultasse che l'AD
aveva documentato spese (ricevuta fiscale e relativo pagamento) per la realizzazione dell'evento per soli euro 69.157,00 (pag. 21), atteso che al-
tre spese -secondo lo stesso AD- erano state sostenute in contanti e pertanto erano non documentabili;
b) oltre a essere fornitore della l'AD fosse altresì Parte_1
l'unico cliente della stessa società committente, atteso che la DF aveva rintracciato nella contabilità una operazione commerciale avente ad og-
getto l'acquisto di un natante (Luxi 33) al prezzo di euro 324.000,00, dei quali l'AD aveva versato euro 163.000,00, mediante otto operazioni
(bonifici o assegni) immediatamente successive ai pagamenti che la stessa aveva eseguito a titolo di pagamento della pre- Parte_1
stazione per la organizzazione del;
Controparte_5
c) l'acquisto dell'imbarcazione non fosse mai avvenuto e le parti avessero provveduto, attraverso una articolata costruzione contabile di compensa-
pagina 7 di 28 zioni, a chiudere la partita, in tale modo consentendo alla Parte_2
di documentare a il perseguimento degli obiet-
[...] Controparte_1
tivi del finanziamento, corrispondente alla sottoscrizione di un contratto di cessione di un natante, mediante percepimento dell'acconto sulla ven-
dita pari al 50% del prezzo della imbarcazione Luxi 33, in realtà mai perfezionata.
*
2. Contro tale pronuncia la ha proposto impugnazione, af- Parte_1
fidandosi a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della doman-
da di accertamento della nullità/invalidità dell'ingiunzione opposta, eccependo che la non avrebbe potuto utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di CP_2
pagamento prevista dal r.d. n. 639/1910 per carenza di titolo, stante il difetto dei presupposti della sussistenza del credito e delle sue condizioni di esigibilità.
L'appellante ha argomentato che la sussistenza o meno di un inadempimen-
to contrattuale è circostanza tutt'altro che obiettiva, che presuppone la verifica giudiziale in ordine alla non coincidenza della prestazione eseguita L'obbli-
gato rispetto a quella richiesta contrattualmente e la verifica della sua gravità in relazione al complessivo regolamento contrattuale.
2.2 Con un secondo motivo, la ha impugnato Parte_1
l'affermazione del primo giudice secondo la quale essa, nonostante la copiosa
documentazione prodotta, non aveva dimostrato di aver adempiuto le obbliga-
zioni assunte in contratto e, dunque, di non essere incorsa negli inadempimenti contestati.
pagina 8 di 28 L'appellante ha eccepito di avere provato che:
- il si era effettivamente svolto in maniera con- Controparte_5
forme a quanto previsto in progetto;
- l'evento era stato effettivamente organizzato L'AD, al qua-
le essa aveva pagato il corrispettivo contrattualmente pattuito e regolar-
mente fatturato;
- non esistevano spese rendicontate che non fossero giustificate da servizi effettivamente acquisiti.
A supporto delle doglianze, la ha osservato che: Parte_1
a. l'incongruità del costo rendicontato non avrebbe potuto in nes-
sun caso essere considerata un inadempimento alla convenzione di finanziamento, tanto che la stessa non aveva fon- Controparte_1
dato la risoluzione del contratto sull'incongruità del costo del Tour,
quanto piuttosto su (asserite) false dichiarazioni ed attestazioni rela-
tive all'attività svolta;
b. l'importo di euro 199.000,00, oltre accessori, corrisposto all'AD era relativo alle spese complessive di organizzazione dell'evento e comprensivo del corrispettivo di euro 70.000,00 (per coordinamento gestionale dell'evento con responsabilità complessiva della sua riuscita, la cura dei comunicati stampa, l'organizzazione degli eventi promozionali, con l'individuazione e l'invito degli ospiti e la gestione dei loro arrivi, la ricerca di punti di interesse e di con-
tatto, i rapporti con le autorità locali per lo svolgimento degli eventi medesimi etc.) e dei costi materialmente sostenuti per l'organizza-
pagina 9 di 28 c.
