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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/11/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 695/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordi- nanza resa all'udienza cartolare del 14.05.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2023, avente ad oggetto: responsa- bilità medica, vertente
1
tra
(C.F.: ) elett.te domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellamare di Stabia (NA) alla via S. Quasimodo 15, rapp.ta e difesa dall'avv.to Carmela Sorbo (C.F: ) in virtù di procura C.F._2 in atti;
Pt_2
(C.F. ), elett.te domiciliato in Parte_3 C.F._3
Caserta (CE) al Viale Medaglie D'Oro n. 21, rapp.to e difeso dall'Avv.
NA ER (C.F. , in virtù di procura in atti;
C.F._4
-Convenuto-
e
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con Sede Legale in Caserta alla via Giuseppe De Falco n. 24, in persona del
Legale Rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Foggia alla via Silvio Pellico n. 5, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gilberto Mercuri (C.F. C.F._5
), in virtù di procura in atti;
[...]
-Convenuta-
Nonché
(C.F.-P. I. : , rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avvocato Ilaria De Luca (C.F. ),ed elett.te domi- C.F._6 ciliata presso il suo Studio sito in Milano al Viale Premuda n. 10, in virtù di procura in atti;
-Terza chiamata-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per la terza chiamata in causa: come da comparsa di costituzione e rispo- sta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
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18.6.2009, n. 69.
L'istante ha premesso che in data 02.07.2019 si recava presso lo studio medico del dottor , chirurgo plastico iscritto al consiglio Parte_3 dell'ordine dei medici di Caserta, per migliorare le proprie condizioni fisiche dovute da una ipoplasia mammaria e ptosi addominale. ha precisato che, durante la prima visita, riceveva dal Parte_1 medico le informazioni circa le modalità di intervento a cui si sarebbe sottoposta e in tale occasione le venivano prescritti gli esami preparatori all'intervento chirurgico.
In data 10.09.2019, la signora è stata ricoverata Presso la Parte_1 struttura sanitaria indicata, ove sottoscriveva una scrittura privata di esonero da responsabilità nei confronti della struttura sia del medico incaricato.
L'istante ha precisato (come si evince dalla cartella clinica allegata in atti), di essere entrata in sala operatoria alle 15:00; alle ore 15:15 le è stata som- ministrata anestesia generale e l'intervento si è concluso intorno alle 17:00.
L'istante, sig.ra ha altresì precisato che la notte trascorsa Parte_1
e le ore post-operatorie, risultarono particolarmente difficili, vissute come interminabili e connotate da dolore intenso.
Ha riferito, in particolare, di aver avvertito una sensazione di bruciore agli occhi al momento dell'apertura degli stessi, riferita -secondo quando riporta- to dagli infermieri -ad un'errata somministrazione delle gocce oculari in sala operatoria.
La paziente ha inoltre dichiarato che, al termine della notte e nel corso della giornata successiva, aveva manifestato al medico, dottor , Parte_3
l'impossibilità di essere dimessa, lamentando forti dolori localizzati all'ad- dome, alle gambe, e alla schiena. Nonostante ciò, è stata dimessa nella me- desima giornata (11 settembre 2019).
L'intervento di mastoplastica additiva sebbene avesse aumentato il volume del seno presentava comunque delle imperfezioni.
In particolare, secondo quanto riferito dalla paziente, si riscontrava un evi- dente asimmetria percepibile anche a occhio nudo.
Sono seguite una serie di telefonate e conversazioni via whatsapp tra la si-
e il dottore , relative a dolori per- Controparte_3 Parte_3 sistenti in sede chirurgica e alla comparsa di stato febbrile con temperature riferite fino a 38.30.
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In tale contesto, il medico ha prescritto esclusivamente tachipirina e un anti- biotico.
Nonostante ciò, si sono manifestati ulteriori episodi febbrili e gonfiori loca- lizzati in alcune aree, che il medico aveva precedentemente escluso come eventualità post-operatorie.
In relazione a tali gonfiori, il sanitario ha prescritto un integratore alimenta- re.
A seguito di ulteriori messaggi inviati dalla paziente, il medico ha indicato che sulla base delle fotografie ricevute, si trattava di una fuoriuscita sierosa raccomandando l'applicazione di una crema e di un disinfettante.
Tuttavia, nel martedì successivo, la signora si è recata presso lo studio del medico ove è stata visitata da un'infermiera.
L'intervento in questione ha determinato, secondo quanto riferito dalla pa- ziente, l'insorgenza di postumi invalidanti anche sotto il profilo psicologico.
Invero, il data 13 ottobre 2021, l'istante ha dedotto di essersi sottoposta a vi- sita psicologica a cura del dott. , il quale diagnosti- Persona_1 cava “disturbo depressivo maggiore ricorrente (reattiva)”.
Ha concluso chiedendo : “Accertare e dichiarare la responsabilità, del me- dico nella causazione delle lesioni patite dalla signora Parte_3
e per l'effetto, condannarlo in proprio e in solido con la Parte_1 struttura clinica nonché con la compagnia assicurativa, per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi euro 92.578,00 comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute ingiusti- zia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento soddisfo”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il Dott. , Parte_3 il quale ha contestato tutto quanto dedotto e prodotto. In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza degli ele- menti essenziali di cui agli artt. 163, 164 e 318 c.p.c. Inoltre, ha precisato che un medico, anche nell'ambito della chirurgia estetica, è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, e, pertanto, assumendo l'incarico, non si impegna a raggiungere senz'altro l'esito sperato dal paziente.
Ha concluso chiedendo: “Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
di-
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chiarare la carenza di legittimazione delle parti;
nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la clinica
[...]
la quale ha impugnato le deduzioni sol- Controparte_1 levate dall'attrice ritenendole infondate in fatto e in diritto.
In primo luogo, chiede l'estromissione dal giudizio ritenendo la carenza di legittimazione passiva della struttura, atteso che la questione fa riferimento ad un contratto privatistico stipulato tra l'istante e il Dr. Parte_1
ed al fatto che il presunto errore è esclusivamente imputabile al Pt_3 medico.
In secondo luogo, ha evidenziato che è struttura sanitaria ove vengono ese- guiti interventi programmati in regime di Day Surgery e che le incombenze che possono riferirsi alla struttura sono differenti da quelle che si possono riferire ad una comune struttura ospedaliera. Pertanto, la struttura sanitaria avrebbe dovuto rispondere solo per obblighi definibili genericamente alber- ghieri, per obblighi organizzativi per obbligo di apprestamento di tutte le at- trezzature necessarie, per obblighi informativi.
La struttura ha altresì sottolineato di essere titolare di attività svolte presso la struttura immobiliare “iatropolis” e di aver messo a disposizione di pro- fessionisti esterni che ne hanno fatto richiesta, gli ambulatori, sale operato- rie, le attrezzature necessarie, nonché i presidi medico-chirurgici e i medici- nali di necessari per la fase post- operatoria senza che ciò abbia comportato alcun rapporto di subordinazione.
La prestazione professionale offerta dalla struttura si è quindi concretizzata esclusivamente nella messa a disposizione dei locali e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'intervento restando del tutto estranei all'attività chirur- gica in sé, la cui esecuzione è stata affidata un'equipe operativa autonoma e non interna alla struttura.
