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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1700/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del Gop
Dott.ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1700/2020 , proposto da:
(C.F. ), _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Abate
- attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale CP_1 in 08100 - Nuoro (NU) - , Via Straullu n. 35, ( C.F. ) , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Muzzu
- convenuta - in punto a Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Con atto di citazione del 24.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra
, ha citato in giudizio davanti a questo _1
Tribunale la società per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale:
Pagina 1 1) Accertare l'intervenuta prescrizione, per tutte le ragioni di cui in narrativa, delle fatture 2012526821, dell'importo di € 214,92; 2.
, dell'importo di €. 267,85; 3. , dell'importo di € P.IVA_2 P.IVA_3
188,15; 4. 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5. 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6. , dell'importo di € 126,56; 7. P.IVA_4
2015563921 dell'importo di € 439,58; 8. 20151407999 dell'importo di € 496,44; 9. 20151940367 dell'importo di € 358,71; 10.
dell'importo di € 38,50, per un importo totale di € 2.660,20 P.IVA_5
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di alla SI.ra per la CP_1 _1 tipologia dell'immobile fornito, dello stesso utente nonché per la configurazione del medesimo contratto siccome identificata in sede di successione nel medesimo, deve essere configurato come contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006; 3) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di CP_1 alla SI.ra a far data dal 27.01.2014 _1 deve essere identificato come contratto “uso domestico residente”, per quanto specificato in narrativa;
4) annullare, pertanto, le fatture 2012526821 di € 214,92, 20121312742 di € 267,85, 2013333237 di € 188,15, 2013887643 di € 238,90, 2014385715 di € 290,59, 2014361832 di
€ 126,56, 2015563921 di € 439,58, 20151407999 di € 496,44, 20151940367 dell'importo di € 358,71, 201676031 dell'importo di € 38,50, per un importo totale di € 2.660,20 ; 20172187602, di € 22.162,58, 2018976262 dell'importo di € 699,09; 20181475550 dell'importo di € 2.264,13; 2019897942 dell'importo di € 1.509,31; 20151940367 di € 358,71, 201676031 di € 38,50, 20172187602, di € 22.162,58, 2018976262 di € 699,09, 20181475550 di € 2.264,13, 2019897942, di € 1.509,31,20191625833 di € 1.809,75 e 20192116961 dell'importo di € 518,52 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà, ordinando altresì ad ove ritenuto dal G.I., il riconteggio CP_1 delle medesime fatture secondo la tipologia tariffaria uso domestico non residente dal 01.01.2006 al 26.01.2014 e domestico residente dal 27.01.2014 in poi, previa decurtazione di quanto risulta prescritto, per un importo pari ad € 2.660.20. 5) Accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 27 gennaio 2007 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale, fornendo alla SI.ra
acqua non potabile in vece di quanto _1 contrattualmente previsto. 6) Per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. 2012526821, CP_1
20121312742, 2013333237, 2013887643, 201438571, 2014361832,
Pagina 2 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031, 2017218760,
2018976262, 20181475550, 2019897942, 20191625833 e 20192116961 non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute – previo riconteggio secondo la tipologia tariffaria uso domestico e detrazione delle poste che risultino colpite da prescrizione - decurtate in ragione del 50% della componente idrica tariffaria oltre IVA 10% o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di CP_1 giustizia e compensi di avvocato, oltre accessori di legge.” In via meramente subordinata
1. accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di alla SI.ra CP_1 _1
per la tipologia dell'immobile fornito, dello stesso utente
[...] nonché per la configurazione del medesimo contratto siccome identificata in sede di successione nel medesimo, deve essere configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
2. accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di CP_1 alla SI.ra a far data dal 27.01.2014 _1 deve essere identificato come contratto “uso domestico residente”, per quanto specificato in narrativa;
3. annullare, pertanto, le fatture n. 2012526821, 20121312742, 2013333237,2013887643, 201438571, 2014361832, 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031, 2017218760, 2018976262, 20181475550, 2019897942, 20191625833 e 20192116961 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale
“uso non domestico” non corrispondente alla realtà, ordinando altresì ad
ove ritenuto dal G.I., il riconteggio delle medesime fatture CP_1 secondo la tipologia tariffaria uso domestico non residente dal 01.01.2006 al 26.01.2014 e domestico residente dal 27.01.2014 in poi.
4. Accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 27 gennaio 2007 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale, fornendo alla SI.ra
acqua non potabile in vece di quanto _1 contrattualmente previsto.
