Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Giovanni Galasso Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2021, avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
TRA
.f. Parte_1 P.IVA_1
e P.Iva ) in persona dell'Amministratore Delegato rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli Avv.ti Filippo Pingue (c.f. ) e Massimino Lo Conte (c.f. C.F._1
) giusta procura posta in calce all'atto introduttivo C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
del socio accomandatario illimitatamente
[...]
responsabile dott. (c.f. ) in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_3
dott. rapp.to e difeso, giusta procura in atti ed in virtù di Controparte_2
provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento del 18.03.2021, dall'Avv. Luigi D'Auria ( c.f. ) in virtù di procura in atti C.F._3
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con una citazione notificata a mezzo pec il 28.12.2020, la società in epigrafe ( di seguito, “ ”) ha impugnato, nei confronti del CP_3 Controparte_1
la sentenza n. 3651/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
[...]
27/05/2020, non notificata.
Ha premesso che con atto di citazione del 18.1.2019, la Parte_2
ha convenuto in giudizio la ( società operante per servizi in ambito
[...] CP_3
farmaceutico) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 67, comma 1, n. 2), L.F., o, in subordine, ai sensi dell'art 67, comma 2, L.F., l'inefficacia del contratto di cessione di credito pro solvendo stipulato con la convenuta in data 04.04.2016;
2. per effetto dell'accoglimento delle domande gradatamente proposte sub 1), condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 88.839,79, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.06.2016) o, in subordine, dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3. condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, ed onorari professionali, oltre IVA e cpa, come legge” .
A fondamento delle proprie pretese, la Curatela aveva dedotto:
- che, in data 11 novembre 2016, era stato dichiarato il fallimento;
- che la dichiarazione di fallimento era intervenuta a seguito dell'inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva, iscritta in data 23.9.2016 nel Registro delle Imprese;
- che nel semestre anteriore al deposito della domanda di concordato e, segnatamente, in data 4.4.2016, la aveva stipulato con Controparte_1
un atto di cessione dei crediti, con il quale erano stati ceduti i crediti che CP_3
la prima “vantava nei confronti della a titolo di rimborso dei prezzi di vendita dei medicinali soggetti a ticket sanitario nonché delle forniture effettuate a titolo di assistenza integrativa”; - che il credito complessivo incassato da in forza di detto contratto era CP_3
stato pari a € 88.839,79;
- che la cessione del credito aveva avuto una funzione solutoria e come tale revocabile, in quanto con la stessa erano stati pagati debiti per le forniture eseguite da sia direttamente in favore di essa , sia CP_3 Controparte_1
nei confronti della AC TE Di Martinelli Marco S.a.s. e
AC L. Da NC Dott. N. Matachione S.a.s. (società dalle quali essa aveva acquistato le relative aziende, con atti rogati dal Controparte_1
notaio in data 3.12.2005); Per_1
- che doveva dichiararsi l'inefficacia del contratto di cessione dei crediti del
4.4.2016 e, conseguentemente, la doveva essere condannata alla CP_3
restituzione dell'importo incassato.
Si costituiva in giudizio facendo rilevare che: CP_3
• la , avendo acquistato le aziende farmacia già in titolarità delle cedenti Pt_4
(AC TE Di Martinelli Marco S.a.s. e AC L. Da NC Dott. N.
Matachione S.a.s.), era subentrata ex lege (artt. 2558 e 2560 c.c.) nel Contratto di
Fornitura sottoscritto in data 30.3.2015 dalle sue cedenti con;
CP_3
• nel contratto di fornitura stipulato il 4.4.2016 le parti avevano previsto specifiche modalità di garanzia e pagamento delle successive forniture che sarebbero state effettuate in forza di quello stesso contratto e, quindi, avevano previsto che: “g) contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di Fornitura, a scopo anche parzialmente solutorio e, comunque, al fine di garantire il pagamento di quanto dovuto ad
a fronte della fornitura dei prodotti, tutte le farmacie stipulano con un contratto CP_3 CP_3
di cessione dei crediti relativi alle anticipazioni da effettuarsi da parte di , ai sensi Parte_5
di quanto indicato nella lett. e) che precede.”;
• che la fallita, in esecuzione di quanto pattuito nel contratto di fornitura ed allo scopo di continuare a beneficiare delle pattuizioni in esso contenute, aveva stipulato con il contratto di cessione dei crediti del 4.4.2016 (non avendo la stessa ottenuto CP_3 il convenzionamento con Credifarma S.p.A.); • che tale contratto di cessione del credito (oggetto dell'azione revocatoria) era stato stipulato al fine di eseguire quanto previsto a monte nel contratto di fornitura, contestualmente al sorgere del debito originario e che, pertanto, trattandosi di un contratto specifico che dava esecuzione ad un accordo generale previsto dalle parti “a monte”, addirittura in tempo antecedente al sorgere del debito, lo stesso non poteva qualificarsi come sospetto e, quindi, non poteva essere revocato ( richiamo a Cass.