A conferma di quanto sopra, la clinica ha sostenuto che la signora
[...]
ha sottoscritto una scrittura privata relativa all'intervento chirurgi- Parte_1 co sostenuto presso la struttura, con la quale ha espressamente esonerato quest'ultima da ogni responsabilità in ordine ed esecuzione dell'atto operato- rio.
In ogni caso la casa di cura ritiene assolutamente insussistente la colpa me-
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dica, e sproporzionato il danno richiesto.
Ha infine sostenuto di dover essere esclusa da ogni obbligo di pagamento at- teso che è risultata sussistente una copertura assicurativa, e pertanto ha chie- sto la chiamate in causa della compagnia assicurativa.
Ha concluso chiedendo : “1)in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di citazione nei confronti della Controparte_1 per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
2)
[...] sempre preliminarmente estromettere la odierna convenuta dal presente giudizio, stante la mancanza di sua legittimazione passiva per quanto espo- sto nella parte motiva che precede;
3) dichiarare la insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità della per tutte le ragioni Controparte_1 indicate nell'atto che precede;
4) dichiarare non dovuto alcun importo da parte di questa convenuta alla parte attrice e comunque dichiarare la insus- sistenza di ogni e qualsivoglia obbligazione solidale passiva della stessa in riferimento ai danni richiesti;
5) rigettare comunque nel merito la domanda proposta nei confronti della odierna convenuta sia per insussistenza del danno, che per la presenza della lettera e contratto di manleva intercorso tra la attrice e la riconoscendosi, pertanto, la sussi- Controparte_4 tenza e validità di tale manleva;
6) in via subordinata, nella denegata ipote- si di riconoscimento di responabilità in capo alla e Controparte_1 accertare comunque le rispettive percentuali di Controparte_1 colpa dei convenuti e dichiarare dovuta al pagamento la Società Assicura- trice , chiamata in Parte_4 garanzìa in virtù del contratto di assicurazione valido ad ogni effetto di leg- ge. 7) Il tutto con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario da porsi a carico delle parti soccombenti e comunque del chiamato in garanzìa.”
Si è costituita la Compagnia assicurativa la Controparte_2 quale, preliminarmente, ha dedotto che e Controparte_5 [...]
, a decorrere dal 31.7.2020, hanno trasferito Parte_4 il loro portafoglio assicurativo alla esponente Controparte_2
La compagnia assicurativa, nel merito, ha precisato di confermare l'operati- vità della garanzia assicurativa prestata in favore della struttura sanitaria con riferimento alla responsabilità civile delle strutture sanitarie private in forza della polizza “AmTrust Clinics (Ed. 01/2019 - Agg. 09/2023)” n. II-
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TPMM2000052, stipulata con la deducente Compagnia. Ha precisato che particolare attenzione merita, nella disamina del contenuto di polizza, il det- tato di cui all'art. 22.2 dedicato all'enunciazione del regime delle esclusioni
“Sono da considerarsi escluse dalla copertura assicurativa della quale si discorre, ai sensi del dettato di cui all'art. 22.2: “le Richieste di Risarci- mento per Danni: d. derivanti da chirurgia plastica estetica e medicina estetica.”.
La compagnia assicurativa ha ritenuto che stante l'esplicito dettato di poliz- za, in alcun modo potrebbe essere invocata l'operatività della garanzia assi- curativa in parola, con tutto quel che ne deve logicamente conseguire.
Ciò precisato, ha contestato la sussistenza di responsabilità della struttura ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 1228 c.c. in relazione ai fatti dedotti nell'atto di ci- tazione.
Ha concluso chiedendo : “previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi di
in quanto non provata nonché del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le sta- tuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professio- nali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previ- denziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi di Controparte_1
limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni de-
[...] negatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegata- mente risultare direttamente e personalmente imputabile a Controparte_1
con esclusione di quella parte di responsabilità che le possa derivare
[...] dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, invo- lontariamente dalla stessa cagionati a terzi, in relazione all'attività profes- sionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della
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franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. - Con compensazione delle spese di lite.”
Il merito
La vicenda in esame trae origine da un intervento chirurgico cui la paziente assume di essersi sottoposta a una riduzione ponderale del seno e di essere stata dimessa il giorno successivo con prescrizione di terapia domiciliare.
La clinica ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affer- mando che l'intervento si è svolto nell'ambito di un rapporto esclusivamen- te privatistico con il chirurgo e che la struttura si è limitata a fornire ambien- ti e mezzi.
Ha inoltre chiamato in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità civile, la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza rispetto alle compli- denunciate. Pt_5
Passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica della pa- ziente per come ricostruita in premessa, si osserva come Parte_1
“In tema di responsabilità contrattuale, della struttura sanitaria incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno(aggravamento della patologia ree- sistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispe- cie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relati- vamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ ” (Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 20812 del
20/08/2018).
Anzitutto, va premesso che la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio la , al fine di chiedere ed ottenere il Controparte_6 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di addominoplastica e mastoplastica additiva cui si è sottoposta in data
10.09.2019.
In particolare, la ricorrente ha imputato al trattamento chirurgico ricevuto dai sanitari della casa di cura convenuta un “errore nel posizionare le prote- si con dismetria- inestetismo costituito da una cicatrice cheloide e da una deformazione della cicatrice ombelicale.”, insomma l'intervento a cui la
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sig.ra si era sottoposta non mostrava gli esiti sperati, tra l'altro evi- Pt_1 denziava sofferenze acute nel post-operatorio.
Ciò premesso, si ricorda che la casa di cura convenuta risponde dei danni cagionati ai suoi pazienti per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Qualsiasi struttura sanitaria, infatti, è tenuta a fornire al paziente una pre- stazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposi- zione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di perso- nale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecno- logia;
inoltre è chiamato a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non so- lo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipen- dente o ausiliario, di cui risponde in via solidale (Cfr. ex multis Cassazione
Civile Ord. n. 26700 del 23/10/2018).
Ciò precisato, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, si evince che, avuto riguardo gli interventi di mastoplastica additi- va e addominoplastica cui venne sottoposta la Sig.ra in Parte_1 data 10.09.2019 e, più in generale, l'attività assistenziale ricevuta presso la emerge “…In conclusione, solo per Controparte_6
l'intervento di addominoplastica è individuabile un errore di esecuzione della tecnica chirurgica con risultato non conforme, e qualitativamente in- feriore a quanto sarebbe stato possibile ottenere con un diligente compor- tamento. Verificata “con ragionevole probabilità”, e la probabilità è ragio- nevole quando è relativamente maggioritaria, vale a dire che fra tutte le teoricamente possibili cause del danno la condotta del medico fu la meno improbabile, la sussistenza di un nesso causale tra la residua menomazione presentata dalla e la parzialmente inadeguata attività chirurgica del Pt_1 dott. , ..vi sono sicuri elementi a sostegno di una inadeguata attivi- Pt_3 tà chirurgica del dott. relativamente al trattamento con addomi- Pt_3 noplastica di una originaria ptosi addominale. Per l'intervento di Masto- plastica additiva le attività chirurgiche furono corrette. Non temporanea to- tale, mentre la durata dall'invalidità temporanea parziale fu di 60 giorni al
20%. La componente esitale, rappresentata da un pregiudizio estetico di grado lieve, è da valutare con il 5% di danno biologico “Inoltre, il ct della sig.ra ha sostenuto: “L'assenza poi di certificazioni che Parte_1
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attestino lo stato di prostrazione e di depressione da insoddisfazione in cui la si è trovata dopo il non risultato ottenuto, riteniamo che non giu- Pt_1 stificano affatto la non valutazione di tale danno psichico.” Ebbene, il con- sulente tecnico d'ufficio in merito ha sostenuto: “su questo punto ci siamo già espressi, e possiamo solo ribadire che è quanto meno insolita la richie- sta di valutare un presunto danno psichico che non è mai stato documenta- to, e che inoltre non è emerso nel corso dell'accertamento tecnico” (Cfr. pag.14-15 elaborato peritale.)
