Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13875/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 25 giugno 2025, alle ore 9:59, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 13875/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mauro Miceli Sopo per l'attore e l'avv. Anna Maria De Giacomo, in sostituzione dell'avv. Luisa De Giacomo per la convenuta già i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al CP_1 CP_2
contenuto dei propri atti e alle rispettive note conclusive.
In particolare, l'avv. Miceli Sopo insiste che la causa venga istruita con l'interrogatorio formale della parte convenuta non ammesso e con la c.t.u..
L'avv. De Giacomo si oppone e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13875/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1
via della Libertà n. 56, presso lo studio dell'avv. Mauro Miceli Sopo, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(P.IV del Gruppo IV ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IV_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Messina n. 15,
presso lo studio dell'avv. Luisa De Giacomo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura
2 generale alle liti del 5.7.2023 in notaio (Rep. 59.239 - Racc. 27.889); Persona_1
CONVENUTA
E
(C.F. ; P.IV , in persona del suo legale Controparte_5 P.IV_2 P.IV_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Messina n. 15, presso lo studio dell'avv. Luisa De Giacomo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 5.7.2023 in notaio (Rep. 59.239 - Racc. 27.889; Persona_1
INTERVENIENTE VOLONTARIA
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]dello Spasimo n. Controparte_6
2, e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Brancaccio n. 275;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Lesione personale - risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa nella contumacia dei convenuti e : Controparte_6 Controparte_7
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_5
e con atto di citazione in data 13.11.2023, Controparte_6 Controparte_7
11.05.2024 e 19.04.2024;
- condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_5
spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese legali tra l'attore e la CP_1
3 - nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_7
Controparte_6
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2023, 11.05.2024 e 19.04.2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la (di seguito, per brevità, Controparte_3
soltanto , e per sentirli condannare, in CP_1 Controparte_6 Controparte_7
solido, ai sensi dell'art. 141 C.d.A. o, in subordine, ai sensi dell'art 144 C.d.A., al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali (per spese mediche e spese stragiudiziali) da lui subìti, da quantificarsi nella somma complessiva di € 543.241,20, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Deduceva, infatti, che:
- in data 01.02.2020, alle ore 07:00 circa, in Palermo, mentre stava viaggiando in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH 150 tg. EH93943, condotto da
[...]
di proprietà di ed assicurato per la con la Controparte_7 Controparte_6 CP_8
lungo il Viale Ercole, con direzione di marcia verso Viale Diana, ovvero nella CP_1
carreggiata con senso di marcia in direzione Palermo, all'altezza dell'Ippodromo,
un'autovettura non identificata, di colore scuro, nell'effettuare una manovra di sorpasso,
aveva urtato improvvisamente la parte laterale posteriore sinistra del motociclo su cui si trovava a bordo, determinando la perdita di controllo del mezzo e la sua rovinosa caduta;
- l'autovettura investitrice, subito dopo l'urto, non aveva arrestato la propria marcia,
rimanendo definitivamente non identificata;
- a causa della caduta, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stato condotto a mezzo ambulanza del 118 presso P.S dell'Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti Villa
Sofia- Cervello” P.O. Villa Sofia;
- per effetto del sinistro aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 55% e da inabilità
4 temporanea assoluta di giorni 120, oltre ad un pregiudizio da sofferenza soggettiva;
- aveva subito, altresì, danni patrimoniali per spese mediche dell'ammontare di € 2.846,60 e per spese legali stragiudiziali di € 6.164,00;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.01.2024, si costituivano in giudizio la quale convenuta, nonché la quale interveniente volontaria, CP_1 Controparte_5
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della per non essere CP_1
quest'ultima la titolare del portafoglio danni in cui rientravano i rapporti giuridici attinenti ai sinistri stradali ed ai relativi obblighi di indennizzo con decorrenza dal 01.07.2023, in virtù
dell'Atto Unico di Fusioni e Scissione del 21.6.2023, con il quale era stata disposta la fusione per incorporazione di in con subentro di CP_1 Controparte_9
quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a e assunzione della medesima CP_1
denominazione dell'incorporanda, e contestuale scissione parziale della nella CP_10
controllante Controparte_5
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo dell'assenza di prova circa la dinamica del sinistro) che con riferimento al quantum,
chiedendone conseguentemente il rigetto.
