Legge 11 dicembre 1984, n. 839

Commentari17

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  • 1Obbligo di pubblicazione
    https://www.brocardi.it/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    [...] nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito dell'omessa presentazione, da parte del Governo, del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana», firmato a Roma il 2 febbraio 2017, promossi da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, con ricorsi depositati in cancelleria il 19 febbraio 2018 …

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  • 4Circolare del 03/02/2025 n. 2 - Min. Economia e Finanze
    Min. Economia e Finanze · 3 febbraio 2025

    Premessa. Il 19 marzo 2024 \è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\'Unione europea il regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 (di seguito \u00ABRegolamento\u00BB), relativo ai bonifici istantanei in euro, che \è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonch\é le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, mira a migliorare l\'autonomia strategica del settore europeo dei pagamenti, rendendo i pagamenti istantanei accessibili agli utenti alle stesse condizioni dei bonifici ordinari. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 5-bis e seguenti del regolamento, tutti …

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  • 5Cosa fare se l’Inps vuole i soldi indietro?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2023
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Giurisprudenza56

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  • 1TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/05/2025, n. 9052
    Provvedimento: Pubblicato il 12/05/2025 N. 09052/2025 REG.PROV.COLL. N. 12515/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12515 del 2023, proposto da Federazione Lavoratori della Conoscenza -Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante …
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    • dimensionamento scolastico·
    • violazione art. 117 Cost.·
    • competenza concorrente regioni·
    • violazione art. 34 Cost.·
    • principio di pubblicità notizia·
    • violazione art. 120 Cost.·
    • riorganizzazione sistema scolastico·
    • giurisdizione TAR·
    • violazione art. 118 Cost.·
    • contingente organico dirigenti scolastici e DSGA·
    • violazione art. 19 d.l. 98/2011·
    • PNRR·
    • legittimità costituzionale

  • 2Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2024, n. 34599
    Provvedimento: Numero registro generale 18715/2022 Numero sezionale 4163/2024 Numero di raccolta generale 34599/2024 Data pubblicazione 27/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE MARIA ACIERNO Presidente Ud.13/11/2024 PU CLOTILDE PARISE Relatore LAURA TRICOMI Consigliere ALBERTO PAZZI Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 18715/2022 e al n.3230/2024 R.G. proposti da: HA RA, elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO LAURA ([...]) rappresentato …
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    • onere della prova·
    • identificazione dello straniero·
    • proroga del trattenimento·
    • individuazione·
    • stranieri·
    • limitazioni di polizia·
    • ordine e sicurezza pubblica·
    • polizia di sicurezza

  • 3TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/01/2025, n. 799
    Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2025 N. 00799/2025 REG.PROV.COLL. N. 09165/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9165 del 2022, proposto da All TS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli e Martina Baraldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è …
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    • art. 49 c.p.a.·
    • spettacolo dal vivo·
    • rinvio normativo·
    • art. 12 l. 241/1990·
    • eccesso di potere·
    • silenzio inadempimento·
    • art. 10-bis l. 241/1990·
    • art. 31 c.p.a.·
    • art. 117 c.p.a.·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • pubblicità legale·
    • contributi pubblici·
    • compensazione spese legali

  • 4TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/01/2025, n. 801
    Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2025 N. 00801/2025 REG.PROV.COLL. N. 09167/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9167 del 2022, proposto da FO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli e Martina Baraldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è …
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    • D.M. 486/2020·
    • Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo·
    • interpretazione atti amministrativi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • violazione art. 12 legge 241/1990·
    • pubblicità legale·
    • contributi pubblici·
    • art. 10-bis legge 241/1990·
    • D.M. 397/2020

  • 5TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 5046
    Provvedimento: Pubblicato il 10/03/2025 N. 05046/2025 REG.PROV.COLL. N. 01363/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2021, proposto da Forumnet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale …
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    • criteri di riparto contributi pubblici·
    • disparità di trattamento·
    • violazione principio di adeguata pubblicità·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • esclusività attività di programmazione·
    • violazione art. 97 Cost.·
    • art. 89 d.l. n. 18/2020·
    • pubblicità legale
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
    a) le leggi costituzionali;
    b) le leggi ordinarie dello Stato;
    c) i decreti che hanno forza di legge;
    d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
    e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di leggo;
    f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).
    Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
    La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
    Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
    Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
    Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
    Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
    I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
    La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana".
  • Art. 2.
    Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
    Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato.
  • Art. 3.
    Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
    Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.
    I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
    Sono altresi' inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.
    Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresi', per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' delle decisioni generali della CECA.
    Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicita' in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalita' dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.
    Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalita' previste in detti commi.
    Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 , sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.