Pertanto, alla luce del materiale probatorio acquisito e delle risultanze peri- tali, parte attrice ha allegato e sostenuto che l'evoluzione peggiorativa del danno lamentato sarebbe causalmente riconducibile ad un erroneo interven- to chirurgico di addominoplastica.
In particolare, il consulente tecnico di parte attrice ha ritenuto che l'interven- to sia stato viziato da gravi profili di imperizia, rilevando altresì un errore qualificabile come “imperdonabile” nel posizionamento delle protesi mam- marie, il consulente di parte attrice ritiene, infatti, : “che vi sia stato un gra- ve e imperdonabile errore nel posizionare le protesi, asimmetriche con di- smetria”. (Cfr. pag. 11 relazione peritale).
Tuttavia, tali affermazioni non hanno trovato riscontro nella consulenza tec- nica d'ufficio disposta dal dottor , la quale ha escluso la Controparte_7 sussistenza di elementi oggettivi tali da convalidare l'ipotesi di un errato po- sizionamento delle protesi, osservando come l'intervento al seno risulti ade- guatamente effettuato.
A supporto di tale conclusione si richiama la certificazione clinica rilasciata dal campus biomedico di Roma, ove si dà atto della presenza di una lieve asimmetria della mammella sinistra definita come una differenza volumetri- ca modesta, fisiologicamente compatibile con l'intervento effettuato e co- munque non tale da giustificare un'ulteriore correzione chirurgica.
Trattasi, peraltro, di un esito ritenuto prevedibile e coerente con la normale evoluzione post-operatoria.
Diversamente, la consulenza tecnica d'ufficio ha ravvisato una responsabili- tà in relazione all'intervento di addominoplastica.
In tale circostanza, infatti, è stato rilevato un errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico con esito estetico assolutamente non conforme a
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quanto sperato dalla paziente e che avrebbe potuto ragionevolmente essere raggiunto mediante una corretta applicazione della procedura operatoria.
Il risultato ottenuto è stato ritenuto pertanto inferiore, sia sotto il profilo qua- litativo che funzionale rispetto a quello che sarebbe stato prevedibile con un comportamento diligente.
Con riferimento alla posizione della si evidenzia che agli atti del CP_6 presente giudizio è allegata apposita scrittura privata, sottoscritta congiun- tamente dalla struttura sanitaria, dal medico operatore e dalla paziente, nella quale vengono chiaramente definiti i limiti dell'intervento della struttura stessa nell'ambito dell'operazione chirurgica.
Dalla lettura del documento emerge che la casa di cura si è impegnata esclu- sivamente a mettere a disposizione i locali, il personale paramedico, il pre- sidio medico-sanitari e i farmaci necessari nonché le attrezzature ambulato- riali e di sala operatoria rimanendo espressamente esterna all'attività chirur- gica vera e propria.
A tal proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può as- sumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità pro- fessionale degli esercenti le professioni sanitarie;
cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge BA (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha ridisegnato il regi- me della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la pro- fessione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della respon- sabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ol- tre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, an- che, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessa- rio, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ulti- me pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
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L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbli- gazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte do- lose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra- muraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota senten- za n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla respon- sabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggia- to, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanen- do a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un ina- dempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gra- vando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
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Ancora più di recente si è meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018 n. 16366). Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o cola grave si appli- ca, secondo tale orientamento, unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia).
Dunque, quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, dalla sentenza delle ss.uu. della Cass. n. 577/2008 (preceduta dalla sentenza delle ss.uu. n.
576/2008, fondamentale quanto alla regolamentazione in sede civile del nesso di causalità da responsabilità omissiva) è possibile individuare con chiarezza il principio ormai consolidato in virtù del quale alla struttura sani- taria sia pubblica che privata è addebitabile esclusivamente la fattispecie della responsabilità contrattuale, stante il rilievo che l'accettazione del pa- ziente nella struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulato- riale, comporta sempre la conclusione di un contratto di spedalità.
La sentenza conferma il principio secondo il quale il rapporto intercorrente fra struttura e paziente sia configurabile come un autonomo ed atipico con- tratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità o di assistenza sanita- ria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
La pronuncia innanzi menzionata accoglie, inoltre, quell'orientamento giuri- sprudenziale che configura la prestazione che la struttura è obbligata a forni- re al paziente come complessa ed articolata e che individua, accanto alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione cd. accessori.
Non sussistono divergenze, come accennato, fra la responsabilità della strut- tura sanitaria pubblica e privata poichè anche in quest'ultimo caso la casa di cura privata stipula con il paziente un contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto l'obbligo di fornire un'attività sanitaria perfettamente as- similabile a quella precedentemente evidenziata, non rilevando neppure che
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il professionista sia legato o meno alla struttura da un rapporto di lavoro su- bordinato.
In altri termini, la prestazione sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa vi sia o meno alla base un contratto d'o- pera professionale tra i due. Dunque, secondo un ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi in particolare Cass. 2002 n. 3492), la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente (per fatti anteriori alla legge Gelli), inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio, ha natura contrattuale di ti- po professionale;
in particolare la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura, ed è una responsabili- tà diretta essendo direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, anche l'operato del medico dipendente in- serito nell'organizzazione del servizio.
Dunque, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, deve ritenersi che la struttura sanitaria risponda solidalmente con il medico dell'evento dannoso.
Tale affermazione trova fondamento nell'art. 7 della legge 8 marzo 2017,
n.24 (Cd. ), secondo cui la struttura sanitaria sia pubblica che Parte_6 privata risponde contrattualmente ex art. 1228 c.c. anche delle condotte colpose o dolose poste in essere da esercenti la professione sanitaria non legati da rapporto di dipendenza, ma operanti al suo interno, anche se scelti direttamente dal paziente. Il medico, salvo contratto diverso con il paziente, risponde ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la scrittura privata allegata agli atti, intercorsa tra la sig.ra la clinica e il dott. , non può ri- Parte_1 Parte_3 tenersi idonea ad integrare una clausola di manleva o esonero responsabilità in favore della struttura sanitaria in quanto, non contiene alcun'espressa previsione di esonero di responsabilità a favore della struttura, e tra l'altro non è idonea a derogare al regime normativo previsto dalla legge in materia di responsabilità sanitaria.
