Sentenza 22 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, restando quindi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività. (Fattispecie nella quale il ricorso era stato depositato presso la cancelleria della Corte d'appello e successivamente trasmesso alla Corte di Cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2010, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Presidente del 22/12/2010
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 3143
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 32602/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da:
QO RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunziata nei suoi confronti dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 9.12.2009, depositata il 1.2.2010 (n.r.g.s. 4114/2010; ric.n. 5610/2009);
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e le memorie;
udito il relatore Dr. M.Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
uditi per il ricorrente gli avvocati Adele Maria Claudio e Mauro Anecrini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. RT QO, con atto firmato da lui stesso e dai suoi difensori avvocati Adele Claudio e Paolo Pavarini, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza di questa Corte, quinta Sezione, emessa in data il 9 dicembre 2009 e depositata il 1 febbraio 2010, che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza emessa in data 13.10.2008 dalla Corte d'appello di Torino e chiedeva, in via cautelare la sospensione della esecuzione.
2. La decisione di questa Corte rendeva definitiva la condanna del QO (a quattordici anni di reclusione) per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. 3. A motivo del ricorso straordinario si deduce: "errore materiale o di fatto consistito nell'omesso esame del provvedimento emesso dalla medesima Corte di cassazione sezione 5^ penale nel presente procedimento in data 7.3.2002 e nella conseguente omessa applicazione del principio di diritto ivi enunciato".
Si sostiene, in particolare, che con sentenza del 7.3.2003 la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare applicata al coimputato FI IN (poi assolto in primo grado per non avere commesso il fatto), affermando il principio di diritto che "l'art. 270 c.p.p., comma 2, a differenza dei verbali e delle registrazioni, non prevede, ai fini dell'utilizzazione eccezionale dei risultati delle intercettazioni in diverso procedimento, che i decreti autorizzativi siano depositati presso l'autorità competente. Tuttavia è stabilito che debbono esserlo prima del rinvio a giudizio (v. già Cass. sez. 4, 3107/92 Bruzzese)" e che "la Questione di utilizzazione connessa al mancato deposito dei decreti nei diverso procedimento, si pone ai momento del rinvio a giudizio e cioè ai fini dell'acquisizione della prova nel processo".
Tale decisione e il principio di diritto in esso affermato, che avrebbero dovuto vincolare anche la decisione relativa al ricorso proposto dal coimputato nel giudizio di merito, erano stati invece ignorati dalla sentenza impugnata che s'era rifatta a diverso orientamento (quello di S.U. Esposito, Rv. 229244), e la funzione nomofilattica era stata di conseguenza contraddittoriamente esercitata.
4. Fissata per la decisione camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, prima parte, sul presupposto dell'evidente inammissibilità del ricorso, la difesa faceva pervenire memoria articolata con la quale si chiedeva la celebrazione di udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p., contestandosi la legittimità della procedura non partecipata e la valutazione preliminare d'inammissibilità vuoi con riguardo alla indicata irritualità della presentazione del ricorso negli uffici del Giudice del merito e conseguente tardività del deposito in Cassazione, vuoi in relazione alla prospettata sua proposizione per ragioni non consentite.
Aderendosi alla richiesta in rito, si disponeva la trattazione in camera di consiglio partecipata, con nuova fissazione all'udienza odierna.
Il 10 dicembre 2010 il difensore del ricorrente ha prodotto ulteriore memoria, ribadendo l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto contenutistico, e insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è da ritenere inammissibile.
2. Anzitutto risulta dagli atti - e non è in fatto contestato dalla difesa - che il ricorso, depositato a ridosso della scadenza dei 180 giorni previsti dall'art. 625 bis c.p.p. presso la Cancelleria della Corte d'appello, anziché in Cassazione, come tassativamente dispone il comma 2 di tale norma, è pervenuto a questa Corte oltre i centottanta giorni previsti dalla disposizione indicata. Ora non v'è dubbio che, costituendo il ricorso di cui all'art. 625 bis c.p.p. un mezzo d'impugnazione, per quanto "straordinario", ad esso devono applicarsi i principi elaborati in materia d'impugnazione in relazione al combinato disposto degli artt. 582 e 591 c.p.p., secondo cui la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, sicché è carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno).
3. Il ricorso appare, in ogni caso, inammissibile anche nel "merito". Con esso, difatti, non è prospettato un difetto riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. Storia, natura e ratto del rimedio, lettera della disposizione che lo istituisce, impongono di ritenere che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625 bis c.p.p. all'annullamento della sentenza di cassazione è solo quello: (a) costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; (b) connotato dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (la cui ingiustizia o invalidità costituiscono, in altri termini, effetto di detto errore).
