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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in C. da Gurgazzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aprile
Carbone, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in C.da Gurgazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo
Roccasalvo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Scicli (RG) il 12.08.2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56, parte II, serie A, dell'anno 2004, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 13.10.2005) ed Per_1
Per_ (Modica, 26.09.2010); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.02.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
2. la casa familiare sita in Scicli nella C.da Gurgazzi s.n. sarà assegnata al sig. Pt_1
, con ogni arredo e pertinenza;
[...]
Per_ 3. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
Per_ separatamente. La figlia minore sarà collocata in modo paritario ed alternato, disponendo una possibile calendarizzazione del collocamento che può essere cosi riassunto: (cfr. tabella allegata al ricorso per separazione consensuale). Pertanto il collocamento alternato prevede, nelle 4 settimane,
12 notti e 14 giorni con il padre e 14 giorni con la madre.
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare il figlio e riportarlo la domenica sera. I ponti festivi saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana;
Festività natalizia. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali;
Estate. Il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
4. La figlia , ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà liberà di Per_1
concordare con i genitori la sua collocazione;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Il sig. verserà in ogni caso alla moglie la somma mensile di € 200,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (in ragione di € 100,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT purché l'indice sia positivo;
7. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori;
che, tuttavia, necessitando chiarimenti in ordine alle condizioni complessivamente previste per la prole e a seguito di ordinanza n.ro 15711/24 del 07.08.2024, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16.10.2024; che nella suddetta data le parti, tutte presenti, hanno fornito i chiarimenti richiesti (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2024) e formulato un nuovo accordo congiunto successivamente depositato in data 29.10.2024; che pertanto le condizioni della separazione, così come nuovamente concordate, sono le seguenti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
Per_
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà con la madre presso l'immobile sito in Scicli nella C. da Livia s. n. condotto in locazione, mentre la casa coniugale sita in Scicli nella C. da Gurgazzi s. n. sarà assegnata al sig. con ogni arredo Parte_1
e pertinenza;
Per_ 3. Il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia minore due giorni a settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute della medesima.
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare la figlia e riportarla la domenica sera. I ponti festivi saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
Festività natalizia. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi, da CP_1
concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
4. La figlia , ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, coabiterà con il padre Per_1 che provvederà al mantenimento della stessa;
l'udienza di comparizione del dì 06.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Il sig. erserà in ogni caso alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1
Per_ per il mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo;
7. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori;
9. Il sig. autorizza la SI.ra a richiedere il 100 % dell'assegno Parte_1 Parte_2
unico e universale per i figli a carico. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione, di cui all'accordo versato in atti in data 29.10.2024, non contrastano con gli interessi dei figli e, pertanto, possono essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici;
che per il resto, il Tribunale prende atto dell'accordo sulla percezione dell'assegno unico per intero da parte di e degli ulteriori accordi intercorsi, segnatamente relativamente a quanto Parte_2 convenuto sull'ex casa familiare, rimasta nella disponibilità del Pt_1
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Scicli (RG) in data 12.08.2004, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Scicli (RG), al n. 56, parte II, serie A, anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in C. da Gurgazzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aprile
Carbone, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in C.da Gurgazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo
Roccasalvo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Scicli (RG) il 12.08.2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56, parte II, serie A, dell'anno 2004, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 13.10.2005) ed Per_1
Per_ (Modica, 26.09.2010); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.02.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
2. la casa familiare sita in Scicli nella C.da Gurgazzi s.n. sarà assegnata al sig. Pt_1
, con ogni arredo e pertinenza;
[...]
Per_ 3. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
Per_ separatamente. La figlia minore sarà collocata in modo paritario ed alternato, disponendo una possibile calendarizzazione del collocamento che può essere cosi riassunto: (cfr. tabella allegata al ricorso per separazione consensuale). Pertanto il collocamento alternato prevede, nelle 4 settimane,
12 notti e 14 giorni con il padre e 14 giorni con la madre.
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare il figlio e riportarlo la domenica sera. I ponti festivi saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana;
Festività natalizia. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali;
Estate. Il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
4. La figlia , ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà liberà di Per_1
concordare con i genitori la sua collocazione;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Il sig. verserà in ogni caso alla moglie la somma mensile di € 200,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (in ragione di € 100,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT purché l'indice sia positivo;
7. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori;
che, tuttavia, necessitando chiarimenti in ordine alle condizioni complessivamente previste per la prole e a seguito di ordinanza n.ro 15711/24 del 07.08.2024, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16.10.2024; che nella suddetta data le parti, tutte presenti, hanno fornito i chiarimenti richiesti (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2024) e formulato un nuovo accordo congiunto successivamente depositato in data 29.10.2024; che pertanto le condizioni della separazione, così come nuovamente concordate, sono le seguenti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
Per_
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà con la madre presso l'immobile sito in Scicli nella C. da Livia s. n. condotto in locazione, mentre la casa coniugale sita in Scicli nella C. da Gurgazzi s. n. sarà assegnata al sig. con ogni arredo Parte_1
e pertinenza;
Per_ 3. Il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia minore due giorni a settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute della medesima.
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare la figlia e riportarla la domenica sera. I ponti festivi saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
Festività natalizia. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi, da CP_1
concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
4. La figlia , ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, coabiterà con il padre Per_1 che provvederà al mantenimento della stessa;
l'udienza di comparizione del dì 06.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Il sig. erserà in ogni caso alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Pt_1
Per_ per il mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo;
7. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori;
9. Il sig. autorizza la SI.ra a richiedere il 100 % dell'assegno Parte_1 Parte_2
unico e universale per i figli a carico. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione, di cui all'accordo versato in atti in data 29.10.2024, non contrastano con gli interessi dei figli e, pertanto, possono essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici;
che per il resto, il Tribunale prende atto dell'accordo sulla percezione dell'assegno unico per intero da parte di e degli ulteriori accordi intercorsi, segnatamente relativamente a quanto Parte_2 convenuto sull'ex casa familiare, rimasta nella disponibilità del Pt_1
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Scicli (RG) in data 12.08.2004, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Scicli (RG), al n. 56, parte II, serie A, anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti