TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12447/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Giovanni XXIII
n.23 presso lo studio dell'avv. Alessandro Saulino che lo rappresenta e difende;
Attore
E
(C.F./ P.IVA P. IVA ) , in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
procuratori - Sigg.ri nato a [...] il [...] e Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] - quale impresa designata per la Regione CP_3
Campania dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime Della Strada, con sede legale e direzione in Mogliano Veneto (TV) alla Via
Marocchesa n.14, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino
1 Mangini ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via dei Mille n.
16, giusta procura alle liti per notar Dr. di Milano Rep. 22644 Racc. n. Persona_1
7785 del 14/10/2019.
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 17.03.2025, dalla convenuta in data 17.03.2025. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di ritualmente notificato l'istante citava in giudizio la Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime Della
Strada, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro avvenuto in data 16/03/2018, alle ore 08,40 circa, in Napoli al Viale della Costituzione.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'istante, mentre era alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg. DY58396, di sua proprietà, veniva coinvolto in un sinistro stradale causato da un'auto Fiat 600 di colore celestino, rimasta non identificata;
La dinamica dell'incidente era la seguente: l'istante percorreva regolarmente il Viale della Costituzione (strada sottostante al Centro Direzionale di
Napoli), quando giunto all'altezza del Viale Umberto Terracini, strada posta alla destra del proprio senso di marcia, mentre si accingeva ad imboccare quest'ultima, veniva improvvisamente investito, all'altezza della ruota anteriore, dalla fiancata destra dell'auto Fiat 600 di colore celestino, condotta da una donna, la quale mentre percorreva il Viale della Costituzione, con direzione Tangenziale, giunta all'altezza del Viale Umberto Terracini, cambiava improvvisamente direzione nel tentativo di imboccare quest'ultima sulla destra, tagliando letteralmente la strada al motociclo
2 dell'istante, il quale dopo aver sbandato per qualche metro, franava al suolo sul proprio lato sinistro. A seguito dell'impatto, il conducente dell'auto Fiat 600 di colore celestino, si allontanava velocemente, senza lasciare le proprie generalità ed i dati relativi al veicolo investitore e,, date le circostanze di cui sopra, l'istante, rimasto dolorante al suolo, non aveva la possibilità di rilevare la targa del veicolo investitore;
nessuno dei presenti riusciva a rilevare la targa del veicolo investitore. A causa delle lesioni riportate, l'istante veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo, dove i sanitari di turno con referto n.
2018/10565, riscontravano: “frattura intraarticolare composta malleolo mediale di tibia e frattura spiroidale sovra malleolare malleolo peroniero e contusioni multiple escoriate”, con ricovero presso la struttura. Il giorno 27/03/2018, l'istante, veniva dimesso con prescrizione di “divieto assoluto di carico”;
8. che il giorno 10/04/2018,
l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di
Loreto Nuovo per la medicazione della ferita che risultava “asciutta ed allineata”. Il giorno 17/04/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione dei punti e gli veniva riposizionata la doccia in Dynacast. Il giorno 30/04/2018, l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra in immobilizzazione presso il Centro diagnostico per immagini
, con le seguenti risultanze: “Esiti recenti di frattura traumatica bimalleolare, in Per_2
buona stabilizzazione. Trattate chirurgicamente: la tibiale, con filo metallico, infisso nel suo contesto, e la personale, con placca metallica avvitata in situ”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata;
Il giorno
03/05/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione del gesso e gli veniva prescritto ancora il divieto assoluto di carico e FKT. Per tale visita lo stesso pagava Euro 13,87, come da fattura allegata. Il giorno 22/05/2018, l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: Per_2
“Si conferma, all'odierna osservazione radiografica, la buona stabilizzazione della frattura bimalleolare. Entrambe trattate chirurgicamente, con sintesi metalliche in
3 situ”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata. Il giorno 24/05/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il
PresidioOspedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli veniva prescritto di deambulare senza bastoni e ulteriore FKT con riposo assoluto per 15 giorni. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Il giorno 11/06/2018,
l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: “In buona stabilizzazione i focolai di Per_2
frattura noti. Entrambi trattati con osteosintesi metalliche in situ. Discreta la porosi”.
Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata.Il giorno 12/06/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli veniva prescritta ulteriore FKT.
Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Il giorno
23/07/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove mostrava dolore e tumefazione al ginocchio sinistro con consiglio di proseguire i cicli di FKT. Per tale visita lo stesso pagava
Euro 22,91, come da fattura allegata. Lo stesso giorno l'istante acquistava una ginocchiera e pagava Euro 18,00, come da fattura allegata. Il giorno 27/08/2018,
l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di
Loreto Nuovo dove gli veniva consigliato di proseguire i cicli di FKT. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. L'istante ha praticato cicli di
FKT dal 14/05/2018 al 28/09/2018 presso il Centro Salus, pagando complessivamente Euro 429,20, come da n. 8 fatture allegate. Il giorno 30/10/2018,
l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: “L'attuale quadro anatomo radiografico è Per_2
sovrapponibile a quello descritto nella precedente indagine del 11/06/2018”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata. Il giorno
02/11/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura
4 allegata. L'istante dal 01/10/2018 al 20/12/2018 ha effettuato un ciclo di trattamento riabilitativo presso l , pagando complessivamente Euro 168,90, come Controparte_5
da n. 3 fatture allegate.Il giorno 18/01/2019, l'istante veniva nuovamente ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione dei mezzi di sintesi metallica e veniva dimesso il giorno 22/01/2019; Il giorno
06/02/2019, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli venivano rimossi i punti di sutura e prescritto carico graduale. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata.
L'istante dal 04/03/2019 al 27/03/2019 effettuava un ciclo di trattamento riabilitativo presso l , pagando Euro 51,15, come da fattura allegata.Il giorno Controparte_5
29/03/2019, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Durante tutto l'iter, l'istante pagava complessivamente Euro 56,70 in prodotti farmaceutici. Il giorno 15/07/2019, l'istante si sottoponeva a visita medico- legale presso la dott.ssa (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Persona_3
II), con i seguenti esiti: “Radiografici di buona consolidazione dei focolai di frattura;
cicatrici chirurgiche al collo piede sinistro con deficit funzionale e zoppia alla deambulazione. Nesso di causalità tra lesioni ed esiti: compatibile. ITT: sessanta giorni. ITP: trenta giorni al 75% + trenta giorni al 50% come sintesi di un più lungo periodo di progressive scalare. I.P.P.: otto-nove per cento di permanente danno biologico”. Per tale visita lo stesso pagava Euro 98,09; 29. che quindi sintetizzando il tutto, l'istante, in seguito al suddetto sinistro, riportava postumi permanenti quantizzabili come danno biologico nella misura del 9% con un periodo di invalidità temporanea totale di 60 giorni;
un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni valutabili al 75% e un periodo di ulteriori 30 giorni valutabili al 50%. Pertanto
i danni, riportati dallo stesso, che aveva 52 anni alla data del sinistro, si quantificano in Euro 40.153,69=, così distinti: Euro 7.350,00= per il danno biologico da invalidità temporanea totale (60 gg. x 122,50), Euro 2.756,25= per il danno biologico da
5 invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg. x 91,875), Euro 1.837,50= per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg. x 61,25), Euro 17.343,00= per il danno biologico per postumi permanenti del 9%, Euro 9.762,25= per il danno morale (33,33 % del danno biologico) ed Euro 1.104,69= per spese mediche documentate. L'istante sporgeva regolare querela, perché il conducente dell'auto pirata Fiat 600 di colore celestino, non solo gli cagionava gravi lesioni in violazione degli articoli 589 e 590 del codice penale, ma ometteva di prestare i primi e necessari soccorsi in violazione dell'art. 593 del codice penale;
31. che il procedimento penale contro ignoti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con R.G. n.