d.
e.
zione e a essa rendicontati in modo estremamente dettagliato nel ri-
ferimento specifico alle singole attività svolte (eventi, pernottamenti in albergo, personale addetto alla vigilanza e servizio di hostess, pra-
tiche doganali, alberghi, etc.), ai singoli costi (assolutamente congrui secondo la comune esperienza) e alla documentazione prodotta con la relazione al Tour (elenco dei partecipanti, elenco dei giornalisti contattati, comunicati stampa e articoli di giornale e fotografie);
a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività dell'AD non era consistita solamente nel mantenere i contatti con alcuni fornitori;
nella vicenda della fatturazione delle spese di trasporto della barca dalla Croazia a Olbia (che il primo giudice aveva ritenuto esemplificativa del fatto che la committente avesse curato in prima persona la gestione del facendo però fatturare a nome CP_5
dell'AD i relativi costi) il proprio ruolo era stato solamente quel-
lo di mettere in contatto il vettore con il responsabile della organiz-
zazione globale del atteso che il trasporto dell'imbarcazione CP_5
costituiva certamente un costo relativo all'evento;
era erronea la tesi del primo giudice, secondo cui la complessiva gestione del avrebbe costituito un espediente per assicurarsi CP_5
una cospicua provvista, pari alla differenza tra quanto percepito a ti-
tolo di finanziamento e quanto effettivamente pagato, utilizzata per simulare la cessione di un natante al fine di documentare il perse-
guimento degli obiettivi del programma di finanziamento, atteso che:
pagina 10 di 28 f.
▪ essa aveva provato (con fatture ed estratti conto) che l'AD
aveva utilizzato le somme ricevute per il pagamento delle attività
svolte nel corso del Tour;
▪ il primo giudice aveva errato nel ritenere la simulazione della vendita della barca commissionata L'AD, il quale aveva di- sponibilità economica per effettuare l'acquisto (fatturato, tra il
2015 ed il 2016, superiore a euro 500.000,00);
▪ l'acquisto di prodotti da parte dei fornitori non era precluso dal bando;
▪ il recesso dal contratto da parte del committente aveva giustifi-
cato l'incameramento della cauzione di euro 40.000,00, cui si era aggiunta quella di circa euro 100.000,00 ricevuta L'AD in via transattiva a titolo di risarcimento del danno arrecato in occa-
sione del trasporto del natante dalla Croazia a Olbia e per i quali essa aveva instaurato un ATP presso il Tribunale di Cagliari;
la vicenda della vendita dell'imbarcazione non era stata conte-
stata L'ente gestore quale specifico inadempimento, ma essa aveva rappresentato l'unico reale motivo per cui il primo giudice aveva ri-
tenuto che essa avesse rendicontato un costo del Tour superiore ri-
spetto a quello effettivamente sostenuto, pur avendo contradditto-
riamente riconosciuto che l'evento si era svolto, che era stato orga- nizzato L'AD e che essa gli aveva corrisposto quanto conven-
zionalmente pattuito.
pagina 11 di 28 Sotto altro profilo, l'appellante ha anche denunciato la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniale volti a fornire ulteriori dettagli in ordine all'at-
tività posta in essere in concreto L'AD e ha ribadito la richiesta di esple-
tamento della prova (già formulata anche in sede di precisazione delle conclu-
sioni).
2.3 Con un terzo motivo, la ha lamentato il rigetto della Parte_1
domanda subordinata di limitazione dell'importo da restituire alle sole spese riconosciute, all'esito del giudizio, incongrue o non correttamente rendicontate e a fondamento della censura ha sostanzialmente riportato tutti gli argomenti già spesi per comprovare la realizzazione dell'evento e il pagamento effettivo delle somme indicare nella relazione a Controparte_1
2.4 Infine, sul rilievo che il primo giudice non avesse preso posizione su tut-
te le contestazioni invocate da a fondamento della revoca Controparte_1
(avendole considerate assorbite L'accertata risoluzione di diritto per operati-
vità della clausola risolutiva espressa), la ha ribadito tutte le Controparte_6
difese già sollevate in primo grado in relazione agli inadempimenti a essa attri-
buiti.