In subordine, in caso di condanna, chiedevano accertarsi il proprio diritto ad agire in rivalsa contro il proprietario del veicolo vettore, al fine di recuperare quanto eventualmente corrisposto in favore dell'attore.
I convenuti e invece, sebbene ritualmente Controparte_6 Controparte_7
citati, non si costituivano in giudizio, sicché ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 26.09.2024.
Quindi la causa, all'udienza odierna, dopo l'assunzione delle prove orali ed il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, deve procedersi all'esame dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della articolata nella comparsa di costituzione e risposta. CP_1
5 L'eccezione è fondata in quanto la ha fornito prova che con decorrenza dal 01.07.2023 CP_1
(ossia in epoca precedente alla notifica dell'atto di citazione) la è divenuta Controparte_5
titolare del portafoglio di risarcimento danni da indennizzo prima facente capo alla in CP_1
forza dell'atto di fusione per incorporazione di in CP_1 Controparte_9
con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a e
[...] CP_1
assunzione della medesima denominazione dell'incorporanda e contestuale scissione parziale della nella controllante (vedi atto di fusione e scissione allegato CP_10 Controparte_5
alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve darsi atto, quindi, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla cedente (vedi lettere a mezzo pec del CP_1
11.03.2020 e 8.06.2021, allegate all'atto di citazione, doc. 11 e 12) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Passando all'esame del merito, la domanda attorea deve ritenersi infondata sia ai sensi dell'art. 141 C.d.A., che, in via subordinata, ai sensi dell'art 144 C.d.A., stante la prospettazione della dinamica contenuta in atto di citazione.
Giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'articolo 141 C.d.A., viene riconosciuto al terzo trasportato il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo del vettore, senza necessità di fornire la prova della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con unico onere della prova a carico del trasportato/danneggiato costituito dalla dimostrazione dell'effettiva verificazione del fatto storico del sinistro, della sua qualità di terzo trasportato, del coinvolgimento di almeno due veicoli (scontro o mera interferenza), nonché del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate.
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione –
condivisa da questo giudice - “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una
tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il
6 risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta
presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia
verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa
assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un
unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista
dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass.
Civ., Sent. n. n. 35318 del 30/11/2022 (Rv. 666369 - 02).
Infine occorre evidenziare, con riferimento all'accertamento di una dinamica del sinistro differente rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, il consolidato orientamento della Suprema Corte - che si condivide -, secondo cui “Si ha domanda nuova, inammissibile in appello,
per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado,
comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale
dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua
intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il
contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" in un caso
in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni da incidente stradale,
deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, aveva
sostenuto che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica)” e “Nel giudizio avente ad
oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della
domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo
grado. (Nella specie, l'attore in primo grado aveva allegato di essere stato urtato dal veicolo condotto dal
convenuto mentre era in bicicletta;
in appello, invece, aveva allegato di essere stato urtato dal suddetto
veicolo mentre si trovava a terra, dopo essere caduto dalla bicicletta in conseguenza di un precedente urto
infertogli da un terzo. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto inammissibile tale mutamento
della domanda)” (In termini, rispettivamente, Cass. Civ. Sent. 10128/2003 e Cass. Civ. Ord
7 n. 7540/2009).
La giurisprudenza sopra citata, anche se riferibile al giudizio di primo grado e di appello,
evidenzia che l'assunzione di una diversa dinamica costituisce domanda nuova inammissibile.
Nella specie, pur essendo stato provato il fatto storico della verificazione del sinistro e la circostanza della qualità di terzo trasportato dell'attore, non è stata raggiunta la prova della dinamica dell'occorso come assunta in atto di citazione, ossia di un sinistro cagionato dallo scontro con un'autovettura rimasta non identificata.
Invero, l'unica prova prodotta in giudizio dall'odierno attore a supporto del coinvolgimento di un'autovettura rimasta non identificata è costituita dalla testimonianza resa dal teste
[...]
