Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 marzo 1989 |
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Giurisprudenza • 57
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- legittimità costituzionale
Versioni del testo
- Art. 1.
Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di leggo;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana". - Art. 2.
Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato. - Art. 3.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.
I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
Sono altresi' inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresi', per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' delle decisioni generali della CECA.
Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicita' in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalita' dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.
Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalita' previste in detti commi.
Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 , sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.