*
Contr 3. e la hanno resistito. Controparte_1
* * *
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Come ha condivisibilmente argomentato il primo giudice, il procedimento disciplinato dal r.d. n. 639/2010 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato,
pagina 12 di 28 trovando esso fondamento nel potere di auto accertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua deter-
minazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazio-
ne dispone di un mero potere di accertamento, sicché resta affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti
(Cass., Sez. U., 25 maggio 2009, n. 11992 e, più recentemente, ord. 5 novem-
bre 2024, n. 28447).
Nella fattispecie, tali elementi risultavano dai singoli atti di erogazione del finanziamento (liquidità) e dal provvedimento di revoca, facente riferimento alle violazioni contrattuali (esigibilità e certezza).
Il motivo di appello è, pertanto, infondato.
In ogni caso, l'asserita nullità dell'ingiunzione non comporterebbe, per ciò
solo, l'accoglimento dell'opposizione.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridi-
co obbligatorio sottostante.
La cognizione del giudice non è circoscritta, pertanto, alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in di-
fetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità
del credito recato dal provvedimento (con conseguente inammissibilità, per di-
fetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presup-
pagina 13 di 28 posti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stes-
sa, ex Cass., ord. 8 febbraio 2023, n. 3843).
L'eventuale accertamento della nullità dell'ordinanza opposta, pertanto, non esimerebbe l'opponente dal dare la prova -per quanto di seguito argomentato-
del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
* * *
5. Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con accertamento che, sotto questo profilo, non è stato oggetto di impugna-
zione, il primo giudice ritenne l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti (art. 16 che con-
tiene l'elencazione di obbligazioni specifiche e di quelle previste dagli art. 10 e
12 della convenzione stessa).
A fronte di una già compiuta valutazione di gravità dell'inadempimento da parte dei contraenti, il Tribunale giudicò di essere chiamato a valutare soltanto l'effettiva sussistenza dell'affermata violazione contrattuale, pur alla luce del generale criterio della buona fede e concluse che la società opponente non avesse adempiuto l'onere di dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte (in tale senso, Cass., 27 novembre 2013, n. 26507 cit. da primo giudi-
ce).
Sottolineato come anche il riparto dell'onere probatorio operato in sentenza non sia stato oggetto di censura da parte dell'appellante, ritiene questa Corte
che la valutazione del primo giudice sia convincentemente motivata e debba essere confermata.
*
pagina 14 di 28 Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato l'impostazione del Tribu-
nale incentrata sulla verifica della congruità dei costi da essa sopportati, sotto-
lineando come la contestazione posta da a fondamento della Controparte_1
revoca fosse quella di non veridicità delle attestazioni relative all'attività svol-
ta.
A questo riguardo occorre considerare che il provvedimento di revoca di
è stato fondato su quattro violazioni contrattuali: Controparte_1
• mancata comunicazione a dell'avvio di un Controparte_1
procedimento giudiziario;
• rendicontazione di spese non reali e riconducibili alle attività del piano, sia con riferimento ai costi del personale che alle prestazioni di terzi;
• dichiarazioni mendaci circa i risultati ottenuti a seguito dell'esecuzione del piano di sviluppo aziendale (PSA);
• rendicontazione di spese per attività effettivamente svolte e per servizi non effettivamente acquisiti.
Avuto riguardo alle ultime tre violazioni contestate, deve condividersi la scelta metodologica del primo giudice di verificare, anche sotto il profilo della loro congruità, le spese esposte dalla con riguardo all'evento Parte_1
. Controparte_5
Tale valutazione di congruità concorre, infatti, a definire in via logica la ve-
ridicità delle spese indicate dalla società finanziata per il tramite dell'AD.