555314/2018 è stato definito dal G.I.P. con decreto di archiviazione “per essere ignoti gli autori del fatto”.Il sinistro è avvenuto in Napoli, nella Regione Campania, pertanto l'Impresa designata quale Fondo Vittime della Strada é la società Controparte_1
Con P.E.C. del 08/01/2020, con identificativo messaggio
[...]
l'istante inoltrava richiesta Email_1
di risarcimento danni a nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed alla Consap S.p.a. quale Ente
Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con allegata la copia di tutta la documentazione medica, documentazione relativa alle spese sostenute e la copia della querela;
34. che con P.E.C. del 11/12/2020, con identificativo messaggio opec293.20201211160317.06738.511.2.63@pec.aruba.it, l'istante inoltrava a nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada ed alla Consap S.p.a. quale Ente Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la dichiarazione testimoniale del teste sig. Testimone_1
il modello CAI, l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del procedimento penale contro ignoti n. 555314/2018 R.G.N.R. mod 44, non opposto e la copia integrale delle due cartelle cliniche relative ai ricoveri dell'istante dal
16/03/2018 al 27/03/2018 e dal 18/01/2019 al 22/01/2019, reiterando al contempo la richiesta di risarcimento e sottolineando che l'istante non era stato ancora convocato a visita medica presso un medico loro fiduciario;
35. che con P.E.C. del 16/03/2021,
6 con identificativo messaggio pec
2941.20210316173456.11139.261.2.66@pec.aruba.it, l'istante invitava
[...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, e la Consap S.p.a., quale Ente Gestore del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt.
2 e seguenti del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Tali inviti, così come le richieste di risarcimento danni, rimanevano senza riscontro
Così concludeva l'odierno attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: Esperire il tentativo di conciliazione;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, nel quale il sig. ha riportato le lesioni personali di cui sopra è stato Parte_1
cagionato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto pirata Fiat 600 di colore celestino, rimasta non identificata;
2. per l'effetto condannare il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, Impresa Designata in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'istante, che si quantificano in Euro 40.153,69= oltre interessi ex artt. 1224 -
1283 - 1284 c.c. e svalutazione, oppure nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere essere dovuta a seguito della espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
3. condannare il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
Impresa Designata in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti, con attribuzione per fattone anticipo”.
In data 06.10.2021 si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la nullità e l'inammissibilità della domanda.
Così concludeva la convenuta compagnia assicurativa :“In via preliminare, accertare
e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e 2054 e
2697 cod. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
7 società oltre a quella attiva dell'istante; - Gradatamente e nel merito rigettare la domanda essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 14.03.2023 veniva escusso il teste di parte attrice Nella medesima udienza, tenuto conto delle richieste dei Testimone_1
procuratori, il Giudice nominava CTU il dott. . Persona_4
All'udienza del 18.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Tanto premesso, in via preliminare va rigettata la nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.. E' noto che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del veicolo non identificato) che il bene della vista richiesto
(risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
8 Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione compiutamente indicava le ragioni della domanda come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Risulta, inoltre, assolta la condizione di procedibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora (cfr. doc. allegato alla produzione attorea), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 D.Lgs 209/2005.
L'art.145 Cod. Ass. Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza del sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
9 “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148”.
L'art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento 1) deve contenere:
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
2) deve essere accompagnata: dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite;
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n.209 del 2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Nel caso in esame vi è la pedissequa osservanza di quanto statuito dalla norma.
Sempre in via preliminare, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attore risulta adeguatamente comprovata dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta. Inoltre, giova precisare che, pur non rappresentando la proposizione della querela condizione di procedibilità della domanda, l'attore ha adempiuto, con diligenza e tempestività, all'onere di denunciare l'accaduto all'autorità competente, proponendo regolare denuncia-querela.
