Sentenza 19 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, integra il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche, l'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto nel respingimento di cui all'art. 10 del citato D.Lgs..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2007, n. 9826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9826 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/01/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 129
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035437/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) KA AD, N. IL 15/10/1985;
avverso SENTENZA del 23/01/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IACOVIELLO F.M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che con sentenza del 23/1/2006 il Tribunale di Brescia assolveva IS HA "perché il fatto non sussiste" dal delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di "respingimento" emesso dal questore di Agrigento e dell'invito a lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato, sull'assunto che la relativa violazione, a differenza della inottemperanza all'analogo ordine conseguente al provvedimento prefettizio di espulsione, non sarebbe penalmente sanzionata;
- che il ricorso per Cassazione proposto sia dal P.M. che dal P.G. di Brescia, sul rilievo della identità degli effetti conseguenti alla inosservanza dell'ordine di allontanamento, sia nel caso di espulsione che in quello di respingimento, appare fondato;
- che il "respingimento" dello straniero con accompagnamento alla frontiera, disposto dal questore nei casi indicati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, pur configurandosi come misura logicamente pregiudiziale ed alternativa alla "espulsione", che è disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), quando lo straniero "non è stato respinto ai sensi dell'art. 10", risulta infatti pienamente equiparato alla seconda laddove, a norma dell'art. 14, comma 5 bis, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni nel caso in cui non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza "senza avere eseguito l'espulsione o il respingimento";
- che, d'altra parte, il medesimo art. 14, comma 5 ter, identifica la fattispecie criminosa nella condotta dello straniero che, entrato illegalmente in Italia, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato "in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis", richiamando quindi, insieme, tanto l'antecedente logico-giuridico dell'espulsione quanto quello del respingimento, sì che l'omessa, specifica, menzione del "respingimento" nelle previsioni successive della medesima disposizione normativa, attinenti al trattamento sanzionatorio, diversificato a seconda delle più o meno gravi condotte giustificatrici dell'espulsione, non sembra affatto assumere decisivo rilievo ai fini della interpretazione logico-sistematica del fenomeno (in senso conforme, v. Cass., Sez. 1^, 29/11/2006 n. 41564, P.G. in proc. Mestur Abdelrahim);
- che la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso Tribunale;
- che, invero, nell'ipotesi in cui il P.M. abbia proposto ricorso diretto per Cassazione contro la sentenza, pure astrattamente appellabile, di proscioglimento (ipotesi, questa, non disciplinata dalle disposizioni transitorie della L. n. 46 del 2006, art. 10, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), la pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione deve comportare l'eventuale rinvio del giudizio allo stesso giudice di primo grado, e non più al giudice competente per l'appello, come prescrive l'art. 569 c.p.p., comma 4, poiché, dalla sopravvenuta previsione normativa di inappellabilità della sentenza di proscioglimento da parte del P.M., secondo l'art. 593 c.p.p., comma 1, novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, deriva, come lineare e logico corollario,
l'implicita inoperatività della disposizione dettata dall'art. 569 c.p.p., comma 4, limitatamente all'ipotesi di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso per saltum del P.M. contro la sentenza di proscioglimento di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007