, la quale, tuttavia, deve ritenersi sul punto del tutto inattendibile, alla luce delle Tes_1
considerazioni di seguito esposte.
Il teste , invero, ha dichiarato che: Tes_1
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo nella via dove si è verificato il sinistro
Par Il sinistro si è verificato circa 5 anni fa, nel mese di gennaio o febbraio, non ricordo il giorno preciso,
di mattina alle ore 7:00 circa
Par Il sinistro si è verificato nel viale della Favorita di ritorno verso Palermo che costeggia l'ippodromo
all'altezza dell' Parte_3
Io guidavo la mia moto e percorrevo il viale di cui ho detto verso Palermo
[...]
Par Io ero dietro i ragazzi con la moto incidentata e li ho visti volare
Par La moto era una SH, non ricordo se di colore bianco o nero
Par A bordo della moto c'erano due ragazzi, un conducente e un trasportato
era il soggetto trasportato Persona_2
Par Ho visto un'autovettura che prima ha superato me in velocità che mi trovavo a circa 70 metri indietro
dalla moto e poi ha superato i ragazzi che viaggiavano sulla moto
viale era a senso unico e stretto e la moto viaggiava poco più al centro rispetto a me Pt_4
Par L'autovettura dopo il sorpasso è leggermente rientrata ma la via era stretta e poi si è allargata di
nuovo in sorpasso prendendo i ragazzi
8 Par L'auto li ha urtati con la parte anteriore destra
a toccati nella parte posteriore della moto Pt_5
Par la moto ha proseguito la corsa in avanti e i ragazzi invece sono volati verso la destra finendo nella
aiuola
Par Io mi sono fermato e ho chiamato l'ambulanza del 118
Par Il traportato era finito nell'aiuola
Par Entrambi i ragazzi indossavano il casco
Par Non sono riuscito a vedere il tipo e il colore dell'auto perché andava veloce
Par L'auto non si è fermata e non ha prestato soccorso
Par L'auto non ha agganciato e trascinato la moto, ha soltanto urtato la moto da dietro
Par La moto è finita più avanti ma sempre sulla strada, anche i ragazzi sbalzati dalla moto
sono rotolati andando più avanti rispetto all'urto
Par L'urto da dietro non è stato violento, l'auto li ha soltanto toccati e i ragazzi hanno perso l'equilibrio è
normale
Par Non c'è stato proprio il tempo di prendere la targa
Par Il trasportato aveva tutte le gambe girate al contrario ed è svenuto, si è ripreso dopo
Par Dopo pochi minuti si sono fermate altre persone
Par Io avevo già chiamato il 118
DR Riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi dove si è verificato il sinistro. I ragazzi sono finiti
appunto nell'aiuola che si vede nella foto 1
Par Io ho lasciato il mio recapito al conducente della moto
Par Io ho visto arrivare l'ambulanza e poi sono andato via
Par Io non ho reso prima d'ora altre dichiarazioni
Par Non so dire che danni abbia riportato la moto non l'ho proprio guardata
Par Io non ero presente quando sono arrivati i vigili
Par Ricordo che gli operatori mi hanno chiesto cosa era successo, ma non ricordo cosa ho
risposto” (vedi verbale di udienza del 19.02.2025).
9 Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste , pur avendo affermato Tes_1
di aver effettuato lui stesso la chiamata al servizio di emergenza del 118, ha poi dichiarato di non ricordare alcunché di quanto riferito all'operatore in risposta alle domande volte a comprendere cosa fosse accaduto (“DR Ricordo che gli operatori mi hanno chiesto cosa era successo, ma non ricordo
cosa ho risposto”).
Tuttavia, come si evince dal file audio contenente la registrazione della chiamata al 118
effettuata dal teste (vedi file audio allegato al deposito del 13.03.2025 di parte convenuta), il chiamante (ossia il teste ) su specifica domanda dell'operatore in ordine alla dinamica del Tes_1
sinistro (“l'incidente cos'è? Auto o moto? incidente da solo con la moto o con un altro mezzo?”) ha espressamente affermato che i due soggetti a bordo del motociclo erano caduti da soli (“solo con la
moto .... sono caduti”).