Per verificare la tenuta del ragionamento sviluppato dal Tribunale viene,
prima di tutto, in rilievo proprio la questione della ragionevolezza della scelta pagina 15 di 28 di affidare all'AD l'organizzazione di un evento, del costo di oltre euro
230.000,00, voluto per la implementazione dell'attività di marketing; esso avrebbe avuto una particolare importanza nell'ambito dell'attività di promo-
zione, atteso che, su un complessivo programma di quindici eventi di promo-
zione, il avrebbe assorbito più della metà delle relative risorse. Controparte_5
Con motivazione convincente, il primo giudice ha ritenuto che la Parte_1
non abbia fornito giustificazione dell'ingente costo dell'evento, non
[...]
avendo dimostrato che l'importo versato all'AD fosse proporzionato al ser-
vizio effettivamente reso.
Gli argomenti critici spesi L'appellante non incrinano la validità e solidità
del ragionamento del Tribunale, ove si consideri che rimane del tutto priva di giustificazione, pur in questa sede d'impugnazione, la scelta stessa di affidare all'AD una commessa di così ingente importo e di così elevato valore stra-
tegico per la realizzazione del piano aziendale.
Risulta, infatti, come egli fosse totalmente privo:
- di competenza ed esperienza nel settore del marketing (sono totalmente generiche le affermazioni contrarie) e, ancor più, in un settore di nic-
chia qual è quello della nautica di lusso;
- di dipendenti e, più in generale, di una struttura organizzativa imprendi-
toriale (all'estero e in Italia) idonea a supportarlo nello svolgimento del compito assunto.
Anche l'indicazione per cui l'AD aveva vissuto alcuni mesi in una città
del Montenegro, ove avrebbe allacciato contatti con –non meglio precisati-
partner commerciali in un settore anche esso non indicato (si vedano dichiara-
pagina 16 di 28 zioni rese L'interessato alla DF e richiamate L'appellante), non contri-
buisce in alcun modo a spiegare la razionalità della scelta sul piano imprendito-
riale.
Tale giustificazione è talmente inconsistente da suggerire piuttosto che la società odierna appellante abbia semplicemente deciso di avvalersi di un sog-
getto di comodo (che L'anno 2011 non presentava dichiarazioni dei redditi e le ha presentate, per gli anni 2015 e 2016, solo nell'anno 2017 ma successiva-
mente alle indagini della DF), al fine far figurare l'esternalizzazione di un servizio e di fare risultare (e, di conseguenza, giustificare) un maggiore costo
(rispetto a quello che avrebbe comportato un'organizzazione diretta dell'evento attraverso la propria struttura societaria), risultante dalla fatturazione prove-
niente da un soggetto terzo (per le spese da questi documentate nonché per spe-
se ulteriori non giustificate e per i di lui compensi).
Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che dalla Relazione sullo stato
d'attuazione delle attività del PSA realizzate dal 11/07/2014 al 31/03/2015 L'impresa (doc. 88 appellante) risulta come, in un Parte_1
primo tempo, l'AD sarebbe dovuto entrare a fare parte dell'organigramma della società per la gestione dei rapporti commerciali con l'area croata e mon-
tenegrina e come solo in un secondo momento la abbia, inve- Parte_1
ce, deciso di commissionargli l'organizzazione autonoma dell'evento e conte-
stualmente provveduto anche all'assunzione della di lui coniuge Parte_4
[...
(doc. 76 appellante) per lo svolgimento di attività legate all'organizzazione dell'evento stesso (il contratto per l'affidamento dell'incarico all'AD risulta pagina 17 di 28 sottoscritto in data 20 maggio 2015 e modificato il successivo 30 giugno, doc.
