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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13522 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GALLUZZO ROSSANA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. BELLAVISTA C.F._2
GUGLIELMO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10 settembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussi- stenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
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accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso in esame, il resistente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'abbandono del domicilio familiare da parte della e ad una relazione sentimentale intrattenuta dalla Pt_1
stessa.
Secondo la ricorrente, invece, il rapporto si sarebbe incrinato a causa delle forti dipendenze da gioco del D'Alessandro. Nella prospetta- zione offerta, in particolare, la divenuta intollerabile la Pt_1
convivenza, al fine di non arrecare traumi alla figlia che non poteva vivere in un clima di litigi continui, si sarebbe trasferita con la bam- bina a Menfi, a casa della propria madre, in attesa della separazione.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova di tali assunti.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria risultano provati l'allontanamento della dall'abitazione familiare, solo in Pt_1
un primo tempo unitamente alla minore, nonché la relazione senti-
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mentale intrapresa dalla stessa con altro soggetto.
Invero, secondo la Suprema Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei con- fronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamen- to sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. Ordi- nanza n. 11792/2021).
Ed ancora, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbli- go di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si con- stati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale “(Cass. 16859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo tra l'altro la dimostrato che l'allontanamento dalla casa familiare sia Pt_1
stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, la doman-
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da di addebito formulata dal resistente appare meritevole di acco- glimento.
Sul punto va rilevata, in ogni caso, l'irrilevanza della documenta- zione fotografica allegata da parte resistente in memoria istruttoria, in parte peraltro non chiaramente riconducibile alla fer- Pt_1
me restando ulteriori valutazioni che esulano dall'oggetto del pre- sente procedimento.
❖❖❖
Con riferimento, invece, al regime di affidamento della minore
[...]
Per_
va evidenziato che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro geni- tore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate, delle relazioni dei Servizi in- caricati, delle condotte attribuite alla ricorrente, devono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore dell' odierno resistente. Per_2
Dalle prove testimoniali è emerso, infatti, l'allontanamento della dalla casa coniugale e la sporadicità degli incontri con la Pt_1
figlia, rientrata poi a vivere con padre (vedi verbale di udienza del 19
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marzo 2024).
La infatti, trasferitasi a Comiso dal nuovo compagno Pt_1
si reca sporadicamente a Palermo per vedere la figlia.
Non vi è prova, altresì, contrariamente a quanto riferito dalla ricor- rente, che il resistente abbia trattenuto arbitrariamente e contro la volontà della madre la figlia minore presso la residenza familiare.
Come emerge dalla relazione trasmessa dai Servizi sociali inca- ricati, poi, la piccola osservata nel suo contesto abitativo, in- Per_2
sieme ai figli della attuale compagna del , appare se- CP_1
rena ed in armonia con tutti i componenti del nucleo familiare, ri- sultando ivi adeguatamente tutelata (vedi relazione dei Servizi sociali del 4 aprile 2023).
Dalla relazione del Consultorio emerge, altresì, un adeguato il profilo delle competenze genitoriali del resistente. Si legge nella suddetta relazione: “Attualmente per vige un regime di affido Per_2
condiviso, seppure ad oggi, dal 18 Aprile 2023, la mamma non intrattiene più alcun rapporto con lei neanche telefonico, pertanto appare opportuno orientarsi verso un affidamento esclusivo che peraltro faciliterebbe il sig. nello svolgimento della sua funzione genitoriale.“ CP_1
Ed ancora, ”ad oggi non si rilevano fattori di rischio che potrebbero avere una ricaduta sulla piccola e si osservano risorse in grado di Per_2
supportare l'assenza della figura materna (vedi relazione del Consultorio familiare, trasmessa in data 5 febbraio 2024).
Il resistente ha allegato, poi, nel corso del giudizio che la Man- gano non ha corrisposto il mantenimento previsto in favore della fi-
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glia, esercitando solo sporadicamente il diritto di visita garantitole in sede di ordinanza presidenziale.
Si osserva che, in generale, il disinteresse manifestato da un ge- nitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno, attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo.
Al riguardo, secondo l'orientamento dominante della Cassazio- ne, «integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affi- damento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne di- scende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'in- teresse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affi- damento condiviso» (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Va considerata, anche, la scelta della di intraprendere Pt_1
una convivenza con il nuovo compagno, trasferendosi presso l'abitazione del medesimo a e lasciando la minore alle cure Pt_2
del padre.
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va ri- spettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da inten- dersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, ido- nea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua
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assistenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che la madre possa incontrare la minore, in un primo momento, presso i locali dello
Spazio Neutro.