5. Per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2012526821, 20121312742, 2013333237,
[...]
2013887643, 201438571, 2014361832, 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031 2017218760, 2018976262, 20181475550,
2019897942, 20191625833 e 20192116961 non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute – previo riconteggio secondo la tipologia
Pagina 3 tariffaria uso domestico - decurtate in ragione del 50% della componente idrica tariffaria oltre IVA 10% o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di CP_1 giustizia e compensi di avvocato, oltre accessori di legge. L ' attrice ha dedotto di aver ricevuto nella seconda metà del mese di ottobre 2020 da parte del una missiva Controparte_2 titolata “sollecito bonario di pagamento Servizio Idrico integrato”, in cui si domandava appunto il pagamento della somma di € 31.020,23, relativo alle fatture: 1) 2012526821, dell'importo di € 214,92; 2) 20121312742, dell'importo di € 267,85; 3) 2013333237, dell'importo di € 188,15; 4) 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5) 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6) 2014361832, dell'importo di € 126,56; 7) 2015563921 dell'importo di € 439,58; 8) 20151407999 dell'importo di € 496,44; 9) 20151940367 dell'importo di € 358,71; 10)201676031 dell'importo di € 38,50; 11) 20172187602 dell'importo di € 22.162,58; 12) 2018976262 dell'importo di € 699,09; 13) 20181475550 dell'importo di € 2.264,13; 14) 2019897942 dell'importo di € 1.509,31; 15) 20191625833 dell'importo di
€ 1.809,75; 16) 20192116961 per consumi inerenti all'utenza idrica codice cliente n. 36089466, relativi all'immobile ad uso domestico- residenziale di proprietà della medesima, sito in Arzachena, Via Tre Monti
S.n.c. e che il predetto immobile è, dalla data del 27 gennaio 2014, abitato dal SI. Ha dedotto che aveva già comunicato dal Parte_2
2003 all' Ente gestore ESAF, la dipartita del padre tuttavia Persona_1 ancora alla data del dicembre 2015 tale comunicazione non era stata recepita né dal vecchio né tantomeno dal nuovo gestore idrico CP_1
nonché la sospensione della fornitura idrica senza preventiva
[...] comunicazione. Nel merito ha dedotto il mancato invio di tutte le fatture relative all'utenza idrica n. 36089466, in quanto ha iniziato ad CP_1 inviare la bollettazione al domicilio indicato dall'odierna attrice, Parma, Borgo Santa Brigida n. 1, soltanto a partire dalla fattura n. 2017530512629, mentre le ulteriori fatture più sopra indicate non risultavano alla medesima mai recapitate;
Ha contestato l' erronea qualificazione del contratto di fornitura idrica intestato a _1
, la violazione dell'art. B16 del Regolamento S.I.I. e art.
[...]
6.2. della Carta Servizi S.I.I. in punto di periodicità della fatturazione, il grave inadempimento contrattuale posto in essere da e la CP_1 somministrazione di aliud pro alio. A tal proposito parte attrice ha prodotto in giudizio le ordinanze con le quali il Sindaco del di Arzachena a CP_3 far data dal 27 gennaio 2006 e sino al 12.12.2015 ha vietato l'utilizzo della risorsa idrica per mancata potabilità della stessa, circostanza
Pagina 4 quest'ultima mai contestata dal gestore idrico;
Ha infine dedotto la violazione dell'art. 1375 c.c. e ha concluso come sopra. Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2021 la società , la quale nel contestare CP_1 le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto ha così concluso :
“Nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto;
In via ulteriormente principale, dichiarare l'attore tenuto al pagamento delle somme di cui alla nota di sollecito del 07.10.2020, tenuto conto degli importi prescritti;
In via meramente subordinata rideterminare la somma dovuta dall'odierno attore, in relazione alle prodotte documentazioni, alle eventuali e successive produzioni future e all'esito della eventuale e successiva fase istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta ha evidenziato di aver formulato a parte attrice una proposta transattiva al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia onde evitare il presente giudizio , disattesa da quest'ultima . Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Si da atto che parte convenuta, solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione totale delle somme di cui alle fatture: 1) , dell'importo di € 214,92; 2) P.IVA_6
20121312742, dell'importo di € 267,85; 3) 2013333237, dell'importo di € 188,15; 4) 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5) 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6) 2015563921 dell'importo di € 439,58; 7) 20151407999 dell'importo di € 496,44; 8) 20151940367 dell'importo di € 358,71; 9) 201676031 dell'importo di € 38,50, per un totale di € 2.433,34 , ad esclusione della fattura n. 201424219101 dell'importo di € 126,56, in quanto relativa al deposito cauzionale. Pertanto ha riconosciuto CP_1 per importi prescritti una somma paria €. 2433,34. All'udienza del 5.6.2023 , il Giudice titolare della causa , ha conferito incarico al CTU sui seguenti quesiti: “determini il CTU 1) le somme dovute dall'attrice ad in riferimento alle fatture contestate, CP_1 applicando la tariffa uso domestico residente e non residente, nonchè a partire dal 01.01.2006 e dal 09.02.2016; 2) le somme dovute da parte attrice applicando la riduzione del 50% sulla tariffa calcolata.”
