Art. 5. 1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.
Versione
6 febbraio 1994
6 febbraio 1994
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2003, n. 13367Provvedimento: […] c) per il periodo successivo doveva analogamente concludersi per effetto del disposto di una serie di decreti-legge reiterati nel tempo e per ultimo di quello numero 98 del 1995, convertito nella legge numero 204 del 1995, il cui articolo 13 aveva protratto fino al 31 dicembre 1995 la disciplina dettata dalla legge numero 829 del 1973 in materia di cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri dello Stato, disponendo anche che la società Ferrovie dello Stato succedesse all'ente previdenziale nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge numero 87 del 1994, derogandosi così rispetto alla norma generale contenuta nella legge numero 297 del 1982. […]Leggi di più...
- vigenza fino al 31 dicembre 1995·
- fondamento·
- indennità di buonuscita·
- applicabilità·
- trattenuta prevista dall'art. 36 n. 1·
- disciplina legale ex art. 14 e 36 legge n. 829 del 1973·
- dipendenti delle ferrovie dello stato·
- trattenuta prevista dall'art 36 n. 1·
- impiegati e agenti delle ferrovie dello stato·
- di fine rapporto di lavoro·
- trattamento economico·
- impiego pubblico·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- indennità