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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/06/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.5.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che non era stato acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di reclamo;
Il Giudice
1. dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di reclamo (n. R.G.
2/2024 di questo Tribunale);
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal combinato disposto del vigente comma 3 della predetta disposizione e dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 740/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 740 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Davide Parte_1 C.F._1
PORQUEDDU (C.F. ) e Francesco MOSSA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 55, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio degli avvocati Luciano Ernesto TRUBBAS (C.F. C.F._5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 ) e Claudio TRUBBAS (C.F. ), elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliato a Siniscola, via De Gasperi n. 6, presso lo studio dei difensori;
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4,
c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.5.2024):
“In Via Cautelare:
a) accertare e dichiarare che il ricorrente, dapprima insieme al socio e Controparte_3 successivamente individualmente, ha posseduto, almeno a decorrere dall'anno 1994 e sino all'attualità, in modo pacifico, pubblico e non contestato, l'immobile, rappresentato da un'unica area fabbricabile, contraddistinto al N.C.T. del Comune di Posada al Foglio 77 (ex
59), particelle 221 e 222;
b) accertare e dichiarare l'avvenuto spoglio, in suo danno, del possesso della porzione di terreno recintata dai resistenti corrispondente alla particella 222 del foglio 77 del Comune di
Posada, reintegrando la parte ricorrente nella precedente situazione di fatto;
c) per l'effetto, ordinare ai resistenti di rimuovere qualsiasi ostacolo che si frapponga al pacifico e indisturbato possesso da parte del ricorrente della porzione di immobile per cui è causa, ordinando a questi ultimi, in particolare, di ripristinare il preesistente stato dei luoghi mediante la rimozione della rete metallica e il riposizionamento della medesima nella posizione originaria ovvero sul muro in blocchi di cemento posto sul confine tra i due lotti, nonché mediante la chiusura del varco di accesso realizzato sul medesimo muro di confine;
Nel Merito:
d) all'esito dell'ordinaria istruttoria, reintegrare il ricorrente nel pieno e pacifico possesso del bene del quale è stato spogliato e per l'effetto condannare i resistenti a rimuovere definitivamente le opere di cui in precedenza ed a risarcire il danno patito dal medesimo ricorrente per la mancata utilizzabilità sul fondo.
e) con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi di giudizio”.
Nell'interesse dei convenuti (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.5.2025):
“a) Rigettare la domanda ricorrente, in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
b) Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 25.7.2023 in cancelleria, - con Parte_1
decreto inaudita altera parte o previa instaurazione del contraddittorio – ha chiesto che questo Tribunale ordinasse a e “di Controparte_4 Controparte_2
rimuovere qualsiasi ostacolo che si frapponga al pacifico e indisturbato possesso da parte
del ricorrente della porzione di immobile per cui è causa, ordinando a questi ultimi, in
particolare, di ripristinare il preesistente stato dei luoghi mediante la rimozione della rete
metallica e il riposizionamento della medesima nella posizione originaria ovvero sul
muro in blocchi di cemento posto sul confine tra i due lotti, nonché mediante la chiusura
del varco di accesso realizzato sul medesimo muro di confine”, sostenendo quanto segue:
a. dall'anno 1994 esso ricorrente era pacificamente, pubblicamente e inequivocamente possessore dell'area edificabile censita nel N.C.E.U. del Comune
di Posada al foglio 77 (già foglio 59), particelle 221 e 222, sulla quale, insieme al proprio socio , aveva realizzato “muri di sostegno fondazioni Controparte_3
in cemento armato” finalizzati alla sopraelevazione per la realizzazione di quattro unità immobiliari, i cui lavori di movimento terra erano stati ultimati nel 1999;
b. tra i mesi di giugno e dicembre 2004, su richiesta di , Controparte_1
proprietario del lotto confinante con la particella 222, esso ricorrente aveva
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 realizzato a propria cura e spese un muro in cemento armato in aderenza al fabbricato del convenuto, per evitare che quest'ultimo subisse danni a seguito dei lavori edilizi menzionati nel punto che precede;
c. il 20.7.2023, recatosi sui luoghi di causa, esso ricorrente aveva constatato l'avvenuta demolizione di porzione del muretto in blocchi di cemento posto sul confine tra i due lotti – muretto che era rimasto integro fino al giorno precedente -
e l'avanzamento della rete (inizialmente posta sopra lo stesso muro) verso il proprio terreno – con conseguente riduzione dell'area corrispondente alla particella
222 di circa cento mq.;
d. nonostante le richieste avanzate da esso ricorrente, i convenuti si erano rifiutati di ridurre in pristino stato i luoghi;
e. a suo dire, il contegno dei convenuti integrava uno spoglio violento e clandestino.