Ebbene, detta dinamica riferita dal teste nell'immediatezza del sinistro all'operatore del 118
(caduta autonoma con la moto) risulta diametralmente opposta rispetto alla dinamica riferita dallo stesso teste in sede di testimonianza (caduta cagionata da scontro auto-moto), il che depone per la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste in ordine al coinvolgimento di una autovettura sconosciuta.
In sede di deposizione, infatti, il teste non ha fornito alcuna giustificazione in ordine Tes_1
alla difformità delle proprie dichiarazioni rispetto a quanto riferito all'operatore del 118, essendosi limitato ad affermare in modo generico di non ricordare le proprie risposte durante la chiamata.
Per di più, il predetto teste, nel descrivere lo scontro tra la presunta autovettura rimasta non identificata ed il motociclo sul quale viaggiava il trasportato, ha dichiarato che, al momento del sorpasso effettuato dall'autovettura, quest'ultima andava ad urtare con la sua parte anteriore destra la parte posteriore del motociclo, determinando la rovinosa caduta dello stesso, il quale veniva proiettato insieme ai soggetti che vi si trovavano a bordo, a diversi metri di distanza dal punto di impatto.
Senonché, tale ultima affermazione del teste – in linea con l'assunto contenuto in citazione - si
10 pone in netto contrasto con quanto accertato dagli agenti della Unità Operativa Infortunistica
Stradale della Polizia Municipale di Palermo, i quali, intervenuti nell'immediatezza del sinistro,
hanno cristallizzato le risultanze dei rilievi tecnici effettuati nel rapporto di incidente stradale redatto in data 27.05.2020 (vedi doc. n. 9 allegato all'atto di citazione).
In proposito, giova ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice –, “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza,
mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova
contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto della Polizia Municipale sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“Premesso che all'arrivo sul luogo teatro degli avvenimenti il motociclo Honda Sh targato EH93943,
unico mezzo coinvolto, non era presente perché già portato via, sulla base degli elementi oggettivi in nostro
possesso la vicenda può essere così sommariamente descritta:
alla guida del motociclo Honda Sh, percorreva il viale Ercole in direzione di Controparte_7
Palermo.
Giunto all'altezza dell'ippodromo, urtava contro il ciglio delle basole perimetrali che delimitano le aiuole
poste alla destra della carreggiata strisciando tra sede stradale e vegetazione per circa 75 metri come si evince
dalle tracce di abrasione presenti sulla sede stradale/ciglio.
Dette tracce si interrompono definitivamente in corrispondenza dei punti I/L indicati sullo schizzo
planimetrico che, verosimilmente, indicano i punti ove il motociclo si arrestava in posizione di quiete finale
(circostanza questa non accertata per quanto sopra premesso).
Visionato il mezzo questo presentava unicamente danni sulla parte laterale destra di recentissima
produzione (unitamente a parti di vegetazione ancora adese alla sagoma) ed attribuibili alla dinamica come
11 sopra descritta mentre non presentava alcun danno, neanche posteriore, attribuibile a contatto con altro
veicolo, circostanza queste che veniva dichiarata dal suo conducente in sede di spontanee dichiarazioni.
Per quanto sopra scritto si ravvisa a carico del la violazione del disposto di cui all'art. 141 CP_7
comma 2 del CdS.”.
Ebbene, come si evince dal rapporto sopra riportato, gli agenti di Polizia Municipale hanno accertato l'assenza di danni alla parte posteriore del motociclo del vettore, avendo rinvenuto danni unicamente alla fiancata laterale destra del motociclo (danni compatibili con la caduta al suolo del motociclo e con la conseguente scivolata sulla carreggiata stradale).
Pertanto, in assenza di danni riconducibili ad uno scontro tra veicoli, nonché di tracce relative al coinvolgimento di un'autovettura poi datasi alla fuga, gli agenti hanno correttamente ricostruito la dinamica del sinistro concludendo per una caduta autonoma del conducente del motociclo a causa dell'urto “contro il ciglio delle basole perimetrali che delimitano le aiuole poste alla destra della carreggiata”.
