CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
R.G. 92/2020
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sè medesimo e dall'Avv. Roberto CodiceFiscale_1
Saccomanno, del Foro di Palmi, (C.F.: ),ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Rosarno, via Tito Speri n. 8, recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax n. 0966.774285 e pec
Email_1
Email_2
Appellante e appellato
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
nato a [...] il [...]; CP_2
nato a [...] il [...], CP_3
in qualità di Direttore responsabile p.t. del quotidiano Controparte_4 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_5 Editrice del quotidiano ”, in persona Parte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo
n. 90, C.F.: , P.I.: , numero REA: RM – 192573; P.IVA_1 P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana (C.F.:
) e Alessandra Piana (C.F. ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Roma dall'Avv. Fabio Fasano del Foro di Catanzaro (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n.
81,recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax n. 06.68892688, pec
- Email_3
Email_4
Appellati e appellanti
NONCHE'
, in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via del Mare n. 65, C.F.: , P.I.: società cooperativa, numero P.IVA_3 P.IVA_3
REA CZ 190494; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giampà, C.F.
ed elettivamente domiciliata preso il suo studio, in San Pietro a C.F._6
Maida, via G. La Pira n. 100, recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax
0968.728135, pec: Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa l'08/01/2020
e depositata il 10/01/2020, nella causa civile n. 1313/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, i giornalisti e CP_2 Controparte_1
e i direttori delle testate giornalistiche ed “ CP_3 CP_5 [...]
” nonché i rispettivi editori per il quotidiano “La CP_7 Parte_2
Repubblica” e er “Il della ” al fine di sentire accertare e CP_6 CP_6 CP_6
dichiarare la responsabilità per diffamazione in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 07/06/2018, per il quale aveva richiesto invano la pag. 2/19 pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge 47/1948. Alcune parti dello stesso articolo erano state poi riportate virgolettate su un brano pubblicato sulla testata giornalistica on line “ ”. Con conseguente condanna al Controparte_7 pagamento, in favore dell'attore di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del giudizio.
In particolare, l'attore esponeva che: in data 07 giugno 2018, veniva pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” a pagina 11, l'articolo .. e i clan. Quelle CP_8 CP_9 relazioni pericolose nella terra delle ndrine”; tale pubblicazione era inserita nell'ambito di una più ampia inchiesta giornalistica dedicata al successo elettorale avuto dal partito della Lega in Calabria;
ad avviso del il contesto dell'intero Parte_1
reportage appariva costruito per diffamare e mettere in cattiva luce il partito di Salvini, accusandolo di essere stato votato dalla mafia;
L'Avv. veniva descritto Parte_1 come un “ambiguo politico”, posto nella “zona grigia”, “votato dai clan” e “contiguo a questi”; nel giorno della pubblicazione dell'articolo la tiratura del giornale “la
Repubblica” era stata di 222.144 copie, distribuite in Italia ed all'estero; il suddetto articolo, in data 08/06/2018, veniva ripreso e commentato dal giornale on line
[...]
”, che riportava la presunta “notizia”, cambiando dei passaggi, ma CP_7
mantenendo le parti di evidente e gratuita delegittimazione;
anche tale testata on line risultava avere migliaia di utenti e, comunque, l'articolo veniva immesso nel circuito mediatico, facendo prefigurare l'attore “come mafioso” o, comunque, “espressione del mondo mafioso e colluso con questo”; che il suddetto articolo veniva anche immesso in facebook da un utente;
la pubblicazione degli articoli di cui sopra aveva quindi avuto risalto al livello nazionale, arrecando grave pregiudizio all'attività professionale e politica del che la parte attrice, per contro, non aveva mai avuto alcun Parte_1
rapporto o collegamento con la criminalità organizzata ed anzi vi si era sempre contrapposto e che non aveva mai frequentato le persone indicate nell'articolo in contestazione;
che le notizie ivi riportate risultavano del tutto false e non veritiere;
che conseguentemente, chiedeva di ordinare l'immediata rettifica, con anche cancellazione ed eliminazione dai siti e dai sistemi informatici di tali notizie o di quelle esistenti e non corrispondenti a verità, assumendo tutte le conseguenti e necessarie statuizioni al fine di consentire l'adempimento di tale decisione;
che sia i direttori di entrambe le testate;
che pag. 3/19 i rispettivi editori dovevano ritenersi responsabili per avere omesso il necessario controllo al fine di evitare danni a terzi a mezzo stampa.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ed il direttore nonché i giornalisti Parte_2 Controparte_4 [...]
ed , eccepivano in via preliminare l'assoluta CP_10 CP_3 Controparte_1
[.. genericità ed indeterminatezza del ricorso, e la quale società editrice de “ CP_6
” che aderiva alle eccezioni preliminari dai resistenti costituitisi Controparte_7 in precedenza rilevano la mancanza di prova dei pretesi danni richiesti dall'attore.
Il Tribunale di Palmi, con l'ordinanza appellata, accoglieva la domanda proposta nei confronti di in qualità di autori, di CP_2 CP_3 Controparte_1 [...]
in qualità di direttore responsabile, e del CP_4 Parte_2 Parte_2
in qualità di editore del quotidiano , condannandoli al
[...] CP_5
pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 15.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda formulata dal ricorrente;
condannava altresì e e CP_2 CP_3 Controparte_1 Controparte_4 Pt_2 [...] in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; Parte_2
condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della società Controparte_6 editrice de “ ”, delle spese di lite.
[...] Controparte_7
§
Con atto depositato il 10/02/2020 ha proposto appello Parte_1
avverso la citata ordinanza, chiedendone la parziale riforma e formulando le seguenti richieste: a) Accertare e dichiarare la esistenza del maggior danno subito dalla parte deducente, per come in narrativa illustrato e precisato, e, quindi, determinarlo nell'importo maggiore derivante dalla grave diffamazione e dalla esistenza dei parametri indicati, con determinazione secondo un equo e dovuto apprezzamento;
b)
Accertare e dichiarare il diritto della parte deducente alla pubblicazione del provvedimento di condanna per come prescritto dalla legge e sopra precisato ed illustrato e, comunque, ordinare la cancellazione e/o eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di e CP_5 [...]
”; c) Accertare e dichiarare la responsabilità della per la CP_7 CP_11
ripubblicazione del citato articolo e disporre la condanna di questa al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo le tabelle riportate o, comunque, in via equitativa,
pag. 4/19 quanto meno per l'aggravamento del danno per la non contestata diffusione online e per la permanenza di questo sino ad oggi;
d) Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cap ed iva come per legge;
e) Con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, al fine di accogliere totalmente la domanda avanzata ritualmente della parte appellante e garantire una adeguata tutela alla dignità, reputazione ed immagine dello stesso.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione.
Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime non avrebbe correttamente valutato l'effettivo danno patrimoniale subito dall'appellante a seguito dell'accertata diffamazione. L'appellante ha sostenuto di avere documentalmente comprovato i pregiudizi subiti, con puntuale indicazione degli effetti derivanti dalla diffamazione, quali le revoche di mandati professionali in concomitanza della pubblicazione del contestato articolo o la mancata designazione alla più alta carica rotariana del distretto di appartenenza.
Con riferimento al danno non patrimoniale, l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere commisurata alla gravità della notizia diffusa ed alle conseguenze oggettive subite dalla parte sia come professionista sia come politico, che come soggetto sempre posto a difesa delle fasce deboli e della legalità e contro i clan mafiosi. Ha quindi ritenuto irrisoria la quantificazione pari a € 15.000,00. Ha evidenziato, in particolare, che in relazione agli accadimenti comprovati e pacifici, il danno, avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri previsti nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, che per la diffamazione di elevata gravità, cui dovrebbe ricondursi la fattispecie per cui è causa, prevedono un importo compreso tra € 31.000,00 ed € 50.000,00.
L'appellante ha poi lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pubblicazione della pronuncia di condanna e di cancellazione dell'articolo diffamatorio dai siti e sistemi informatici e che, in ogni caso, non avrebbe rispettato quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 47/1948. Ha quindi rilevato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia di condanna, unico modo per ridimensionare il danno subito a causa della diffamazione.
pag. 5/19 Per completezza espositiva, si segnala che l'appellante ha anche impugnato le statuizioni relative alla de “ Controparte_6 Controparte_7
”, con la quale, tuttavia, come si dirà più avanti, è sopravvenuto un accordo
[...]
conciliativo.