Il ricorrente ha preannunciato che nel successivo giudizio di merito avrebbe chiesto la conferma dell'ordinanza interdittale e la condanna dei convenuti a risarcirgli i pregiudizi subiti in conseguenza dello spoglio perpetrato ai suoi danni.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.9.2023, e Controparte_2 CP_4
hanno chiesto il rigetto della domanda possessoria formulata nei loro
[...]
confronti da , sostenendo quanto segue: Parte_1
a. essi convenuti erano gli unici proprietari e possessori dell'area censita nel
N.C.E.U. del Comune di Posada al foglio 77 (già foglio 59), particella 222,
confinante con la propria abitazione, come peraltro – ad colorandam possessionem
– giudizialmente riconosciuto nella sentenza n. 61 del 21.1.2016, con cui questo
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 Tribunale aveva accertato l'intervenuta usucapione del diritto dominicale in loro favore su detto fondo;
b. durante l'esecuzione – in tempi remoti – dei lavori per la costruzione di alcune unità immobiliari e di movimento terra sulla confinante particella 221 di sua proprietà, nell'effettuare lo sbancamento, aveva arrecato danni al Parte_1
fabbricato di essi convenuti, pregiudizi che nel 2004 avevano reso necessaria l'edificazione di un muro di contenimento in cemento armato, realizzato dal ricorrente;
c. solo per l'edificazione del muro menzionato nel punto che precede e, talvolta, per accedere alla particella 221, nella quale stava eseguendo i lavori edilizi menzionati nell'atto introduttivo, il ricorrente era transitato nella particella 222, su autorizzazione di essi convenuti;
d. essi convenuti non avevano quindi commesso alcuno spoglio violento o clandestino, essendosi limitati ad esercitare legittimamente le loro prerogative dominicali.
3. All'esito dell'istruttoria, espletata nelle udienze del 12.9.2023 e del 12.10.2023 – nelle quali sono stati sentiti liberamente e la convenuta , Parte_1 Controparte_2
oltre ad essere stati interrogati due testimoni di parte ricorrente, Testimone_1
e (mentre non è stato esaminato alcun testimone per parte
[...] Testimone_2
convenuta, i cui legali si erano limitati a rilevarne la mancata comparizione) – con ordinanza pronunciata il 18.12.2023, il giudice ha così disposto:
“8. rigetta la domanda possessoria formulata da;
Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
9. condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
le spese processuali, così liquidate:
€ 283,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 176,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 194,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.079,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge”.
4. In seguito al reclamo proposto da ai sensi degli artt. 669 terdecies e 703, Parte_1
comma 3, c.p.c. – procedimento (n. R.G. 2/2024) nel quale le parti hanno insistito nelle medesime ragioni in fatto e in diritto articolate nella precedente fase monocratica – con ordinanza pronunciata il 5.4.2024, questo Tribunale, in composizione collegiale, ha respinto il gravame.
5. Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., depositata il 31.5.2024, ha chiesto Parte_1
la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella fase interdittale.
6. Con comparsa di risposta, depositata il 2.9.2024, e Controparte_2 CP_1
hanno richiamato le ragioni già esposte nella fase sommaria, insistendo nel
[...]
rigetto della domanda possessoria.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso le istanze istruttorie formulate dall'attore (interrogatorio formale dei convenuti e prova per testimoni, su tutti i capitoli formulati, fatta eccezione, quanto a quest'ultima per il capitolo 2).
8. Nell'udienza del 9.1.2025 i convenuti hanno reso l'interrogatorio formale e sono stati
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 esaminati dei testimoni di parte attrice, e . Testimone_3 Tes_4
9. Nell'udienza del 20.2.2025, all'esito dell'esame dei restanti testimoni di parte attrice
( e ), il giudice ha rinviato all'udienza del 22.5.2025, Tes_5 Testimone_6
per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
assegnando alle parti il termine del 12.5.2025 per il deposito di note conclusive.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna,
previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di reclamo (n. R.G. 2/2014),
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
11. La domanda di reintegrazione nel possesso formulata da deve essere accolta. Parte_1
11.1 Nell'art. 1140 c.c. primo periodo, si legge che “Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto
reale”.
