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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11123/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 6, Torino, presso lo studio dell'avv.
FE LA AR che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in SAN SALVATORE MONFERRATO il 03/04/1975.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (atto n. 13 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto: il sig. si è già allontanato dall'alloggio Pt_2 coniugale, asportando tutti i suoi beni effetti personali, e sposterà formalmente la residenza entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione.
2) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna a trasferire alla sig.ra Pt_2
la quale si impegna ad accettare - acquistando la quota del marito del valore di € 80.000 - la Parte_1 piena proprietà superficiaria della casa familiare, unitamente al box auto pertinenziale, siti in Grugliasco, corso Fratelli Cervi n. 79, piano 3, libera da oneri e pesi, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:
• foglio 3, part. 289, sub. 16, cat. A/2, classe 2, vani 6, metri quadrati 103, R.C. euro 759,19,
• foglio 3, part. 289, sub. 15, cat. C/6, classe 3, metri quadrati 16, R.C. euro 99,16.
pagina 2 di 3 Mentre la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , il quale si impegna ad accettare – Parte_1 Pt_2 acquistando la quota della moglie del valore di € 8.000 - la piena proprietà del box auto sito in corso Fratelli Cervi n. 73/B piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:
• foglio 3, part. 687, sub. 11, cat. C/6, classe 3, metri quadrati 16, R.C. euro 99,16.
3) A tal fine, le parti si impegnano a porre in essere, nelle valide forme di legge e con oneri a carico di entrambe le parti per metà ciascuno, il trasferimento come sopra promesso - che costituisce elemento essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale - che dovrà perfezionarsi mediante rogito notarile (con versamento del dovuto contestualmente all'atto) entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87 della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché delle circolari della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014.
4) Dare atto che il sig. verserà alla sig.ra contestualmente alla cessione della quota Pt_2 Parte_1 dell'immobile, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Parte_1
Unicredit - iban [...] - la somma onnicomprensiva di € 25.000,00 a tacitazione dei rapporti afferenti la scioglienda comunione dei beni.
5) Dare atto che i sig.ri e resteranno titolari esclusivi di quanto giacente sui conti correnti Pt_2 Parte_1
a ciascuno di essi intestato e che hanno provveduto a dividere il residuo giacente sui conti correnti cointestati presso le filiali di Fideuram e Unicredit;
6) Dare atto che la comunione legale dei beni fra coniugi si scioglierà dal momento della scadenza del termine per il deposito di note scritte per l'udienza virtuale, senza future pretese da parte del sig. . Pt_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11123/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 6, Torino, presso lo studio dell'avv.
FE LA AR che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in SAN SALVATORE MONFERRATO il 03/04/1975.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (atto n. 13 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto: il sig. si è già allontanato dall'alloggio Pt_2 coniugale, asportando tutti i suoi beni effetti personali, e sposterà formalmente la residenza entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione.
2) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna a trasferire alla sig.ra Pt_2
la quale si impegna ad accettare - acquistando la quota del marito del valore di € 80.000 - la Parte_1 piena proprietà superficiaria della casa familiare, unitamente al box auto pertinenziale, siti in Grugliasco, corso Fratelli Cervi n. 79, piano 3, libera da oneri e pesi, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:
• foglio 3, part. 289, sub. 16, cat. A/2, classe 2, vani 6, metri quadrati 103, R.C. euro 759,19,
• foglio 3, part. 289, sub. 15, cat. C/6, classe 3, metri quadrati 16, R.C. euro 99,16.
pagina 2 di 3 Mentre la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , il quale si impegna ad accettare – Parte_1 Pt_2 acquistando la quota della moglie del valore di € 8.000 - la piena proprietà del box auto sito in corso Fratelli Cervi n. 73/B piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:
• foglio 3, part. 687, sub. 11, cat. C/6, classe 3, metri quadrati 16, R.C. euro 99,16.
3) A tal fine, le parti si impegnano a porre in essere, nelle valide forme di legge e con oneri a carico di entrambe le parti per metà ciascuno, il trasferimento come sopra promesso - che costituisce elemento essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale - che dovrà perfezionarsi mediante rogito notarile (con versamento del dovuto contestualmente all'atto) entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87 della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99, nonché delle circolari della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014.
4) Dare atto che il sig. verserà alla sig.ra contestualmente alla cessione della quota Pt_2 Parte_1 dell'immobile, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Parte_1
Unicredit - iban [...] - la somma onnicomprensiva di € 25.000,00 a tacitazione dei rapporti afferenti la scioglienda comunione dei beni.
5) Dare atto che i sig.ri e resteranno titolari esclusivi di quanto giacente sui conti correnti Pt_2 Parte_1
a ciascuno di essi intestato e che hanno provveduto a dividere il residuo giacente sui conti correnti cointestati presso le filiali di Fideuram e Unicredit;
6) Dare atto che la comunione legale dei beni fra coniugi si scioglierà dal momento della scadenza del termine per il deposito di note scritte per l'udienza virtuale, senza future pretese da parte del sig. . Pt_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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