Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La RT di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3790 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, cessazione degli effetti civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via G. Bruno n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Amore (c.f. che la rappresenta e difende in forza di mandato in C.F._2
atti. Per le comunicazioni:
fax: 081.3425896; pec: Email_1
Appellante
E
nato a [...] il [...] (cf. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in San Giorgio a Cremano alla via Alessandro Manzoni n.24, presso lo studio dell'Avv.
Ciro Vaccaro ( cf ), che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti. C.F._4
Per le comunicazioni:
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi integralmente agli atti e chiedendo il totale accoglimento delle richieste negli stessi rispettivamente formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.10.2003 e vevano contratto matrimonio Parte_2 Controparte_1
Per_ concordatario e dallo stesso erano nate le figlie in data 30.3.2004 e il 23.8.2011. Per_2
Successivamente, con ricorso depositato il 15.3.2018, la aveva chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione giudiziale tra i coniugi, rappresentando che la loro unione - dopo anni sereni - era divenuta insostenibile a causa della condotta violenta ed irascibile del marito, il quale aveva trascurato i suoi doveri coniugali e si era allontanato dalla casa familiare nel dicembre 2017 lasciando nella disperazione lei e le figlie. La aveva altresì evidenziato che il marito era un militare Parte_1
dipendente del Ministero della difesa, mentre lei era casalinga.
La predetta aveva quindi concluso chiedendo: che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito;
che venisse disposto l'affido congiunto delle minori collocate presso di lei, previa determinazione a carico della controparte di un contributo al mantenimento di euro 700,00 mensili per entrambe le figlie, oltre all'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 400,00 mensili.
Il si era costituito e, pur aderendo alla domanda di separazione, aveva confutato le CP_1 argomentazioni della controparte ed aveva chiesto, tra l'altro, che la stessa fosse pronunciata con addebito a carico della moglie in quanto quest'ultima - con il suo carattere e la sua ossessiva gelosia
- aveva reso intollerabile la convivenza.
Nel corso del giudizio di separazione le parti erano addivenute ad un accordo, che avevano sottoscritto all'udienza del 10.9.19. Con la sentenza n. 9283/19 del 21.10.19 il Tribunale aveva quindi pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto, in forza del quale - previa rinuncia da parte di entrambi all'addebito reciprocamente richiesto - avevano convenuto: l'affido condiviso delle figlie;
la residenza privilegiata delle stesse presso la madre;
la disciplina delle visite in favore del padre;
il riconoscimento alla di un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a Parte_1
complessivi euro 600,00 mensili con il 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno di mantenimento in favore della predetta pari all'importo di euro 150,00 mensili;
in entrambi i casi oltre rivalutazione istat.
Il 9.12.20 il aveva proposto ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio ed a fondamento dello stesso aveva rappresentato che il rapporto coniugale era stato caratterizzato da aspri ed insanabili contrasti tra le parti, frutto di incomprensioni e della condotta della che - anche dopo la separazione - era stata ostile ed umiliante e tale da determinare Parte_1
tra loro incomunicabilità e conflittualità, che avevano minato il rapporto tra il padre e le figlie. In particolare la predetta - non riuscendo a superare l'astio che provava nei suoi confronti - aveva frapposto continui ostacoli ai rapporti padre-figlie, e ciò nonostante l'accordo raggiunto in sede di separazione e la nuova relazione con il compagno dal quale aveva avuto anche un altro figlio.
Il aveva quindi concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, nonchè: l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori;
la residenza privilegiata delle predette presso la madre;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore delle figlie da operarsi sulla scorta della sua effettiva disponibilità economica, con eventuale conferma dell'importo già previsto in sede di separazione nell'ammontare di euro 600,00.
Ancora, il aveva rilevato che doveva essere escluso il riconoscimento dell'assegno CP_1
divorzile in favore della , non sussistendone i presupposti in quanto la predetta aveva un Parte_1 rapporto stabile con un'altra persona dalla quale aveva avuto un figlio e con la quale aveva instaurato una convivenza formando una famiglia di fatto, con conseguente miglioramento della sua situazione economica.