§
Con atto depositato in cancelleria il 26/10/2020, l'appellata Controparte_6
si è costituita nel presente grado di giudizio contestando in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto. Tra la stessa e il è poi intervenuto il componimento della lite. Parte_1
§
In data 16/12/2020, con atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, anche gli appellati Parte_2 Controparte_4 CP_2 [...]
, i quali hanno preliminarmente rappresentato di aver proposto CP_3 Controparte_1 autonoma impugnazione avverso l'ordinanza de qua con atto di appello iscritto al n.
97/2020 R.G. e chiesto la riunione dei giudizi.
Gli stessi appellati, preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 - bis c.p.c.; hanno altresì rilevato la mancata impugnazione del capo della pronuncia di primo grado che ha accertato che l'istanza di rettifica avanzata dal era carente dei presupposti di legge, e quindi il passato in Parte_1
giudicato delle relative statuizioni.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello per mancata prova, da parte del danneggiato, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lamentata diffamazione, allegati dall'appellante nell'asserita revoca di alcuni mandati difensivi nonché nella perdita della potenziale occasione di essere designato governatore di una articolazione territoriale del club Rotary, ma senza assolvere l'onere probatorio in ordine al relativo pregiudizio economico, né sotto il profilo del danno emergente né del lucro cessante.
Quanto alla lamentata erroneità delle statuizioni di primo grado con riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dal gli Parte_1 appellati rinviavano all'esame del proprio atto di gravame proposto come in atti.
Per quanto concerne infine il motivo di appello, relativo al rigetto della richiesta di pubblicazione dell'estratto di ordinanza di condanna e di cancellazione della notizia dal sito e dai sistemi informatici, hanno dedotto, l'improcedibilità della richiesta di cancellazione del sito e dai sistemi informatici della notizia in ragione della mancanza pag. 6/19 di specificazione individuazione dei provvedimenti, richiesti solo in modo generico da parte appellante, e l'inammissibilità della richiesta di rimozione dei contenuti dall'archivio del quotidiano, in quanto l'archivio storico del giornale non può essere modificato o manipolato a posteriori avendo finalità documentaristica e conservativa e posto che detto articolo non sarebbe più consultabile, se non all'esito di una specifica ricerca.
Hanno poi concludono riportandosi espressamente a quanto eccepito e argomentato nell'atto di appello relativo al giudizio avente R.G. 97/2020, del quale hanno chiesto la riunione, e nel chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dall'Avv.
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
§
Con atto di appello notificato il 10/02/2020 e depositato il 12/02/2020.
[...]
e Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
hanno a loro volta interposto gravame avvero la medesima Controparte_1
ordinanza, chiedendone la parziale riforma.
In particolare – dopo avere rilevato la mancata impugnazione e quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla mancata pubblicazione della richiesta di rettifica
– col primo motivo, hanno lamentato la violazione e/o omessa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa con particolare riferimento alle fattispecie di inchiesta giornalistica e di critica politica e sociale, litandosi a valutare la portata dell'articolo alla stregua dei parametri elaborati in tema di cronaca tout court.
Con la seconda censura gli appellanti hanno lamentato l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza in punto di ricostruzione e valutazione di parte dello scritto, nonché in violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di esercizio del diritto di critica politica e sociale, con particolare riferimento ai limiti della stessa in punto di continenza. Segnatamente, hanno dedotto l'irragionevolezza della ricostruzione operata dal primo giudice, secondo cui i giornalisti avrebbero veicolato un'informazione con toni allusivi alla connivenza del con la criminalità organizzata. Al contrario, ad avviso degli appellanti, il Parte_1
tono utilizzato non era allusivo o insinuante, ma critico e di denuncia, laddove si osservi come in sia estremamente difficile tracciare una linea di demarcazione tra ciò CP_6
che è lecito e ciò che non lo è.
pag. 7/19 Col terzo motivo di gravame, hanno dedotto il difetto di prova e quantificazione del diritto risarcitorio. Per gli appellanti, il non avrebbe fornito alcuna prova, Parte_1
neppure presuntiva, in merito a difficoltà di relazioni sociali e professionali o a manifestazioni di disvalore sociale in relazione alla pubblicazione dell'articolo- inchiesta, né dimostrato le concrete conseguenze economiche e il nesso eziologico con la pubblicazione, sicché non poteva discendere un diritto risarcitorio in suo favore.
Hanno concluso, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare la liceità di tutti i contenuti della inchiesta giornalistica oggetto di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie. In via subordinata, di ridurre la somma di € 15.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ad una somma nettamente inferire ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare l'appellato alla restituzione di quanto pagato da essi appellati in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
§
In conseguenza della notifica dell'appello proposto da ed altri, Pt_2 [...]
si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con Parte_1 subordinato appello incidentale, eccependo in via l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., nonché la violazione del principio di sintesi e chiarezza degli atti.
Ha chiesto altresì la riunione dei due giudizi di impugnazione pendenti avverso la medesima ordinanza e, nel merito, dedotto l'infondatezza dell'appello di controparte.
Segnatamente, ha sostenuto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il giornalismo d'inchiesta, in quanto non solo non vi era alcuna possibile inchiesta giornalistica sul e neppure le condizioni per Parte_1
indurre al sospetto di una sua vicinanza al sistema mafioso, né sussistendo i presupposti per la critica politica essendo il solo capogruppo consiliare di opposizione, Parte_1 senza alcun ruolo gestorio in seno all'ente comunale di Rosarno. Ha poi rilevato che la giurisprudenza richiamata dall'appellante non sarebbe pertinente col caso de quo e che il riferimento al fosse stato fatto al solo fine di denigrarlo e diffamarlo con Parte_1
insinuazioni e allusioni.
Sul terzo motivo di appello, ha osservato che il Tribunale avrebbe correttamente individuato le ragioni del danno causato alla parte appellata, ma ha chiesto la parziale pag. 8/19 riforma della pronuncia in relazione all'ammontare del risarcimento, come da autonoma impugnazione iscritta al numero 92/2020 R.G.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito, per il rigetto dell'appello. Subordinatamente, ha chiesto di accertare e dichiarare la esistenza del maggior danno subito, e, quindi, determinarlo nell'importo maggiore derivante dalla grave diffamazione e dei parametri indicati, con determinazione secondo un equo e dovuto apprezzamento;
accertare e dichiarare il diritto della parte deducente alla pubblicazione del provvedimento di condanna e, comunque, ordinare la cancellazione e/o eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di “La ” e ”; disporre la cancellazione CP_5 Controparte_7 delle frasi offensive e diffamatorie contenute nell'avverso atto di gravame e per come indicato nel corso della trattazione e, comunque, condannare la controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, per le espressioni offensive che non riguardano l'articolo oggetto della causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 c.p.c. o, comunque, per violazione dell'articolo
88 c.p.c. o, ancora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, al fine di accogliere totalmente la domanda avanzata ritualmente della parte appellante e garantire una adeguata tutela alla dignità, reputazione ed immagine dello stesso.
§
Questa Corte d'appello, con ordinanza del 07/01/2021, ha disposto la riunione alla presente causa, più risalente, di quella recante il n. 97/2020.
Dopo successivi differimenti d'ufficio, la causa è stata rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 12/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, depositate da tutte le parti costituite.
Con note depositate rispettivamente in data 11 e 12 settembre 2024, l'appellante Avv.
e l'appellata hanno rappresentato che, nelle more del Parte_1 Controparte_12
giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando conseguentemente alle rispettive domande, e chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante e gli appellati Parte_1 Parte_2 [...]
e , hanno insistito nelle CP_4 CP_2 CP_3 Controparte_1
pag. 9/19 rispettive conclusioni e richieste, già formulate in atti, e chiesto la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata veniva quindi assunta in decisione con concessione die termini richiesti, decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, preso atto della concorde richiesta delle parti interessate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra e la Parte_1
, con CP_6 Controparte_6 Controparte_6
integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese di lite.