14002/2018).
Con la sentenza appellata n. 3651/2020 il Tribunale ha ritenuto:
• che il contratto di cessione dei crediti del 4.4.2016 era stato stipulato nel periodo sospetto previsto dall'art.67, comma 1, L.F., tenuto conto della data di presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della fallita, cui è seguito il fallimento senza soluzione di continuità;
• che nel contratto di fornitura del 30.3.2015 le parti avevano previsto un meccanismo di cessione dei crediti di natura ( testualmente) anche “solutoria”, per il pagamento dei prodotti che la farmacia avrebbe ricevuto in forza di quel contratto;
• che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 4.4.2016 non era “coevo all'insorgere del credito garantito”, ma di molto successivo ed era stato stipulato quanto la fallita aveva già maturato debiti nei confronti di;
CP_3
• che era “..evidente, pertanto che l'atto di cessione, lungi dall'esser stato stipulato a garanzia di crediti coevi, è stato stipulato, nella comune intenzione delle parti, per adempiere debiti pregressi frutto di rapporti obbligatori antecedenti”.
Sulla base di tali motivazioni, in accoglimento della domandata attorea, il Tribunale ha così disposto: “Revoca ex art 67, comma 1 n. 2) legge fall., la cessione del credito di cui all'atto del 4.04.2016 ed il relativo pagamento incassato il 30.06.2016; condanna la convenuta alla restituzione dell'importo di € 88.839,79, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.06.2016); condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per compenso di cui euro 1000, spese, oltre IVA e CPA, come per legge” . A sostegno del gravame la ha introdotto i seguenti motivi: CP_3
1) erroneamente il Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l'obbligatorietà per la fallita del contratto di fornitura del 30.3.2015, non ha valutato che nel richiamato contratto (quindi, contestualmente al sorgere delle obbligazioni poi estinte) le parti avevano previsto, quale mezzo satisfattivo delle future obbligazioni, la cessione del credito e che, ancora, la cessione del credito, oggetto dell'azione revocatoria, posta in essere dalle parti in data 4.4.2016, altro non era che una mera attuazione di quell'accordo “a monte”, contenuto nel contratto di fornitura, pattuito come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito, quindi, da ritenersi non anomalo;
2) erroneamente il Tribunale ha calcolato l'ammontare dei debiti complessivi, in realtà pari a € 697.655,42 e non corrispondente al diverso importo indicato in sentenza, che comprende anche altre obbligazioni non derivanti dal contratto di fornitura e, quindi, non oggetto del' “debito” di cui all'atto di cessione dei crediti per il quale v'è giudizio;
3) erroneamente il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della scientia decotionis senza tener conto del fatto che le società che gestivano le farmacie consorziate
(tra le quali le danti causa della odierna appellata) avevano consegnato ad un business plan redatto da un noto professionista dal quale si evinceva CP_3 uno stato di equilibrio economico e finanziario delle società in relazione agli esercizi futuri, dai quali sarebbero dovuti giungere i pagamenti in conseguenza delle pattuite forniture;
4) erroneamente il Tribunale ha calcolato l'ammontare dell'importo da restituire alla fallita, in quanto, come provato da con l'esibizione dei bonifici CP_3
bancari ricevuti e non contestati, quest'ultima ha ricevuto l'importo di €
88.205,20 e non il diverso importo indicato dal Giudice di primo grado nel dispositivo della sentenza, pari ad € 88.839,79.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• rigettare le domande avanzate dalla Curatela in quanto infondate in fatto e in diritto ed, in ogni caso, perché assolutamente sfornite di prova;
• condannare la fallita alla refusione delle spese, competenze e onorari per il doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 29.4.2021, si è costituita la Curatela per resistere all'appello, che ha chiesto rigettarsi col favore delle spese.