Si era costituita la , la quale aveva contestato la avversa ricostruzione dei fatti, Parte_1
significando che la causa della fine del matrimonio era da attribuire esclusivamente al il CP_1
quale aveva sempre posto in essere un atteggiamento aggressivo e violento nei suoi confronti ed aveva utilizzato ogni pretesto per litigare, manifestando un distacco fisico ed emotivo che aveva determinato in lei una frustrazione soprattutto nel campo sessuale, sentendosi inadeguata e non desiderata. Inoltre, erano nati in lei dei sospetti circa le attitudini sessuali del coniuge, divenuti più insistenti quando il predetto aveva stretto una particolare amicizia con un uomo. Alla sua richiesta insistente di spiegazioni il aveva avuto reazioni aggressive, arrivando a lasciare la casa coniugale e ad CP_1
abbandonare la moglie e le figlie.
La aveva inoltre ricordato, tra i tanti episodi di violenza posti in essere dal coniuge ai Parte_1
suoi danni, che in una occasione -alla presenza di testimoni ed in un luogo pubblico - il si CP_1
era scagliato contro di lei aggredendola fisicamente e provocandole lesioni personali, tanto da costringerla a sporgere denuncia (immediatamente catalogata come codice rosso ), con conseguente apertura di una procedura penale a carico del predetto, che a seguito di quanto sopra era stato rinviato a giudizio.
La resistente aveva altresì sottolineato che si era sempre occupata della famiglia ed in particolare della prima figlia, affetta da disabilità certificata, che necessitava di cure ed attenzioni particolari.
In ordine poi all'aspetto economico la aveva posto in evidenza che la mera convivenza Parte_1
non determinava automaticamente il venir meno del diritto all'assegno divorzile e che comunque - essendosi sempre occupata della famiglia e delle figlie, come a tutt'oggi faceva - non aveva la possibilità di andare a lavorare. A quanto sopra doveva poi aggiungersi che le era stata riconosciuta una invalidità al 75%.
In ragione di quanto esposto la predetta aveva quindi chiesto in via riconvenzionale l'assegnazione in suo favore dell'assegno divorzile nella misura di €150,00 mensili, oltre alle spese di lite.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali e disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era stata decisa con la sentenza n.2201/23 depositata l'1.3.23, con la quale il primo giudice - sulla scorta delle esposte argomentazioni che qui si intendono per richiamate - aveva ritenuto che potesse
Per_ confermarsi l'affido condiviso della figlia minore ( in quanto era oramai divenuta Per_2
maggiorenne ) ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata della stessa presso la madre, lasciando le visite alla libera determinazione delle parti.
Per quanto riguardava il mantenimento delle figlie, il predetto giudicante aveva ritenuto di lasciare invariata la somma mensile complessiva di euro 600,00 oltre rivalutazione istat già stabilita in sede di separazione, dato il poco tempo trascorso dalla relativa sentenza, cui dovevano aggiungersi le spese straordinarie.
In ordine poi all'assegno divorzile, il primo giudice aveva ritenuto che non ne sussistessero i presupposti in quanto: - la non aveva precisato a quali aspirazioni personali avesse Parte_1
rinunciato per seguire il marito militare;
- il tempo trascorso a Torino era stato limitato ad un breve
Per_ periodo, in quanto al primo compleanno della figlia il resistente aveva ottenuto il trasferimento a Napoli;
- era riuscita comunque a lavorare pur con le difficoltà legate alle condizioni della predetta figlia, per poi abbandonare il lavoro in occasione della seconda gravidanza;
- il matrimonio era entrato in crisi pochi anni dopo, nel 2017; - nulla aveva riferito in ordine all'inizio della nuova convivenza, all'età del terzogenito ed alla occupazione del compagno, essendosi limitata ad affermare che si era dedicata alla maternità ed era invalida al 75%.
In relazione a tale ultimo aspetto il primo giudice aveva osservato che alla non risultava Parte_1
essere stata riconosciuta alcuna prestazione assistenziale e ciò verosimilmente per il superamento dei limiti reddituali.
Ancora, la resistente non aveva depositato alcuna documentazione reddituale ed inoltre doveva considerarsi che l'assegno euro 150,00 a lei riconosciuto in sede di separazione, rappresentava quella componente assistenziale - alimentare che andava esclusa, in ragione della nuova convivenza dalla stessa intrapresa.
