Art. 18.
Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.
Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.