Premesso quanto sopra, nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
10 Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro, all'udienza del Testimone_1
14.03.2023 così dichiarava: “Conosco i fatti di causa in quanto all'epoca seguivo con
l'attore un corso presso l'Intelliform ed ho assistito al sinistro perché mi trovavo con il mio scooter a breve distanza dall'attore e lo seguivo ad una decina di metri”.
Nel confermare le circostanze chieste, così poi specificava: “Ho visto l'auto che tagliava la strada all'attore per andare verso viale Terracini e impattava con la fiancata posteriore destra contro la ruota anteriore del motociclo, causandone la caduta. Preciso che non ho visto chi guidava la Fiat 600. Ce lo ha detto una persona presente sul posto. Ci ha riferito che si trattava di una signora bionda. Preciso che
l'auto correva poi ho pensato a soccorrere il . Nessuno riusciva a rilevare la Pt_1
targa dell'auto investitrice perché si dileguava velocemente. Inoltre, le circostanze di luogo rendevano difficile la identificazione perché c'erano auto parcheggiate sulla destra e sulla sinistra del viale. Lamentava dolori al polpaccio ed alla caviglia sinistra”.
La dichiarazione resa dal teste risulta pienamente conforme e coerente con quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le anomalie riportate dal sig.
. Pt_1
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Il sig. Persona_4
, in seguito all'incidente stradale subito in data 16/03/2018, Parte_1
riportò “frattura bimalleolare collo piede sinistro trattata chirurgicamente con placche e viti al perone e fili di alla tibia sx”. Non sussistono dubbi sulla validità Per_5
del nesso di causalità.”.
Un ulteriore ed inequivocabile riscontro delle modalità del sinistro de quo è dato dal verbale di Pronto Soccorso.
Come emerge dal suddetto verbale il , nel momento in cui veniva accolto Pt_1
11 presso la struttura ospedaliera, immediatamente dopo l'incidente, rilasciava una dichiarazione dettagliata riferendo di essere stato vittima di un incidente della strada con auto mentre alla era alla guida di motoveicolo. Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che l'episodio narrato dall'odierno attore contenuto nel verbale di accesso al Pronto Soccorso conferma i fatti come da lui esposti nel proprio atto introduttivo e dal teste presente al momento del sinistro, ma supporta anche la gravità della condotta del conducente del veicolo pirata, il quale, omettendo il soccorso, ha contravvenuto agli obblighi di legge dettati in materia di assistenza in caso di incidente stradale.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dal primo comma dell'art. 154 del
C.d.S, alla stregua del quale: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Tenuto, inoltre, in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011), tenuto, altresì, conto del fatto che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare dell'attore , essendo il quadro Pt_1
probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante veicolo pirata nella produzione del sinistro stradale, essendo egli tenuto ad osservare le regole di cautela e precedenza prescritte dal
12 sopracitato articolo, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo pirata investitore.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. Per_4
in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 9% (nove per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 14 (quattordici); una ITP al 75% per giorni 30 (trenta); una ITP al
50 % per giorni 30 (trenta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (52 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute
13 presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 9%, pari al valore della invalidità permanente), nonché del D.M. 16.07.24 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
25.451,47 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 15.491,20 per danno non patrimoniale risarcibile;
€773,36 per i 14 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.242,90 per i
30 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; €828,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; 6.111,41 a titolo di danno morale.
Come visto, rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno
14 stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Le spese documentate sono pari ad € 1.004,00.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna Parte_1
la ,, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 25.451,47
IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data,
e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_4
Campania dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime Della Strada, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 518,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
15 - pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso, in Napoli l'11.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 12447/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Giovanni XXIII
n.23 presso lo studio dell'avv. Alessandro Saulino che lo rappresenta e difende;
Attore
E
(C.F./ P.IVA P. IVA ) , in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
procuratori - Sigg.ri nato a [...] il [...] e Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] - quale impresa designata per la Regione CP_3
Campania dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime Della Strada, con sede legale e direzione in Mogliano Veneto (TV) alla Via
Marocchesa n.14, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino
1 Mangini ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via dei Mille n.
16, giusta procura alle liti per notar Dr. di Milano Rep. 22644 Racc. n. Persona_1
7785 del 14/10/2019.