“La giurisprudenza, peraltro, è costante nel ritenere che, indipendentemen- te dalla natura del rapporto intercorso tra medico e struttura e dalla sotto- scrizione di eventuali patti congiunti, la responsabilità solidale tra medico e struttura persiste, salvo rigorosa prova a carico della struttura
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dell'esclusiva responsabilità del sanitario (Cfr. Cass Civ. Ord. N.
24167\2019; Trib. Monza, sent. n. 1945\2024; Trib. Napoli,sent. n.
1516\2022).
Nel caso de quo, non è stata fornita la prova rigorosa da parte della struttura sanitaria circa l'esclusiva responsabilità del chirurgo dott. Controparte_8
[.
.
È stato altresì chiarito che la mera partecipazione della struttura all'accordo contrattuale non è sufficiente a escluderne la responsabilità nei confronti del paziente, soprattutto laddove essa abbia messo a disposizione locali, attrez- zature, personale o servizi organizzativi, configurandosi in tal modo come parte attiva della prestazione sanitaria.
Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria deve ritenersi sussi- stente e solidale con quella del medico, ai sensi degli art. 1218,1228, e 2055
c.c., non potendo la scrittura privata produrre effetti derogatori al regime le- gale previsto dall'articolo 7 della legge , né costituire idoneo Parte_7 strumento di esonero preventivo di responsabilità in favore della clinica.
Quanto alla posizione del medico, nel caso di specie, va affermata la re- sponsabilità dello stesso, venendo in rilievo, da un lato, un intervento di ca- rattere routinario e di non particolare complessità e, dall'altro, un errore di carattere chirurgico attribuito in maniera specifica all'operato del dott.
[...]
durante l'intervento, in base a quanto dedotto espressamente dal CTU Per_2 nella relazione peritale redatta in sede di ATP.
Deve dunque ritenersi che l'errore del dott. sia grave, confrontan- Pt_3 do lo stesso con la semplicità dell'intervento praticato, con la conseguente responsabilità del medico, unitamente a quella della struttura.
Va specificato, che dalla relazione peritale emerge che soltanto con riferi- mento all'intervento di addominoplastica, vi siano elementi probatori a so- stegno di una condotta inadeguata del dottor , laddove per Parte_3 la mastoplastica risultano accertate corrette modalità esecutive, escludendosi così la sussistenza di un danno correlato a tale ultima prestazione.
Più precisamente, nella relazione peritale in atti, concluso nel senso che, “Vi sono sicuri elementi a sostegno di una inadeguata attività chirurgica del dott. relativamente al trattamento con addominoplastica di una Pt_3 originaria ptosi addominale. Per l'intervento di Mastoplastica additiva le attività chirurgiche furono corrette. Non temporanea totale, mentre la dura-
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ta dall'invalidità temporanea parziale fu di 60 giorni al 20%. La componen- te esitale, rappresentata da un pregiudizio estetico di grado lieve, è da valu- tare con il 5% di danno biologico” a seguito di intervento chirurgico di cor- rezione eseguito dai sanitari della convenuta clinica in data 10/9/2019, ha subito esiti permanenti relativi a pregiudizi estetici, esiti della parziale dei- scenza della ferita chirurgica.
Le conclusioni del c.t.u. appaiono del tutto corrette nel metodo e nel merito e non sono state contestate in maniera idonea allo scopo.
In relazione alla garanzia assicurativa, la compagnia Controparte_2 ha chiarito i limiti di operatività ed il perimetro applicativo della po-
[...] lizza sottoscritta.
La clausola contrattuale (Cfr. pag.11 contratto assicurativo), prevede espres- samente che la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi di- rettamente o per fatti altrui, in conseguenza di eventi accidentali verificatosi nello svolgimento dell'attività aziendale descritto in polizza comprese le at- tività accessorie.
Tuttavia, la compagnia ha eccepito la scopertura assicurativa in ragione di quanto previsto dall'articolo 22.2 delle condizioni generali di polizza, che individua espressamente le ipotesi di esclusione della polizza assicurativa.
In tale disposizione, si legge con chiarezza che restano escluse dalla coper- tura assicurativa tutte le richieste di risarcimento danni derivanti da inter- venti di chirurgia plastica o medicina estetica.
In conclusione, deve affermarsi che l'ipotesi in esame rientra nell'ambito del rischio assicurato.
Per quanto riguarda il quantum risarcibile, il CTU ha quantificato un danno biologico iatrogeno dell'5%Il CTU ha inoltre calcolato in complessivi gg.
60 il periodo di invalidità temporanea parziale al 20% che rappresentano una stima equa in ragione del fatto che le attività quotidiane furono com- promesse ma non abolite.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effettuare la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nel- le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
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In particolare, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento
(invero maggioritario) che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravi- tà della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un pa- rametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individua- ti nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribu- nale di Milano nel corso dell'anno 2024.
In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costituirebbe una duplicazio- ne delle voci di danno (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico
e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
In definitiva, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere com- plessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dalla nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una ca- tegoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del dan- no morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parame- trare la liquidazione del danno risarcibile (Cfr. Cass. 15 gennaio 2014 n.
687).
Nella specie, tenuto conto dei postumi subiti e dell'età dell'attore al momen- to del fatto (41 anni), si reputa che una corretta liquidazione del danno bio-
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logico, che comprenda tutte le sofferenze riconducibili a detta voce di danno possa essere quantificata nel predetto importo.
Ciò si dice in ragione della natura e dell'entità dei postumi residuati a causa dei fatti oggetto di causa.
In conclusione, il danno subito dall'attore a causa del sinistro oggetto di causa va quantificato nella somma di € 12.191,00 a titolo di danno non pa- trimoniale oltre € 1.380 a titolo di inabilità totale e parziale e, dunque, per la complessiva somma euro 13.571,00.
Va infine precisato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di luglio del 2019, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio del 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e
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sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese
Nei rapporti tra attrice e convenuti, le spese seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, nonché dell'importo minore ricono- sciuto in sentenza.
In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti anche le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Con riferimento alla posizione della compagnia di assicurazione, la stessa sarà tenuta a tenere indenne la struttura sanitaria di tutti gli esborsi che quest'ultima dovrà sostenere in ragione della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie la domanda di risarcimento proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la struttura convenuta e il dott. , in solido tra loro, al pa- Pt_3 gamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 13.571,00, già rivalutata all'attualità, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di luglio del 2019, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio del 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale;
- condanna la struttura convenuta e il dott. , in solido tra loro, al pa- Pt_3 gamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.877,00 per compensi e in € 1.000,00 per spese (tenendo conto anche delle spettanze relative al procedimento di ATP), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
- pone definitivamente a carico della struttura sanitaria e del dott. le Pt_3 spese occorse per la consulenza tecnica di ufficio effettuata in sede di ATP;
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- condanna la compagnia di assicurazione a tenere indenne la struttura sanita- ria resistente di tutti gli esborsi che dovrà sostenere in virtù della presente decisione;
- condanna la compagnia di assicurazione al pagamento, in favore della com- pagnia di assicurazione, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordi- nanza resa all'udienza cartolare del 14.05.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 02.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 695/2023, avente ad oggetto: responsa- bilità medica, vertente
1
tra
(C.F.: ) elett.te domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellamare di Stabia (NA) alla via S. Quasimodo 15, rapp.ta e difesa dall'avv.to Carmela Sorbo (C.F: ) in virtù di procura C.F._2 in atti;
Pt_2
(C.F. ), elett.te domiciliato in Parte_3 C.F._3
Caserta (CE) al Viale Medaglie D'Oro n. 21, rapp.to e difeso dall'Avv.