229 appellante, mentre l'assunzione della è del 6 luglio 2015). CP_7
Tali tempistiche rivelano come la difesa per cui l'AD avrebbe svolto una lunga attività, trattenendo rapporti con il personale della committente sin dalla fine dell'anno 2014 per un evento da realizzare nell'estate 2015 (pagg. 17 e s.
atto di appello) sia del tutto inidonea a confutare la persuasività delle conclu-
sioni del primo giudice.
Infine, merita sottolineare che l'AD, che sarebbe stato scelto in quanto conosciuto da (uno dei soci) a seguito della collaborazione per CP_8
l'installazione di alcuni impianti fotovoltaici in negli anni 2008-2012, CP_1
non era conosciuto neanche L'avv. (cfr. rapporto DF) la Persona_1
quale, pur avendo sottoscritto il contratto di affidamento dell'incarico e la sua modificazione (doc. 88 cit.), non ha saputo riferire la ragione della scelta dell'AD quale organizzatore dell'evento e ha invitato gli inquirenti a chie- dere delucidazioni ad , che l'aveva preceduta nell'incarico di Testimone_1
legale rappresentante, incarico riassunto all'indomani della cessazione del fi-
nanziamento.
Alla luce di tali rilievi, riesce affatto ingiustificato che la Parte_1
abbia riconosciuto a un quisque de populo un compenso di circa euro
70.000,00, più i.v.a. (cfr. pagg. 13, 15 e 36 appello) per l'organizzazione dell'evento principale della propria attività di marketing, finanziata attraverso il trasferimento (autorizzato) di fondi destinati originariamente all'attività produt-
tiva e dirottati appunto a quella di promozione.
*
pagina 18 di 28 Sempre avuto riguardo alle doglianze dell'appellante, merita osservare, an-
cora, come i rilievi del primo giudice siano assolutamente condivisibili rispetto alle attività concretamente svolte L'AD, atteso che:
- risulta assolutamente non documentata, al di là dello sforzo ar-
gomentativo dell'appellante, l'attività che sarebbe stata svolta, tra l'altro senza alcuna struttura organizzativa (nulla risulta al riguardo),
L'AD in Croazia e Montenegro, considerato che i documenti con-
tabili prodotti (doc. 230 appellante) testimoniano al più esborsi per meno di euro 50.000,00, mentre dal rapporto della DF si ricava come l'AD abbia prodotto agli inquirenti documentazione contabile corre-
data da pagamenti per poco più di euro 69.000,00, adducendo di avere eseguito consistenti pagamenti in contanti;
- l'AD non è stato in grado di esibire agli inquirenti neanche la lista degli ospiti dell'evento e si è trincerato dietro l'argomento secon-
do cui aveva allegato la lista alle fatture emesse alla committente;
- la copiosa documentazione citata e prodotta L'odierna oppo-
nente non dimostra in alcun modo che l'attività sia stata svolta e, soprat-
tutto, che essa sia stata, effettivamente, posta in essere L'AD
(esemplificativamente, il doc. 147 consiste in un elenco di giornalisti,
quello n.153 è un comunicato stampa in due lingue, su carta intestata alla nel quale il contatto è indicato come Or- Parte_1 Persona_2
ganization Manager e non si fa cenno all'AD), atteso che manca un qualsiasi elemento di conferma della sua provenienza L'AD (come sarebbe invece stato, ancora in via esemplificativa, se l'elenco dei giorna-
pagina 19 di 28 listi fosse stato redatto su carta intestata all'AD o se fosse stata pro-
dotta una mail dell'AD con allegato l'elenco in questione, etc.);
- soprattutto, risulta in positivo che parte dell'attività di organiz-
zazione dell'evento sia stata curata e gestita direttamente dai dipendenti della Cantiere Pt_1
In tale senso depongono vari elementi.
Prima di tutto, quello citato come esemplificativo dal Tribunale, relativo all'incarico conferito dalla stessa all'agenzia AI & C. Parte_1
Ship Agency s.r.l. per il trasporto dalla Croazia a Olbia del natante, il cui costo risulta fatturato, però, all'AD.