11.2 Come chiarito dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio possessorio “è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di
fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale;
sicché
l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del
possesso (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020, Rv.
659689 – 01; Cass. Sez. 2, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Sez. 2, n. 21233 del 2009)”
(Cass. n. 26430/2023).
Ai fini della valutazione di fondatezza delle azioni di reintegrazione e manutenzione
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 nel possesso, siccome dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sebbene caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono necessari e sufficienti “soltanto, dunque, la deduzione e l'accertamento,
rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte
dell'attore, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia
i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale” (cfr.: Cass., sez.
11, sent. 15 maggio 1998, n. 4908; Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 luglio 1997, n. 6093)”
(Cass. n. 24026/2004), essendo stato costantemente affermato che “il possesso (o
compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non
presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo
sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'esercizio del possesso sull'intero fondo, una
relazione con il bene unitariamente considerato, che, indipendentemente dal
compimento di atti di potere su ogni singola zona, può anche manifestarsi, per le
particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato sia pure rispetto ad
una sola parte, purché sia mantenuta come propria la cosa nella sua individualità
(Cass., Sez. 2, 28/3/2007, n. 7579; Cass., Sez. 2, 29/3/2006, n. 7267; Cass., Sez. 2,
20/4/2004, n. 7538)” (Cass. n. 25899/2024).
11.3 Alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata, deve pervenirsi a conclusioni opposte a quelle oggetto dell'ordinanza interdittale pronunciata il
18.12.2023, avendo fornito nella presente fase di merito prova idonea del Parte_1
possesso corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sulla porzione di terreno in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 contestazione, per le ragioni che seguono.
a. In base alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, come meglio descritta nel presente giudizio di merito:
i. il terreno oggetto dell'odierna domanda di reintegrazione ex art. 1168 c.c.,
censito nel NCT di Posada al foglio 77, particella 222, da un lato, confina con il fabbricato di proprietà di e Controparte_2 Controparte_1
e, dal lato opposto, ha sempre costituito corpo unico con l'attigua particella
221 (di cui non sono contestati il titolo dominicale e il possesso in capo al
), siccome mai divisi da reti o recinzioni;
Pt_1
ii. dal muro portante del suddetto fabbricato si diparte un muro di blocchi di cemento alto 1,10 cm. e distante circa 10 metri dalla zona su cui esso attore e il socio avevano effettuato i lavori di escavazione, lavori Controparte_3
finalizzati alla sopraelevazione per la realizzazione di quattro unità
immobiliari, i quali erano stati interrotti in conseguenza della morte del
[...]
, a seguito della quale esso attore aveva continuato ad esercitare il CP_3
potere di fatto uti dominus sul fondo “ove si trovano piante da frutto ed una
piccola struttura adibita a cucina rustica/taverna, utilizzata negli anni, sia
come deposito attrezzi sia come luogo di ristoro durante le giornate tese alla
pulizia e sistemazione del fondo”, nonché provvedendo “al taglio e raccolta
degli sterpi in attesa di riprendere i lavori, ovvero, in seguito vendere la sua
proprietà”, oltre a chiedere nel 2021 il rinnovo del titolo edilizio per la realizzazione delle unità abitative e di un altro accesso al terreno, al fine di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 evitare di transitare nei lotti adiacenti (derivanti dalla medesima lottizzazione e su cui vantava una servitù di passaggio) e di calare materiali e mezzi con una gru dalla sovrastante via Santa Caterina;
iii. il muro di blocchi di cemento sopra menzionato, che originariamente separava la corte dell'edificio dei convenuti dalla particella 222 – non insistendo su quest'ultima, come apparentemente risultante dalle fotografie versate in atti nella fase interdittale – ma dal quale, in seguito al suo parzialmente abbattimento in data 20.7.2023 da parte dei convenuti, questi ultimi hanno ricavato un accesso alla porzione di fondo in contestazione,
installando una recinzione tale da spogliare esso attore dal godimento di quest'ultima.
b. tali allegazioni hanno invero trovato conferma nel contenuto delle concordi dichiarazioni rese dai testimoni citati dall'attore ed interrogati nelle udienze del
9.1.2025 e del 20.2.2025, rispettivamente:
i. , nipote dell'attore, ha riferito di conoscere i luoghi di causa Testimone_3
“quantomeno dal 1994, forse anche dal 1993, sia per ragioni di convivialità
sia perché da ragazzino vi ho svolto qualche lavoretto per mio zio, qualche
mezza giornata. Io ho sempre conosciuto questo terreno, da quando era stato
acquistato con il professor eravamo andati a vederlo, anche per CP_3
qualche consiglio sulla bontà dell'acquisto, l'ho sempre visto come unico
terreno; ricordo che era stata prevista l'edificazione di quattro o sei unità
immobiliari, delle quali era stata fatta solo una. C'erano solo i muretti in
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 cemento armato che erano stati costruiti per la futura edificazione.
