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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/07/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9025/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.15 sono presenti l'avv. BUTTA' FILIPPO per parte ricorrente nonché l'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
E' pure presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 9025/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPO BUTTA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana 59, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti. MARIA GRAZIA SPARACINO e ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura generale in atti
- resistente -
Oggetto: TFR (Fondo di Garanzia)
All'udienza del 4 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Condanna l' a pagare alla ricorrente la somma di euro € 14.876,22, oltre CP_1
accessori come per legge.
2 ❖ Condanna l' a rifondere le spese di lite alla ricorrente che liquida in € 1.700,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato alle dipendenze della “Tempo Prezioso s.r.l.” con vari contratti a tempo determinato ed inquadramento nel quinto livello della CCNL Commercio nel periodo compreso dal 6 marzo 2012 al 14 febbraio 2013, poi prorogato fino al 30 settembre 2014; nonché dal 22 ottobre 2014 al 14 marzo 2015, prorogato fino al 14 marzo 2016;
- che, nel corso di tale ultimo rapporto, il 27 gennaio 2016, la è subentrata Parte_2
alla Tempo Prezioso s.r.l. per effetto della fusione per incorporazione (avvenuta in pari data) ex art. 2504 c.c. con assunzione di tutte le posizioni debitorie e creditorie della prima, ivi comprese quelle connesse ai precedenti rapporti contrattuali conclusisi con la ricorrente;
- d'aver lavorato, a far data dal mese di maggio 2016, in favore della “ in Parte_2
virtù di un contratto a tempo determinato con scadenza originariamente fissata per il
14 ottobre 2016 e prorogata inizialmente al 31 dicembre 2016 e poi dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017 e poi prorogata al 14 giugno 2017;
- che, ancora una volta, in corso di contratto (precisamente in data 20 luglio 2016), la
“ è stata traferita alla “Compagnia Italiana Gioielli s.r.l.” e la ricorrente, Parte_2
divenuta nelle more dipendente di quest'ultima ai sensi dell'art 2112 c.c., al momento della cessazione del rapporto (giugno 2017) è rimasta creditrice anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità relativa agli anni 2015 e 2016, delle retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, del t.f.r. dovuto nei suddetti anni;
- d'aver validamente interrotto la prescrizione, con nota dell'1 febbraio 2018, indirizzata sia Compagnia Italiana Gioielli s.r.l. e alla Parte_2
- d'aver instaurato un contenzioso nei confronti delle suddette società;
- che, nelle more, le stesse, con atto del 7 settembre 2020, si sono fuse per incorporazione nella società Controparte_3
3 - che quest'ultima società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 126 dell'8 ottobre 2021 (tant'è che il giudizio civile incoato verso le prime due è stato riassunto nei confronti della curatela della ); Controparte_3
- d'aver, a questo punto, inoltrato istanza di insinuazione al passivo fallimentare per il pagamento del TFR maturato in questi anni per l'importo di euro € 14.876,22 e il superiore credito veniva ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- d'avere presentato in data 20 giugno 2023 domanda al Fondo di Garanzia istituito presso l' per il pagamento della superiore somma, allegando l'intera CP_1 documentazione richiesta;
- d'aver ricevuto provvedimento di rigetto in quanto la documentazione inerente l'attività lavorativa riguardava altra società;
- d'aver ritualmente proposto ricorso amministrativo in data 14.2.2024;
- che anche detto ricorso veniva respinto con la seguente motivazione: “La pretesa della Sig.ra si fonda su una fusione avvenuta tra COMPAGNIA ITALIANA Parte_1
GIOIELLI e nell'anno 2020, di certo successivamente alla data di CP cessazione del rapporto di lavoro con la prima azienda avvenuta in data 14/06/2017.
Inoltre, da Unilav non si evince alcun rapporto di lavoro con l'azienda CP
. Peraltro, amministrativamente, non è possibile accogliere la pretesa della
[...] ricorrente, in quanto presenta domanda al fondo di garanzia indicando l'azienda
COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI CF la quale non e fallita, ma P.IVA_1 associando alla stessa azienda un fallimento relativo ad altra azienda (la
[...]
