Articolo 5 della Legge 29 gennaio 1994, n. 87
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 febbraio 1994
Art. 5. 1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1994
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