Riconosco i luoghi nella fotografia che mi viene esibita, ribadisco che non
erano presenti recinzioni o muretti divisori (pagina 17, doc. 8 istanza di
prosecuzione), né tantomeno l'apertura raffigurata nella fotografia che mi
viene esibita (doc. 8, pagina 10 dell'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. di
parte attrice)”, nonché di essersi ivi recato nel 2021, in qualità di avvocato incaricato dal GIUA per curare la pratica del rinnovo del titolo edilizio
(“c'erano attrezzature e materiali edili, anche tubi innocenti appoggiati su
un'impalcatura a livello stradale con il cartello “Vendesi”. Preciso che al
terreno si accede calando una scala dalla via Santa Caterina, oppure
facendo il giro su una specie di terrapieno sito sulla destra guardano il lotto
dalla strada. Preciso che le attrezzature erano poggiate tra i due muretti di
cemento armato che si vedono nelle fotografie o tra l'ultimo muretto e il
fabbricato dei signori ”) e nell'aprile 2023 (“ho visto che erano state CP_2
portate via le attrezzature e i blocchetti, forse c'era ancora il cartello
vendesi, non c'erano reti o muri divisori”);
ii. ha affermato conoscere i luoghi di causa “da prima del Tes_4
2000” e di avervi effettuato “lavori nella porzione vicina al fabbricato posto
a sinistra della fotografia che mi viene esibita (doc. 8, pagina 17 dell'istanza
ex art. 703, comma 4, c.p.c. di parte attrice. Da quando ho iniziato a
frequentare i luoghi il terreno era sempre unico, non c'erano muri o
recinzioni”, lavori consistenti nel “caricare materiale edile, ponteggi o roba
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 del genere, per portarlo via”, nonché, pur non ricordando di esservisi recato nel novembre 2022 per la pulizia dalle erbacce e la potatura delle piante di agrumi (oggetto del capitolo 4 formulato dall'attore nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), ha riferito come si fosse occupato della rimozione di circa cinquanta blocchi di cemento e dieci cavalle da ponteggio in ferro nel precedente mese di settembre 2022 (“lo ricordo perché
prima eravamo alla vigna del signor , mentre la settimana successiva Pt_1
siamo andati nel terreno a rimuovere quei blocchi di cemento e le cavalle da
ponteggio, il ponteggio era appoggiato sulla casa con i mattoni rossi. Il
materiale l'abbiamo portato via col camion-gru, da giù li abbiamo imbragati
e poi portati sulla strada”);
iii. ha dichiarato di conoscere “i luoghi di causa perché mi Tes_5
interessava acquistarli nel 2023, prima non c'ero mai andato. Non ricordo
esattamente la data, era primavera. Riconosco i luoghi raffigurati nella
fotografia che mi viene esibita (doc. 8 istanza 703, comma 4, c.p.c. di parte
attrice, pagina 17), nell'occasione che ho citato prima ho visto il terreno
dall'alto, poi siamo scesi dalla scalinata che inizia all'altezza della strada,
ero con e , abbiamo fatto un giro per il Persona_1 Parte_1
terreno, non ho visto muretti che lo dividevano, a parte quelli che al confine
con la strada, non c'erano reti, né recinzioni. Preciso che non siamo entrati
nella parte sinistra della foto che mi è stata già esibita, siamo scesi dalla
scalinata e siamo andati a destra”, concludendo di essersi recato per l'ultima
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 volta nel terreno in questione nell'aprile del 2023, occasione in cui il fondo
“era uguale a come l'avevo visto la volta precedente, poi non ci sono più
tornato”;
iv. ha riferito di conoscere “Conosco il terreno perché vi Testimone_6
ho lavorato parecchi anni fa, quando stavo facendo le costruzioni nella
strada lì a fianco, via Santa Caterina, scendevamo anche nel terreno perché
c'era una casetta, per mangiare un panino e ripararci. Preciso che si tratta
degli anni 1999-2000. Preciso che entravo perché lavoravo nella ditta di mio
zio e quello era il suo terreno. Preciso che abbiamo realizzato le fondamenta
e i muri delle costruzioni e poi ci siamo andati anche negli anni successivi
per pulire le erbacce. Il terreno all'inizio era tutto unico, non c'erano
muretti, né reti né recinzioni, confinava con una casa rossa di mattoni, che
riconosco raffigurata nella fotografia che mi viene esibita (doc. 8 istanza
703, comma 4, c.p.c. di parte attrice, pagina 17), preciso che per fare i lavori
passavamo anche a fianco alla casa, in questo tratto di terreno non ho mai
visto altre persone oltre a mio zio, che era il proprietario”.