CF ”. CP P.IVA_2 conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere l'intervento da parte del
Fondo di Garanzia per il credito pari a € 14.876,22, dovuto a titolo di TFR da parte CP_1 della n.q. di Società risultante dalla fusione per incorporazione con la Controparte_3
e la Compagnia Italiana Gioielli. - per l'effetto, condannare l' convenuto a Pt_2 CP_1 corrispondere - tramite l'intervento del Fondo di Garanzia - in favore della ricorrente la somma di € 14.876,22, dovuta a titolo di TFR da parte del Fallimento Rosso Uno s.r.l..”, con il favore delle spese di lite.
4 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, ribadendo la natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, sottolineava “[..] come la domanda presentata [..] non possa trovare alcun accoglimento dal momento che non risulta alcuna procedura fallimentare a nome di tale società. Ma vi è di più. Dai controlli effettuati sulle comunicazioni obbligatorie inviate dal datore di lavoro risulta un rapporto di lavoro con TEMPO PREZIOSO dal 03/06/2011 al 20/04/2016 con un passaggio 2T ed un vardatori (variazione datore di lavoro) alla ditta in seguito alla fusione delle due. Pt_2
Successivamente, in data 01/08/2016 risulta un ulteriore passaggio vardatori dalla ditta Co a COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI SRL, con passaggio senza soluzione di Pt_2
continuità in seguito ad incorporazione delle due, con cessazione da questa ultima in data
31/03/2017. La ricorrente riprende poi il rapporto di lavoro il 03/05/2017 con
COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI SRL, per poi cessare definitivamente il 14/06/2017 a seguito licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Va quindi sottolineato, anzitutto, come la data di cessazione del rapporto di lavoro, alla quale la parte farebbe conseguire il diritto all'intervento del Fondo di garanzia è ampiamente precedente la data di incorporazione alla avvenuta il 07/08/2020 come da visura allegata.”. CP
La causa, istruita solo documentalmente, esaminate le conclusioni delle parti, viene decisa in data odierna come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto.
Va, anzitutto, inquadrato nei suoi tratti essenziali l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' . CP_1
Com'è ben noto il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato istituito con l'art. 2 L. 29.05.1982 n. 297 ed interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente testualmente disponendo «E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67,
5 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte».
Inquadrata la fattispecie nella cornice normativa vigente, in ordine alla natura dell'obbligazione posta a carico dell'ente previdenziale va ulteriormente precisato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
(cfr. ex multis anche recentemente: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 02/09/2024, n. 23467;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/03/2023, n. 8406; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
25/01/2023 n. 2231; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 21/01/2022, n. 1861; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 28/07/2011, n. 16617; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 16/06/2006, n.
13930; Cass. civ., Sez. lavoro Sent. del 19/12/2005, n. 27917) le prestazioni erogate dal
Fondo di Garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva trattandosi CP_1 di obbligazioni del tutto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti (per ciò che specialmente riguarda il TFR) con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, perché specificamente rivolte alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito a causa dell'inadempimento datoriale.
Pertanto, se il datore di lavoro è insolvente, sussiste il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio CP_1
1982, n. 297, art. 2 («[..] il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza CP_1
del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.») in quanto siffatto diritto nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della
6 procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame il vulnus della questione è stabilire la legittimità dell'intervento del Fondo di Garanzia nel caso in cui (come quello in scrutinio) il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società incorporata sia cessato anteriormente all'atto di incorporazione.
Sul punto è intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent. del 30/07/2021, n. 21970) che, analizzando le norme che regolano la disciplina delle incorporazioni e della cessione dell'azienda e, pur dando atto anche di diversi orientamenti sulle sorti giuridiche della società incorporata, sottolinea, quanto agli effetti concreti, come trovi applicazione l'art 2504 bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), indipendentemente dal fatto che la società incorporata si estingua o meno (la riforma succitata ha riformulato il testo sostituendo l'espressione “società estinte” con quella di “società partecipanti alla fusione”).