Ha ricordato in fatto che:
- la fallita era cessionaria di due diverse farmacie (la “AC TE”
e la “AC DO Da NC”);
- nel semestre anteriore al deposito della domanda di concordato in bianco, e quindi nel periodo che va dal 23.03.2016 al 23.09.2016, la fallita e la società appellante hanno stipulato l'atto di cessione di credito del 4.04.2016 in virtù del quale la prima ha ceduto alla seconda i crediti vantati nei confronti dell' a titolo di rimborso dei prezzi di vendita dei medicinali soggetti a ticket sanitario nonché delle forniture effettuate a titolo di assistenza integrativa;
- per effetto della cessione dei crediti, ha incassato, nel c.d. periodo CP_3
sospetto, in data 30.06.2016, un credito complessivo di € 88.839,79 .
Ha ribadito che l'atto di cessione di crediti del 4.4.2016 si è innestato nell'ampio contesto efficacemente descritto dalla stessa convenuta nella sua articolata domanda di ammissione al passivo in cui quest'ultima ha dichiarato di essere creditrice della fallita per i seguenti importi a. € 919.736,00, in virtù di un “Accordo Quadro” stipulato il
30 marzo del 2015 con la AC TE, poi ceduta alla Controparte_1
quale debito scaduto per forniture eseguite prima della sottoscrizione dell'accordo;
[...]
b. € 1.206.939,65, in virtù del medesimo Accordo Quadro stipulato anche con la AC
DO Da NC, poi ceduta alla quale debito scaduto per Controparte_1 forniture eseguite prima della sottoscrizione dell'accordo; c. € 276.549,05, in relazione al
Contratto di Fornitura stipulato a marzo 2015 contestualmente all'Accordo Quadro per forniture eseguite in favore della AC TE da aprile 2015 a marzo 2016; d.
€ 302.213,30, in relazione al medesimo Contratto di Fornitura, per forniture eseguite in favore della AC DO Da NC (cedente), da aprile 2015 a marzo 2016; e. €
118.893,07, in relazione al Contratto di Fornitura, per forniture eseguite direttamente in favore della fallita da aprile 2016 al fallimento. Controparte_1 E, quindi, evidente che il credito complessivo di cui la ricorrente chiedeva l'ammissione, pari ad € 4.324.331,07, secondo la ricostruzione operata dalla stessa convenuta, si era formato quasi integralmente in epoca precedente alla stipula sia dell'atto di cessione di crediti del 4.04.2016 sia dell'Accordo Quadro e del Contratto di fornitura del 30.03.2015. Nello stesso atto di cessione di crediti, al punto D), si precisava che la fallita “è debitrice di per forniture effettuate da quest'ultima in CP_3 favore delle Farmacie Cedenti nonché per forniture effettuate direttamente ad essa, fino alla data odierna”. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la cessione di crediti è stata effettuata per il pagamento di un debito scaduto della fallita, quindi con funzione solutoria di una pregressa esposizione debitoria ed ha accolto la domanda revocatoria ex art. 67, co. 1, n. 2, L.F. condannando la convenuta alla restituzione dell'importo di € 88.839,79, oltre interessi dalla data del pagamento.
Ha allegato che la natura solutoria della cessione di crediti è chiaramente emersa nel contratto di fornitura intercorso tra le farmacie cedenti (AC TE
e AC DO Da NC) e la società , nella cui premessa, al punto “g” si CP_3 affermava: “contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di fornitura, a scopo anche parzialmente solutorio … tutte le farmacie stipulano con un contratto di cessione CP_3 dei crediti relativi alle anticipazioni da effettuarsi da parte di ” nonché nella Parte_5
successiva lettera di adesione intercorsa direttamente con la fallita, in cui all'articolo
“c” si è previsto che “le Farmacie cessionarie riconoscono il contratto di fornitura” stipulato dalle due farmacie cedenti.
Ha eccepito che correttamente il Tribunale non ha condiviso la tesi della convenuta secondo la quale la cessione del credito avrebbe avuto esclusivamente funzione di garanzia di debiti pregressi, dal che sarebbe derivata l'esclusione della revocatoria ex art. 67 co. 3, lett. a) L. F. e, alla base, l'inesistenza della scientia decoctionis.