L'appellante ha giustificato tale circostanza con i rilievi per cui:
- il trasporto del natante costituiva indiscutibilmente un'attività relativa all'evento organizzato L'AD;
- lo stesso ente gestore aveva suggerito come soluzione più comoda l'accorpamento di tutti i costi in capo ad un unico fornitore.
Dal rapporto della DF risulta, però, come la stessa AI avesse inviato alla Cantiere e all'AD una mail (10 maggio 2016), con la quale co- Pt_1
municava di avere intestato la fattura a quest'ultimo come richiestoci a suo
tempo dal nostro committente che ci legge in copia (all. 16 Parte_1
rapporto DF, prodotto come doc. 28 da in primo grado). Controparte_1
Ancora, dal citato rapporto emerge come, in realtà, all'epoca dei fatti Alber-
fosse alle dipendenze tanto della quanto della Per_3 Parte_1 Pt_5
sicché riesce ragionevole ritenere che sia stato egli stesso a gestire, per
[...]
pagina 20 di 28 conto delle due società, il rapporto, siccome risulta anche dal carteggio via mail tra le parti (inserito all'interno del citato all. 16 del rapporto DF).
Sotto altro profilo, poi, sono le stesse relazioni dei dipendenti dell'odierna appellante che rivelano il ruolo effettivo svolto L'AD.
Dalla relazione di (dipendente ) risulta che Persona_2 Parte_1
ella abbia partecipato al . Controparte_5
Se risultano compatibili con la sua qualità di dipendente della committente la presenza all'evento e l'eventuale assistenza ai partecipanti nonché l'attività
di mantenimento dei successivi contatti con gli ospiti, ricadono, invece, nelle mansioni dell'organizzatore le ulteriori attività dichiaratamente svolte dalla avendo ella dichiarato di aver, nella prima settimana di luglio, gest[ito] le Per_2
ultime questioni aperte con gli organizzatori stessi, prendendo contatti con
ospiti e broker. Nella seconda settimana ho gestito attivamente l'organizzazio-
ne del tour a carico di con l'aiuto fondamentale di Parte_1 CP_9
operativa sulla zona contattando gli ospiti per i trials ed assistendoli fi-
[...]
sicamente una volta a bordo.
Da altra relazione, attribuita alla stessa ma da lei pacificamente non CP_7
redatta, risulta che questa (anche lei dipendente dell'odierna appellante) abbia,
nella prima settimana del mese di luglio, affiancato il coniuge, atteso che la
[propria] conoscenza della lingua parlata nelle zone toccate dal tour ha per-
messo una facilitazione sia a livello logistico che organizzativo e che si sia adoperata anche per la soluzione di problematiche per il rientro in Italia del na-
tante 3 (doc. 32 ). Per_4 Controparte_1
pagina 21 di 28 Dalle dichiarazioni rese dalla alla DF (all. 8 al rapporto, doc. 21 CP_7
di ) risulta ancora che ella abbia collaborato con il coniuge Controparte_1
AD per tradurre e tenere i rapporti con le imprese del posto, anche attra-
verso l'individuazione di personale di assistenza agli eventi, ossia abbia svolto le attività per cui l'AD aveva ricevuto un incarico dalla e Parte_1
sarebbe stato congruamente remunerato.
*
Infine, il ruolo effettivo dell'AD nell'ambito dell'operazione di gestione delle risorse destinate al si ricava -come ha lucidamente eviden- Controparte_5
ziato il primo giudice sulla scorta dei rilievi della DF- dalla vicenda dell'acquisto dell'imbarcazione da parte dell'AD.
È francamente singolare che, in una situazione nella quale la CP_10
[... si era trovata costretta a dirottare dal settore produttivo a quello marketing
una quota del finanziamento in quanto in diversi mesi non aveva collocato sul mercato neanche un'imbarcazione, lo stesso AD sia intervenuto (provvi-
denziale deus ex machina) per curare la promozione di un importante evento e divenuto il primo e unico committente di un natante del cantiere.