Pagina 5 La CTU espletata in corso di causa , integrata altresì dalle osservazioni delle parti , è risultata logicamente convincente e tecnicamente motivata. Ritenuto pertanto tra le ipotesi prospettate dalla consulenza tecnica d'ufficio di condividere l'ipotesi sub 2, ossia l'applicazione di tipologia uso domestico non residente dal 1.1. 2006 e uso domestico residente dal 9.2.2016 per un importo a debito pari a €. 26.138,38, ipotesi peraltro condivisa dalla società convenuta nell'ambito della proposta conciliativa . Alla luce di quanto sopra, si può pacificamente affermare che gli importi dovuti dalla SI.ra alla società ammontano _1 CP_1
a €. 26. 138,38 . Da tale importo deve essere detratta la somma di €. 2.433,34 riconosciuta prescritta dal gestore idrico. In conclusione , la somma dovuta dalla SI.ra ad _1 CP_1
per le fatture oggetto di causa ammonta a €. 23.705,04 , in luogo
[...] dell'importo di €. 31.020,23 , come originariamente chiesto da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda attorea :
Condanna la SI.ra (C.F. _1
) al pagamento in favore di , in C.F._1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nuoro , Via
Straullu n. 35, ( C.F. ), la somma di €. 23. 705, 04 ; P.IVA_1
Compensa integralmente le spese tra le parti .
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 4.06.2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
Pagina 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del Gop
Dott.ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1700/2020 , proposto da:
(C.F. ), _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Abate
- attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale CP_1 in 08100 - Nuoro (NU) - , Via Straullu n. 35, ( C.F. ) , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Muzzu
- convenuta - in punto a Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Con atto di citazione del 24.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra
, ha citato in giudizio davanti a questo _1
Tribunale la società per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale:
Pagina 1 1) Accertare l'intervenuta prescrizione, per tutte le ragioni di cui in narrativa, delle fatture 2012526821, dell'importo di € 214,92; 2.
, dell'importo di €. 267,85; 3. , dell'importo di € P.IVA_2 P.IVA_3
188,15; 4. 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5. 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6. , dell'importo di € 126,56; 7. P.IVA_4
2015563921 dell'importo di € 439,58; 8. 20151407999 dell'importo di € 496,44; 9. 20151940367 dell'importo di € 358,71; 10.
dell'importo di € 38,50, per un importo totale di € 2.660,20 P.IVA_5
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di alla SI.ra per la CP_1 _1 tipologia dell'immobile fornito, dello stesso utente nonché per la configurazione del medesimo contratto siccome identificata in sede di successione nel medesimo, deve essere configurato come contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006; 3) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di CP_1 alla SI.ra a far data dal 27.01.2014 _1 deve essere identificato come contratto “uso domestico residente”, per quanto specificato in narrativa;
4) annullare, pertanto, le fatture 2012526821 di € 214,92, 20121312742 di € 267,85, 2013333237 di € 188,15, 2013887643 di € 238,90, 2014385715 di € 290,59, 2014361832 di
€ 126,56, 2015563921 di € 439,58, 20151407999 di € 496,44, 20151940367 dell'importo di € 358,71, 201676031 dell'importo di € 38,50, per un importo totale di € 2.660,20 ; 20172187602, di € 22.162,58, 2018976262 dell'importo di € 699,09; 20181475550 dell'importo di € 2.264,13; 2019897942 dell'importo di € 1.509,31; 20151940367 di € 358,71, 201676031 di € 38,50, 20172187602, di € 22.162,58, 2018976262 di € 699,09, 20181475550 di € 2.264,13, 2019897942, di € 1.509,31,20191625833 di € 1.809,75 e 20192116961 dell'importo di € 518,52 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà, ordinando altresì ad ove ritenuto dal G.I., il riconteggio CP_1 delle medesime fatture secondo la tipologia tariffaria uso domestico non residente dal 01.01.2006 al 26.01.2014 e domestico residente dal 27.01.2014 in poi, previa decurtazione di quanto risulta prescritto, per un importo pari ad € 2.660.20. 5) Accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 27 gennaio 2007 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale, fornendo alla SI.ra
acqua non potabile in vece di quanto _1 contrattualmente previsto. 6) Per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. 2012526821, CP_1
20121312742, 2013333237, 2013887643, 201438571, 2014361832,
