Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott. Francesco Saverio Moscato Presidente
dott.ssa Monica Pacilio Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al, promossa
DA
, in persona dei legali Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentanti e con ufficio in Avenida do Infante n. Parte_2 Parte_3
50 – 9004-521 Funchal – – Portogallo, e recapito postale in Rua Murças– Per_1
9004-521 Funchal – – Portogallo, con l'avogado portoghese Taiane Alcides Per_1
de Almeida;
- ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentant pro Controparte_1
tempore, con sede a San Vito al Tagliamento (PN), in via Olivo Manfrin 2, C.F. e P.IVA
, con l'avv. Fabio Gasparini;
P.IVA_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA -
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
, società con portoghese, ha promosso la Parte_1
presente controversia transfrontaliera di modesta entità (Reg CE n. 861/2007) contro con sede in Italia, a San Vito al Controparte_1
Tagliamento (PN).
In particolare l'attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria affermando di essere licenziataria esclusiva di tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento economico della fotografia scattata da che ritrae la località turistica di Kotor, in Parte_4
Montenegro, che di seguito si riproduce.
Ebbene, in tesi attorea, per cinque anni - dal 2020 al 2025 - la convenuta avrebbe indebitamente utilizzato, sul sito internet www.dance4travel.com, alla medesima riconducibile, la predetta fotografia per promuovere i propri pacchetti di viaggi tematici nella località di Kotor, in Montenegro.
2 Per tale fatto l'attrice ha domandato alla convenuta un risarcimento del danno che ha quantificato in 5.000 euro.
La convenuta si è costituita opponendosi integralmente alla CP_1
domanda attorea, contestando finanche l'uso della fotografia.
*** *** ***
Preliminarmente, trattandosi di controversia transfrontaliera, promossa da una società portoghese contro una società italiana, che esercita in Italia attività di agenzia di viaggi, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Reg
(UE) n. 1215/2012 in quanto il convenuto è domiciliato in Italia e, comunque, perché, costituendosi, ha implicitamente accettato la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 218/1995.
Quanto alla competenza territoriale, va altresì affermata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, la competenza del
Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, avendo la controversia ad oggetto la tutela del diritto d'autore in tesi leso dal convenuto che ha la propria sede nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Quanto al rito, sussistono i presupposti per l'applicazione della rito speciale disciplinato dal Reg (CE) n. 861/2007, prescelto dall'attore, trattandosi di controversia transfrontaliera di valore pari a 5.000 euro.
Quanto alla legge applicabile, infine, va affermata l'applicazione della legge italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Reg. (CE) n. 864/2007, ai sensi del quale “la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta”. Infatti la tutela del diritto d'autore è domandata in Italia, rispetto ad un fatto illecito occorso in Italia, essendo stata – secondo la rappresentazione attorea -
3 trattandosi di violazione compiuta a mezzo di un sito internet in lingua italiana di promozione di viaggi organizzati da un'agenzia che opera in Italia.
Nel merito, la domanda attorea va rigettata.
Si deve premettere che la pubblicazione della fotografia sul sito internet attraverso il quale l'agenzia convenuta promuove i propri viaggi è documentalmente provata con gli screenshot prodotti dall'attore.
È al pari documentalmente provato che la fotografia sia stata scattata e successivamente editata da il quale ha ceduto i diritti di utilizzo e Parte_4
sfruttamento economico dell'opera alla società attrice (di cui, peraltro, egli è legale rappresentante).
La fotografia in questione, tuttavia, non gode della tutela pretesa dall'attore, sicché il suo utilizzo da parte della convenuta non ha integrato un illecito.
La l. n. 633/1941 (d'ora in poi L.A.) ha previsto due diversi livelli di tutela della fotografia a seconda che si tratti di un'opera dell'ingegno a carattere creativo (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, n. 7 L.A.) o di una “semplice fotografia” che ritragga
“immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale” (art. 2, comma 1, n. 7 e art. 87, comma 1 L.A.).