c. Dell'attendibilità dei predetti testimoni non v'è ragione di dubitare – richiamato,
per quanto concerne e , entrambi nipoti Testimone_3 Testimone_6
dell'attore, l'insegnamento secondo cui “non sussiste alcun principio di necessaria
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una
delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c.
per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, secondo cui non può
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice
del merito desuma la perdita di credibilità” (tra le tante Cass. n. 6001/2023) –
risultando invero le circostanze riferite da questi ultimi decisamente più credibili rispetto alle argomentazioni addotte dai convenuti, in considerazione della complessiva evidenza disponibile, in particolare:
i. in sede di interrogatorio formale, oltre a contestare il possesso uti dominus
vantato dall'attore ha riferito che “in tutti questi Controparte_2
anni lui sarà entrato due o tre volte nel suo terreno, nel nostro non c'è mai
entrato”, mentre, a detta di “il sig. entrava solo Controparte_1 Pt_1
nella sua parte”), i convenuti hanno affermato che le particelle 222 e 221
erano separate da una rete preesistente (realizzata dal loro zio, precedente proprietario del lotto, intorno alla fine degli anni '80), la quale era stata smantellata dall'attore nel periodo (evidentemente compreso tra la metà degli anni '90 e i primi anni del 2000) in cui aveva effettuato i lavori di sbancamento e movimento-terra;
ii. la presenza della rete menzionata nel punto che precede è rimasta alla stregua di mera allegazione, laddove nella fase sommaria monocratica i convenuti si sono limitati ad indicare i nominativi di due testimoni, non comparsi all'udienza del 12.10.2023 – e la cui intimazione non è stata neppure documentata– mentre nel presente giudizio di merito non hanno neppure dedotto prove orali a sostegno del potere di fatto vantato dai medesimi sulla porzione di terreno oggetto di causa;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 iii. oltre che priva di riscontro, l'eventuale rispondenza al vero dell'allegazione relativa alla rete si appalesa:
o scarsamente credibile, laddove dalle fotografie versate in atti (con specifico riferimento a quelle raffigurate nelle pagine 5-6-8 del doc. 8
prodotto a corredo dell'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c. depositata dall'attore il 31.5.2024) emerge come il muro nel quale è stata realizzata l'apertura per l'accesso alla particella 222 si trova a pochi metri di distanza dal fabbricato di proprietà dei convenuti, del quale, siccome privo di aperture fino al mese di giugno 2023, non è ravvisabile altra funzione se non quella di delimitare il confine tra il fondo dei convenuti e quello degli attori, i quali non hanno neppure indicato da quale punto accedessero originariamente al terreno, ossia prima della realizzazione del varco;
o irrilevante, poiché, non avendo neppure allegato l'attivazione di qualsivoglia tutela giudiziale (in primis, un'azione possessoria) avverso l'atto di rimozione della rete ascritto all'attore, da tale momento quest'ultimo avrebbe comunque avuto libero accesso al fondo, accesso confermato dai testimoni menzionati nel punto b che precede;
d. è inoltre priva di rilevanza nel presente giudizio la sentenza n. 61 del 21.1.2016,
con cui questo Tribunale aveva accertato l'intervenuta usucapione del diritto dominicale in favore dei convenuti, non già in quanto non opponibile all'odierno attore, siccome non convenuto nel relativo giudizio (n. R.G. 785/2014) – attesa
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 l'efficacia erga omnes della pronuncia ex art. 1158 c.c. – quanto perché la medesima contiene l'accertamento del possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in capo ai convenuti fino all'anno 2016, non anche, ovviamente,
riguardo al periodo successivo, in cui, a fronte del solido compendio probatorio offerto dall'attore nella presente fase di merito, come detto, i convenuti non hanno neppure chiesto l'ammissione di prova per testimoni a conferma dei loro assunti.