Di conseguenza (S.U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile):
- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione (S.U. 2002, Basile), e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare" (ove non bastasse la "storia" della norma, cfr. il dibattito in Assemblea nella seduta 844 del 24.1.2001, in relazione all'emendamento 5.56. 3 degli onorevoli Pecorella, Saponara, Maretta);
- esso (l'errore di fatto) deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";
- deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità.
In sintesi, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono poi che l'omesso esame di un motivo o di una specifica deduzione possa costituire, anziché mera lacuna motivazionale, "errore di fatto" quando, fermi i limiti prima segnati: (a) esso risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura"; (b) dalla mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.
In quest'ottica dovendosi per altro ricordare (con Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno) che il disposto dell'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1 ("nella sentenza della corte di cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione") non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante.
3.1. Nel caso in esame si sostiene l'errore di fatto per l'affermata omessa considerazione della deduzione secondo cui alla decisione assunta (con sentenza sempre della quinta Sezione in data 7 marzo 2003) in punto di utilizzabilità delle intercettazioni in un subprocedimento incidentale de liberiate e nei confronti di altro imputato avrebbe dovuto riconoscersi efficacia espansiva e vincolante, quanto al punto di diritto in essa asseritamente affermato, per l'intero sviluppo processuale e anche nei confronti di coimputati, nel giudizio di merito.
Ma tale asserzione era ed è manifestamente infondata.
3.2. Con specifico riferimento a quanto interessa in questa sede, la sentenza impugnata riferisce che il QO aveva denunziato, con il primo motivo di ricorso: "La violazione dell'art. 270 c.p.p. La Corte di merito avrebbe errato nel non riconoscere fondata la eccezione con la quale la difesa aveva dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte dalla Procura di Bari in altro processo, poi trasmesse per competenza alla AG di Torino. La inutilizzabilità discendeva dal mancato deposito dei decreti autorizzativi prima dell'inizio del dibattimento. Il difensore, citando la sentenza della C. Cost. n. 232 del 1987, auspica una lettura dell'art. 268 c.p.p., commi 6, 7, 8, richiamato dall'art. 270 c.p.p., nel senso che oggetto del tempestivo deposito, nel diverso processo, debbano essere non solo i verbali di intercettazione e il materiale magnetofonico, ma anche i decreti di autorizzazione: il deposito deve avvenire, inoltre, prima della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. poiché, diversamente, verrebbe pregiudicato il diritto alla difesa ad avere piena conoscenza di tutti gli atti sin dalla fase precedente alla udienza preliminare".
La quinta Sezione ha diffusamente respinto il motivo aderendo ai principi affermati da S.U. n. 45189 del 17/11/2004, dep. 23.11.2004, Esposito, secondo cui: - ai fini dell'utilizzabilrtà degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non è richiesta la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime;
non è l'indisponibilità dei decreti che rende viziata l'assunzione della prova costituita dai risultati dell'intercettazione disposta in altro procedimento, è semmai la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione che rende inutilizzabile la prova;
i decreti autorizzativi costituendo atti di altro procedimento (art. 238 c.p.p.), vanno tuttavia prodotti da chi vi abbia interesse, perché il controllo sulla legalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti;
di conseguenza "l'onere di provare l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione incombe su chi formuli l'eccezione di inutilizzabilità della prova che se ne vuoi desumere, perché per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone".
3.2. Da un lato, dunque, la sentenza impugnata ha sul punto denunziato chiaramente richiamato la sostanza della deduzione difensiva.
Dall'altro ha fatto correttamente applicazione dei principi affermati, dopo la decisione incidentale evocata, da S.U. Esposito, e la conoscenza o meno dell'arresto, non vincolante (tra moltissime:
Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247265; Sez. 6, n. 33810 del 26/04/2007, Rv. 237154; Sez. 6, n. 14653 del 08/02/2007, Rv. 236870;
Sez. 4, n. 19331 del 04/12/2006, Rv. 236414; Sez. 1, n. 1495 del 11/02/1998, Rv. 210551; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Rv. 205649) e superato accolto in sede incidentale, nulla avrebbe potuto mutare della decisione assunta nel giudizio di merito dalla sentenza impugnata. Neppure rileva dunque appurare se la sentenza impugnata effettivamente ignorasse la decisione 7 marzo 2003 della stessa sezione.
4. Il ricorso appare in conclusione per ogni verso inammissibile: per la tardività con cui è pervenuto a questa Corte;
per la manifesta infondatezza delle tesi di diritto prospettate;
per la non riconducibilità dei vizi denunziati al paradigma dell'errore di fatto;
per l'irrilevanza di quanto asseritamente "ignorato" dalla sentenza impugnata rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011