Pagina 2 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031, 2017218760,
2018976262, 20181475550, 2019897942, 20191625833 e 20192116961 non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute – previo riconteggio secondo la tipologia tariffaria uso domestico e detrazione delle poste che risultino colpite da prescrizione - decurtate in ragione del 50% della componente idrica tariffaria oltre IVA 10% o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di CP_1 giustizia e compensi di avvocato, oltre accessori di legge.” In via meramente subordinata
1. accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di alla SI.ra CP_1 _1
per la tipologia dell'immobile fornito, dello stesso utente
[...] nonché per la configurazione del medesimo contratto siccome identificata in sede di successione nel medesimo, deve essere configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
2. accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di CP_1 alla SI.ra a far data dal 27.01.2014 _1 deve essere identificato come contratto “uso domestico residente”, per quanto specificato in narrativa;
3. annullare, pertanto, le fatture n. 2012526821, 20121312742, 2013333237,2013887643, 201438571, 2014361832, 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031, 2017218760, 2018976262, 20181475550, 2019897942, 20191625833 e 20192116961 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale
“uso non domestico” non corrispondente alla realtà, ordinando altresì ad
ove ritenuto dal G.I., il riconteggio delle medesime fatture CP_1 secondo la tipologia tariffaria uso domestico non residente dal 01.01.2006 al 26.01.2014 e domestico residente dal 27.01.2014 in poi.
4. Accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 27 gennaio 2007 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale, fornendo alla SI.ra
acqua non potabile in vece di quanto _1 contrattualmente previsto.
5. Per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2012526821, 20121312742, 2013333237,
[...]
2013887643, 201438571, 2014361832, 2015563921, 20151407999, 20151940367, 201676031 2017218760, 2018976262, 20181475550,
2019897942, 20191625833 e 20192116961 non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute – previo riconteggio secondo la tipologia
Pagina 3 tariffaria uso domestico - decurtate in ragione del 50% della componente idrica tariffaria oltre IVA 10% o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di CP_1 giustizia e compensi di avvocato, oltre accessori di legge. L ' attrice ha dedotto di aver ricevuto nella seconda metà del mese di ottobre 2020 da parte del una missiva Controparte_2 titolata “sollecito bonario di pagamento Servizio Idrico integrato”, in cui si domandava appunto il pagamento della somma di € 31.020,23, relativo alle fatture: 1) 2012526821, dell'importo di € 214,92; 2) 20121312742, dell'importo di € 267,85; 3) 2013333237, dell'importo di € 188,15; 4) 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5) 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6) 2014361832, dell'importo di € 126,56; 7) 2015563921 dell'importo di € 439,58; 8) 20151407999 dell'importo di € 496,44; 9) 20151940367 dell'importo di € 358,71; 10)201676031 dell'importo di € 38,50; 11) 20172187602 dell'importo di € 22.162,58; 12) 2018976262 dell'importo di € 699,09; 13) 20181475550 dell'importo di € 2.264,13; 14) 2019897942 dell'importo di € 1.509,31; 15) 20191625833 dell'importo di
€ 1.809,75; 16) 20192116961 per consumi inerenti all'utenza idrica codice cliente n. 36089466, relativi all'immobile ad uso domestico- residenziale di proprietà della medesima, sito in Arzachena, Via Tre Monti
S.n.c. e che il predetto immobile è, dalla data del 27 gennaio 2014, abitato dal SI. Ha dedotto che aveva già comunicato dal Parte_2
2003 all' Ente gestore ESAF, la dipartita del padre tuttavia Persona_1 ancora alla data del dicembre 2015 tale comunicazione non era stata recepita né dal vecchio né tantomeno dal nuovo gestore idrico CP_1
nonché la sospensione della fornitura idrica senza preventiva
[...] comunicazione. Nel merito ha dedotto il mancato invio di tutte le fatture relative all'utenza idrica n. 36089466, in quanto ha iniziato ad CP_1 inviare la bollettazione al domicilio indicato dall'odierna attrice, Parma, Borgo Santa Brigida n. 1, soltanto a partire dalla fattura n. 2017530512629, mentre le ulteriori fatture più sopra indicate non risultavano alla medesima mai recapitate;
Ha contestato l' erronea qualificazione del contratto di fornitura idrica intestato a _1
, la violazione dell'art. B16 del Regolamento S.I.I. e art.