Detto articolo, infatti, stabilisce il principio in virtù del quale la società incorporante (o risultante dalla fusione) prosegue in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alle società incorporate o fuse.
Invero l'art 2504 bis comma 1 cod. civ nella formulazione attualmente in vigore («La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione») ha consolidato il principio della continuità sostanziale dell'impresa e della relativa attività in occasione delle sue trasformazioni strutturali, principio di continuità che oggi, divenuto norma positiva per effetto della riforma in oggetto, conferma come la fusione sia diretta alla prosecuzione dei rapporti sociali.
Pertanto, ai fini della questione oggetto di scrutinio, ne consegue che, sia aderendo alla tesi dell'estinzione della società incorporata (considerando la fusione societaria come fenomeno successorio - cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. del 30/07/2021, n. 21970), sia a quella che esclude l'effetto successorio (considerando la fusione come “vicenda meramente evolutivo-modificativa”, in virtù della quale l'ente incorporato, ovvero le società partecipanti in caso di fusione paritaria, sopravvive in tutti i suoi rapporti, sia pure con un nuovo assetto organizzativo modificato, nella società incorporante o in quella risultante
7 dalla fusione - cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 28/10/2021, n. 30577), in ogni caso la società incorporante diventa centro di imputazione di tutti i rapporti delle società incorporate, anche processuali, anteriori alla fusione.
E' di palmare evidenza, che nel caso che ci occupa (preso in considerazione, sia pure sotto altro profilo, dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 30577/2021), non assume rilievo dirimente la circostanza evidenziata dall' che la non fosse mai stata assunta CP_1 Parte_1 dalla “ proprio perché non trova applicazione l'art 2112 c.c. ma l'art Controparte_3
2504 bis c.c. con conseguenziale prosecuzione da parte di tale società di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (e quindi anche la posizione debitoria nei confronti della ricorrente) intercorsi dalle società incorporate “ e “COMPAGNIA ITALIANA Parte_2
GIOIELLI S.R.L.”, pur essendo intervenuto il licenziamento anteriormente all'atto di fusione del 7 settembre 2020 (cfr. Visura camerale).
Tant'è che lo stesso Giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, nel rispetto dei principi summenzionati (in presenza, peraltro, di atto interruttivi della prescrizione - cfr. all. n. 3 del fascicolo della ricorrente -) ha ammesso la ricorrente al passivo fallimentare per l'intero importo richiesto di euro 1 come risultante dalle
Certificazioni Uniche allegate da (cfr. all. n. 7 del fascicolo della Parte_3
ricorrente).
Ed ancora, com'emerge per tabulas, la ricorrente aveva già promosso giudizio nei confronti delle società datrici lavoro, che è stato interrotto e successivamente proseguito nei confronti della curatela del fallimento “ (conclusosi con sentenza di CP CP
accoglimento) e ciò se, come rileva l'istituto, non è circostanza opponile allo stesso, di contro fornisce la prova che la ricorrente, ancor prima dell'atto di fusione, si era attivata nei confronti delle società datrici di lavoro rimaste inadempienti.
Infine, non trovando riscontro probatorio neppure la contestazione dell'ente previdenziale sul quantum, deve affermarsi il diritto di ad ottenere Parte_3
l'intervento da parte del Fondo di Garanzia per il credito pari a euro 14.876,22, dovuto CP_1
a titolo di TFR maturato fino al giugno 2017 da parte della “ quale Società Controparte_3
incorporante della e della “Compagnia Italiana Gioielli s.r.l.” datrici di lavoro Parte_2 della ricorrente.