Il giudicante aveva infine compensato le spese di lite per il 50% , ponendole a carico della Parte_1
per la restante metà.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la ponendo a fondamento dello stesso i Parte_1
seguenti motivi:
i) Violazione del disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ii) violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.,
iii) Erronea applicazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione e violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6;
iv) violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello disposto la compensazione per la metà delle spese di giudizio.
A seguito di quanto esposto, a fondamento delle proprie doglianze che saranno esaminate nel prosieguo, l'appellante ha concluso chiedendo:
a) la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2201/2023, pubblicata il 01.03.2023 respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte al versamento della somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della;
Parte_2
c) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Si è costituito il quale ha dedotto che i fatti riportati nell'avverso appello non Controparte_1
risultavano corrispondenti al vero e che le motivazioni poste a sostegno dello stesso erano palesemente infondate. Inoltre, le avverse argomentazioni si fondavano su dati imprecisi, valutazioni erronee e mere supposizioni, né la aveva fornito alcuna valida prova in grado di Parte_1
supportare quanto da lei articolato.
Il ha inoltre rilevato che le avverse doglianze, oltre ad essere infondate erano comunque CP_1
il frutto di una erronea comprensione ed interpretazione di quanto scritto dal giudice di prime cure, la cui decisione era appieno condivisibile. Quanto sopra, con particolare riferimento alle argomentazioni con le quali era stata disattesa la richiesta di assegno divorzile formulata dalla
, afferenti alla circostanza che la stessa aveva intrapreso una nuova convivenza more Parte_1
uxorio, aveva avuto un altro figlio e dato vita alla c.d. famiglia di fatto, consolidando così un vero e proprio nucleo familiare.
La inoltre non aveva provato che l'eventuale rilevante disparità tra le condizioni Parte_1
economico - patrimoniali dei coniugi dipendesse dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, avendo del resto la predetta dichiarato -al contrario- di essere riuscita comunque a lavorare.
Infine, era infondato anche il motivo di doglianza relativo alla presunta violazione degli articoli 91 e
92 c.p.c. in relazione all'art 360 c.p.c, comma 1 , n° 4 per avere il Giudice di prime cure disposto la compensazione per metà delle spese di giudizio.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto dell'appello perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto, nonché sfornito di alcun elemento probatorio e dunque meramente pretestuoso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese vinte per il doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con ordinanza del
13.11.2024, questa RT ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso si devono ora esaminare i motivi posti a fondamento del gravame in esame, tenendo presente che lo stesso è finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui con la stessa è stato denegato il riconoscimento dell'appello divorzile in favore della predetta. i) Violazione del disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
L'appellante ha argomentato, a sostegno di tale doglianza, che il primo Giudice aveva fondato la propria sentenza su motivazioni supposte e non certe, interpretando in un unico verso le informazioni parzialmente valutate.
A conforto di tale affermazione la predetta ha specificato che detto giudicante alla pagina 2 ultimo capoverso aveva scritto: “Evidenziava (parte resistente) inoltre la pendenza ai danni del CP_1 di un procedimento penale di cui non forniva estremi… comunque, derivante da una denuncia presentata prima della pronuncia della separazione conclusa con un accordo e rinuncia alle richieste di addebito.”, precisando che si era trattato di una mera supposizione circa il fatto che la denuncia richiamata nel giudizio di divorzio fosse una di quelle citate nel giudizio di separazione, mentre riguardava un altro episodio al quale erano seguiti una denuncia e l'instaurazione di un procedimento penale ancora in corso.