§
In via preliminare, devono altresì essere disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 - bis c.p.c. degli appelli rispettivamente proposti dal e da Parte_1
Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3 CP_1
. posto che entrambi gli atti di impugnazione hanno adeguatamente devoluto il
[...]
quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
§
Nel merito, occorre logicamente partire dall'esame dei primi due motivi di appello proposti da e altri, a sostegno della liceità dell'articolo di stampa per cui è causa. Pt_2
Secondo la pronuncia appellata, nell'articolo in parola non è stato rispettato il limite della continenza verbale, che non consiste soltanto nella forbitezza e moderatezza del linguaggio, ma si estende alle concrete modalità con cui viene riportata la notizia, sicchè il limite della continenza può risultare violato anche quando i fatti risultino combinati e riportati in maniera persuasiva, con insinuazioni, sottintesi sapienti e fuorvianti, in modo da provocare un effetto distorsivo del loro significato e della narrazione degli accadimenti, evocando in maniera suggestiva un quadro generale lesivo della reputazione personale, morale o professionale dell'individuo. Fatte queste condivisibili considerazioni, ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui “dovrà infatti dirsi non rispettoso della continenza verbale anche lo scritto che ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (principio pacifico da trent'anni: in tal senso si veda già Sez. 1,
pag. 10/19 Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del
20/07/2010, Rv. 614230 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 16/05/2007, Rv. 596456 -
01). Ed infatti uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito” (Cass. 27592/2019).
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che l'articolo di cui trattasi risulta complessivamente strutturato in modo che dall'accostamento di notizie pacificamente vere venga veicolato un messaggio suggestivo con certa attitudine diffamatoria che le singole notizie, autonomamente considerate, non avrebbero rivestito.
Tale affermazione, ad avviso di questa Corte, risulta pienamente condivisibile, in quanto corretta e adeguatamente motivata, anche in considerazione di una serie di elementi oggettivi direttamente evincibili dal medesimo articolo. Tra questi, in primo luogo, la suggestività del titolo dell'articolo (AL, EL e i clan Quelle relazioni pericolose nella terra delle 'ndrine”) abbinato alla fotografia ritraente, tra gli altri, anche l'avv. e alla descrizione della sua figura – sulla quale il medesimo Parte_1
articolo appare in buona parte focalizzato – in termini certamente non lusinghieri. In tale contesto, spicca l'affermazione secondo cui il sarebbe “a suo modo, lo Parte_1
specchio di come, in questa terra, i gradi di separazione tra ciò che è mafia, ciò che non lo è, e ciò che potrebbe esserlo, siano irrisori”, seguita dalla consecutiva e correlata precisazione che “Un figlio di ha infatti sposato una ragazza di Parte_1
Rosarno, il cui fratello è legato sentimentalmente a una delle figlie di Persona_1
Uomo d'onore arrestato nel dicembre del 2016 (…)”, a sua volta seguita dalla descrizione di tale personaggio e dalla chiosa: “Non sappiamo se al futuro ministro dell'Interno qualcuno, quel 17 marzo, spieghi chi sia (…)”. Parte_1
Deve anche sottolinearsi come la prima affermazione, secondo cui il Parte_1 sarebbe specchio dei labili confini “tra ciò che è mafia, ciò che non lo è”, sia suffragata dalla proposizione coordinata - anche mediante la congiunzione “infatti”, avente qui valenza confermativa – di legami familiari con esponenti della criminalità, nonché ulteriormente supportata dalla considerazione, formulata in termini dubitativi, circa la
“spiegazione” della figura del Parte_1
pag. 11/19 Appare dunque evidente che le espressioni utilizzate – intese secondo il significato proprio delle parole e la connessione di esse - siano oggettivamente allusive alla vicinanza del ai contesti criminali locali e che abbiano effettiva valenza Parte_1
diffamatoria, trasmodando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, così come elaborati dalla consolidata giurisprudenza, e tenuto conto che, per valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, occorre far riferimento
“non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito;
compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per se', a fuorviare e suggestionare i lettori piu' frettolosi" (Cass. 25739/2014); dovendosi peraltro considerare che il titolo ha una particolare forza di richiamo dell'attenzione e rilievo orientativo del lettore spesso proclive ad una lettura sommaria dell'articolo, sì da poter avere di per sé a prescindere dal contenuto di quest'ultimo, un'autonoma valenza diffamatoria sia per il tenore intrinseco che per la sua efficacia suggestiva (Cass. Civ.
7137/2013, 11455/2003), ma soprattutto “Nello stesso solco, si e' osservato (v. Cass. n.
14822 del 04/09/2012) che la divulgazione a mezzo stampa di notizie di interesse pubblico lesive dell'onore puo' essere si' scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma a condizione che ricorrano: - tanto la verita' oggettiva (o anche solo putativa, purche' frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, "la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realta'"; - quanto una "forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioe' la cosiddetta continenza".”
Ad avviso di questa Corte, inoltre, i più elastici parametri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al giornalismo d'inchiesta non siano utilmente invocabili nel caso di specie. Al riguardo, giova precisare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta – che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione,
pag. 12/19 collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023,
Rv. 669364 - 01). Orbene, nel caso che occupa, l'articolo di stampa riferisce di un incontro pubblico con un noto esponente politico nazionale, cui hanno partecipato, tra gli altri, esponenti politici locali, tra cui anche il sulla cui figura si Parte_1 soffermano i commenti per cui è causa. I fatti e i rapporti narrati nell'articolo con riferimento all'avvocato – avvenuti in pubblico e verosimilmente noti Parte_1
almeno a livello locale – non possono certamente ritenersi frutto di particolari indagini, svolte dai giornalisti eventualmente anche facendo ricorso a fonti o informazioni non altrimenti note, ma si sostanziano nel commento di fatti di dominio pubblico, non riconducibili nel peculiare ambito del giornalismo di inchiesta.
I correlati motivi di impugnazione, pertanto, devono essere respinti.
§
Ritenuta la portata diffamatoria dell'articolo di cui trattasi, occorre esaminare gli opposti motivi di impugnazione, rispettivamente proposti dalle parti con riferimento alle statuizioni relative alla prova e alla quantificazione dei danni lamentati dal Parte_1
Col proprio atto di appello, il ha lamentato il mancato riconoscimento del Parte_1
danno patrimoniale patito, nonostante, a suo avviso, la propria allegazione documentale fornirebbe prova dei pregiudizi subiti, con puntuale indicazione degli effetti derivanti dalla diffamazione. Questo Collegio, sul punto, ritiene di confermare le statuizioni di primo grado non risultando dalla documentazione allegata alcun pregiudizio patrimoniale rispetto alla pubblicazione dell'articolo. In particolare, le comunicazioni di revoca di mandato professionale allegate non appaiono temporalmente coincidenti con la pubblicazione dell'articolo e, peraltro, nelle stesse non si fa comunque riferimento a motivazioni riconducibili alla pubblicazione dell'articolo e preclusive della prosecuzione del rapporto professionale con il proprio legale. Così come anche i verbali interni al Rotary Club, oltre che rappresentare un attestato di stima nei confronti del socio, non provano che l'appellante abbia subito un danno patrimoniale. Per tali ragioni le deduzioni svolte anche in appello risultano essere generiche e non idonee a dimostrare l'effettiva diminuzione patrimoniale lamentata dal Parte_1 pag. 13/19 Avuto riguardo, invece, al danno non patrimoniale, come rilevato in premessa, la parte e altri ha contestato l'ordinanza in punto di individuazione prova e Pt_2
quantificazione del diritto risarcitorio, rilevando che il non avrebbe fornito Parte_1
alcuna prova, neppure presuntiva, in merito a difficoltà di relazioni sociali e professionali o a manifestazioni di disvalore sociale in relazione alla pubblicazione dell'articolo né dimostrato le concrete conseguenze economiche e il nesso eziologico con la pubblicazione. In via subordinata ha chiesto di ridurre l'importo liquidato in primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Orbene, è noto che, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024, Rv. 673337 - 01). A tali criteri si è opportunamente attenuta l'ordinanza appellata, ritenendo sufficientemente specifiche e dettagliate le allegazioni di parte attrice e potendosi, nel caso di specie. la prova del danno non patrimoniale desumersi in via presuntiva della gravità delle suggestioni indotte nella platea dei lettori e dell'indiscussa diffusione a livello nazionale del quotidiano. Ed invero, anche basandosi sulla comune esperienza, può più che ragionevolmente ritenersi che la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi abbia recato effettivo discredito alla reputazione del soggetto offeso, sia per l'oggettiva porata delle specifiche espressione di cui si è detto, sia in ragione di ulteriori e concomitanti fattori quali l'autorevolezza e l'ampia diffusione del quotidiano “La Repubblica”; il rilievo, anche grafico dell'articolo; l'efficacia del titolo abbinata al suo complessivo tenore;
il verosimile interesse suscitato dalla notorietà delle persone coinvolte.