NA ER (C.F. , in virtù di procura in atti;
C.F._4
-Convenuto-
e
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con Sede Legale in Caserta alla via Giuseppe De Falco n. 24, in persona del
Legale Rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Foggia alla via Silvio Pellico n. 5, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gilberto Mercuri (C.F. C.F._5
), in virtù di procura in atti;
[...]
-Convenuta-
Nonché
(C.F.-P. I. : , rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avvocato Ilaria De Luca (C.F. ),ed elett.te domi- C.F._6 ciliata presso il suo Studio sito in Milano al Viale Premuda n. 10, in virtù di procura in atti;
-Terza chiamata-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per la terza chiamata in causa: come da comparsa di costituzione e rispo- sta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
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18.6.2009, n. 69.
L'istante ha premesso che in data 02.07.2019 si recava presso lo studio medico del dottor , chirurgo plastico iscritto al consiglio Parte_3 dell'ordine dei medici di Caserta, per migliorare le proprie condizioni fisiche dovute da una ipoplasia mammaria e ptosi addominale. ha precisato che, durante la prima visita, riceveva dal Parte_1 medico le informazioni circa le modalità di intervento a cui si sarebbe sottoposta e in tale occasione le venivano prescritti gli esami preparatori all'intervento chirurgico.
In data 10.09.2019, la signora è stata ricoverata Presso la Parte_1 struttura sanitaria indicata, ove sottoscriveva una scrittura privata di esonero da responsabilità nei confronti della struttura sia del medico incaricato.
L'istante ha precisato (come si evince dalla cartella clinica allegata in atti), di essere entrata in sala operatoria alle 15:00; alle ore 15:15 le è stata som- ministrata anestesia generale e l'intervento si è concluso intorno alle 17:00.
L'istante, sig.ra ha altresì precisato che la notte trascorsa Parte_1
e le ore post-operatorie, risultarono particolarmente difficili, vissute come interminabili e connotate da dolore intenso.
Ha riferito, in particolare, di aver avvertito una sensazione di bruciore agli occhi al momento dell'apertura degli stessi, riferita -secondo quando riporta- to dagli infermieri -ad un'errata somministrazione delle gocce oculari in sala operatoria.
La paziente ha inoltre dichiarato che, al termine della notte e nel corso della giornata successiva, aveva manifestato al medico, dottor , Parte_3
l'impossibilità di essere dimessa, lamentando forti dolori localizzati all'ad- dome, alle gambe, e alla schiena. Nonostante ciò, è stata dimessa nella me- desima giornata (11 settembre 2019).
L'intervento di mastoplastica additiva sebbene avesse aumentato il volume del seno presentava comunque delle imperfezioni.
In particolare, secondo quanto riferito dalla paziente, si riscontrava un evi- dente asimmetria percepibile anche a occhio nudo.
Sono seguite una serie di telefonate e conversazioni via whatsapp tra la si-
e il dottore , relative a dolori per- Controparte_3 Parte_3 sistenti in sede chirurgica e alla comparsa di stato febbrile con temperature riferite fino a 38.30.
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In tale contesto, il medico ha prescritto esclusivamente tachipirina e un anti- biotico.
Nonostante ciò, si sono manifestati ulteriori episodi febbrili e gonfiori loca- lizzati in alcune aree, che il medico aveva precedentemente escluso come eventualità post-operatorie.
In relazione a tali gonfiori, il sanitario ha prescritto un integratore alimenta- re.
A seguito di ulteriori messaggi inviati dalla paziente, il medico ha indicato che sulla base delle fotografie ricevute, si trattava di una fuoriuscita sierosa raccomandando l'applicazione di una crema e di un disinfettante.
Tuttavia, nel martedì successivo, la signora si è recata presso lo studio del medico ove è stata visitata da un'infermiera.
L'intervento in questione ha determinato, secondo quanto riferito dalla pa- ziente, l'insorgenza di postumi invalidanti anche sotto il profilo psicologico.
Invero, il data 13 ottobre 2021, l'istante ha dedotto di essersi sottoposta a vi- sita psicologica a cura del dott. , il quale diagnosti- Persona_1 cava “disturbo depressivo maggiore ricorrente (reattiva)”.
Ha concluso chiedendo : “Accertare e dichiarare la responsabilità, del me- dico nella causazione delle lesioni patite dalla signora Parte_3
e per l'effetto, condannarlo in proprio e in solido con la Parte_1 struttura clinica nonché con la compagnia assicurativa, per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi euro 92.578,00 comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute ingiusti- zia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento soddisfo”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il Dott. , Parte_3 il quale ha contestato tutto quanto dedotto e prodotto. In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza degli ele- menti essenziali di cui agli artt. 163, 164 e 318 c.p.c. Inoltre, ha precisato che un medico, anche nell'ambito della chirurgia estetica, è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, e, pertanto, assumendo l'incarico, non si impegna a raggiungere senz'altro l'esito sperato dal paziente.
Ha concluso chiedendo: “Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
di-
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chiarare la carenza di legittimazione delle parti;
nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la clinica
[...]
la quale ha impugnato le deduzioni sol- Controparte_1 levate dall'attrice ritenendole infondate in fatto e in diritto.
In primo luogo, chiede l'estromissione dal giudizio ritenendo la carenza di legittimazione passiva della struttura, atteso che la questione fa riferimento ad un contratto privatistico stipulato tra l'istante e il Dr. Parte_1
ed al fatto che il presunto errore è esclusivamente imputabile al Pt_3 medico.
In secondo luogo, ha evidenziato che è struttura sanitaria ove vengono ese- guiti interventi programmati in regime di Day Surgery e che le incombenze che possono riferirsi alla struttura sono differenti da quelle che si possono riferire ad una comune struttura ospedaliera. Pertanto, la struttura sanitaria avrebbe dovuto rispondere solo per obblighi definibili genericamente alber- ghieri, per obblighi organizzativi per obbligo di apprestamento di tutte le at- trezzature necessarie, per obblighi informativi.
La struttura ha altresì sottolineato di essere titolare di attività svolte presso la struttura immobiliare “iatropolis” e di aver messo a disposizione di pro- fessionisti esterni che ne hanno fatto richiesta, gli ambulatori, sale operato- rie, le attrezzature necessarie, nonché i presidi medico-chirurgici e i medici- nali di necessari per la fase post- operatoria senza che ciò abbia comportato alcun rapporto di subordinazione.
La prestazione professionale offerta dalla struttura si è quindi concretizzata esclusivamente nella messa a disposizione dei locali e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'intervento restando del tutto estranei all'attività chirur- gica in sé, la cui esecuzione è stata affidata un'equipe operativa autonoma e non interna alla struttura.
