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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
RICORRENTE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Masnada
RESISTENTI CP_1 _2
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Franco Grillo
SI AS CONVENUTO – CONTUMACE
°°°
Viste le domande con cui – proprietaria di un appartamento sito in Parte_1
Piazza Santa Maria Ausiliatrice n. 24, int. 17, in Roma – ha chiesto l'accertamento della cessazione del contratto di comodato verbale – ai sensi dell'art. 1809 cod. civ. –
concluso nel 1995 tra il defunto padre e l'altro figlio e Persona_1 CP_1
la conseguente condanna di quest'ultimo e degli attuali occupanti e _2
SS SS al rilascio dell'immobile; dato atto che e – nel costituirsi – hanno contestato la CP_1 _2
fondatezza delle domande chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che l'altro convenuto SS SS non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 15.1.2025;
dato atto che la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di prova testimoniale;
lette le autorizzate note conclusive delle parti e sentita la loro discussione finale all'udienza del 17.12.2024;
premesso che – secondo costante giurisprudenza di legittimità – “Il codice civile
disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica
“comodato senza determinazione di durata”. Nel caso di cui all'art. 1810 c.c.,
connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo
dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere
ad nutum al comodatario il rilascio della medesima cosa. L'art. 1809 c.c., concerne
invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per
un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla
facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di
sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). E' a
questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del
godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la
destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo
determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della
destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente
dall'insorgere di una crisi coniugale” (Cass. 3553/2017);
rilevato che – nella fattispecie – l'immobile oggetto della domanda di restituzione era stato originariamente (nel 1995) concesso in comodato dal padre della ricorrente
[...]
– che ne aveva la disponibilità materiale – all'altro figlio odierno resistente Per_1
(potendo assumere la qualità di comodante anche chi abbia la CP_1
materiale disponibilità del bene ma non ne risulti proprietario);
considerato che la finalità familiare di tale comodato è emersa pacificamente dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in quanto la cessione in godimento dell'immobile è avvenuta in concomitanza del matrimonio tra il resistente CP_1
e (cfr. verbali del 10.1.2024 e 15.1.2024);
[...] Parte_2
rilevato che nelle more è deceduto il comodante e che – Persona_1
conseguentemente – il diritto di chiedere la restituzione dell'immobile si è trasmesso agli eredi (“La morte del comodante determina, come nel caso della morte del
comodatario, (art. 1811 Cod. Civ.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli
eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione
della cosa” (cfr. Cass. 4258/1991, e in senso conforme Cass. 4290/1979);
considerato che le esigenze familiari originarie (giustificative del comodato) devono però ritenersi frattanto esaurite in quanto il predetto nucleo costituito dal resistente e da (senza prole) si è pacificamente dissolto sin da epoca risalente Parte_2 (prima del 2003 quando è nato SS SS dalla nuova relazione con _2
;
[...]
ritenuto – d'altra parte – che la successiva costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di con l'altra resistente non ha comportato la CP_1 _2
reviviscenza delle esigenze familiari legittimanti il godimento dell'immobile, in quanto i resistenti non hanno dedotto né hanno offerto di provare che vi fosse un nuovo
accordo con il comodante in tal senso;
rilevato – oltretutto – che il resistente ha interrotto anche la CP_1
convivenza more uxorio con e non abita più nell'appartamento; _2
ritenuto in definitiva che gli eredi del comodante – nella fattispecie la ricorrente anche unica proprietaria dell'immobile – sono senz'altro legittimati a chiedere la restituzione di un immobile oggetto di un comodato oramai irreversibilmente cessato per scadenza del termine (stanti le cessate esigenze familiari originariamente poste a ragione del contratto);
ritenuto che l'immobile risulta dunque attualmente occupato sine titulo dai convenuti ed SS SS;
_2
ritenuto che le spese processuali – liquidate d'ufficio e d.m. 55/2014 – devono seguire la soccombenza dei convenuti;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così decide:
dichiara l'avvenuta cessazione del comodato in oggetto e per l'effetto condanna i convenuti a rilasciare nella libera disponibilità della ricorrente – libero da cose o persone anche interposte – l'immobile sito in Roma, Piazza Santa Maria Ausiliatrice
n. 24, int. 17 (meglio descritto nell'allegato atto di compravendita del 24.2.1986);