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 17.03.2025, dalla convenuta in data 17.03.2025. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di ritualmente notificato l'istante citava in giudizio la Parte_1
quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime Della
Strada, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro avvenuto in data 16/03/2018, alle ore 08,40 circa, in Napoli al Viale della Costituzione.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'istante, mentre era alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg. DY58396, di sua proprietà, veniva coinvolto in un sinistro stradale causato da un'auto Fiat 600 di colore celestino, rimasta non identificata;
La dinamica dell'incidente era la seguente: l'istante percorreva regolarmente il Viale della Costituzione (strada sottostante al Centro Direzionale di
Napoli), quando giunto all'altezza del Viale Umberto Terracini, strada posta alla destra del proprio senso di marcia, mentre si accingeva ad imboccare quest'ultima, veniva improvvisamente investito, all'altezza della ruota anteriore, dalla fiancata destra dell'auto Fiat 600 di colore celestino, condotta da una donna, la quale mentre percorreva il Viale della Costituzione, con direzione Tangenziale, giunta all'altezza del Viale Umberto Terracini, cambiava improvvisamente direzione nel tentativo di imboccare quest'ultima sulla destra, tagliando letteralmente la strada al motociclo
2 dell'istante, il quale dopo aver sbandato per qualche metro, franava al suolo sul proprio lato sinistro. A seguito dell'impatto, il conducente dell'auto Fiat 600 di colore celestino, si allontanava velocemente, senza lasciare le proprie generalità ed i dati relativi al veicolo investitore e,, date le circostanze di cui sopra, l'istante, rimasto dolorante al suolo, non aveva la possibilità di rilevare la targa del veicolo investitore;
nessuno dei presenti riusciva a rilevare la targa del veicolo investitore. A causa delle lesioni riportate, l'istante veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo, dove i sanitari di turno con referto n.
2018/10565, riscontravano: “frattura intraarticolare composta malleolo mediale di tibia e frattura spiroidale sovra malleolare malleolo peroniero e contusioni multiple escoriate”, con ricovero presso la struttura. Il giorno 27/03/2018, l'istante, veniva dimesso con prescrizione di “divieto assoluto di carico”;
8. che il giorno 10/04/2018,
l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di
Loreto Nuovo per la medicazione della ferita che risultava “asciutta ed allineata”. Il giorno 17/04/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione dei punti e gli veniva riposizionata la doccia in Dynacast. Il giorno 30/04/2018, l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra in immobilizzazione presso il Centro diagnostico per immagini
, con le seguenti risultanze: “Esiti recenti di frattura traumatica bimalleolare, in Per_2
buona stabilizzazione. Trattate chirurgicamente: la tibiale, con filo metallico, infisso nel suo contesto, e la personale, con placca metallica avvitata in situ”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata;
Il giorno
03/05/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione del gesso e gli veniva prescritto ancora il divieto assoluto di carico e FKT. Per tale visita lo stesso pagava Euro 13,87, come da fattura allegata. Il giorno 22/05/2018, l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: Per_2
“Si conferma, all'odierna osservazione radiografica, la buona stabilizzazione della frattura bimalleolare. Entrambe trattate chirurgicamente, con sintesi metalliche in
3 situ”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata. Il giorno 24/05/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il
PresidioOspedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli veniva prescritto di deambulare senza bastoni e ulteriore FKT con riposo assoluto per 15 giorni. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Il giorno 11/06/2018,
l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: “In buona stabilizzazione i focolai di Per_2
frattura noti. Entrambi trattati con osteosintesi metalliche in situ. Discreta la porosi”.
Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata.Il giorno 12/06/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio
Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli veniva prescritta ulteriore FKT.
Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Il giorno
23/07/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove mostrava dolore e tumefazione al ginocchio sinistro con consiglio di proseguire i cicli di FKT. Per tale visita lo stesso pagava
Euro 22,91, come da fattura allegata. Lo stesso giorno l'istante acquistava una ginocchiera e pagava Euro 18,00, come da fattura allegata. Il giorno 27/08/2018,
l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di
Loreto Nuovo dove gli veniva consigliato di proseguire i cicli di FKT. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. L'istante ha praticato cicli di
FKT dal 14/05/2018 al 28/09/2018 presso il Centro Salus, pagando complessivamente Euro 429,20, come da n. 8 fatture allegate. Il giorno 30/10/2018,
l'istante effettuava una rx alla caviglia sinistra presso il Centro diagnostico per immagini , con le seguenti risultanze: “L'attuale quadro anatomo radiografico è Per_2
sovrapponibile a quello descritto nella precedente indagine del 11/06/2018”. Per tale esame strumentale lo stesso pagava Euro 20,00, come da fattura allegata. Il giorno
02/11/2018, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura
4 allegata. L'istante dal 01/10/2018 al 20/12/2018 ha effettuato un ciclo di trattamento riabilitativo presso l , pagando complessivamente Euro 168,90, come Controparte_5
da n. 3 fatture allegate.Il giorno 18/01/2019, l'istante veniva nuovamente ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo per la rimozione dei mezzi di sintesi metallica e veniva dimesso il giorno 22/01/2019; Il giorno
06/02/2019, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove gli venivano rimossi i punti di sutura e prescritto carico graduale. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata.
L'istante dal 04/03/2019 al 27/03/2019 effettuava un ciclo di trattamento riabilitativo presso l , pagando Euro 51,15, come da fattura allegata.Il giorno Controparte_5
29/03/2019, l'istante effettuava una visita medica presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria di Loreto Nuovo dove veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare. Per tale visita lo stesso pagava Euro 22,91, come da fattura allegata. Durante tutto l'iter, l'istante pagava complessivamente Euro 56,70 in prodotti farmaceutici. Il giorno 15/07/2019, l'istante si sottoponeva a visita medico- legale presso la dott.ssa (Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Persona_3
II), con i seguenti esiti: “Radiografici di buona consolidazione dei focolai di frattura;
cicatrici chirurgiche al collo piede sinistro con deficit funzionale e zoppia alla deambulazione. Nesso di causalità tra lesioni ed esiti: compatibile. ITT: sessanta giorni. ITP: trenta giorni al 75% + trenta giorni al 50% come sintesi di un più lungo periodo di progressive scalare. I.P.P.: otto-nove per cento di permanente danno biologico”. Per tale visita lo stesso pagava Euro 98,09; 29. che quindi sintetizzando il tutto, l'istante, in seguito al suddetto sinistro, riportava postumi permanenti quantizzabili come danno biologico nella misura del 9% con un periodo di invalidità temporanea totale di 60 giorni;
un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni valutabili al 75% e un periodo di ulteriori 30 giorni valutabili al 50%. Pertanto
i danni, riportati dallo stesso, che aveva 52 anni alla data del sinistro, si quantificano in Euro 40.153,69=, così distinti: Euro 7.350,00= per il danno biologico da invalidità temporanea totale (60 gg. x 122,50), Euro 2.756,25= per il danno biologico da
5 invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg. x 91,875), Euro 1.837,50= per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg. x 61,25), Euro 17.343,00= per il danno biologico per postumi permanenti del 9%, Euro 9.762,25= per il danno morale (33,33 % del danno biologico) ed Euro 1.104,69= per spese mediche documentate. L'istante sporgeva regolare querela, perché il conducente dell'auto pirata Fiat 600 di colore celestino, non solo gli cagionava gravi lesioni in violazione degli articoli 589 e 590 del codice penale, ma ometteva di prestare i primi e necessari soccorsi in violazione dell'art. 593 del codice penale;
31. che il procedimento penale contro ignoti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con R.G. n.