A conferma di quanto sopra, la clinica ha sostenuto che la signora
[...]
ha sottoscritto una scrittura privata relativa all'intervento chirurgi- Parte_1 co sostenuto presso la struttura, con la quale ha espressamente esonerato quest'ultima da ogni responsabilità in ordine ed esecuzione dell'atto operato- rio.
In ogni caso la casa di cura ritiene assolutamente insussistente la colpa me-
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dica, e sproporzionato il danno richiesto.
Ha infine sostenuto di dover essere esclusa da ogni obbligo di pagamento at- teso che è risultata sussistente una copertura assicurativa, e pertanto ha chie- sto la chiamate in causa della compagnia assicurativa.
Ha concluso chiedendo : “1)in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'atto di citazione nei confronti della Controparte_1 per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
2)
[...] sempre preliminarmente estromettere la odierna convenuta dal presente giudizio, stante la mancanza di sua legittimazione passiva per quanto espo- sto nella parte motiva che precede;
3) dichiarare la insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità della per tutte le ragioni Controparte_1 indicate nell'atto che precede;
4) dichiarare non dovuto alcun importo da parte di questa convenuta alla parte attrice e comunque dichiarare la insus- sistenza di ogni e qualsivoglia obbligazione solidale passiva della stessa in riferimento ai danni richiesti;
5) rigettare comunque nel merito la domanda proposta nei confronti della odierna convenuta sia per insussistenza del danno, che per la presenza della lettera e contratto di manleva intercorso tra la attrice e la riconoscendosi, pertanto, la sussi- Controparte_4 tenza e validità di tale manleva;
6) in via subordinata, nella denegata ipote- si di riconoscimento di responabilità in capo alla e Controparte_1 accertare comunque le rispettive percentuali di Controparte_1 colpa dei convenuti e dichiarare dovuta al pagamento la Società Assicura- trice , chiamata in Parte_4 garanzìa in virtù del contratto di assicurazione valido ad ogni effetto di leg- ge. 7) Il tutto con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario da porsi a carico delle parti soccombenti e comunque del chiamato in garanzìa.”
Si è costituita la Compagnia assicurativa la Controparte_2 quale, preliminarmente, ha dedotto che e Controparte_5 [...]
, a decorrere dal 31.7.2020, hanno trasferito Parte_4 il loro portafoglio assicurativo alla esponente Controparte_2
La compagnia assicurativa, nel merito, ha precisato di confermare l'operati- vità della garanzia assicurativa prestata in favore della struttura sanitaria con riferimento alla responsabilità civile delle strutture sanitarie private in forza della polizza “AmTrust Clinics (Ed. 01/2019 - Agg. 09/2023)” n. II-
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TPMM2000052, stipulata con la deducente Compagnia. Ha precisato che particolare attenzione merita, nella disamina del contenuto di polizza, il det- tato di cui all'art. 22.2 dedicato all'enunciazione del regime delle esclusioni
“Sono da considerarsi escluse dalla copertura assicurativa della quale si discorre, ai sensi del dettato di cui all'art. 22.2: “le Richieste di Risarci- mento per Danni: d. derivanti da chirurgia plastica estetica e medicina estetica.”.
La compagnia assicurativa ha ritenuto che stante l'esplicito dettato di poliz- za, in alcun modo potrebbe essere invocata l'operatività della garanzia assi- curativa in parola, con tutto quel che ne deve logicamente conseguire.
Ciò precisato, ha contestato la sussistenza di responsabilità della struttura ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 1228 c.c. in relazione ai fatti dedotti nell'atto di ci- tazione.
Ha concluso chiedendo : “previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi di
in quanto non provata nonché del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le sta- tuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professio- nali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previ- denziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi di Controparte_1
limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni de-
[...] negatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegata- mente risultare direttamente e personalmente imputabile a Controparte_1
con esclusione di quella parte di responsabilità che le possa derivare
[...] dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, invo- lontariamente dalla stessa cagionati a terzi, in relazione all'attività profes- sionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della
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franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. - Con compensazione delle spese di lite.”
Il merito
La vicenda in esame trae origine da un intervento chirurgico cui la paziente assume di essersi sottoposta a una riduzione ponderale del seno e di essere stata dimessa il giorno successivo con prescrizione di terapia domiciliare.
La clinica ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affer- mando che l'intervento si è svolto nell'ambito di un rapporto esclusivamen- te privatistico con il chirurgo e che la struttura si è limitata a fornire ambien- ti e mezzi.
Ha inoltre chiamato in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità civile, la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza rispetto alle compli- denunciate. Pt_5
Passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica della pa- ziente per come ricostruita in premessa, si osserva come Parte_1
“In tema di responsabilità contrattuale, della struttura sanitaria incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno(aggravamento della patologia ree- sistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispe- cie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relati- vamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ ” (Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 20812 del
20/08/2018).
Anzitutto, va premesso che la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio la , al fine di chiedere ed ottenere il Controparte_6 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di addominoplastica e mastoplastica additiva cui si è sottoposta in data
10.09.2019.
In particolare, la ricorrente ha imputato al trattamento chirurgico ricevuto dai sanitari della casa di cura convenuta un “errore nel posizionare le prote- si con dismetria- inestetismo costituito da una cicatrice cheloide e da una deformazione della cicatrice ombelicale.”, insomma l'intervento a cui la
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sig.ra si era sottoposta non mostrava gli esiti sperati, tra l'altro evi- Pt_1 denziava sofferenze acute nel post-operatorio.
Ciò premesso, si ricorda che la casa di cura convenuta risponde dei danni cagionati ai suoi pazienti per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Qualsiasi struttura sanitaria, infatti, è tenuta a fornire al paziente una pre- stazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposi- zione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di perso- nale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecno- logia;
inoltre è chiamato a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non so- lo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipen- dente o ausiliario, di cui risponde in via solidale (Cfr. ex multis Cassazione
Civile Ord. n. 26700 del 23/10/2018).
Ciò precisato, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, si evince che, avuto riguardo gli interventi di mastoplastica additi- va e addominoplastica cui venne sottoposta la Sig.ra in Parte_1 data 10.09.2019 e, più in generale, l'attività assistenziale ricevuta presso la emerge “…In conclusione, solo per Controparte_6
l'intervento di addominoplastica è individuabile un errore di esecuzione della tecnica chirurgica con risultato non conforme, e qualitativamente in- feriore a quanto sarebbe stato possibile ottenere con un diligente compor- tamento. Verificata “con ragionevole probabilità”, e la probabilità è ragio- nevole quando è relativamente maggioritaria, vale a dire che fra tutte le teoricamente possibili cause del danno la condotta del medico fu la meno improbabile, la sussistenza di un nesso causale tra la residua menomazione presentata dalla e la parzialmente inadeguata attività chirurgica del Pt_1 dott. , ..vi sono sicuri elementi a sostegno di una inadeguata attivi- Pt_3 tà chirurgica del dott. relativamente al trattamento con addomi- Pt_3 noplastica di una originaria ptosi addominale. Per l'intervento di Masto- plastica additiva le attività chirurgiche furono corrette. Non temporanea to- tale, mentre la durata dall'invalidità temporanea parziale fu di 60 giorni al
20%. La componente esitale, rappresentata da un pregiudizio estetico di grado lieve, è da valutare con il 5% di danno biologico “Inoltre, il ct della sig.ra ha sostenuto: “L'assenza poi di certificazioni che Parte_1
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attestino lo stato di prostrazione e di depressione da insoddisfazione in cui la si è trovata dopo il non risultato ottenuto, riteniamo che non giu- Pt_1 stificano affatto la non valutazione di tale danno psichico.” Ebbene, il con- sulente tecnico d'ufficio in merito ha sostenuto: “su questo punto ci siamo già espressi, e possiamo solo ribadire che è quanto meno insolita la richie- sta di valutare un presunto danno psichico che non è mai stato documenta- to, e che inoltre non è emerso nel corso dell'accertamento tecnico” (Cfr. pag.14-15 elaborato peritale.)