Ritenuto provato il danno non patrimoniale e passando alla sua liquidazione, mentre la parte e altri ne ha lamentato la misura eccessiva, il ne ha chiesto la Pt_2 Parte_1
quantificazione in misura maggiore, deducendo che, nella specie, avrebbero dovuto trovare applicazione i parametri indicati dalle c.d. “Tabelle di Milano”, edizione 2018, che per la “diffamazione di elevata gravità” suggeriscono la quantificazione del danno non patrimoniale in misura compresa tra 31.000,00 e 50.000,00 euro.
Il motivo proposto dal è fondato nei termini di seguito indicati. Parte_1
pag. 14/19 L'ordinanza impugnata ha statuito che “in ragione della gravità delle suggestioni indotte nella platea dei lettori e dell'indiscussa diffusione a livello nazionale del quotidiano su cui esso è apparso. Sulla scorta di tali criteri, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari a € 15.000,00 somma già attualizzata”, senza esplicito riferimento ad eventuali parametri tabellari.
Questa Corte, invece, ritiene di dover ancorare la liquidazione ai criteri elaborati in materia dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, i cui importi derivano dalla rivalutazione all'attualità di quelli riportati nella precedente edizione del 2018.
Alla luce di detti parametri, la portata della diffamazione di cui si controverte può essere collocata nella fascia di quelle definite “di media gravità”, deponendo in tal senso gli indici della gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
il limitato numero di episodi diffamatori (un articolo, rilanciato da altra testata di minore rilievo); la diffusione nazionale mezzo diffamatorio, il grado di pregiudizio, eventuale, al diffamato sotto il profilo personale e professionale, la non elevata intensità dell'elemento psichico, al più qualificabile come dolo eventuale, apparendo invece primaria la finalità di denuncia politica. Risultano, pertanto, integrati cinque su sei parametri indicati dalle vigenti “Tabelle di Milano” per la diffamazione di media gravità, mentre quello della notorietà del diffamante considerata la limitata notorietà degli autori dell'articolo, rientra tra gli indicatori di minori gravità. Collocata, dunque, la fattispecie concreta nella categoria delle diffamazioni di media gravità e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, secondo prudente apprezzamento, appare congruo quantificare il risarcimento prendendo come riferimento il valore medio tra quello minino e quello massimo previsto per la stessa fascia e pari a 29.372,50, sul quale apportare una lieve riduzione in ragione della limitata notorietà dei diffamanti, per pervenire alla liquidazione il danno non patrimoniale subito dal in Parte_1 complessivi € 28.500 in moneta attuale.
Vertendosi in tema di debito di valore ed essendo la liquidazione equitativa riferita al valore attuale della moneta, non competono né la rivalutazione monetaria né i cd. interessi compensativi dalla data dell'illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995). Vanno invece riconosciuti al danneggiato gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
pag. 15/19 §
Con ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo Parte_1
grado nella parte in cui ha rigettato la domanda dello stesso volta a conseguire la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948 e dell'art. 120 c.p.c.
Occorre subito puntualizzare che la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all'accertamento dell'illecito, di natura amministrativa, derivante dalla violazione dell'obbligo di rettifica previsto dallo stesso articolo (Cass. civ., Sez. III, 28/02/2019, n.5840). Nel caso di specie, tuttavia, l'ordinanza appellata ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la pubblicazione della rettifica (richiesta dall'interessato in misura eccedente i termini di legge e non suscettibile di manipolazione da parte del destinatario) e tale statuizione è passata in giudicato, non essendo stata impugnata.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta ai sensi dell'art. dell'art. 120 c.p.c., la decisione impugnata non merita censura laddove ha escluso la pubblicazione della sentenza in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti oggetto di causa, risalenti al 2018.
§
Con riferimento all'ulteriore richiesta del di ordinare la cancellazione e/o Parte_1 eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di
“La Repubblica”, si osserva che l'equo contemperamento dei contrapposti interessi in rilievo non possa essere raggiunto con la cancellazione dell'articolo in questione dall'archivio on line del quotidiano, in quanto tale forma di protezione del diritto del soggetto privato interessato annichilirebbe la funzione di memoria storica e documentale dell'archivio del giornale, anch'essa espressione di un interesse di rilievo costituzionale ex artt. 21 e 33 Cost. Peraltro, a fronte della difesa della secondo Pt_2 cui l'archivio del giornale sarebbe destinato a tale precipua funzione, non risulta provato da parte attrice che detto archivio sia agevolmente accessibile e consultabile dal pubblico, sicché, nel caso di specie, stante anche la genericità delle richieste di parte, non appaiono neppure valutabili eventuali provvedimenti di deindicizzazione (sul tema, cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/02/2022, n.3952).
Dirimente, infine, è il rilievo dell'ordinanza appellata, secondo cui il risarcimento pecuniario riconosciuto al ricorrente nella presente sede costituisce ristoro integrale dei danni subiti per effetto della pubblicazione diffamatoria sicché insuscettibili di pag. 16/19 accoglimento si appalesano le ulteriori domande dallo stesso formulate in relazione alla medesima causale risarcitoria.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Orbene, con riferimento al giudizio di primo grado, precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 26.001 a €
52.000, si ritiene comunque congruo il medesimo importo già liquidato nell'ordinanza appellata e pari a complessivi euro 4.457,48 (di cui € 4.151,00 a titolo di compensi ed €
306,48 per esborsi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, peraltro superiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento. Peraltro, in mancanza di impugnazione di parte soccombente, non può procedersi alla parziale compensazione delle spese che sarebbe potuta derivare, come invece in appello, dal rigetto delle domande accessorie (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 33412 del 19/12/2024, Rv. 673210 - 01).
Avuto riguardo al giudizio di appello, il valore della causa è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Pertanto - tenuto conto del valore della causa, come sopra determinato e ricompreso nello scaglione da € 5.201
a € 26.000, e dei parametri minimi, stante il limitato grado di complessità della causa e delle questioni devolute - le spese del presente grado di appello sono liquidate, per tutte le fasi, in complessivi € 2.906,00 (Fase di studio della controversia, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00) oltre accessori di legge. Considerato il totale rigetto dell'appello proposto da altri e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto dal Pt_2
e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., appare corretto e congruo Parte_1 pag. 17/19 compensare tra le stesse parti le spese del presente grado, nella misura di due terzi, ponendo il rimanente terzo a carico di , Parte_2 Controparte_4
, e , in solido tra loro. CP_2 CP_3 Controparte_1
Le spese vanno, invece, integralmente compensate tra le parti Parte_1
e .
[...] Controparte_6
L'integrale rigetto dell'appello proposto da Parte_2 CP_4
, , e impone di dare atto della
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché
l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da come in atti e da Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3 CP_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa l'8/1/2020 e depositata il
[...]
10/01/2020, nella causa civile n. 1313/2018 e riuniti nel presente procedimento - così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
con Controparte_6
integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
condanna , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
e in solido, al risarcimento, in favore di
[...] Controparte_1 [...]