Tanto precisato, deve condividersi la valutazione compiuta dal primo giudi-
ce circa l'effettiva natura dell'operazione.
In disparte la qualificazione che voglia darsi all'operazione (vendita simula-
zione o no), spingono a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di giusti-
ficare solo contabilmente lo spostamento di ricchezza da un parte all'altra del contratto i seguenti fatti:
pagina 22 di 28 - i pagamenti (a titolo di anticipo e di caparra e quelli successivi) sono stati eseguiti L'AD solo immediatamente dopo (uno o due giorni)
il ricevimento dei pagamenti da parte della (cfr. lo Parte_1
specchietto ricostruttivo contenuto nel citato rapporto DF);
- non risulta neanche enunciata la ragione per cui l'AD avrebbe deci-
so di recedere dal contratto al costo della cospicua cauzione di euro
40.000,00;
- non risulta spiegato ed è, in ogni caso, ingiustificato che l'AD -che pure aveva promosso insieme alla l'ATP per Parte_1
l'accertamento dei danni subiti dal natante in occasione del tra- CP_11
sporto da Olbia in Montenegro e dalla Croazia a Olbia- abbia poi deciso di accollarsi l'importo di circa 100.000,00, a titolo di danni subiti dal natante in occasione dei trasporti -anche quello di andata che egli non aveva commissionato- nonostante dovesse risponderne il vettore Pt_5
tra l'altro diffidato -al pari della società che aveva materialmente
[...]
curato il trasporto- al risarcimento della minore somma di euro
52.261,12, (cfr. all. 15 al rapporto DF, doc. 28 cit. Sardegna Ricer-
che).
Alla luce di tali rilievi, deve condividersi il rilievo del primo giudice secon-
do cui, pur essendo innegabile che l'amministrazione non abbia contestato co-
me specifico inadempimento la simulazione della vendita dell'imbarcazione,
tutta la relativa vicenda rende chiara e intellegibile la complessa operazione che la ha realizzato con l'AD. Parte_1
pagina 23 di 28 Conclusivamente, deve ritenersi che effettivamente le spese rendicontate dalla -per quanto argomentato- non siano veridiche e che, per- Parte_1
tanto, sussistano i presupposti di operatività della clausola risolutiva espressa.
Argomenti in tale senso offre del resto la condanna della e Parte_1
del suo legale rappresentante da parte della locale Corte dei conti per i mede-
simi fatti per cui è causa, avendo anche il giudice contabile univocamente ac-
certato -tra gli altri fatti- che l'incarico di gestione dell'evento Controparte_5
non sia stato svolto nei termini rappresentati a e che le spe- Controparte_1
se sostenute per l'evento non corrispondevano al vero (cfr., in particolare, pag.
19 sent. 97/2024 prodotta da in data 6 novembre 2024). Controparte_1
*
Alla luce di quanto sopra argomentato in linea con la ricostruzione del pri-
mo giudice e del giudice contabile, deve essere respinta la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti L'odierna appellante in primo grado.
In disparte i capitoli di prova relativi a questioni che il primo giudice e que-
sta Corte ritengono assorbite dalla vicenda relativa al , come tali Controparte_5
irrilevanti ai fini della decisione, deve ritenersi che i capi di prova testimoniale relativi all'attività e ai suoi rapporti con il personale della Parte_6 Parte_1
(sub 3.-8.) siano anche essi irrilevanti ai fini della decisione, in quanto
[...]
l'eventuale positivo espletamento della prova (avente a oggetto capi per lo più genericamente dedotti) non determinerebbe l'assolvimento dell'onere probato- rio in capo alla deducente circa l'esatto adempimento delle obbligazioni assun-
te.
pagina 24 di 28 Le vaghe circostanze fattuali ricavabili dai capi sono sostanzialmente volte a comprovare che l'AD abbia collaborato con la società appellante in occa-
sione dell'evento in Croazia e Montenegro;
tanto non sarebbe, comunque, suf-
ficiente a convincere della veridicità delle spese indicate dalla , Controparte_6
in quanto rimarrebbero comunque non giustificati non pochi esborsi e rimar-
rebbe, comunque, priva di giustificazione la scelta stessa di avvalersi dell'AD quale responsabile unico della promozione e rimarrebbe priva di giustificazione l'operazione contabile giustificata con la vendita del natante e la sua risoluzione.
