Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.8076 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Sant'Antioco (SU), presso lo studio dell'Avv. BALIA ROBERTA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. FARA GIOVANNI ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare il divorzio tra le parti alle seguenti
condizioni: il minore rimarrà affidato ad entrambi genitori con convivenza presso la madre, che,
tenuto conto delle difficoltà connesse allo stato detentivo del resistente, potrà assumere
1
il continuerà a corrispondere la somma di € 300,00 CP_1
complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e parteciperà nella misura del 50%
alle spese straordinarie documentate;
il padre potrà incontrare il figlio in carcere, tenuto conto
della volontà del minore.
Considerata la volontà manifestata da , gli incontri avverranno in carcere alla presenza di Pt_2
un operatore del servizio sociale, sino al momento in cui il ragazzo non riterrà di incontrare il
padre in carcere da solo;
spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023, ha domandato a questo Tribunale, Parte_1
accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/10/2006 con Controparte_1
Per_ Ha precisato: che dal matrimonio sono nati i figli (08.08.2006) e (23.04.2010) ; che Pt_2
in data 27 ottobre 2021 reo confesso del delitto di omicidio ai danni dell'allora Controparte_1
datore di lavoro della era stato tratto in arresto;
che, pertanto, con ricorso depositato in data Pt_1
17 novembre 2021, aveva chiesto la pronuncia della separazione;
che in quell'ambito era stato disposto l'affido congiunto dei figli con possibilità per lei di assumere autonomamente le decisioni urgenti relative all'istruzione alla salute e le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e,
tenuto conto delle dichiarazioni rese dai minorenni davanti al Tribunale per i minorenni e non emergendo un pregiudizio alla prosecuzione delle visite al padre in carcere, era stata disposta la prosecuzione degli incontri secondo le modalità già in essere, tenuto conto della volontà dei minori.
Ha domandato, inoltre, l'affido esclusivo del minore o la conferma dell'affido congiunto con possibilità di assumere in maniera autonoma le decisioni urgenti relative all'istruzione alla salute e le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nonché l'accertamento della capacità
genitoriale del resistente, che, parlando con il figlio, non avrebbe manifestato alcun pentimento per il grave reato commesso e, anzi, avrebbe rivolto a lei minacce.
2 costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
dello scioglimento del matrimonio, instando per la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione e contestando le avverse allegazioni poste a base della richiesta di accertamento della propria capacità genitoriale, evidenziando che la Corte d'Assise di Cagliari aveva disposto l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza commesso in suo danno dalla ricorrente e dalla sorella.
All'udienza del 06/11/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio, prevedendo: l'affido congiunto del figlio (23.04.2010), con Pt_2
possibilità per la tenuto conto delle difficoltà connesse allo stato detentivo del resistente, di Pt_1
assumere autonomamente le decisioni urgenti relative all'istruzione ed alla salute e le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
l'obbligo del resistente di corrispondere la somma
Per_ complessiva di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore e della figlia
(08.08.2006); la possibilità per il di continuare a vedere il figlio, tenuto conto della volontà CP_1
dello stesso.
Il tribunale, considerato che gli incontri tra padre e figlio si sarebbero dovuti svolgere in carcere, ha dato incarico ai servizi sociali di approfondire le condizioni del minore e ne ha disposto l'audizione.
All'udienza del 6.05.2025, ha dichiarato di non essersi più recato in carcere per incontrare Pt_2
il padre, non solo per gli impegni di studio ma anche per evitare l'ambiente penitenziario, riferendo al riguardo: “è un ambiente molto rumoroso;
è un grande sala con otto tavoli ed otto detenuti che incontrano i familiari. Non mi piace andare lì”.
Il ragazzo ha, comunque, dichiarato di essere disposto ad incontrare nuovamente il padre, anche per ricevere da lui alcune risposte, manifestando il desiderio di essere accompagnato da un operatore allo scopo di “esprimere meglio quello che vorrei chiedergli”.
Nella relazione trasmessa in data 2.05.2025 il servizio sociale ha evidenziato “un'importante criticità relativa alle visite dei minori al padre c/o l'Istituto penitenziario nel quale attualmente lo
stesso è detenuto che richiede di ripensare alle modalità di incontro per favorire una relazione positiva con il padre ed evitare vissuti di malessere nei minori e/o l'accesso ad informazioni non adeguate e non funzionali all'età ed alla condizione attuale degli stessi”, ha dunque proposto la
3 prosecuzione del supporto psicologico al minore e la previsione di incontri con il padre presso l'Istituto Penitenziario in forma protetta attraverso il supporto degli operatori dell'istituto.
All'udienza del 6.05.2025, presente la sola ricorrente, i difensori hanno richiamato l'accordo precedentemente raggiunto, prevendendo gli incontri tra il padre ed il minore alla presenza di un operatore, sino al momento in cui il ragazzo non riterrà di incontrare il padre da solo.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 16.03.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 17.12.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a SANT'ANNA ARRESI il 07/10/2006 tra
, nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
ERICE (TP), il 14/06/1978, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.8, parte I, anno 2006 - Comune di SANT'ANNA ARRESI).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore, (23.04.2010) ad entrambi genitori con convivenza presso la Persona_2
madre, che, tenuto conto delle difficoltà connesse allo stato detentivo del resistente, potrà assumere separatamente le decisioni urgenti relative all'istruzione ed alla salute e le decisioni su questioni di
4 ordinaria amministrazione;
3. corrisponderà a entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 300,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
4. il padre, considerata l'età del figlio, potrà continuare a vederlo in carcere, tenuto sempre conto della volontà del minore, alla presenza di un operatore, sino al momento in cui il ragazzo non riterrà
di incontrare il padre in carcere da solo.
5. Incarica il servizio sociale di di proseguire il percorso di sostegno in favore del CP_2
minore raccordandosi con gli operatori dell'istituto penitenziario che dovranno sostenere il minore negli incontri con il padre;
6. dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
5