A ciò si aggiunga che, una dinamica differente da quella descritta in atto di citazione emerge,
altresì, tanto dalla diffida stragiudiziale trasmessa dallo studio tecnico e legale “ Persona_3
in data 11.03.2020, quanto dalla lettera di messa in mora inoltrata dal difensore dell'odierno attore in data 8.06.2021 (vedi rispettivamente doc. n.11 e 12 allegati all'atto di citazione).
Invero, nella diffida stragiudiziale trasmessa dallo studio tecnico “ , si legge “Il Persona_3
motociclo Honda SH 150, percorrendo il viale Ercole perdeva il controllo della sua moto andando a collidere
in un palo adiacente al marciapiede, perdendo completamente il controllo del suo mezzo. A bordo della moto
vi era come trasportato il NO il quale a causa dell'urto riportava danni fisici”. Parte_1
Parimenti, nella lettera di messa in mora inoltrata dal difensore dell'odierno attore viene indicato “Va infatti osservato che la responsabilità è da addebitare alla colpevole ed imprudente condotta di
guida del Sig. conducente del motociclo HONDA SH 150, Tg. EH93943, il Controparte_7
quale in data 01.02.2020, alle 07,00 circa, percorreva alla guida del proprio motociclo, la via Ercole, in
direzione di marcia Piazza Leoni, allorquando giunto all'altezza dell'ippodromo la favorita, a causa della
propria negligenza, imprudenza ed imperizia, perdeva il controllo del proprio veicolo. A causa di tale illecita,
12 nonché imprudente, condotta di guida, rovinava il suolo per alcuni metri, insieme al motociclo stesso ed al
suo trasportato, NO , il quale pur avendo indossato regolarmente il casco, nell'occorso Parte_1
pativa un politrauma con frattura scomposta diafisaria femore destro e frattura scomposta tibia sinistra con
piccola esposizione […]”.
Come è evidente, in entrambi i predetti documenti viene descritta una dinamica del sinistro consistita nella caduta autonoma del veicolo vettore a causa della condotta di guida negligente,
imprudente ed imperita del suo conducente, il quale, nel percorrere il viale Ercole con direzione
Palermo, giunto all'altezza dell'Ippodromo, finiva per perdere il controllo del proprio mezzo
(tanto che nei confronti del conducente del motociclo gli agenti intervenuti elevavano le contravvenzioni di cui agli artt. 116, commi 15 e 17, e 141, commi 2 e 11, C.d.S.).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata, atteso che non può
trovare applicazione il regime speciale di cui all'art. 141 C.d.A., stante l'assenza di prova circa il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, né tantomeno il regime ordinario di cui all'art. 144 C.d.A., atteso che la dinamica descritta in atto di citazione (scontro auto – moto con conseguente caduta) è del tutto differente rispetto alla dinamica di caduta autonoma emersa nel corso dell'istruttoria.
Deve, pertanto, confermarsi in questa sede l'ordinanza, emessa il 26.03.2025 all'esito della istruttoria, di rigetto della c.t.u. medico legale richiesta dall'attore (avendo ritenuto la causa matura per la decisione), oltre che l'ordinanza di rigetto dell'interrogatorio formale del convenuto emessa il 27.11.2025, in sede di ammissione dei mezzi istruttori, per i Controparte_7
motivi ivi specificati (“è irrilevante limitatamente al primo capitolo, perché relativo a circostanze non
contestate, ed inammissibile in relazione agli altri capitoli, inerenti a circostante che non hanno un
contenuto sfavorevole al convenuto stesso e quindi privi di valore confessorio”).
Le spese del giudizio tra l'attore e la seguono la soccombenza e vengono Controparte_5
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) e
13 dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri minimi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), stante la semplicità della causa.
Appare equo compensare interamente le spese tra l'attore e la atteso che il CP_1
trasferimento del portafoglio alla è di poco precedente l'introduzione del giudizio. Controparte_5
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore dei convenuti e Controparte_6
in ragione della contumacia degli stessi. Controparte_7
Così deciso in Palermo, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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