Ha contestato analiticamente i motivi di appello ed ha eccepito l'inammissibilità del primo e del secondo motivo in quanto con esso l'appellante si è limitata a reiterare le difese del promo grado, avulse dal contesto motivazionale, senza cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata. Quanto al primo motivo ne ha eccepito anche l'infondatezza, stante il fatto che il
Tribunale ha escluso la causa di garanzia della cessione di credito per una serie di fattori oggettivi coerenti con le risultanze processuali;
ed infatti ha verificato che la cessione del credito non è stata coeva all'insorgere del credito garantito, che vi era una forte pregressa esposizione debitoria del gruppo di farmacie per circa 13 milioni di euro, addirittura precedente alla data di stipula dell'Accordo Quadro del 30.03.2015, contestuale al contratto di fornitura;
che l'esistenza di una consistente esposizione debitoria del gruppo di farmacie nei riguardi della società era stata anche CP_3
confermata e descritta analiticamente da parte della convenuta nella sua domanda di ammissione al passivo in cui essa aveva richiamato la fortissima debitoria ( oltre quattro milioni di euro) formatasi quasi integralmente in epoca precedente alla stipula dell'atto di cessione di crediti, che dal carteggio a mezzo pec prodotto in giudizio era emerso che fallita il 27.04.2016 aveva sollecito la all'esecuzione del contratto CP_3 di fornitura a seguito dell'intervenuta cessione del credito in suo favore, sollecito cui la il 16.05.2016 aveva risposto giustificando il blocco delle forniture, consentito CP_3 dall'art. 10 del contratto di fornitura, in ragione dell'omesso pagamento da parte del gruppo di farmacie di debiti scaduti ben prima della stipula del contratto di cessione di credito.
Ha eccepito l'infondatezza del richiamo di controparte alla giurisprudenza di legittimità citata ed in particolare all'arresto n. 14002/2018, ritenuto estraneo alla fattispecie in esame poiché nel caso scrutinato dalla S.C. la possibilità dell'estinzione del debito mediante cessione era contemplata in quanto la cessione era stata stipulata anteriormente alla scadenza di debiti pregressi mentre nel caso della fallita essa era da ritenere geneticamente contestuale al sorgere del credito e destinata a ripianare forti debiti pregressi scaduti della fallita e delle farmacie acquisite dalla fallita. Ed infatti l'Accordo quadro e il contratto di fornitura erano intervenuti nel 2015 in un momento di crisi irreversibile di tutte le farmacie del gruppo Matachione, le quali avevano accumulato un debito complessivo verso di circa 13 milioni di euro in CP_3 virtù di decreti ingiuntivi emessi da Tribunale di Roma nel 2014, per forniture eseguite negli anni 2010-2013. In quegli accordi “a monte” (Accordo Quadro e
Contratti di fornitura), quindi, la , a fronte dell'ulteriore concessione di credito CP_3 - intesa come erogazione di nuove forniture e come ulteriore dilazione nel pagamento dell'ingentissimo debito, scaduto già da lungo tempo (2010-2013) - ha chiesto ed ottenuto: a) il rilascio di fideiussioni reciproche da parte di ciascuna farmacia in favore delle altre;
b) il rilascio di una fideiussione personale da parte del dott. Matachione;
c) il rilascio di cambiali ipotecarie sugli immobili di proprietà del dott. Matachione;
d) il rilascio di mandati a vendere gli immobili di proprietà di quest'ultimo; e) la cessione dei crediti vantati da tutte le farmacie del gruppo nei confronti della .
Da tanto deriva che l'odierna appellante ha imposto ai debitori un complesso ed articolato strumento negoziale teso, tra l'altro, alla predisposizione di una cessione di credito solvendi causa.
Ha contestato specificamente il motivo relativo alla scientia decoctionis .
Quanto al terzo motivo di appello, ha evidenziato che l'importo in sentenza è corretto in quanto statuito al lordo delle ritenute (sindacali, ecc.) mentre quello indicato CP_4 dall'appellante è il netto.
Ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e ed ha riproposto la subordinata domanda di revoca ex art. 67, co. 2, l. fall. dell'atto di cessione di credito e del relativo pagamento.
Ha, inoltre, richiesto prendersi atto della mancata riproposizione della domanda subordinata con cui la aveva eccepito la irrevocabilità dei pagamenti ricevuti CP_3 perché ritenuti (erroneamente) esenti da revocatoria ex art. 67, co. 3, lett. a), l. fall., implicitamente rigettata dal Tribunale.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. in via principale, rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza di CP_3
primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, accertare e dichiarare, ex art 67, comma 2, L.F., l'inefficacia del contratto di cessione di credito pro solvendo stipulato con in data 04.04.2016 e per effetto CP_3 condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 88.839,79, ovvero al diverso maggiore o minore importo ritenuto dovuto, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.06.2016) o, in subordine, dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese .
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza fissata la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto del fatto che l'odierna appellante non ha riproposto la domanda subordinata con cui aveva richiesto pronunziarsi l'irrevocabilità dei pagamenti ricevuti perché esenti da revocatoria ex art. 67, co. 3, lett. a), l. fall., domanda implicitamente rigettata dal Tribunale.
Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente a causa della loro interconnessione, l'appellante sembra non aver colto i tratti significativi e dirimenti della decisione di primo grado e pare reiterare le difese proposte innanzi al Tribunale, cui la sentenza ha dato corretta risposta.
Ed infatti, la natura solutoria della cessione in contestazione è stata ricostruita – non atomisticamente, come afferma l'appellante - ma attraverso lo scrutinio prismatico di tutti gli elementi offerti in giudizio affermando che: CP_5
- la farmacia fallita era subentrata nel contratto di fornitura stipulato dalle società cedenti, circostanza non contestata;
- il gruppo di farmacie si era costituito nel dicembre 2015, allorquando la farmacia fallita aveva acquistato le altre due aziende ( Controparte_1
farmacie DO Da NC ed TE) all'irrisorio prezzo di 950,00 €, logicamente giustificabile solo per il fatto che esse erano gravate da una pesantissima quanto irreversibile posizione debitoria costituita da debiti anteriormente scaduti;
- all'atto del contratto di cessione dei crediti (relativi ai corrispettivi dei farmaci venduti soggetti a ticket sanitario nonché delle forniture effettuate a titolo di assistenza integrativa) da parte della fallita in favore della CP_3 l'esposizione debitoria del gruppo di farmacie ammontava a circa 13 milioni di
€ da epoca anteriore al 30.03.2015, data dell'accordo quadro stipulato con la per il ripianamento dei debiti, riconosciuti espressamente in relazione CP_3
a ciascuna farmacia nell'accordo stesso, connesso al contestuale contratto di fornitura;
- la cessione di credito non poteva, quindi, ritenersi coeva all'insorgere del credito garantito, era, comunque, “anomala” stante la sua natura non usuale rispetto alle ordinarie transazioni commerciali ed essendo pattuita da un cedente già in grave esposizione debitoria nei confronti del cessionario ( cfr.
Cass. n. 26063/2017);
- tale complessa ed ampia posizione debitoria emergeva chiaramente dal contenuto della domanda di ammissione al passivo depositata dalla in CP_3
cui erano riportati dettagliatamente gli importi dei relativi debiti per l'ammontare complessivo di € 4.324.331,07, formatosi quasi integralmente in epoca precedente alla stipula dell'atto di cessione di crediti del 04.04.2016 ma precedente anche alla stipula degli atti Accordo Quadro e Contratto di fornitura del 30.3.2015 ( strutturalmente e temporalmente collegati);
- la prova della natura solutoria che le parti avevano inteso conferire alla cessione del credito oggetto del giudizio si evinceva anche dalla corrispondenza intercorsa tra la farmacia fallita e la , considerato che la prima in data CP_3
27.04.2016 aveva sollecitato l'esecuzione del contratto di fornitura a seguito dell'intervenuta cessione del credito in suo favore pochi giorni prima (4.4.2016).
