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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, RO DI, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5291/2023 del Ruolo Generale
tra
- in qualità di Impressa designata per il Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Maria Ciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Berli, in Via Dante 80, 09128 CAGLIARI,
giusta procura alle liti in atti
-attrice-
E
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto-contumace –
OGGETTO: “azione di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005”
CONCLUSIONI: per parte attrice, come da memoria del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato l'8.8.2023, Società 1 in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Pt_1 Parte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_2
della per la Regione Sardegna – premesso che ai sensi dell'art.
[...] CP_2
292, comma 1, del d.lgs. 209/05, l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto,
anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese;
che in tale sua qualità, ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 7.4.2008 in Cagliari,
Viale Marconi all'altezza del civico 147 con le seguenti modalità: il veicolo VW
Golf tg CA 728941 (sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del conducente, urtava da tergo la vettura BMW 318 Tg CC 392 TZ Controparte_1
di proprietà del conducente signor ove si trovava, quale terzo Controparte_3
trasportato, , fermatosi corrispondenza di un attraversamento Persona_1
pedonale, il tutto come risulta dal Verbale delle Autorità intervenute in atti;
che provvedeva, a mezzo il proprio legale a richiedere alla compagnia Controparte_3
il risarcimento dei danni tutti, occorsi in conseguenza del sinistro;
che altresì la
, società assicuratrice del provvedeva a richiedere a il CP_4 CP_3 Pt_1
rimborso di quanto liquidato al terzo trasportato, per le lesioni Persona_1
subite; che la compagnia, istruita la pratica, provvedeva a liquidare, in via transattiva, in data 15.4.2009 la somma complessiva di € 13.436,00, comprensiva di compensi professionali, a per i danni materiali e le lesioni subite, Controparte_3
oltre che rimborso della somma di € 1.610,00 alla come Controparte_5
documentato in atti;
che in veste di mandataria della CP_6 Parte_1
per il recupero del credito, con lettera raccomandata a.r. del 5/3/2014 intimava al signor il rimborso delle somme liquidate;
che malgrado il Controparte_1
sollecito, il convenuto non ha provveduto ad effettuare alcun pagamento;
di aver rivolto inviato alla stipula di negoziazione assistita ex art 2 e 22 DL 132/2014,
2 convertito in L 162/2014; di voler agire in regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs.
209/05 per il recupero della somma complessiva di € 15.046,00 oltre interessi e spese- tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in favore di ., quale Parte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, della somma di € 15.046,00 ovvero quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
Notificato l'atto di citazione, il convenuto non si costituiva e il 22.11.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Disattese le richieste istruttorie della società attrice, la causa veniva rinviata per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025.
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, confermata la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c,
depositata da parte attrice memoria conclusiva in data 17.11.2025 nella quale ha ribadito le proprie istanze, alla scadenza del termine del 9.12.2025 la causa viene decisa con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda è fondata.
L'art. 292 D. Lvo 7.9.2005, n. 209 dispone: “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d- bis) e d-ter) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha
3 risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non è
assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né
allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 24/05/2025, n.13860).
Si tratta di un'azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal FGVS nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile e non va pertanto parificata automaticamente la posizione dell'impresa designata ed il diritto da questa esercitato alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questi vantato.
Non si richiede ai fini del suo positivo vaglio la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché
è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda (Cass. civile sez. III, 11/04/2025, n.9491).
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si
è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei
4 responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame,
di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa
(nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Ora nella vicenda in esame, la società attrice ha provato gli elementi costitutivi della pretesa.
È agli atti la relazione di incidente stradale da cui si evince che il giorno 7.4.2008 a
Cagliari, in viale Marconi, n.147, strada rettilinea a doppio senso di marcia, il veicolo VW Golf tg CA 728941, sprovvisto di copertura assicurativa, come confermato dalla comunicazione ANIA (doc. 1) di proprietà del conducente,
[...]
, urtava da tergo la vettura BMW 318 Tg CC 392 TZ di proprietà del CP_1
conducente signor ove si trovava, quale terzo trasportato, Controparte_3 [...]
, fermo in corrispondenza di un attraversamento pedonale che in Per_1
conseguenza dell'urto subiva danni, risarciti dalla compagnia odierna attrice.
È documentato dalle copie degli atti di quietanza sottoscritti, che la compagnia provvedeva a liquidare, in via transattiva, in data 15.4.2009 la somma complessiva di € 13.436,00, comprensiva di compensi professionali, a per i Controparte_3
danni materiali e le lesioni subite (docc. 5 e 6), oltre a rimborsare la somma di €
1.610,00 alla compagnia che assicurava il veicolo a bordo Controparte_5
del quale si trovava il terzo trasportato.
Pienamente assolto l'onere della prova gravante sulla compagnia di assicurazioni, in ordine all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, in accoglimento della domanda,
va condannato a pagare in favore di ., quale Controparte_1 Parte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Sardegna, della somma di € 15.046,00, oltre interessi dal dì della messa in mora (12.3.2014) sino al soddisfo.
5 Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio che, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, seguono la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
RO DI, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5291/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede nella contumacia di
[...]
: CP_1
-accoglie la domanda per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1
favore della parte attrice della complessiva somma di € 15.046,00, oltre interessi legali dal dì della messa in mora sino al soddisfo;
-dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 237,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Cagliari, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa RO DI
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