, dei danni non patrimoniali, che si liquidano in complessivi € Parte_1
28.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta l'appello proposto da , Parte_2 Controparte_4 CP_2
, e;
[...] CP_3 Controparte_1
4) condanna , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
e , in solido, alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per il primo grado, in € 4.457,48 (di cui €
[...]
pag. 18/19 4.151,00 a titolo di compensi ed € 306,48 per esborsi) e per il presente grado di appello, liquidate in € 968,66, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge
5) conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante , Parte_2 Controparte_4
, e versi un ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_3 Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
R.G. 92/2020
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da sè medesimo e dall'Avv. Roberto CodiceFiscale_1
Saccomanno, del Foro di Palmi, (C.F.: ),ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Rosarno, via Tito Speri n. 8, recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax n. 0966.774285 e pec
Email_1
Email_2
Appellante e appellato
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
nato a [...] il [...]; CP_2
nato a [...] il [...], CP_3
in qualità di Direttore responsabile p.t. del quotidiano Controparte_4 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_5 Editrice del quotidiano ”, in persona Parte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo
n. 90, C.F.: , P.I.: , numero REA: RM – 192573; P.IVA_1 P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana (C.F.:
) e Alessandra Piana (C.F. ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Roma dall'Avv. Fabio Fasano del Foro di Catanzaro (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n.
81,recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax n. 06.68892688, pec
- Email_3
Email_4
Appellati e appellanti
NONCHE'
, in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via del Mare n. 65, C.F.: , P.I.: società cooperativa, numero P.IVA_3 P.IVA_3
REA CZ 190494; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giampà, C.F.
ed elettivamente domiciliata preso il suo studio, in San Pietro a C.F._6
Maida, via G. La Pira n. 100, recapiti per le comunicazioni e notificazioni di legge: fax
0968.728135, pec: Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa l'08/01/2020
e depositata il 10/01/2020, nella causa civile n. 1313/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, i giornalisti e CP_2 Controparte_1
e i direttori delle testate giornalistiche ed “ CP_3 CP_5 [...]
” nonché i rispettivi editori per il quotidiano “La CP_7 Parte_2
Repubblica” e er “Il della ” al fine di sentire accertare e CP_6 CP_6 CP_6
dichiarare la responsabilità per diffamazione in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 07/06/2018, per il quale aveva richiesto invano la pag. 2/19 pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge 47/1948. Alcune parti dello stesso articolo erano state poi riportate virgolettate su un brano pubblicato sulla testata giornalistica on line “ ”. Con conseguente condanna al Controparte_7 pagamento, in favore dell'attore di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del giudizio.
In particolare, l'attore esponeva che: in data 07 giugno 2018, veniva pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” a pagina 11, l'articolo .. e i clan. Quelle CP_8 CP_9 relazioni pericolose nella terra delle ndrine”; tale pubblicazione era inserita nell'ambito di una più ampia inchiesta giornalistica dedicata al successo elettorale avuto dal partito della Lega in Calabria;
ad avviso del il contesto dell'intero Parte_1
reportage appariva costruito per diffamare e mettere in cattiva luce il partito di Salvini, accusandolo di essere stato votato dalla mafia;
L'Avv. veniva descritto Parte_1 come un “ambiguo politico”, posto nella “zona grigia”, “votato dai clan” e “contiguo a questi”; nel giorno della pubblicazione dell'articolo la tiratura del giornale “la
Repubblica” era stata di 222.144 copie, distribuite in Italia ed all'estero; il suddetto articolo, in data 08/06/2018, veniva ripreso e commentato dal giornale on line
[...]
”, che riportava la presunta “notizia”, cambiando dei passaggi, ma CP_7
mantenendo le parti di evidente e gratuita delegittimazione;
anche tale testata on line risultava avere migliaia di utenti e, comunque, l'articolo veniva immesso nel circuito mediatico, facendo prefigurare l'attore “come mafioso” o, comunque, “espressione del mondo mafioso e colluso con questo”; che il suddetto articolo veniva anche immesso in facebook da un utente;
la pubblicazione degli articoli di cui sopra aveva quindi avuto risalto al livello nazionale, arrecando grave pregiudizio all'attività professionale e politica del che la parte attrice, per contro, non aveva mai avuto alcun Parte_1
rapporto o collegamento con la criminalità organizzata ed anzi vi si era sempre contrapposto e che non aveva mai frequentato le persone indicate nell'articolo in contestazione;
che le notizie ivi riportate risultavano del tutto false e non veritiere;
che conseguentemente, chiedeva di ordinare l'immediata rettifica, con anche cancellazione ed eliminazione dai siti e dai sistemi informatici di tali notizie o di quelle esistenti e non corrispondenti a verità, assumendo tutte le conseguenti e necessarie statuizioni al fine di consentire l'adempimento di tale decisione;
che sia i direttori di entrambe le testate;
che pag. 3/19 i rispettivi editori dovevano ritenersi responsabili per avere omesso il necessario controllo al fine di evitare danni a terzi a mezzo stampa.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ed il direttore nonché i giornalisti Parte_2 Controparte_4 [...]
ed , eccepivano in via preliminare l'assoluta CP_10 CP_3 Controparte_1
[.. genericità ed indeterminatezza del ricorso, e la quale società editrice de “ CP_6
” che aderiva alle eccezioni preliminari dai resistenti costituitisi Controparte_7 in precedenza rilevano la mancanza di prova dei pretesi danni richiesti dall'attore.
Il Tribunale di Palmi, con l'ordinanza appellata, accoglieva la domanda proposta nei confronti di in qualità di autori, di CP_2 CP_3 Controparte_1 [...]
in qualità di direttore responsabile, e del CP_4 Parte_2 Parte_2
in qualità di editore del quotidiano , condannandoli al
[...] CP_5
pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 15.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda formulata dal ricorrente;
condannava altresì e e CP_2 CP_3 Controparte_1 Controparte_4 Pt_2 [...] in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; Parte_2
condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della società Controparte_6 editrice de “ ”, delle spese di lite.
[...] Controparte_7
§
Con atto depositato il 10/02/2020 ha proposto appello Parte_1
avverso la citata ordinanza, chiedendone la parziale riforma e formulando le seguenti richieste: a) Accertare e dichiarare la esistenza del maggior danno subito dalla parte deducente, per come in narrativa illustrato e precisato, e, quindi, determinarlo nell'importo maggiore derivante dalla grave diffamazione e dalla esistenza dei parametri indicati, con determinazione secondo un equo e dovuto apprezzamento;
b)
Accertare e dichiarare il diritto della parte deducente alla pubblicazione del provvedimento di condanna per come prescritto dalla legge e sopra precisato ed illustrato e, comunque, ordinare la cancellazione e/o eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di e CP_5 [...]
”; c) Accertare e dichiarare la responsabilità della per la CP_7 CP_11
ripubblicazione del citato articolo e disporre la condanna di questa al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo le tabelle riportate o, comunque, in via equitativa,
pag. 4/19 quanto meno per l'aggravamento del danno per la non contestata diffusione online e per la permanenza di questo sino ad oggi;
d) Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cap ed iva come per legge;
e) Con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, al fine di accogliere totalmente la domanda avanzata ritualmente della parte appellante e garantire una adeguata tutela alla dignità, reputazione ed immagine dello stesso.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione.
Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime non avrebbe correttamente valutato l'effettivo danno patrimoniale subito dall'appellante a seguito dell'accertata diffamazione. L'appellante ha sostenuto di avere documentalmente comprovato i pregiudizi subiti, con puntuale indicazione degli effetti derivanti dalla diffamazione, quali le revoche di mandati professionali in concomitanza della pubblicazione del contestato articolo o la mancata designazione alla più alta carica rotariana del distretto di appartenenza.
Con riferimento al danno non patrimoniale, l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere commisurata alla gravità della notizia diffusa ed alle conseguenze oggettive subite dalla parte sia come professionista sia come politico, che come soggetto sempre posto a difesa delle fasce deboli e della legalità e contro i clan mafiosi. Ha quindi ritenuto irrisoria la quantificazione pari a € 15.000,00. Ha evidenziato, in particolare, che in relazione agli accadimenti comprovati e pacifici, il danno, avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri previsti nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, che per la diffamazione di elevata gravità, cui dovrebbe ricondursi la fattispecie per cui è causa, prevedono un importo compreso tra € 31.000,00 ed € 50.000,00.
L'appellante ha poi lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pubblicazione della pronuncia di condanna e di cancellazione dell'articolo diffamatorio dai siti e sistemi informatici e che, in ogni caso, non avrebbe rispettato quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 47/1948. Ha quindi rilevato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia di condanna, unico modo per ridimensionare il danno subito a causa della diffamazione.
pag. 5/19 Per completezza espositiva, si segnala che l'appellante ha anche impugnato le statuizioni relative alla de “ Controparte_6 Controparte_7
”, con la quale, tuttavia, come si dirà più avanti, è sopravvenuto un accordo
[...]
conciliativo.