Orbene, ritiene questa RT di dover ricordare che nella propria comparsa di costituzione relativa al primo grado di giudizio la aveva affermato quanto segue. “….appare doveroso riportare Parte_1
e sottolineare tra i tanti il più importante episodio di violenza subito dalla sig.ra da parte Parte_1
del marito. Infatti, in presenza di testimoni e in un luogo pubblico il sig. sempre a causa CP_1
del suo atteggiamento ostile, si scagliava contro la sig.ra aggredendola fisicamente Parte_1
recandole lesioni personali tanto da costringere la comparente a sporgere denuncia (immediatamente catalogata come codice rosso), aprendo così una procedura penale a carico del il quale CP_1 veniva rinviato a giudizio!” Successivamente la predetta aveva allegato, alla memoria depositata l'11.3.2022, una denunzia – querela da lei sporta nei confronti del coniuge in data 13.3.2018, nella quale aveva lamentato di essere stata aggredita dal Nella stessa denunzia si menzionavano CP_1
due certificazioni mediche, l'una del 3.1.2018 relativa al fatto di cui alla querela, rilasciata da Villa
Betania - Napoli ed altra datata 5.3.2006 rilasciata dall'Ospedale Maria Vittoria di Torino. Va ancora precisato che il certificato medico del 3.1.2018 non risulta prodotto nel giudizio di primo e nemmeno nel presente grado. Il solo certificato del 5.3.2006 è stato invece prodotto in questa sede.
Si deve inoltre rilevare che non è stato indicato in modo puntuale ( ad esempio facendo riferimento alla data ed al luogo in cui lo stesso si sarebbe verificato) alcun ulteriore specifico episodio in cui la sarebbe stata aggredita, che comunque non risulta in alcun modo documentato. Parte_1
Quanto sopra si afferma al fine di chiarire che il primo giudice non avrebbe potuto fare riferimento ad episodi non menzionati e non documentati, ma solamente all'unico episodio di cui aveva avuto concreta notizia, avvenuto il 3.3.2018 ed oggetto della querela del 13.3.2018, che aveva del resto preceduto di soli due giorni la proposizione del ricorso per separazione da parte della predetta.
Quanto sopra è stato in ogni caso evidenziato da questa RT meramente per completezza, dato che non è ravvisabile alcun nesso ( invero nemmeno indicato) tra detta doglianza e la statuizione del primo giudice, oggetto del presente gravame.
Si deve ora esaminare quanto dedotto dalla appellante circa il fatto che alla pagina 3 la sentenza di primo grado aveva enunciato “…il nucleo familiare composto dalla resistente…vive in un appartamento nello stesso stabile ove vive il ricorrente unitamente alla madre.”. Orbene, la ha affermato sul punto che il primo giudice aveva riportato una erronea valutazione delle Parte_1
circostanze di fatto in quanto il non viveva affatto con la madre nello stesso stabile della CP_1
ma presso la Caserma in cui prestava servizio in San Giorgio a Cremano, giusto Parte_1
certificato di residenza che si allegava agli atti.
Orbene, rileva questa RT a tal proposito che quanto riportato dal Tribunale era emerso dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita agli atti il 27.4.22 e specificamente richiamata in sentenza, ove si faceva riferimento alla disposta indagine socio ambientale ed al fatto che gli esiti della stessa non erano stati contestati dalle parti. Il tutto, fermo restando che anche tale questione non assume rilievo in questa sede al fine di inficiare la decisione del primo giudice per la parte in cui la stessa è oggetto del presente gravame.
Ancora, ha affermato l'appellante che il Collegio aveva poi errato nella maniera più eclatante anche nella ricostruzione sia della vita matrimoniale delle parti, sia della fase successiva alla stessa.
In particolare:
-alla pagina 4 della sentenza appellata era riportato che la e la figlia si spostarono in Parte_1
Torino, ma solo per poco tempo, mentre si era trattato di ben 5 anni. La lunga permanenza ( 5 anni)
a Torino della appellante dimostrava il sacrificio fatto dalla stessa per il miglioramento delle condizioni economico sociali della famiglia e per la carriera (militare) del marito. Così come appariva decisamente riduttivo indicare con la locuzione “poco tempo”, il periodo in cui la aveva Parte_1
provato a tenere in piedi il rapporto matrimoniale nonostante i già appurati episodi di violenza del marito, che già durante la loro convivenza a Torino avevano costretto la moglie a rivolgersi alla cure mediche dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino come da referto in atti, a seguito di percosse. Ancora, con una interpretazione faziosa degli elementi aveva ritenuto che fossero trascorsi pochi anni dalla nascita nel 2011 della seconda figlia al 2017 quando la coppia era entrata in crisi, mentre si era trattato di ben 6 anni. Orbene, a fronte di tali osservazioni ritiene questa RT che il primo giudice abbia operato una ricostruzione della vita matrimoniale delle parti delineandone compiutamente le scansioni temporali ed avvalendosi di specifiche indicazioni.