Pertanto, alla luce del materiale probatorio acquisito e delle risultanze peri- tali, parte attrice ha allegato e sostenuto che l'evoluzione peggiorativa del danno lamentato sarebbe causalmente riconducibile ad un erroneo interven- to chirurgico di addominoplastica.
In particolare, il consulente tecnico di parte attrice ha ritenuto che l'interven- to sia stato viziato da gravi profili di imperizia, rilevando altresì un errore qualificabile come “imperdonabile” nel posizionamento delle protesi mam- marie, il consulente di parte attrice ritiene, infatti, : “che vi sia stato un gra- ve e imperdonabile errore nel posizionare le protesi, asimmetriche con di- smetria”. (Cfr. pag. 11 relazione peritale).
Tuttavia, tali affermazioni non hanno trovato riscontro nella consulenza tec- nica d'ufficio disposta dal dottor , la quale ha escluso la Controparte_7 sussistenza di elementi oggettivi tali da convalidare l'ipotesi di un errato po- sizionamento delle protesi, osservando come l'intervento al seno risulti ade- guatamente effettuato.
A supporto di tale conclusione si richiama la certificazione clinica rilasciata dal campus biomedico di Roma, ove si dà atto della presenza di una lieve asimmetria della mammella sinistra definita come una differenza volumetri- ca modesta, fisiologicamente compatibile con l'intervento effettuato e co- munque non tale da giustificare un'ulteriore correzione chirurgica.
Trattasi, peraltro, di un esito ritenuto prevedibile e coerente con la normale evoluzione post-operatoria.
Diversamente, la consulenza tecnica d'ufficio ha ravvisato una responsabili- tà in relazione all'intervento di addominoplastica.
In tale circostanza, infatti, è stato rilevato un errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico con esito estetico assolutamente non conforme a
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quanto sperato dalla paziente e che avrebbe potuto ragionevolmente essere raggiunto mediante una corretta applicazione della procedura operatoria.
Il risultato ottenuto è stato ritenuto pertanto inferiore, sia sotto il profilo qua- litativo che funzionale rispetto a quello che sarebbe stato prevedibile con un comportamento diligente.
Con riferimento alla posizione della si evidenzia che agli atti del CP_6 presente giudizio è allegata apposita scrittura privata, sottoscritta congiun- tamente dalla struttura sanitaria, dal medico operatore e dalla paziente, nella quale vengono chiaramente definiti i limiti dell'intervento della struttura stessa nell'ambito dell'operazione chirurgica.
Dalla lettura del documento emerge che la casa di cura si è impegnata esclu- sivamente a mettere a disposizione i locali, il personale paramedico, il pre- sidio medico-sanitari e i farmaci necessari nonché le attrezzature ambulato- riali e di sala operatoria rimanendo espressamente esterna all'attività chirur- gica vera e propria.
A tal proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può as- sumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità pro- fessionale degli esercenti le professioni sanitarie;
cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge BA (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha ridisegnato il regi- me della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la pro- fessione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della respon- sabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ol- tre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, an- che, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessa- rio, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ulti- me pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
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L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbli- gazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte do- lose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra- muraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota senten- za n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla respon- sabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggia- to, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanen- do a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un ina- dempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gra- vando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
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Ancora più di recente si è meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018 n. 16366). Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o cola grave si appli- ca, secondo tale orientamento, unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia).
Dunque, quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, dalla sentenza delle ss.uu. della Cass. n. 577/2008 (preceduta dalla sentenza delle ss.uu. n.
576/2008, fondamentale quanto alla regolamentazione in sede civile del nesso di causalità da responsabilità omissiva) è possibile individuare con chiarezza il principio ormai consolidato in virtù del quale alla struttura sani- taria sia pubblica che privata è addebitabile esclusivamente la fattispecie della responsabilità contrattuale, stante il rilievo che l'accettazione del pa- ziente nella struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulato- riale, comporta sempre la conclusione di un contratto di spedalità.
La sentenza conferma il principio secondo il quale il rapporto intercorrente fra struttura e paziente sia configurabile come un autonomo ed atipico con- tratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità o di assistenza sanita- ria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
La pronuncia innanzi menzionata accoglie, inoltre, quell'orientamento giuri- sprudenziale che configura la prestazione che la struttura è obbligata a forni- re al paziente come complessa ed articolata e che individua, accanto alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione cd. accessori.
Non sussistono divergenze, come accennato, fra la responsabilità della strut- tura sanitaria pubblica e privata poichè anche in quest'ultimo caso la casa di cura privata stipula con il paziente un contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto l'obbligo di fornire un'attività sanitaria perfettamente as- similabile a quella precedentemente evidenziata, non rilevando neppure che
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il professionista sia legato o meno alla struttura da un rapporto di lavoro su- bordinato.
In altri termini, la prestazione sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa vi sia o meno alla base un contratto d'o- pera professionale tra i due. Dunque, secondo un ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi in particolare Cass. 2002 n. 3492), la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente (per fatti anteriori alla legge Gelli), inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio, ha natura contrattuale di ti- po professionale;
in particolare la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura, ed è una responsabili- tà diretta essendo direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, anche l'operato del medico dipendente in- serito nell'organizzazione del servizio.
Dunque, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, deve ritenersi che la struttura sanitaria risponda solidalmente con il medico dell'evento dannoso.
Tale affermazione trova fondamento nell'art. 7 della legge 8 marzo 2017,
n.24 (Cd. ), secondo cui la struttura sanitaria sia pubblica che Parte_6 privata risponde contrattualmente ex art. 1228 c.c. anche delle condotte colpose o dolose poste in essere da esercenti la professione sanitaria non legati da rapporto di dipendenza, ma operanti al suo interno, anche se scelti direttamente dal paziente. Il medico, salvo contratto diverso con il paziente, risponde ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la scrittura privata allegata agli atti, intercorsa tra la sig.ra la clinica e il dott. , non può ri- Parte_1 Parte_3 tenersi idonea ad integrare una clausola di manleva o esonero responsabilità in favore della struttura sanitaria in quanto, non contiene alcun'espressa previsione di esonero di responsabilità a favore della struttura, e tra l'altro non è idonea a derogare al regime normativo previsto dalla legge in materia di responsabilità sanitaria.