* * *
6. Il terzo motivo d'appello è infondato.
Dopo avere richiamato, in maniera puntuale e articolata, le pattuizioni con-
trattuali invocate da a fondamento della risoluzione di dirit- Controparte_1
to del contratto -in sintesi art. 16, lett. e) e h), art. 10, lett. g), art. 12 e art. 18
della convenzione- il primo giudice ha convincentemente spiegato come:
a. la clausola risolutiva espressa sia costruita con riferimento alle com-
plessive prestazioni dedotte in contratto, così che anche l'inadempimento di una sola di esse travolge, indiscutibilmente, l'intero rapporto;
b. la rilevanza dell'inadempimento accertato sia tale da incidere su una parte molto consistente del finanziamento ricevuto, atteso che l'inadempimento (rilevante e grave) ha riguardato una parte consistente del finanziamento ricevuto, benché il progetto finanziato sia stato realiz-
zato nella restante parte.
pagina 25 di 28 In definitiva, la scelta della revoca del finanziamento è razionalmente corre-
lata alla risoluzione di diritto dell'intero rapporto e pienamente giustificata an-
che alla luce del criterio della buona fede.
Una soluzione di segno diverso sarebbe stata ipotizzabile nel caso in cui la società finanziata non avesse realizzato tutti gli obiettivi del piano o nel caso in cui -per un'erronea interpretazione del bando- avesse ritenuto di potere effet-
tuare spese non ricadenti, invece, nel catalogo di quelle ammesse.
Nella fattispecie, nella quale invece accertato che il soggetto finanziato ab-
bia reso dichiarazioni mendaci e abbia operato per realizzare il recupero di par-
te delle somme oggetto del finanziamento pubblico, la revoca dell'intero bene-
ficio riesce assolutamente giustificata.
*
Per scrupolo di motivazione deve osservarsi che le altre ragioni di opposi-
zione sollevate dalla in primo grado, devono ritenersi assorbi- Parte_1
te anche in questo grado, atteso che la decisione in ordine alla risoluzione del rapporto si fonda su profili diversi da quelli oggetto di quelle ragioni di opposi-
zione.
La domanda formulata L'appellante in via di estremo subordine (calcolo degli interessi dovuti sull'importo ricevuto con decorrenza dalla data in cui il finanziamento è stato in concreto erogato) è stata accolta dal primo giudice che, infatti, ha revocato l'ingiunzione e condannato l'opponente alla restituzio- ne dell'importo ricevuto, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 18 della con-
venzione, dalle singole erogazioni al saldo.
* * *
pagina 26 di 28 7. Le spese seguono la soccombenza.
L'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusio-
ne in favore delle appellate delle spese processuali, che si liquidano come in di-
spositivo.
Sullo scaglione 520.001-1.000.000,00, i compensi sono liquidati:
- ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione (in cui è stata decisa la sospensiva dell'efficacia della sentenza impugnata) e per la fase di decisione a fa- vore dell' CP_1
- ai valori medi per la fase di studio e ai valori minimi per le fase introduttiva, di trattazione e di decisione a favore della RAS.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la Parte_1
sentenza n. 1176 del 4 maggio 2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese legali del presente grado di giudizio, che liquida in:
▪ euro 17.590,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore dell' ; CP_1 Controparte_1
▪ euro 15.931,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 27 di 28 i.v.a. a favore della Controparte_2
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 28 di 28