condanna i convenuti in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025 Il GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
RICORRENTE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Masnada
RESISTENTI CP_1 _2
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Franco Grillo
SI AS CONVENUTO – CONTUMACE
°°°
Viste le domande con cui – proprietaria di un appartamento sito in Parte_1
Piazza Santa Maria Ausiliatrice n. 24, int. 17, in Roma – ha chiesto l'accertamento della cessazione del contratto di comodato verbale – ai sensi dell'art. 1809 cod. civ. –
concluso nel 1995 tra il defunto padre e l'altro figlio e Persona_1 CP_1
la conseguente condanna di quest'ultimo e degli attuali occupanti e _2
SS SS al rilascio dell'immobile; dato atto che e – nel costituirsi – hanno contestato la CP_1 _2
fondatezza delle domande chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che l'altro convenuto SS SS non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 15.1.2025;
dato atto che la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di prova testimoniale;
lette le autorizzate note conclusive delle parti e sentita la loro discussione finale all'udienza del 17.12.2024;
premesso che – secondo costante giurisprudenza di legittimità – “Il codice civile
disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica
“comodato senza determinazione di durata”. Nel caso di cui all'art. 1810 c.c.,
connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo
dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere
ad nutum al comodatario il rilascio della medesima cosa. L'art. 1809 c.c., concerne
invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per
un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla
facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di
sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). E' a
questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del
godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la
destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo
determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della
destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente
dall'insorgere di una crisi coniugale” (Cass. 3553/2017);
rilevato che – nella fattispecie – l'immobile oggetto della domanda di restituzione era stato originariamente (nel 1995) concesso in comodato dal padre della ricorrente
[...]
– che ne aveva la disponibilità materiale – all'altro figlio odierno resistente Per_1
(potendo assumere la qualità di comodante anche chi abbia la CP_1
materiale disponibilità del bene ma non ne risulti proprietario);
considerato che la finalità familiare di tale comodato è emersa pacificamente dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in quanto la cessione in godimento dell'immobile è avvenuta in concomitanza del matrimonio tra il resistente CP_1
e (cfr. verbali del 10.1.2024 e 15.1.2024);
[...] Parte_2
rilevato che nelle more è deceduto il comodante e che – Persona_1
conseguentemente – il diritto di chiedere la restituzione dell'immobile si è trasmesso agli eredi (“La morte del comodante determina, come nel caso della morte del
comodatario, (art. 1811 Cod. Civ.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli
eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione
della cosa” (cfr. Cass. 4258/1991, e in senso conforme Cass. 4290/1979);
considerato che le esigenze familiari originarie (giustificative del comodato) devono però ritenersi frattanto esaurite in quanto il predetto nucleo costituito dal resistente e da (senza prole) si è pacificamente dissolto sin da epoca risalente Parte_2 (prima del 2003 quando è nato SS SS dalla nuova relazione con _2
;
[...]
ritenuto – d'altra parte – che la successiva costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di con l'altra resistente non ha comportato la CP_1 _2
reviviscenza delle esigenze familiari legittimanti il godimento dell'immobile, in quanto i resistenti non hanno dedotto né hanno offerto di provare che vi fosse un nuovo
accordo con il comodante in tal senso;
rilevato – oltretutto – che il resistente ha interrotto anche la CP_1
convivenza more uxorio con e non abita più nell'appartamento; _2
ritenuto in definitiva che gli eredi del comodante – nella fattispecie la ricorrente anche unica proprietaria dell'immobile – sono senz'altro legittimati a chiedere la restituzione di un immobile oggetto di un comodato oramai irreversibilmente cessato per scadenza del termine (stanti le cessate esigenze familiari originariamente poste a ragione del contratto);
ritenuto che l'immobile risulta dunque attualmente occupato sine titulo dai convenuti ed SS SS;
_2
ritenuto che le spese processuali – liquidate d'ufficio e d.m. 55/2014 – devono seguire la soccombenza dei convenuti;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così decide:
dichiara l'avvenuta cessazione del comodato in oggetto e per l'effetto condanna i convenuti a rilasciare nella libera disponibilità della ricorrente – libero da cose o persone anche interposte – l'immobile sito in Roma, Piazza Santa Maria Ausiliatrice
n. 24, int. 17 (meglio descritto nell'allegato atto di compravendita del 24.2.1986);
condanna i convenuti in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025 Il GIUDICE