A tale sollecito la in data 16.05.2016 aveva opposto la legittimità del CP_3
blocco delle forniture – consentito dall'articolo 10 del contratto di fornitura - determinato dall'omesso pagamento da parte del gruppo di farmacie di debiti scaduti alle date del 15.01.2016, 15.02.2016, 15.03.2015 e aveva chiarito che senza il pagamento del pregresso, la fornitura non sarebbe ripresa;
- nella stessa corrispondenza si faceva riferimento anche all'omesso pagamento delle rate previste nell'Accordo Quadro aventi scadenza 15.01.2016,
15.02.2016, 15.03.2015, 15.04.2016, 15.05.2016, accordo in cui erano confluiti i debiti scaduti delle farmacie cedute, dal che deve correttamente ritenersi, come affermato dal Tribunale, che l'ammontare dei debiti estinti con la cessione oggetto dell'azione revocatoria non era solo quello nascente dal contratto di fornitura stipulato direttamente con la fallita ma quello complessivamente risultante dai debiti “indiretti” della fallita, vantati da nei confronti delle CP_3
due farmacie cedenti, i quali erano scaduti negli anni 2010-2013, quindi prima della sottoscrizione dell' e del Contratto di Fornitura del 2015, Parte_6
come emerge dal contenuto del punto D) del contratto;
- la natura solutoria della cessione di crediti si rinviene anche nel Contratto di
Fornitura intercorso tra le farmacie cedenti e la società che al punto “g” CP_3
statuiva “contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di fornitura, a scopo anche parzialmente solutorio, tutte le farmacie stipulano con un contratto CP_3
di cessione dei crediti relativi alle anticipazioni da effettuarsi da parte di ”. Parte_5
In altre parole, esaminato tutto il coacervo probatorio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, anche per pattuizione espressa, il debito della fallita non fosse solo quello ad essa direttamente imputabile ma quello assunto complessivamente mediante l'acquisizione delle altre due farmacie indebitate e che la cessione dei crediti veva funzione estintiva di un multiforme ampio sostrato debitorio;
ha motivatamente escluso la causa di garanzia allegata dalla , ritenendola non ravvisabile in CP_3 quanto l'atto di cessione del credito oggetto del giudizio revocatorio non era funzionalmente e contestualmente collegato al sorgere dello specifico credito garantito ma costituiva una iniziativa tesa ad estinguere un coacervo di debiti pregressi, cioè era un atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato “con denaro o con altri mezzi normali di pagamento nell'anno anteriore” al deposito della domanda di concordato preventivo della , Controparte_1
23.9.2016 ( art. 67 comma 1 n. 2) l.f.).
A parere della Corte il giudice di primo grado non è incorso in vizi motivazionali;
né parte appellante indica quali parti della motivazione siano illogiche o in contrasto con emergenze probatorie ad essa favorevoli, limitandosi a ripetere quanto affermato in primo grado.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della scientia decoctionis pur avendo, a suo dire, offerto la prova della proprio inscientia, consistente nel fatto che “le società che gestivano le farmacie consorziate (tra le quali le danti causa della odierna appellata) consegnavano ad
un business plan redatto da un noto professionista nel quale si mettevano in correlazione CP_3
i sottoscrivendi accordi con l'equilibrio economico e finanziario delle società stesse per gli esercizi futuri, dai quali sarebbero dovuti giungere i pagamenti previsti a fronte delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Fornitura” ( in atto di appello, pagina 10).
La tesi non convince affatto, stanti gli elementi correttamente valorizzati dal
Tribunale e tenuto conto anche della natura professionale del cessionario contraente.
Nessuna giustificazione logica ha offerto la tesa a conciliare la protestata CP_3
inconsapevolezza con l'esistenza dei dieci decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Roma nel marzo 2014 a sua richiesta, a seguito dei quali le farmacie cedenti in data
30.3.2015 si risolvevano a stipulare con la un accordo quadro di CP_3 ristrutturazione per il ripianamento dei debiti, riconoscendo partitamente tutti i debiti di ciascuna farmacia. Tali posizioni debitorie stratificate e stabilizzate sono in conflitto logico con il contenuto del business plan richiamato dall'appellante e impongono di ritenere che l'odierna appellante ben conoscesse in concreto ( e non in termini potenziali ) lo stato di grave difficoltà in cui versava la Controparte_1
quale cessionaria di altre farmacie già forti debitrici della .
[...] CP_3
Anche l'ultima censure è infondata, tenuto conto del fatto che l'importo statuito dal
Tribunale è diverso dal netto calcolato dall'appellante ma corretto, in quanto contiene oneri aggiuntivi di legge, peraltro non minimamente contestati dalla . CP_3
In definitiva, l'appello va interamente respinto con conseguente conferma della sentenza appellata. La domanda subordinata della Curatela è superata.
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 a € 260.000,00), spettano € 1800,00 per la fase di studio, 1200,00 per l'atto introduttivo, € 2165,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria. In totale € 9.165,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, corrispondente ad € 1.375,00 . Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_6
3651/2020 del 27.5.2020 così provvede:
a) rigetta l'appello confermando in toto la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dalla
, liquidate in € 9.165,00 oltre rimborso delle spese Controparte_7
generali nella misura di € 1.375,00 ed altri oneri se dovuti;
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 dicembre 2024 il Presidente estensore
Caterina Molfino