“La giurisprudenza, peraltro, è costante nel ritenere che, indipendentemen- te dalla natura del rapporto intercorso tra medico e struttura e dalla sotto- scrizione di eventuali patti congiunti, la responsabilità solidale tra medico e struttura persiste, salvo rigorosa prova a carico della struttura
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dell'esclusiva responsabilità del sanitario (Cfr. Cass Civ. Ord. N.
24167\2019; Trib. Monza, sent. n. 1945\2024; Trib. Napoli,sent. n.
1516\2022).
Nel caso de quo, non è stata fornita la prova rigorosa da parte della struttura sanitaria circa l'esclusiva responsabilità del chirurgo dott. Controparte_8
[.
.
È stato altresì chiarito che la mera partecipazione della struttura all'accordo contrattuale non è sufficiente a escluderne la responsabilità nei confronti del paziente, soprattutto laddove essa abbia messo a disposizione locali, attrez- zature, personale o servizi organizzativi, configurandosi in tal modo come parte attiva della prestazione sanitaria.
Ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria deve ritenersi sussi- stente e solidale con quella del medico, ai sensi degli art. 1218,1228, e 2055
c.c., non potendo la scrittura privata produrre effetti derogatori al regime le- gale previsto dall'articolo 7 della legge , né costituire idoneo Parte_7 strumento di esonero preventivo di responsabilità in favore della clinica.
Quanto alla posizione del medico, nel caso di specie, va affermata la re- sponsabilità dello stesso, venendo in rilievo, da un lato, un intervento di ca- rattere routinario e di non particolare complessità e, dall'altro, un errore di carattere chirurgico attribuito in maniera specifica all'operato del dott.
[...]
durante l'intervento, in base a quanto dedotto espressamente dal CTU Per_2 nella relazione peritale redatta in sede di ATP.
Deve dunque ritenersi che l'errore del dott. sia grave, confrontan- Pt_3 do lo stesso con la semplicità dell'intervento praticato, con la conseguente responsabilità del medico, unitamente a quella della struttura.
Va specificato, che dalla relazione peritale emerge che soltanto con riferi- mento all'intervento di addominoplastica, vi siano elementi probatori a so- stegno di una condotta inadeguata del dottor , laddove per Parte_3 la mastoplastica risultano accertate corrette modalità esecutive, escludendosi così la sussistenza di un danno correlato a tale ultima prestazione.
Più precisamente, nella relazione peritale in atti, concluso nel senso che, “Vi sono sicuri elementi a sostegno di una inadeguata attività chirurgica del dott. relativamente al trattamento con addominoplastica di una Pt_3 originaria ptosi addominale. Per l'intervento di Mastoplastica additiva le attività chirurgiche furono corrette. Non temporanea totale, mentre la dura-
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ta dall'invalidità temporanea parziale fu di 60 giorni al 20%. La componen- te esitale, rappresentata da un pregiudizio estetico di grado lieve, è da valu- tare con il 5% di danno biologico” a seguito di intervento chirurgico di cor- rezione eseguito dai sanitari della convenuta clinica in data 10/9/2019, ha subito esiti permanenti relativi a pregiudizi estetici, esiti della parziale dei- scenza della ferita chirurgica.
Le conclusioni del c.t.u. appaiono del tutto corrette nel metodo e nel merito e non sono state contestate in maniera idonea allo scopo.
In relazione alla garanzia assicurativa, la compagnia Controparte_2 ha chiarito i limiti di operatività ed il perimetro applicativo della po-
[...] lizza sottoscritta.
La clausola contrattuale (Cfr. pag.11 contratto assicurativo), prevede espres- samente che la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi di- rettamente o per fatti altrui, in conseguenza di eventi accidentali verificatosi nello svolgimento dell'attività aziendale descritto in polizza comprese le at- tività accessorie.
Tuttavia, la compagnia ha eccepito la scopertura assicurativa in ragione di quanto previsto dall'articolo 22.2 delle condizioni generali di polizza, che individua espressamente le ipotesi di esclusione della polizza assicurativa.
In tale disposizione, si legge con chiarezza che restano escluse dalla coper- tura assicurativa tutte le richieste di risarcimento danni derivanti da inter- venti di chirurgia plastica o medicina estetica.
In conclusione, deve affermarsi che l'ipotesi in esame rientra nell'ambito del rischio assicurato.
Per quanto riguarda il quantum risarcibile, il CTU ha quantificato un danno biologico iatrogeno dell'5%Il CTU ha inoltre calcolato in complessivi gg.
60 il periodo di invalidità temporanea parziale al 20% che rappresentano una stima equa in ragione del fatto che le attività quotidiane furono com- promesse ma non abolite.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effettuare la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nel- le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
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In particolare, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento
(invero maggioritario) che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravi- tà della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un pa- rametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individua- ti nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribu- nale di Milano nel corso dell'anno 2024.
In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costituirebbe una duplicazio- ne delle voci di danno (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico
e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
In definitiva, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere com- plessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dalla nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una ca- tegoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del dan- no morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parame- trare la liquidazione del danno risarcibile (Cfr. Cass. 15 gennaio 2014 n.
687).
Nella specie, tenuto conto dei postumi subiti e dell'età dell'attore al momen- to del fatto (41 anni), si reputa che una corretta liquidazione del danno bio-
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logico, che comprenda tutte le sofferenze riconducibili a detta voce di danno possa essere quantificata nel predetto importo.
Ciò si dice in ragione della natura e dell'entità dei postumi residuati a causa dei fatti oggetto di causa.
In conclusione, il danno subito dall'attore a causa del sinistro oggetto di causa va quantificato nella somma di € 12.191,00 a titolo di danno non pa- trimoniale oltre € 1.380 a titolo di inabilità totale e parziale e, dunque, per la complessiva somma euro 13.571,00.
Va infine precisato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di luglio del 2019, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio del 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e
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sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese
Nei rapporti tra attrice e convenuti, le spese seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, nonché dell'importo minore ricono- sciuto in sentenza.
In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti anche le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Con riferimento alla posizione della compagnia di assicurazione, la stessa sarà tenuta a tenere indenne la struttura sanitaria di tutti gli esborsi che quest'ultima dovrà sostenere in ragione della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie la domanda di risarcimento proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la struttura convenuta e il dott. , in solido tra loro, al pa- Pt_3 gamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 13.571,00, già rivalutata all'attualità, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di luglio del 2019, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire dal mese di luglio del 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale;
- condanna la struttura convenuta e il dott. , in solido tra loro, al pa- Pt_3 gamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4.877,00 per compensi e in € 1.000,00 per spese (tenendo conto anche delle spettanze relative al procedimento di ATP), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
- pone definitivamente a carico della struttura sanitaria e del dott. le Pt_3 spese occorse per la consulenza tecnica di ufficio effettuata in sede di ATP;
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- condanna la compagnia di assicurazione a tenere indenne la struttura sanita- ria resistente di tutti gli esborsi che dovrà sostenere in virtù della presente decisione;
- condanna la compagnia di assicurazione al pagamento, in favore della com- pagnia di assicurazione, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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