§
Con atto depositato in cancelleria il 26/10/2020, l'appellata Controparte_6
si è costituita nel presente grado di giudizio contestando in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto. Tra la stessa e il è poi intervenuto il componimento della lite. Parte_1
§
In data 16/12/2020, con atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, anche gli appellati Parte_2 Controparte_4 CP_2 [...]
, i quali hanno preliminarmente rappresentato di aver proposto CP_3 Controparte_1 autonoma impugnazione avverso l'ordinanza de qua con atto di appello iscritto al n.
97/2020 R.G. e chiesto la riunione dei giudizi.
Gli stessi appellati, preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 - bis c.p.c.; hanno altresì rilevato la mancata impugnazione del capo della pronuncia di primo grado che ha accertato che l'istanza di rettifica avanzata dal era carente dei presupposti di legge, e quindi il passato in Parte_1
giudicato delle relative statuizioni.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello per mancata prova, da parte del danneggiato, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lamentata diffamazione, allegati dall'appellante nell'asserita revoca di alcuni mandati difensivi nonché nella perdita della potenziale occasione di essere designato governatore di una articolazione territoriale del club Rotary, ma senza assolvere l'onere probatorio in ordine al relativo pregiudizio economico, né sotto il profilo del danno emergente né del lucro cessante.
Quanto alla lamentata erroneità delle statuizioni di primo grado con riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dal gli Parte_1 appellati rinviavano all'esame del proprio atto di gravame proposto come in atti.
Per quanto concerne infine il motivo di appello, relativo al rigetto della richiesta di pubblicazione dell'estratto di ordinanza di condanna e di cancellazione della notizia dal sito e dai sistemi informatici, hanno dedotto, l'improcedibilità della richiesta di cancellazione del sito e dai sistemi informatici della notizia in ragione della mancanza pag. 6/19 di specificazione individuazione dei provvedimenti, richiesti solo in modo generico da parte appellante, e l'inammissibilità della richiesta di rimozione dei contenuti dall'archivio del quotidiano, in quanto l'archivio storico del giornale non può essere modificato o manipolato a posteriori avendo finalità documentaristica e conservativa e posto che detto articolo non sarebbe più consultabile, se non all'esito di una specifica ricerca.
Hanno poi concludono riportandosi espressamente a quanto eccepito e argomentato nell'atto di appello relativo al giudizio avente R.G. 97/2020, del quale hanno chiesto la riunione, e nel chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dall'Avv.
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
§
Con atto di appello notificato il 10/02/2020 e depositato il 12/02/2020.
[...]
e Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
hanno a loro volta interposto gravame avvero la medesima Controparte_1
ordinanza, chiedendone la parziale riforma.
In particolare – dopo avere rilevato la mancata impugnazione e quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla mancata pubblicazione della richiesta di rettifica
– col primo motivo, hanno lamentato la violazione e/o omessa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa con particolare riferimento alle fattispecie di inchiesta giornalistica e di critica politica e sociale, litandosi a valutare la portata dell'articolo alla stregua dei parametri elaborati in tema di cronaca tout court.
Con la seconda censura gli appellanti hanno lamentato l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza in punto di ricostruzione e valutazione di parte dello scritto, nonché in violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di esercizio del diritto di critica politica e sociale, con particolare riferimento ai limiti della stessa in punto di continenza. Segnatamente, hanno dedotto l'irragionevolezza della ricostruzione operata dal primo giudice, secondo cui i giornalisti avrebbero veicolato un'informazione con toni allusivi alla connivenza del con la criminalità organizzata. Al contrario, ad avviso degli appellanti, il Parte_1
tono utilizzato non era allusivo o insinuante, ma critico e di denuncia, laddove si osservi come in sia estremamente difficile tracciare una linea di demarcazione tra ciò CP_6
che è lecito e ciò che non lo è.
pag. 7/19 Col terzo motivo di gravame, hanno dedotto il difetto di prova e quantificazione del diritto risarcitorio. Per gli appellanti, il non avrebbe fornito alcuna prova, Parte_1
neppure presuntiva, in merito a difficoltà di relazioni sociali e professionali o a manifestazioni di disvalore sociale in relazione alla pubblicazione dell'articolo- inchiesta, né dimostrato le concrete conseguenze economiche e il nesso eziologico con la pubblicazione, sicché non poteva discendere un diritto risarcitorio in suo favore.
Hanno concluso, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare la liceità di tutti i contenuti della inchiesta giornalistica oggetto di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie. In via subordinata, di ridurre la somma di € 15.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ad una somma nettamente inferire ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare l'appellato alla restituzione di quanto pagato da essi appellati in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
§
In conseguenza della notifica dell'appello proposto da ed altri, Pt_2 [...]
si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con Parte_1 subordinato appello incidentale, eccependo in via l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., nonché la violazione del principio di sintesi e chiarezza degli atti.
Ha chiesto altresì la riunione dei due giudizi di impugnazione pendenti avverso la medesima ordinanza e, nel merito, dedotto l'infondatezza dell'appello di controparte.
Segnatamente, ha sostenuto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il giornalismo d'inchiesta, in quanto non solo non vi era alcuna possibile inchiesta giornalistica sul e neppure le condizioni per Parte_1
indurre al sospetto di una sua vicinanza al sistema mafioso, né sussistendo i presupposti per la critica politica essendo il solo capogruppo consiliare di opposizione, Parte_1 senza alcun ruolo gestorio in seno all'ente comunale di Rosarno. Ha poi rilevato che la giurisprudenza richiamata dall'appellante non sarebbe pertinente col caso de quo e che il riferimento al fosse stato fatto al solo fine di denigrarlo e diffamarlo con Parte_1
insinuazioni e allusioni.
Sul terzo motivo di appello, ha osservato che il Tribunale avrebbe correttamente individuato le ragioni del danno causato alla parte appellata, ma ha chiesto la parziale pag. 8/19 riforma della pronuncia in relazione all'ammontare del risarcimento, come da autonoma impugnazione iscritta al numero 92/2020 R.G.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito, per il rigetto dell'appello. Subordinatamente, ha chiesto di accertare e dichiarare la esistenza del maggior danno subito, e, quindi, determinarlo nell'importo maggiore derivante dalla grave diffamazione e dei parametri indicati, con determinazione secondo un equo e dovuto apprezzamento;
accertare e dichiarare il diritto della parte deducente alla pubblicazione del provvedimento di condanna e, comunque, ordinare la cancellazione e/o eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di “La ” e ”; disporre la cancellazione CP_5 Controparte_7 delle frasi offensive e diffamatorie contenute nell'avverso atto di gravame e per come indicato nel corso della trattazione e, comunque, condannare la controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, per le espressioni offensive che non riguardano l'articolo oggetto della causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 c.p.c. o, comunque, per violazione dell'articolo
88 c.p.c. o, ancora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
con l'assunzione di ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, al fine di accogliere totalmente la domanda avanzata ritualmente della parte appellante e garantire una adeguata tutela alla dignità, reputazione ed immagine dello stesso.
§
Questa Corte d'appello, con ordinanza del 07/01/2021, ha disposto la riunione alla presente causa, più risalente, di quella recante il n. 97/2020.
Dopo successivi differimenti d'ufficio, la causa è stata rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 12/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, depositate da tutte le parti costituite.
Con note depositate rispettivamente in data 11 e 12 settembre 2024, l'appellante Avv.
e l'appellata hanno rappresentato che, nelle more del Parte_1 Controparte_12
giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando conseguentemente alle rispettive domande, e chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante e gli appellati Parte_1 Parte_2 [...]
e , hanno insistito nelle CP_4 CP_2 CP_3 Controparte_1
pag. 9/19 rispettive conclusioni e richieste, già formulate in atti, e chiesto la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata veniva quindi assunta in decisione con concessione die termini richiesti, decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, preso atto della concorde richiesta delle parti interessate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra e la Parte_1
, con CP_6 Controparte_6 Controparte_6
integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese di lite.
