Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Raneli, con domicilio digitale come da Pec registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dal Questore di Modena il 19 febbraio 2025 e notificato in pari data;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per minore età, in data 26 gennaio 2024 ha presentato presso la Questura di Modena istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione.
In data 19 febbraio 2025, è stato notificato allo straniero il provvedimento indicato in epigrafe, di diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il diniego sarebbe illegittimo perché, pur essendo esercizio di potere discrezionale e imponendo una valutazione in concreto della singola fattispecie, non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi;
2. la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, relativamente alla pericolosità dello straniero, sarebbe insufficiente in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso un esame oggettivo e complessivo della personalità del ricorrente, anche perché quest’ultimo non risulta avere ancora riportato alcuna condanna; la Questura si sarebbe limitata ad operare un mero automatismo sulla base di sole segnalazioni ed un arresto, non seguito dall’applicazione di alcuna misura cautelare; l’Amministrazione avrebbe, altresì, errato nel non effettuare alcuna valutazione circa la durata del soggiorno dello straniero in Italia, la giovane età dello stesso e il suo ingresso da minorenne, così come per il percorso di integrazione da lui intrapreso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene, preliminarmente, che sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre premettere che anche con riguardo al particolare titolo di soggiorno di cui all’art. 32, comma 1 bis, TUI, nel testo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, lo straniero, ai fini del rilascio del permesso, deve garantire il requisito “negativo” della non pericolosità, di cui ai commi 5 e 5 bis, dell’art. 5 TUI.
In particolare, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rilascio sulla scorta dei seguenti motivi, in quanto, il ricorrente:
- in data 17 febbraio 2025 è stato arrestato dai Carabinieri Varese per tentato furto, rapina e ricettazione;
- in data 23 settembre 2024 è stato segnalato dai Carabinieri di Vignola per il reato di rapina in concorso;
- in data 9 agosto 2024 è stato segnalato dai Carabinieri di Calderara di Reno (BO) sempre per rapina in concorso.
Secondo l’Amministrazione, quindi, da un lato, « il cittadino straniero ha commesso i diversi illeciti penali, dopo avere postalizzato la domanda di conversione del soggiorno, dimostrando il mancato raggiungimento degli obiettivi di integrazione sociale e civile predisposti a seguito del rilascio di un permesso per minore età »; dall’altro lato, « il richiedente non svolge alcuna attività lavorativa; condizione che rende estremamente elevato il pericolo di una ricaduta nella criminalità, anche allo scopo di soddisfare le proprie e più elementari esigenze di vita »; ancora, « il cittadino straniero non ha documentato alcun riferimento familiare sul territorio » e « nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine sicurezza pubblica è prevalente rispetto all'interesse del cittadino straniero a proseguire il suo soggiorno in Italia ».
L’Amministrazione ha omesso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in ragione della ritenuta natura vincolata del provvedimento e ritenendo che il contenuto di quest’ultimo non potesse essere diverso da quello adottato.
Il Collegio ritiene che, tenuto conto della particolarità del caso di specie, il provvedimento sia illegittimo tanto sul piano dell’insufficiente motivazione adottata, quanto in relazione alla omessa comunicazione dei motivi ostativi.
Infatti, la determinazione della Questura non è fondata su una già intervenuta specifica pronuncia di condanna, ancorché non definitiva, in sede penale, per i reati sopra indicati e ascritti al ricorrente: l’Amministrazione ha fondato il diniego, in modo “automatico” sul mero rilievo di un paio di “segnalazioni” e di un mero arresto non seguito da provvedimento cautelare.
Per quanto le norme sopra ricordate non escludano la possibilità per l’Amministrazione di argomentare e giustificare il giudizio di pericolosità anche a prescindere da una sentenza di condanna per la commissione di reati, l’insussistenza di quest’ultima impedisce di poter far valere in modo “automatico” la commissione di reati da parte dello straniero, proprio perché, mancando un accertamento giudiziale, ancorché non definitivo, non vi elementi atti a dimostrare oggettivamente la prova dei fatti dallo stesso commessi e la loro rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità.
In tal caso, quindi, è demandato all’Amministrazione un accertamento in concreto dei fatti così come emergenti dagli elementi acquisibili attraverso una puntuale istruttoria, da veicolare nel provvedimento finale mediante una motivazione adeguata per giustificare il giudizio di pericolosità.
Quest’ultimo, pertanto, difficilmente può essere inquadrato quale esercizio di potere vincolato: se non viene in rilievo una forma di discrezionalità amministrativa o pura, quantomeno viene in gioco una discrezionalità mista, perché alla valutazione in ordine ad un concetto indeterminato di tipo “sociale”, si accompagna inevitabilmente anche la ponderazione e il bilanciamento dell’interesse pubblico alla sicurezza sociale con quello privato dello straniero a godere dei vantaggi correlati al rilascio del titolo di soggiorno.
Ne consegue, quindi, che, da un lato, il provvedimento è privo di un’adeguata motivazione, che tenga anche conto della situazione personale del ricorrente e delle caratteristiche dei fatti asseritamente commessi da quest’ultimo e, quindi, della pregnanza degli elementi di prova a sostegno delle accuse nei suoi confronti; dall’altro lato, la P.a. ha errato nell’omettere la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in ragione della natura non vincolata del potere esercitato nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che precedono, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente riesercitare il potere nel rispetto di quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.