11.4 Accertato il possesso uti dominus in capo all'attore, deve ora aversi riguardo al lamentato spoglio, in ordine a cui è sufficiente osservare che sono ravvisabili entrambi i relativi requisitivi costituitivi, ossia:
a. l'elemento materiale, laddove, oltre ad essere stato riferito dai testimoni citati dall'attore, in sede di interrogatorio formale i convenuti hanno espressamente riconosciuto di avere realizzato il varco nel muretto di confine e di aver apposto la rete volta a separare la particella 222 dalla particella 221 – così precludendo a di accedere al fondo fino a quel momento posseduto uti dominus – Parte_1
nel giugno del 2023;
a. l'animus spoliandi, insito nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, ossia nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/2005), volontarietà che emerge ictu oculi, sia dalle stesse dichiarazioni rese dai convenuti, sia dalla tipologia di condotta posta in essere dai medesimi, chiaramente espressiva della coscienza e volontà di precludere al ricorrente l'accesso al terreno, elemento soggettivo che sussisterebbe quand'anche gli autori avessero agito nella convinzione di operare secondo diritto
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 (Cass. n. 26430/2023, n. 14797/2017, n. 2316/2011);
è infatti noto che nel procedimento possessorio, l'eccezione “feci sed iure feci,
è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di
un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto,
in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso
desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del
corrispondente diritto reale” (Cass. n, 4547/2023, n. 4198/2016, n. 1795/2007) e,
nel caso in esame, i convenuti non hanno provato alcun potere di fatto ex art. 1140
c.c. incompatibile con quello vantato (e dimostrato) dall'attore.
11.5 L'ordinanza interdittale monocratica del 18.12.2023 e l'ordinanza di rigetto del reclamo pronunciata dal Collegio il 5.4.2024 debbono quindi essere revocate, con contestuale accoglimento della proposta domanda di reintegrazione nel possesso.
12. La domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta, poiché: Parte_1
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è
suscettibile di risarcimento il pregiudizio arrecato al diritto di godere in modo
pieno ed esclusivo della cosa stessa, spettante al proprietario, e ha configurato «la
concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del
diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire»; si è chiarito, però, che
al titolare del diritto dominicale è richiesta, innanzitutto, una precisa allegazione
(suscettibile di specifica contestazione) circa la concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa e, cioè, riguardante la perdita
attinente al godimento, indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 ad altri) o anche diretto, del bene, perché il «non uso, il quale è pure una
caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento»; inoltre,
l'attore deve provare il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo
rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
se soddisfatti gli oneri di
allegazione e prova (anche per presunzioni), sia nel caso di godimento diretto, sia
in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai
sensi dell'art. 1226 cod. civ.” (Cass. n. 14381/2924, SS.UU. 36345/2022);
b. nel caso in esame, la pretesa risarcitoria è stata unicamente menzionata nelle conclusioni rassegnate da nei suoi scritti difensivi, mentre in questi Parte_1
ultimi non è rinvenibile alcuna argomentazione sul punto, né tantomeno allegazioni relative al concreto godimento diretto o indiretto del fondo precluso all'attore;
c. l'unica circostanza valutabile in tal senso riguarda la natura di area edificabile della porzione di terreno in contestazione e l'attività ivi svolta dall'attore fino al
2004, la quale tuttavia non giustifica alcun ristoro in conseguenza dell'accertata lesione possessoria, sia perché dalle stesse affermazioni dell'attore non risulta che quest'ultimo abbia ottenuto il rinnovo del titolo edilizio (risulta prodotta unicamente la PEC inviata al Comune di Posada il 21.5.2021, doc. 2 istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c.), sia perché, allo stato, legittimati a chiedere il permesso di costruire sono unicamente i convenuti, quali titolari del diritto dominicale sulla particella 222, in virtù della sopra menzionata sentenza n. 61/2016 di questo
Tribunale, pronuncia la cui efficacia perdurerà quantomeno fino alla sua eventuale
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 caducazione in ipotesi di accoglimento dell'opposizione di terzo proposta dall'odierno attore.