Assorbita ogni altra questione il ricorso va, dunque, accolto.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai minimi tariffari e all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/07/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9025/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.15 sono presenti l'avv. BUTTA' FILIPPO per parte ricorrente nonché l'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
E' pure presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 9025/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPO BUTTA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana 59, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti. MARIA GRAZIA SPARACINO e ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura generale in atti
- resistente -
Oggetto: TFR (Fondo di Garanzia)
All'udienza del 4 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Condanna l' a pagare alla ricorrente la somma di euro € 14.876,22, oltre CP_1
accessori come per legge.
2 ❖ Condanna l' a rifondere le spese di lite alla ricorrente che liquida in € 1.700,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato alle dipendenze della “Tempo Prezioso s.r.l.” con vari contratti a tempo determinato ed inquadramento nel quinto livello della CCNL Commercio nel periodo compreso dal 6 marzo 2012 al 14 febbraio 2013, poi prorogato fino al 30 settembre 2014; nonché dal 22 ottobre 2014 al 14 marzo 2015, prorogato fino al 14 marzo 2016;
- che, nel corso di tale ultimo rapporto, il 27 gennaio 2016, la è subentrata Parte_2
alla Tempo Prezioso s.r.l. per effetto della fusione per incorporazione (avvenuta in pari data) ex art. 2504 c.c. con assunzione di tutte le posizioni debitorie e creditorie della prima, ivi comprese quelle connesse ai precedenti rapporti contrattuali conclusisi con la ricorrente;
- d'aver lavorato, a far data dal mese di maggio 2016, in favore della “ in Parte_2
virtù di un contratto a tempo determinato con scadenza originariamente fissata per il
14 ottobre 2016 e prorogata inizialmente al 31 dicembre 2016 e poi dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017 e poi prorogata al 14 giugno 2017;
- che, ancora una volta, in corso di contratto (precisamente in data 20 luglio 2016), la
“ è stata traferita alla “Compagnia Italiana Gioielli s.r.l.” e la ricorrente, Parte_2
divenuta nelle more dipendente di quest'ultima ai sensi dell'art 2112 c.c., al momento della cessazione del rapporto (giugno 2017) è rimasta creditrice anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità relativa agli anni 2015 e 2016, delle retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, del t.f.r. dovuto nei suddetti anni;
- d'aver validamente interrotto la prescrizione, con nota dell'1 febbraio 2018, indirizzata sia Compagnia Italiana Gioielli s.r.l. e alla Parte_2
- d'aver instaurato un contenzioso nei confronti delle suddette società;
- che, nelle more, le stesse, con atto del 7 settembre 2020, si sono fuse per incorporazione nella società Controparte_3
3 - che quest'ultima società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 126 dell'8 ottobre 2021 (tant'è che il giudizio civile incoato verso le prime due è stato riassunto nei confronti della curatela della ); Controparte_3
- d'aver, a questo punto, inoltrato istanza di insinuazione al passivo fallimentare per il pagamento del TFR maturato in questi anni per l'importo di euro € 14.876,22 e il superiore credito veniva ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- d'avere presentato in data 20 giugno 2023 domanda al Fondo di Garanzia istituito presso l' per il pagamento della superiore somma, allegando l'intera CP_1 documentazione richiesta;
- d'aver ricevuto provvedimento di rigetto in quanto la documentazione inerente l'attività lavorativa riguardava altra società;
- d'aver ritualmente proposto ricorso amministrativo in data 14.2.2024;
- che anche detto ricorso veniva respinto con la seguente motivazione: “La pretesa della Sig.ra si fonda su una fusione avvenuta tra COMPAGNIA ITALIANA Parte_1
GIOIELLI e nell'anno 2020, di certo successivamente alla data di CP cessazione del rapporto di lavoro con la prima azienda avvenuta in data 14/06/2017.
Inoltre, da Unilav non si evince alcun rapporto di lavoro con l'azienda CP
. Peraltro, amministrativamente, non è possibile accogliere la pretesa della
[...] ricorrente, in quanto presenta domanda al fondo di garanzia indicando l'azienda
COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI CF la quale non e fallita, ma P.IVA_1 associando alla stessa azienda un fallimento relativo ad altra azienda (la
[...]