555314/2018 è stato definito dal G.I.P. con decreto di archiviazione “per essere ignoti gli autori del fatto”.Il sinistro è avvenuto in Napoli, nella Regione Campania, pertanto l'Impresa designata quale Fondo Vittime della Strada é la società Controparte_1
Con P.E.C. del 08/01/2020, con identificativo messaggio
[...]
l'istante inoltrava richiesta Email_1
di risarcimento danni a nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed alla Consap S.p.a. quale Ente
Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con allegata la copia di tutta la documentazione medica, documentazione relativa alle spese sostenute e la copia della querela;
34. che con P.E.C. del 11/12/2020, con identificativo messaggio opec293.20201211160317.06738.511.2.63@pec.aruba.it, l'istante inoltrava a nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada ed alla Consap S.p.a. quale Ente Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la dichiarazione testimoniale del teste sig. Testimone_1
il modello CAI, l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del procedimento penale contro ignoti n. 555314/2018 R.G.N.R. mod 44, non opposto e la copia integrale delle due cartelle cliniche relative ai ricoveri dell'istante dal
16/03/2018 al 27/03/2018 e dal 18/01/2019 al 22/01/2019, reiterando al contempo la richiesta di risarcimento e sottolineando che l'istante non era stato ancora convocato a visita medica presso un medico loro fiduciario;
35. che con P.E.C. del 16/03/2021,
6 con identificativo messaggio pec
2941.20210316173456.11139.261.2.66@pec.aruba.it, l'istante invitava
[...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, e la Consap S.p.a., quale Ente Gestore del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt.
2 e seguenti del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Tali inviti, così come le richieste di risarcimento danni, rimanevano senza riscontro
Così concludeva l'odierno attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: Esperire il tentativo di conciliazione;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, nel quale il sig. ha riportato le lesioni personali di cui sopra è stato Parte_1
cagionato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto pirata Fiat 600 di colore celestino, rimasta non identificata;
2. per l'effetto condannare il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, Impresa Designata in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'istante, che si quantificano in Euro 40.153,69= oltre interessi ex artt. 1224 -
1283 - 1284 c.c. e svalutazione, oppure nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere essere dovuta a seguito della espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
3. condannare il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
Impresa Designata in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti, con attribuzione per fattone anticipo”.
In data 06.10.2021 si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la nullità e l'inammissibilità della domanda.
Così concludeva la convenuta compagnia assicurativa :“In via preliminare, accertare
e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e 2054 e
2697 cod. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
7 società oltre a quella attiva dell'istante; - Gradatamente e nel merito rigettare la domanda essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 14.03.2023 veniva escusso il teste di parte attrice Nella medesima udienza, tenuto conto delle richieste dei Testimone_1
procuratori, il Giudice nominava CTU il dott. . Persona_4
All'udienza del 18.06.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Tanto premesso, in via preliminare va rigettata la nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.. E' noto che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del veicolo non identificato) che il bene della vista richiesto
(risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
8 Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione compiutamente indicava le ragioni della domanda come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Risulta, inoltre, assolta la condizione di procedibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora (cfr. doc. allegato alla produzione attorea), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 D.Lgs 209/2005.
L'art.145 Cod. Ass. Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza del sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
9 “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148”.
L'art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento 1) deve contenere:
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
2) deve essere accompagnata: dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite;
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n.209 del 2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Nel caso in esame vi è la pedissequa osservanza di quanto statuito dalla norma.