13. Le spese processuali delle fasi sommarie (monocratica e collegiale) e della presente fase di merito debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle nella misura di quattro quinti a carico dei convenuti e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
compensandole per il quinto residuo, considerata la rilevanza trascurabile della (infondata)
domanda risarcitoria formulata dall'attore (la quale non ha peraltro comportato alcun appesantimento processuale, non avendo le parti argomentato sul punto) rispetto alla
(fondata) domanda di reintegrazione nel possesso, con conseguente maggiore soccombenza dei convenuti.
Alla liquidazione di tutte le fasi (sommarie e di merito), contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a 1.100,00 euro (con applicazione, per le fasi sommarie, monocratica e collegiale, dei valori relativi ai procedimenti cautelari) – ai sensi dell'art. 15 c.p.c., alla luce dell'insegnamento secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di
avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal
fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la
valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto
sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore
indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano
elementi per la stima” (Cass. n. 24644/2011), valore ottenuto moltiplicando per 200 il
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 reddito dominicale del terreno in contestazione (0,20 euro), come risultante dalla visura storica catastale prodotta dall'attore a corredo dell'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c.),
elemento ignoto nella fase sommaria (circostanza che aveva comportato l'individuazione del valore della causa come indeterminabile), così ottenendosi il risultato di (0,20x200=)
40,00 euro) – in particolare:
a. quanto alla fase sommaria monocratica:
i. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva,
atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
ii. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che le prove orali sono state assunte in un'unica udienza e con l'esame di due soli testimoni;
iii. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase decisionale, poiché
nelle rispettive note conclusive e di replica le parti si sono limitate ad insistere nelle domande, eccezioni e conclusioni formulate nei loro precedenti scritti difensivi.
b. riguardo alla fase di reclamo, senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva (per le medesime ragioni esposte nel punto che precede) e con riduzione della metà per quelli della fase decisionale (il Collegio si è riservato alla prima udienza, senza assegnare un termine per note conclusive, peraltro neppure chiesto dalle parti), mentre, non essendo stata svolta attività istruttoria o di trattazione, non competono alla parte attrice compensi per detta fase;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 c. quanto alla presente fase di merito, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
i. per le fasi di studio e introduttiva, attesa là più pregnante specificazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del vantato possesso rispetto alla fase interdittale;
ii. per la fase istruttoria, caratterizzata dall'interrogatorio formale dei convenuti e dall'esame di quattro testimoni su diversi capitoli formulati, testimoni le cui dichiarazioni sono state determinanti ai fini della decisione;
iii. per la fase decisionale, considerato che l'attore ha regolarmente depositato le note conclusive entro il termine assegnato.
Non compete all'attore l'aumento per la difesa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante l'identità di difese articolate avverso i due convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca l'ordinanza interdittale pronunciata il 18.12.2023 nella presente causa e l'ordinanza pronunciata il 5.4.2024 da questo Tribunale, in composizione collegiale (n. R.G. 2/2024);
ii. condanna e a reintegrare Controparte_2 Controparte_5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 l'attore nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul terreno sito a Posada ed attualmente censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 77, particella 222 e, in particolare, a:
o rimuovere la rete raffigurata nelle fotografie allegate all'istanza ex
art. 703, comma 4, c.p.c. depositata il 31.5.2024 (doc. 8, pagina 2),
eventualmente apponendo quest'ultima sul muro in blocchi di cemento (pag. 6 del predetto doc. 8) posto al confine tra la particella
222 e la loro proprietà;
o chiudere il varco di accesso realizzato nel suddetto muro di confine;
b. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
c. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_5
rimborsare a i quattro quinti delle spese processuali della fase Parte_1
interdittale monocratica, con compensazione del quinto residuo, così liquidate:
€ 210,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 142,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 105,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 21,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 48,95 per spese di notifica;
€ 659,45 totali;
€ 527,56 complessivi (con compensazione di un quinto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_5
rimborsare a i quattro quinti delle spese processuali del procedimento Parte_1
di reclamo n. R.G. 2/2024, con compensazione del quinto residuo, così liquidate
€ 210,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 € 142,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 52,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 147,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 578,50 totali;
€ 462,80 complessivi (con compensazione di un quinto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_5
rimborsare a i quattro quinti delle spese processuali della presente fase Parte_1
di merito, con compensazione del quinto residuo, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 662,00 totali;
€ 529,60 complessivi (con compensazione di un quinto), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 740/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24