CF ”. CP P.IVA_2 conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
“accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere l'intervento da parte del
Fondo di Garanzia per il credito pari a € 14.876,22, dovuto a titolo di TFR da parte CP_1 della n.q. di Società risultante dalla fusione per incorporazione con la Controparte_3
e la Compagnia Italiana Gioielli. - per l'effetto, condannare l' convenuto a Pt_2 CP_1 corrispondere - tramite l'intervento del Fondo di Garanzia - in favore della ricorrente la somma di € 14.876,22, dovuta a titolo di TFR da parte del Fallimento Rosso Uno s.r.l..”, con il favore delle spese di lite.
4 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, ribadendo la natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, sottolineava “[..] come la domanda presentata [..] non possa trovare alcun accoglimento dal momento che non risulta alcuna procedura fallimentare a nome di tale società. Ma vi è di più. Dai controlli effettuati sulle comunicazioni obbligatorie inviate dal datore di lavoro risulta un rapporto di lavoro con TEMPO PREZIOSO dal 03/06/2011 al 20/04/2016 con un passaggio 2T ed un vardatori (variazione datore di lavoro) alla ditta in seguito alla fusione delle due. Pt_2
Successivamente, in data 01/08/2016 risulta un ulteriore passaggio vardatori dalla ditta Co a COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI SRL, con passaggio senza soluzione di Pt_2
continuità in seguito ad incorporazione delle due, con cessazione da questa ultima in data
31/03/2017. La ricorrente riprende poi il rapporto di lavoro il 03/05/2017 con
COMPAGNIA ITALIANA GIOIELLI SRL, per poi cessare definitivamente il 14/06/2017 a seguito licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Va quindi sottolineato, anzitutto, come la data di cessazione del rapporto di lavoro, alla quale la parte farebbe conseguire il diritto all'intervento del Fondo di garanzia è ampiamente precedente la data di incorporazione alla avvenuta il 07/08/2020 come da visura allegata.”. CP
La causa, istruita solo documentalmente, esaminate le conclusioni delle parti, viene decisa in data odierna come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto.
Va, anzitutto, inquadrato nei suoi tratti essenziali l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' . CP_1
Com'è ben noto il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato istituito con l'art. 2 L. 29.05.1982 n. 297 ed interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente testualmente disponendo «E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67,
5 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte».
Inquadrata la fattispecie nella cornice normativa vigente, in ordine alla natura dell'obbligazione posta a carico dell'ente previdenziale va ulteriormente precisato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
(cfr. ex multis anche recentemente: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 02/09/2024, n. 23467;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/03/2023, n. 8406; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
25/01/2023 n. 2231; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 21/01/2022, n. 1861; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 28/07/2011, n. 16617; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 16/06/2006, n.
13930; Cass. civ., Sez. lavoro Sent. del 19/12/2005, n. 27917) le prestazioni erogate dal
Fondo di Garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva trattandosi CP_1 di obbligazioni del tutto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti (per ciò che specialmente riguarda il TFR) con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, perché specificamente rivolte alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito a causa dell'inadempimento datoriale.
Pertanto, se il datore di lavoro è insolvente, sussiste il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio CP_1
1982, n. 297, art. 2 («[..] il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza CP_1
del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.») in quanto siffatto diritto nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della
6 procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame il vulnus della questione è stabilire la legittimità dell'intervento del Fondo di Garanzia nel caso in cui (come quello in scrutinio) il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società incorporata sia cessato anteriormente all'atto di incorporazione.