§
In via preliminare, devono altresì essere disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 - bis c.p.c. degli appelli rispettivamente proposti dal e da Parte_1
Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3 CP_1
. posto che entrambi gli atti di impugnazione hanno adeguatamente devoluto il
[...]
quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
§
Nel merito, occorre logicamente partire dall'esame dei primi due motivi di appello proposti da e altri, a sostegno della liceità dell'articolo di stampa per cui è causa. Pt_2
Secondo la pronuncia appellata, nell'articolo in parola non è stato rispettato il limite della continenza verbale, che non consiste soltanto nella forbitezza e moderatezza del linguaggio, ma si estende alle concrete modalità con cui viene riportata la notizia, sicchè il limite della continenza può risultare violato anche quando i fatti risultino combinati e riportati in maniera persuasiva, con insinuazioni, sottintesi sapienti e fuorvianti, in modo da provocare un effetto distorsivo del loro significato e della narrazione degli accadimenti, evocando in maniera suggestiva un quadro generale lesivo della reputazione personale, morale o professionale dell'individuo. Fatte queste condivisibili considerazioni, ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui “dovrà infatti dirsi non rispettoso della continenza verbale anche lo scritto che ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (principio pacifico da trent'anni: in tal senso si veda già Sez. 1,
pag. 10/19 Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del
20/07/2010, Rv. 614230 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 16/05/2007, Rv. 596456 -
01). Ed infatti uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito” (Cass. 27592/2019).
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che l'articolo di cui trattasi risulta complessivamente strutturato in modo che dall'accostamento di notizie pacificamente vere venga veicolato un messaggio suggestivo con certa attitudine diffamatoria che le singole notizie, autonomamente considerate, non avrebbero rivestito.
Tale affermazione, ad avviso di questa Corte, risulta pienamente condivisibile, in quanto corretta e adeguatamente motivata, anche in considerazione di una serie di elementi oggettivi direttamente evincibili dal medesimo articolo. Tra questi, in primo luogo, la suggestività del titolo dell'articolo (AL, EL e i clan Quelle relazioni pericolose nella terra delle 'ndrine”) abbinato alla fotografia ritraente, tra gli altri, anche l'avv. e alla descrizione della sua figura – sulla quale il medesimo Parte_1
articolo appare in buona parte focalizzato – in termini certamente non lusinghieri. In tale contesto, spicca l'affermazione secondo cui il sarebbe “a suo modo, lo Parte_1
specchio di come, in questa terra, i gradi di separazione tra ciò che è mafia, ciò che non lo è, e ciò che potrebbe esserlo, siano irrisori”, seguita dalla consecutiva e correlata precisazione che “Un figlio di ha infatti sposato una ragazza di Parte_1
Rosarno, il cui fratello è legato sentimentalmente a una delle figlie di Persona_1
Uomo d'onore arrestato nel dicembre del 2016 (…)”, a sua volta seguita dalla descrizione di tale personaggio e dalla chiosa: “Non sappiamo se al futuro ministro dell'Interno qualcuno, quel 17 marzo, spieghi chi sia (…)”. Parte_1
Deve anche sottolinearsi come la prima affermazione, secondo cui il Parte_1 sarebbe specchio dei labili confini “tra ciò che è mafia, ciò che non lo è”, sia suffragata dalla proposizione coordinata - anche mediante la congiunzione “infatti”, avente qui valenza confermativa – di legami familiari con esponenti della criminalità, nonché ulteriormente supportata dalla considerazione, formulata in termini dubitativi, circa la
“spiegazione” della figura del Parte_1
pag. 11/19 Appare dunque evidente che le espressioni utilizzate – intese secondo il significato proprio delle parole e la connessione di esse - siano oggettivamente allusive alla vicinanza del ai contesti criminali locali e che abbiano effettiva valenza Parte_1
diffamatoria, trasmodando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, così come elaborati dalla consolidata giurisprudenza, e tenuto conto che, per valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, occorre far riferimento
“non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito;
compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per se', a fuorviare e suggestionare i lettori piu' frettolosi" (Cass. 25739/2014); dovendosi peraltro considerare che il titolo ha una particolare forza di richiamo dell'attenzione e rilievo orientativo del lettore spesso proclive ad una lettura sommaria dell'articolo, sì da poter avere di per sé a prescindere dal contenuto di quest'ultimo, un'autonoma valenza diffamatoria sia per il tenore intrinseco che per la sua efficacia suggestiva (Cass. Civ.
7137/2013, 11455/2003), ma soprattutto “Nello stesso solco, si e' osservato (v. Cass. n.
14822 del 04/09/2012) che la divulgazione a mezzo stampa di notizie di interesse pubblico lesive dell'onore puo' essere si' scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma a condizione che ricorrano: - tanto la verita' oggettiva (o anche solo putativa, purche' frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, "la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realta'"; - quanto una "forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioe' la cosiddetta continenza".”
Ad avviso di questa Corte, inoltre, i più elastici parametri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al giornalismo d'inchiesta non siano utilmente invocabili nel caso di specie. Al riguardo, giova precisare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta – che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione,
pag. 12/19 collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023,
Rv. 669364 - 01). Orbene, nel caso che occupa, l'articolo di stampa riferisce di un incontro pubblico con un noto esponente politico nazionale, cui hanno partecipato, tra gli altri, esponenti politici locali, tra cui anche il sulla cui figura si Parte_1 soffermano i commenti per cui è causa. I fatti e i rapporti narrati nell'articolo con riferimento all'avvocato – avvenuti in pubblico e verosimilmente noti Parte_1
almeno a livello locale – non possono certamente ritenersi frutto di particolari indagini, svolte dai giornalisti eventualmente anche facendo ricorso a fonti o informazioni non altrimenti note, ma si sostanziano nel commento di fatti di dominio pubblico, non riconducibili nel peculiare ambito del giornalismo di inchiesta.
I correlati motivi di impugnazione, pertanto, devono essere respinti.
§
Ritenuta la portata diffamatoria dell'articolo di cui trattasi, occorre esaminare gli opposti motivi di impugnazione, rispettivamente proposti dalle parti con riferimento alle statuizioni relative alla prova e alla quantificazione dei danni lamentati dal Parte_1
Col proprio atto di appello, il ha lamentato il mancato riconoscimento del Parte_1
danno patrimoniale patito, nonostante, a suo avviso, la propria allegazione documentale fornirebbe prova dei pregiudizi subiti, con puntuale indicazione degli effetti derivanti dalla diffamazione. Questo Collegio, sul punto, ritiene di confermare le statuizioni di primo grado non risultando dalla documentazione allegata alcun pregiudizio patrimoniale rispetto alla pubblicazione dell'articolo. In particolare, le comunicazioni di revoca di mandato professionale allegate non appaiono temporalmente coincidenti con la pubblicazione dell'articolo e, peraltro, nelle stesse non si fa comunque riferimento a motivazioni riconducibili alla pubblicazione dell'articolo e preclusive della prosecuzione del rapporto professionale con il proprio legale. Così come anche i verbali interni al Rotary Club, oltre che rappresentare un attestato di stima nei confronti del socio, non provano che l'appellante abbia subito un danno patrimoniale. Per tali ragioni le deduzioni svolte anche in appello risultano essere generiche e non idonee a dimostrare l'effettiva diminuzione patrimoniale lamentata dal Parte_1 pag. 13/19 Avuto riguardo, invece, al danno non patrimoniale, come rilevato in premessa, la parte e altri ha contestato l'ordinanza in punto di individuazione prova e Pt_2
quantificazione del diritto risarcitorio, rilevando che il non avrebbe fornito Parte_1
alcuna prova, neppure presuntiva, in merito a difficoltà di relazioni sociali e professionali o a manifestazioni di disvalore sociale in relazione alla pubblicazione dell'articolo né dimostrato le concrete conseguenze economiche e il nesso eziologico con la pubblicazione. In via subordinata ha chiesto di ridurre l'importo liquidato in primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Orbene, è noto che, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024, Rv. 673337 - 01). A tali criteri si è opportunamente attenuta l'ordinanza appellata, ritenendo sufficientemente specifiche e dettagliate le allegazioni di parte attrice e potendosi, nel caso di specie. la prova del danno non patrimoniale desumersi in via presuntiva della gravità delle suggestioni indotte nella platea dei lettori e dell'indiscussa diffusione a livello nazionale del quotidiano. Ed invero, anche basandosi sulla comune esperienza, può più che ragionevolmente ritenersi che la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi abbia recato effettivo discredito alla reputazione del soggetto offeso, sia per l'oggettiva porata delle specifiche espressione di cui si è detto, sia in ragione di ulteriori e concomitanti fattori quali l'autorevolezza e l'ampia diffusione del quotidiano “La Repubblica”; il rilievo, anche grafico dell'articolo; l'efficacia del titolo abbinata al suo complessivo tenore;
il verosimile interesse suscitato dalla notorietà delle persone coinvolte.