Sussiste, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri della minore con la figura genitoriale materna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato, in consi- derazione del tempo trascorso e della lontananza fisica ed affettiva tra madre e figlia.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del pre- detto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, con onere di relazio- nare entro sei mesi al Giudice tutelare sull'andamento degli incontri e sulle condizioni della minore.
❖❖❖
Va confermata, poi, l'assegnazione in favore del resistente dell'immobile già adibito a residenza familiare, sito in CP_1
Palermo via Marco Fanno n. 30, ritenendosi tale provvedimento ne- cessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare .
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c.,
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impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Nel caso in esame, il resistente lavora come centralinista presso l'Agenzia delle Entrate e gode di uno stipendio mensile pari a circa
€ 1.700,00.
La ricorrente, invece, ha riferito di essere disoccupata e vive unita-
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mente al nuovo compagno, dal quale ha avuto un'altra figlia.
Invero, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affida- tario può giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro probato- rio offerto dalle parti, appare opportuno confermare a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la somma di € 150,00 a ti- tolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia.
La ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la fi- glia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, in virtù della pronuncia di addebito a ca- rico della ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconosci- mento di un assegno in favore della medesima.
Anche nel merito, peraltro, tale richiesta non appare meritevole di
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accoglimento.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa e vive con il nuovo compagno dal quale ha avuto un altro figlio.
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della cri- si coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del- la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
(C.F. e C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), da addebitarsi alla condotta
[...] C.F._3
della ricorrente;
• dispone l'affidamento esclusivo della minore nata Pa- Per_2
lermo il 6 marzo 2015 al padre , con fa- Controparte_1
coltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modali- tà indicate in parte motiva;
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• incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra la minore e la madre, con le modali- tà specificate in motivazione, con onere di relazione al Giudice tutelare;
• assegna la casa coniugale sita in Palermo in via Marco Fanno n.
30 in favore del resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di parte resistente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da corrispondere en- tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secon- do gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motiva- zione;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte resistente, liquidate in complessivi € 4.098,00 di cui
€ 4000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio-
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ne civile del Tribunale, il 6/02/2025
Il Giudice est.
Eleonora Bruno
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Il Presidente
Francesco Micela
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13522 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GALLUZZO ROSSANA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1 [...]
), con il patrocinio dell'avv. BELLAVISTA C.F._2
GUGLIELMO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10 settembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
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Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussi- stenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
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accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso in esame, il resistente ha imputato l'origine della crisi del rapporto coniugale all'abbandono del domicilio familiare da parte della e ad una relazione sentimentale intrattenuta dalla Pt_1
stessa.
Secondo la ricorrente, invece, il rapporto si sarebbe incrinato a causa delle forti dipendenze da gioco del D'Alessandro. Nella prospetta- zione offerta, in particolare, la divenuta intollerabile la Pt_1
convivenza, al fine di non arrecare traumi alla figlia che non poteva vivere in un clima di litigi continui, si sarebbe trasferita con la bam- bina a Menfi, a casa della propria madre, in attesa della separazione.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova di tali assunti.
Al contrario, all'esito dell'istruttoria risultano provati l'allontanamento della dall'abitazione familiare, solo in Pt_1
un primo tempo unitamente alla minore, nonché la relazione senti-
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mentale intrapresa dalla stessa con altro soggetto.
Invero, secondo la Suprema Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei con- fronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamen- to sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. Ordi- nanza n. 11792/2021).
Ed ancora, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbli- go di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si con- stati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale “(Cass. 16859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo tra l'altro la dimostrato che l'allontanamento dalla casa familiare sia Pt_1
stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, la doman-
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da di addebito formulata dal resistente appare meritevole di acco- glimento.
Sul punto va rilevata, in ogni caso, l'irrilevanza della documenta- zione fotografica allegata da parte resistente in memoria istruttoria, in parte peraltro non chiaramente riconducibile alla fer- Pt_1
me restando ulteriori valutazioni che esulano dall'oggetto del pre- sente procedimento.
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Con riferimento, invece, al regime di affidamento della minore
[...]
Per_
va evidenziato che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro geni- tore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate, delle relazioni dei Servizi in- caricati, delle condotte attribuite alla ricorrente, devono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore dell' odierno resistente. Per_2
Dalle prove testimoniali è emerso, infatti, l'allontanamento della dalla casa coniugale e la sporadicità degli incontri con la Pt_1
figlia, rientrata poi a vivere con padre (vedi verbale di udienza del 19
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marzo 2024).
La infatti, trasferitasi a Comiso dal nuovo compagno Pt_1
si reca sporadicamente a Palermo per vedere la figlia.