Sempre in via preliminare, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attore risulta adeguatamente comprovata dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta. Inoltre, giova precisare che, pur non rappresentando la proposizione della querela condizione di procedibilità della domanda, l'attore ha adempiuto, con diligenza e tempestività, all'onere di denunciare l'accaduto all'autorità competente, proponendo regolare denuncia-querela.
Premesso quanto sopra, nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
10 Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro, all'udienza del Testimone_1
14.03.2023 così dichiarava: “Conosco i fatti di causa in quanto all'epoca seguivo con
l'attore un corso presso l'Intelliform ed ho assistito al sinistro perché mi trovavo con il mio scooter a breve distanza dall'attore e lo seguivo ad una decina di metri”.
Nel confermare le circostanze chieste, così poi specificava: “Ho visto l'auto che tagliava la strada all'attore per andare verso viale Terracini e impattava con la fiancata posteriore destra contro la ruota anteriore del motociclo, causandone la caduta. Preciso che non ho visto chi guidava la Fiat 600. Ce lo ha detto una persona presente sul posto. Ci ha riferito che si trattava di una signora bionda. Preciso che
l'auto correva poi ho pensato a soccorrere il . Nessuno riusciva a rilevare la Pt_1
targa dell'auto investitrice perché si dileguava velocemente. Inoltre, le circostanze di luogo rendevano difficile la identificazione perché c'erano auto parcheggiate sulla destra e sulla sinistra del viale. Lamentava dolori al polpaccio ed alla caviglia sinistra”.
La dichiarazione resa dal teste risulta pienamente conforme e coerente con quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le anomalie riportate dal sig.
. Pt_1
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Il sig. Persona_4
, in seguito all'incidente stradale subito in data 16/03/2018, Parte_1
riportò “frattura bimalleolare collo piede sinistro trattata chirurgicamente con placche e viti al perone e fili di alla tibia sx”. Non sussistono dubbi sulla validità Per_5
del nesso di causalità.”.
Un ulteriore ed inequivocabile riscontro delle modalità del sinistro de quo è dato dal verbale di Pronto Soccorso.
Come emerge dal suddetto verbale il , nel momento in cui veniva accolto Pt_1
11 presso la struttura ospedaliera, immediatamente dopo l'incidente, rilasciava una dichiarazione dettagliata riferendo di essere stato vittima di un incidente della strada con auto mentre alla era alla guida di motoveicolo. Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che l'episodio narrato dall'odierno attore contenuto nel verbale di accesso al Pronto Soccorso conferma i fatti come da lui esposti nel proprio atto introduttivo e dal teste presente al momento del sinistro, ma supporta anche la gravità della condotta del conducente del veicolo pirata, il quale, omettendo il soccorso, ha contravvenuto agli obblighi di legge dettati in materia di assistenza in caso di incidente stradale.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dal primo comma dell'art. 154 del
C.d.S, alla stregua del quale: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Tenuto, inoltre, in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011), tenuto, altresì, conto del fatto che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare dell'attore , essendo il quadro Pt_1
probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante veicolo pirata nella produzione del sinistro stradale, essendo egli tenuto ad osservare le regole di cautela e precedenza prescritte dal
12 sopracitato articolo, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo pirata investitore.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. Per_4
in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 9% (nove per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 14 (quattordici); una ITP al 75% per giorni 30 (trenta); una ITP al
50 % per giorni 30 (trenta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (52 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute
13 presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 9%, pari al valore della invalidità permanente), nonché del D.M. 16.07.24 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
25.451,47 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 15.491,20 per danno non patrimoniale risarcibile;
€773,36 per i 14 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.242,90 per i
30 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; €828,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; 6.111,41 a titolo di danno morale.
Come visto, rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno
14 stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Le spese documentate sono pari ad € 1.004,00.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna Parte_1
la ,, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 25.451,47
IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data,
e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_4
Campania dall'IVASS alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime Della Strada, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 518,00 per spese ed euro € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
15 - pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso, in Napoli l'11.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
16