Ritenuto provato il danno non patrimoniale e passando alla sua liquidazione, mentre la parte e altri ne ha lamentato la misura eccessiva, il ne ha chiesto la Pt_2 Parte_1
quantificazione in misura maggiore, deducendo che, nella specie, avrebbero dovuto trovare applicazione i parametri indicati dalle c.d. “Tabelle di Milano”, edizione 2018, che per la “diffamazione di elevata gravità” suggeriscono la quantificazione del danno non patrimoniale in misura compresa tra 31.000,00 e 50.000,00 euro.
Il motivo proposto dal è fondato nei termini di seguito indicati. Parte_1
pag. 14/19 L'ordinanza impugnata ha statuito che “in ragione della gravità delle suggestioni indotte nella platea dei lettori e dell'indiscussa diffusione a livello nazionale del quotidiano su cui esso è apparso. Sulla scorta di tali criteri, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari a € 15.000,00 somma già attualizzata”, senza esplicito riferimento ad eventuali parametri tabellari.
Questa Corte, invece, ritiene di dover ancorare la liquidazione ai criteri elaborati in materia dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornate al
2024, i cui importi derivano dalla rivalutazione all'attualità di quelli riportati nella precedente edizione del 2018.
Alla luce di detti parametri, la portata della diffamazione di cui si controverte può essere collocata nella fascia di quelle definite “di media gravità”, deponendo in tal senso gli indici della gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
il limitato numero di episodi diffamatori (un articolo, rilanciato da altra testata di minore rilievo); la diffusione nazionale mezzo diffamatorio, il grado di pregiudizio, eventuale, al diffamato sotto il profilo personale e professionale, la non elevata intensità dell'elemento psichico, al più qualificabile come dolo eventuale, apparendo invece primaria la finalità di denuncia politica. Risultano, pertanto, integrati cinque su sei parametri indicati dalle vigenti “Tabelle di Milano” per la diffamazione di media gravità, mentre quello della notorietà del diffamante considerata la limitata notorietà degli autori dell'articolo, rientra tra gli indicatori di minori gravità. Collocata, dunque, la fattispecie concreta nella categoria delle diffamazioni di media gravità e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, secondo prudente apprezzamento, appare congruo quantificare il risarcimento prendendo come riferimento il valore medio tra quello minino e quello massimo previsto per la stessa fascia e pari a 29.372,50, sul quale apportare una lieve riduzione in ragione della limitata notorietà dei diffamanti, per pervenire alla liquidazione il danno non patrimoniale subito dal in Parte_1 complessivi € 28.500 in moneta attuale.
Vertendosi in tema di debito di valore ed essendo la liquidazione equitativa riferita al valore attuale della moneta, non competono né la rivalutazione monetaria né i cd. interessi compensativi dalla data dell'illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995). Vanno invece riconosciuti al danneggiato gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
pag. 15/19 §
Con ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo Parte_1
grado nella parte in cui ha rigettato la domanda dello stesso volta a conseguire la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948 e dell'art. 120 c.p.c.
Occorre subito puntualizzare che la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all'accertamento dell'illecito, di natura amministrativa, derivante dalla violazione dell'obbligo di rettifica previsto dallo stesso articolo (Cass. civ., Sez. III, 28/02/2019, n.5840). Nel caso di specie, tuttavia, l'ordinanza appellata ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la pubblicazione della rettifica (richiesta dall'interessato in misura eccedente i termini di legge e non suscettibile di manipolazione da parte del destinatario) e tale statuizione è passata in giudicato, non essendo stata impugnata.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta ai sensi dell'art. dell'art. 120 c.p.c., la decisione impugnata non merita censura laddove ha escluso la pubblicazione della sentenza in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti oggetto di causa, risalenti al 2018.
§
Con riferimento all'ulteriore richiesta del di ordinare la cancellazione e/o Parte_1 eliminazione dell'articolo in questione sia dall'archivio cartaceo che online dai siti di
“La Repubblica”, si osserva che l'equo contemperamento dei contrapposti interessi in rilievo non possa essere raggiunto con la cancellazione dell'articolo in questione dall'archivio on line del quotidiano, in quanto tale forma di protezione del diritto del soggetto privato interessato annichilirebbe la funzione di memoria storica e documentale dell'archivio del giornale, anch'essa espressione di un interesse di rilievo costituzionale ex artt. 21 e 33 Cost. Peraltro, a fronte della difesa della secondo Pt_2 cui l'archivio del giornale sarebbe destinato a tale precipua funzione, non risulta provato da parte attrice che detto archivio sia agevolmente accessibile e consultabile dal pubblico, sicché, nel caso di specie, stante anche la genericità delle richieste di parte, non appaiono neppure valutabili eventuali provvedimenti di deindicizzazione (sul tema, cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/02/2022, n.3952).
Dirimente, infine, è il rilievo dell'ordinanza appellata, secondo cui il risarcimento pecuniario riconosciuto al ricorrente nella presente sede costituisce ristoro integrale dei danni subiti per effetto della pubblicazione diffamatoria sicché insuscettibili di pag. 16/19 accoglimento si appalesano le ulteriori domande dallo stesso formulate in relazione alla medesima causale risarcitoria.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Orbene, con riferimento al giudizio di primo grado, precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 26.001 a €
52.000, si ritiene comunque congruo il medesimo importo già liquidato nell'ordinanza appellata e pari a complessivi euro 4.457,48 (di cui € 4.151,00 a titolo di compensi ed €
306,48 per esborsi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, peraltro superiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento. Peraltro, in mancanza di impugnazione di parte soccombente, non può procedersi alla parziale compensazione delle spese che sarebbe potuta derivare, come invece in appello, dal rigetto delle domande accessorie (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 33412 del 19/12/2024, Rv. 673210 - 01).
Avuto riguardo al giudizio di appello, il valore della causa è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Pertanto - tenuto conto del valore della causa, come sopra determinato e ricompreso nello scaglione da € 5.201
a € 26.000, e dei parametri minimi, stante il limitato grado di complessità della causa e delle questioni devolute - le spese del presente grado di appello sono liquidate, per tutte le fasi, in complessivi € 2.906,00 (Fase di studio della controversia, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00) oltre accessori di legge. Considerato il totale rigetto dell'appello proposto da altri e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto dal Pt_2
e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., appare corretto e congruo Parte_1 pag. 17/19 compensare tra le stesse parti le spese del presente grado, nella misura di due terzi, ponendo il rimanente terzo a carico di , Parte_2 Controparte_4
, e , in solido tra loro. CP_2 CP_3 Controparte_1
Le spese vanno, invece, integralmente compensate tra le parti Parte_1
e .
[...] Controparte_6
L'integrale rigetto dell'appello proposto da Parte_2 CP_4
, , e impone di dare atto della
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché
l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da come in atti e da Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3 CP_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, emessa l'8/1/2020 e depositata il
[...]
10/01/2020, nella causa civile n. 1313/2018 e riuniti nel presente procedimento - così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
con Controparte_6
integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
condanna , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
e in solido, al risarcimento, in favore di
[...] Controparte_1 [...]
, dei danni non patrimoniali, che si liquidano in complessivi € Parte_1
28.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta l'appello proposto da , Parte_2 Controparte_4 CP_2
, e;
[...] CP_3 Controparte_1
4) condanna , , Parte_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
e , in solido, alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per il primo grado, in € 4.457,48 (di cui €
[...]
pag. 18/19 4.151,00 a titolo di compensi ed € 306,48 per esborsi) e per il presente grado di appello, liquidate in € 968,66, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge
5) conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante , Parte_2 Controparte_4
, e versi un ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_3 Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 19/19