Sul punto è intervenuta la Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent. del 30/07/2021, n. 21970) che, analizzando le norme che regolano la disciplina delle incorporazioni e della cessione dell'azienda e, pur dando atto anche di diversi orientamenti sulle sorti giuridiche della società incorporata, sottolinea, quanto agli effetti concreti, come trovi applicazione l'art 2504 bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), indipendentemente dal fatto che la società incorporata si estingua o meno (la riforma succitata ha riformulato il testo sostituendo l'espressione “società estinte” con quella di “società partecipanti alla fusione”).
Detto articolo, infatti, stabilisce il principio in virtù del quale la società incorporante (o risultante dalla fusione) prosegue in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alle società incorporate o fuse.
Invero l'art 2504 bis comma 1 cod. civ nella formulazione attualmente in vigore («La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione») ha consolidato il principio della continuità sostanziale dell'impresa e della relativa attività in occasione delle sue trasformazioni strutturali, principio di continuità che oggi, divenuto norma positiva per effetto della riforma in oggetto, conferma come la fusione sia diretta alla prosecuzione dei rapporti sociali.
Pertanto, ai fini della questione oggetto di scrutinio, ne consegue che, sia aderendo alla tesi dell'estinzione della società incorporata (considerando la fusione societaria come fenomeno successorio - cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. del 30/07/2021, n. 21970), sia a quella che esclude l'effetto successorio (considerando la fusione come “vicenda meramente evolutivo-modificativa”, in virtù della quale l'ente incorporato, ovvero le società partecipanti in caso di fusione paritaria, sopravvive in tutti i suoi rapporti, sia pure con un nuovo assetto organizzativo modificato, nella società incorporante o in quella risultante
7 dalla fusione - cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 28/10/2021, n. 30577), in ogni caso la società incorporante diventa centro di imputazione di tutti i rapporti delle società incorporate, anche processuali, anteriori alla fusione.
E' di palmare evidenza, che nel caso che ci occupa (preso in considerazione, sia pure sotto altro profilo, dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 30577/2021), non assume rilievo dirimente la circostanza evidenziata dall' che la non fosse mai stata assunta CP_1 Parte_1 dalla “ proprio perché non trova applicazione l'art 2112 c.c. ma l'art Controparte_3
2504 bis c.c. con conseguenziale prosecuzione da parte di tale società di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (e quindi anche la posizione debitoria nei confronti della ricorrente) intercorsi dalle società incorporate “ e “COMPAGNIA ITALIANA Parte_2
GIOIELLI S.R.L.”, pur essendo intervenuto il licenziamento anteriormente all'atto di fusione del 7 settembre 2020 (cfr. Visura camerale).
Tant'è che lo stesso Giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, nel rispetto dei principi summenzionati (in presenza, peraltro, di atto interruttivi della prescrizione - cfr. all. n. 3 del fascicolo della ricorrente -) ha ammesso la ricorrente al passivo fallimentare per l'intero importo richiesto di euro 1 come risultante dalle
Certificazioni Uniche allegate da (cfr. all. n. 7 del fascicolo della Parte_3
ricorrente).
Ed ancora, com'emerge per tabulas, la ricorrente aveva già promosso giudizio nei confronti delle società datrici lavoro, che è stato interrotto e successivamente proseguito nei confronti della curatela del fallimento “ (conclusosi con sentenza di CP CP
accoglimento) e ciò se, come rileva l'istituto, non è circostanza opponile allo stesso, di contro fornisce la prova che la ricorrente, ancor prima dell'atto di fusione, si era attivata nei confronti delle società datrici di lavoro rimaste inadempienti.
Infine, non trovando riscontro probatorio neppure la contestazione dell'ente previdenziale sul quantum, deve affermarsi il diritto di ad ottenere Parte_3
l'intervento da parte del Fondo di Garanzia per il credito pari a euro 14.876,22, dovuto CP_1
a titolo di TFR maturato fino al giugno 2017 da parte della “ quale Società Controparte_3
incorporante della e della “Compagnia Italiana Gioielli s.r.l.” datrici di lavoro Parte_2 della ricorrente.
Assorbita ogni altra questione il ricorso va, dunque, accolto.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai minimi tariffari e all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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