Con riferimento a questo secondo ordine di opere, “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”, ma la riproduzione dell'opera da parte di terzi non è abusiva se la fotografia originale non riporta il nome del fotografo e l'anno di produzione, salvo che il fotografo non provi la mala fede dell'utilizzatore (art. 90, commi 1 e 2 L.A.).
Ebbene, ad avviso del Collegio la fotografia per cui è causa non è un'opera dell'ingegno a carattere creativo, ma una semplice fotografia ai sensi dell'art. 90 L.A.
In primo luogo, dalle altre fotografie prodotte dalla convenuta che ritraggono il panorama del piccolo borgo costiero di Kotor, agevolmente rinvenute sul web, risulta evidente che la località viene abitualmente ripresa da quel preciso e
4 suggestivo punto di osservazione. Tale circostanza dimostra che l'inquadratura scelta dal fotografo, che pur valorizza il panorama, costituisce una scelta scontata e nota, insomma un cliché da cui traspare l'assenza di un'autentica elaborazione creativa o di una scelta stilistica originale da parte del fotografo.
In secondo luogo, l'apposizione di filtri in fase di post-produzione non appare sufficiente, di per sé, a conferire all'opera un carattere creativo o artistico, trattandosi di una semplice manipolazione cromatica e di esposizione facilmente ottenibile con l'applicazione di tecniche standard di elaborazione digitale, peraltro oggi ampiamente automatizzate e alla portata di tutti i possessori di uno smartphone.
Infine, va considerato che l'opera fotografica finale non riflette nemmeno una evidente cifra artistica del fotografo intesa come un insieme di scelte Parte_4
stilistiche o creative che consentano di ricondurre agevolmente, con una certa immediatezza intuitiva, l'opera al suo autore. Cifra quest'ultima che, in mancanza di chiari elementi di originalità della singola opera, insussistenti nel caso di specie, dovrebbe potersi riconoscere almeno da una coerenza stilistica riscontrabile in altre fotografie dell'autore medesimo.
In conclusione, l'assenza di una visione personale distintiva, unita alla mancanza di un originale apporto creativo del suo autore, sia nell'inquadratura e nella composizione, sia nella post-produzione, portano a concludere che la fotografia in esame si sostanzi in una semplice rappresentazione della realtà naturale e non già in un'opera dell'ingegno.
Poiché la fotografia è riconducibile alla categoria delle semplici fotografie, e non a quella delle opere dell'ingegno, l'omessa indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione sull'originale rende l'utilizzo da parte della convenuta non abusivo (art. 90, comma 2, L.A.), salva la mala fede, il cui onere di allegazione e prova gravava sull'attrice.
5 Ebbene, nel caso di specie l'attrice non ha nemmeno puntualmente allegato la mala fede della convenuta, avendo piuttosto descritto una condotta propriamente negligente, consistita nel non aver verificato su internet se la fotografia “è protetta da copyright”.
In ogni caso - a scanso di equivoci - non vale a determinare la mala fede della convenuta la diffida inviata nel marzo 2020 dall'avv. Robert Fechner di Berlino (all. 4 conv.) con cui si intimava il pagamento di un risarcimento e si prospettavano azioni giudiziarie. Ciò non tanto perché, come ha dedotto la convenuta, la predetta diffida si inserisce nel solco di una pratica commerciale scorretta già sanzionata dall'AGCM
(cfr. doc. 2 conv.), ma soprattutto perché la predetta diffida è affetta da una genericità tale da non consentire in alcun modo al convenuto di comprendere a quale fotografia si riferisse l'illecito denunciato.
La mala fede del convenuto, dunque, oltre a non essere stata puntualmente dedotta e provata dall'attore, va comunque esclusa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida in
1.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. dispone che la Cancelleria provveda alla notificazione ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 13 Reg. (CE) n. 861/2007.
Così deciso a Trieste, l'11 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
dott. Edoardo Sirza dott. Francesco Saverio Moscato
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