[...]
6.2. della Carta Servizi S.I.I. in punto di periodicità della fatturazione, il grave inadempimento contrattuale posto in essere da e la CP_1 somministrazione di aliud pro alio. A tal proposito parte attrice ha prodotto in giudizio le ordinanze con le quali il Sindaco del di Arzachena a CP_3 far data dal 27 gennaio 2006 e sino al 12.12.2015 ha vietato l'utilizzo della risorsa idrica per mancata potabilità della stessa, circostanza
Pagina 4 quest'ultima mai contestata dal gestore idrico;
Ha infine dedotto la violazione dell'art. 1375 c.c. e ha concluso come sopra. Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2021 la società , la quale nel contestare CP_1 le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto ha così concluso :
“Nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto;
In via ulteriormente principale, dichiarare l'attore tenuto al pagamento delle somme di cui alla nota di sollecito del 07.10.2020, tenuto conto degli importi prescritti;
In via meramente subordinata rideterminare la somma dovuta dall'odierno attore, in relazione alle prodotte documentazioni, alle eventuali e successive produzioni future e all'esito della eventuale e successiva fase istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta ha evidenziato di aver formulato a parte attrice una proposta transattiva al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia onde evitare il presente giudizio , disattesa da quest'ultima . Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Si da atto che parte convenuta, solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione totale delle somme di cui alle fatture: 1) , dell'importo di € 214,92; 2) P.IVA_6
20121312742, dell'importo di € 267,85; 3) 2013333237, dell'importo di € 188,15; 4) 2013887643 dell'importo di € 238,90; 5) 2014385715 dell'importo di € 290,59; 6) 2015563921 dell'importo di € 439,58; 7) 20151407999 dell'importo di € 496,44; 8) 20151940367 dell'importo di € 358,71; 9) 201676031 dell'importo di € 38,50, per un totale di € 2.433,34 , ad esclusione della fattura n. 201424219101 dell'importo di € 126,56, in quanto relativa al deposito cauzionale. Pertanto ha riconosciuto CP_1 per importi prescritti una somma paria €. 2433,34. All'udienza del 5.6.2023 , il Giudice titolare della causa , ha conferito incarico al CTU sui seguenti quesiti: “determini il CTU 1) le somme dovute dall'attrice ad in riferimento alle fatture contestate, CP_1 applicando la tariffa uso domestico residente e non residente, nonchè a partire dal 01.01.2006 e dal 09.02.2016; 2) le somme dovute da parte attrice applicando la riduzione del 50% sulla tariffa calcolata.”
Pagina 5 La CTU espletata in corso di causa , integrata altresì dalle osservazioni delle parti , è risultata logicamente convincente e tecnicamente motivata. Ritenuto pertanto tra le ipotesi prospettate dalla consulenza tecnica d'ufficio di condividere l'ipotesi sub 2, ossia l'applicazione di tipologia uso domestico non residente dal 1.1. 2006 e uso domestico residente dal 9.2.2016 per un importo a debito pari a €. 26.138,38, ipotesi peraltro condivisa dalla società convenuta nell'ambito della proposta conciliativa . Alla luce di quanto sopra, si può pacificamente affermare che gli importi dovuti dalla SI.ra alla società ammontano _1 CP_1
a €. 26. 138,38 . Da tale importo deve essere detratta la somma di €. 2.433,34 riconosciuta prescritta dal gestore idrico. In conclusione , la somma dovuta dalla SI.ra ad _1 CP_1
per le fatture oggetto di causa ammonta a €. 23.705,04 , in luogo
[...] dell'importo di €. 31.020,23 , come originariamente chiesto da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda attorea :
Condanna la SI.ra (C.F. _1
) al pagamento in favore di , in C.F._1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Nuoro , Via
Straullu n. 35, ( C.F. ), la somma di €. 23. 705, 04 ; P.IVA_1
Compensa integralmente le spese tra le parti .
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 4.06.2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
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