Non vi è prova, altresì, contrariamente a quanto riferito dalla ricor- rente, che il resistente abbia trattenuto arbitrariamente e contro la volontà della madre la figlia minore presso la residenza familiare.
Come emerge dalla relazione trasmessa dai Servizi sociali inca- ricati, poi, la piccola osservata nel suo contesto abitativo, in- Per_2
sieme ai figli della attuale compagna del , appare se- CP_1
rena ed in armonia con tutti i componenti del nucleo familiare, ri- sultando ivi adeguatamente tutelata (vedi relazione dei Servizi sociali del 4 aprile 2023).
Dalla relazione del Consultorio emerge, altresì, un adeguato il profilo delle competenze genitoriali del resistente. Si legge nella suddetta relazione: “Attualmente per vige un regime di affido Per_2
condiviso, seppure ad oggi, dal 18 Aprile 2023, la mamma non intrattiene più alcun rapporto con lei neanche telefonico, pertanto appare opportuno orientarsi verso un affidamento esclusivo che peraltro faciliterebbe il sig. nello svolgimento della sua funzione genitoriale.“ CP_1
Ed ancora, ”ad oggi non si rilevano fattori di rischio che potrebbero avere una ricaduta sulla piccola e si osservano risorse in grado di Per_2
supportare l'assenza della figura materna (vedi relazione del Consultorio familiare, trasmessa in data 5 febbraio 2024).
Il resistente ha allegato, poi, nel corso del giudizio che la Man- gano non ha corrisposto il mantenimento previsto in favore della fi-
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glia, esercitando solo sporadicamente il diritto di visita garantitole in sede di ordinanza presidenziale.
Si osserva che, in generale, il disinteresse manifestato da un ge- nitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno, attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo.
Al riguardo, secondo l'orientamento dominante della Cassazio- ne, «integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affi- damento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne di- scende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'in- teresse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affi- damento condiviso» (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Va considerata, anche, la scelta della di intraprendere Pt_1
una convivenza con il nuovo compagno, trasferendosi presso l'abitazione del medesimo a e lasciando la minore alle cure Pt_2
del padre.
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va ri- spettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da inten- dersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, ido- nea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua
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assistenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che la madre possa incontrare la minore, in un primo momento, presso i locali dello
Spazio Neutro.
Sussiste, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri della minore con la figura genitoriale materna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato, in consi- derazione del tempo trascorso e della lontananza fisica ed affettiva tra madre e figlia.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del pre- detto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, con onere di relazio- nare entro sei mesi al Giudice tutelare sull'andamento degli incontri e sulle condizioni della minore.
❖❖❖
Va confermata, poi, l'assegnazione in favore del resistente dell'immobile già adibito a residenza familiare, sito in CP_1
Palermo via Marco Fanno n. 30, ritenendosi tale provvedimento ne- cessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare .
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c.,
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impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Nel caso in esame, il resistente lavora come centralinista presso l'Agenzia delle Entrate e gode di uno stipendio mensile pari a circa
€ 1.700,00.
La ricorrente, invece, ha riferito di essere disoccupata e vive unita-
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mente al nuovo compagno, dal quale ha avuto un'altra figlia.
Invero, neanche lo stato di disoccupazione del genitore non affida- tario può giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro probato- rio offerto dalle parti, appare opportuno confermare a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la somma di € 150,00 a ti- tolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia.
La ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la fi- glia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presup- pone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ri- sulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, in virtù della pronuncia di addebito a ca- rico della ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconosci- mento di un assegno in favore della medesima.
Anche nel merito, peraltro, tale richiesta non appare meritevole di
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accoglimento.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa e vive con il nuovo compagno dal quale ha avuto un altro figlio.
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della cri- si coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta del- la ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al paga- mento di un contributo per il mantenimento della stessa.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
(C.F. e C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), da addebitarsi alla condotta
[...] C.F._3
della ricorrente;
• dispone l'affidamento esclusivo della minore nata Pa- Per_2
lermo il 6 marzo 2015 al padre , con fa- Controparte_1
coltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modali- tà indicate in parte motiva;
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• incarica i Servizi Sociali del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra la minore e la madre, con le modali- tà specificate in motivazione, con onere di relazione al Giudice tutelare;
• assegna la casa coniugale sita in Palermo in via Marco Fanno n.
30 in favore del resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di parte resistente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da corrispondere en- tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secon- do gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motiva- zione;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte resistente, liquidate in complessivi € 4.098,00 di cui
€ 4000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio-
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ne civile del Tribunale, il 6/02/2025
Il Giudice est.
Eleonora Bruno
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Il Presidente
Francesco Micela