Ciò posto, la circostanza che di alcune fasi si sia detto che erano durate “poco tempo” o “pochi anni” non assume rilievo significativo in questa sede in quanto: - la suddetta definizione deriva evidentemente dall'aver rapportato tali fasi del matrimonio alla durata complessiva dello stesso;
- la durata delle suddette “scansioni” risulta comunque compiutamente determinata ed ancora la decisione adottata dal primo giudice è stata il frutto della compiuta valutazione di più argomentazioni, sulle quali si tornerà in seguito.
Tanto rilevato si deve ancora considerare che l'appellante ha lamentato che il Collegio aveva espresso una valutazione totalmente arbitraria di circostanze fattuali, che non trovavano fondamento né nella documentazione in atti, né nella narrazione degli eventi effettuata da entrambe le parti, laddove nella sentenza si leggeva che: “…alla resistente non appare essere stata riconosciuta alcuna prestazione assistenziale verosimilmente per superamento dei limiti reddituali.”.
Sul punto l'appellante ha precisato che il Collegio, nel riferirsi al verbale di invalidità civile depositato dalla , aveva specificato che tale documento dichiarava l'odierna appellante “invalida” Parte_1
“con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%”. Non era dato sapere tuttavia la motivazione per la quale il Collegio aveva supposto una tale circostanza, atteso che dalla documentazione agli atti non emergeva alcunché in ordine al superamento dei limiti reddituali. Tra
l'altro, il riconoscimento di un'invalidità civile, anche superiore al 75%, non comportava necessariamente una prestazione economica in favore dell'invalido per motivazioni che esulavano dall'eventuale superamento dei limiti reddituali.
Orbene, rileva questa RT che il richiamato riferimento da parte del primo giudice al verosimile superamento dei limiti reddituali contrattuali non è determinante ai fini della decisione che qui rileva in quanto integra una affermazione incidentale, priva di specifica rilevanza nel caso concreto.
ii) violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
A sostegno di tale motivo di gravame la ha affermato che il Giudice di primo grado aveva Parte_1 preferito costruire arbitrariamente dei fatti … piuttosto che disporre dei propri poteri ex officio inerenti l'assunzione dei mezzi di prova.
Una motivazione non poteva basarsi su elementi non certi e fondati né tanto meno poteva essere frutto di supposizioni e valutazioni (tra l'altro errate!). Le locuzioni “non appare” e
“verosimilmente” rappresentavano la più chiara violazione del disposto codicistico! Ritiene questa RT che tale motivo di gravame debba essere disatteso in quanto la censura espressa nello stesso non fa riferimento - come invece avrebbe dovuto ex art. 342 c.p.c. - ad alcuna specifica statuizione adottata dal primo giudice, né evidenzia la specifica rilevanza di quanto lamentato ai fini del decidere.
iii) Erronea applicazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione e violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
A tal proposito l'appellante ha evidenziato che aveva proposto in primo grado domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile in misura pari all'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione, ossia € 150,00. Tale misura veniva richiesta sulla base del lungo periodo di matrimonio in cui si era completamente dedicata alle esigenze familiari ed altresì in ragione della sua riconosciuta riduzione permanente della capacità lavorativa. La
inoltre aveva sempre contribuito con il proprio sacrificio personale alla crescita della Parte_1 famiglia e della carriera del marito. Tra l'altro andava sottolineata la condizione di handicap della primogenita che inevitabilmente necessitava di un'attenzione completa da parte della madre, atteso che il padre era impegnato diversamente. Andava inoltre ribadito che la aveva seguito il Parte_1
marito a Torino per ben 5 anni e non 1 come il Giudice in primo grado aveva dichiarato.
Per quanto atteneva alla riconosciuta invalidità, appariva evidente che la nuova condizione di riduzione della capacità lavorativa di certo non poteva aiutare l'appellante nella ricerca di un lavoro dopo il lungo periodo di matrimonio. Era quindi evidente la sua posizione di inferiorità rispetto al marito circa la condizione economica.
Ancora, il primo giudice aveva deciso di non riconoscere l'assegno divorzile stabilendo tra l'altro - senza alcuna motivazione- che la somma di € 150,00 mensile richiesta rappresentava “quella componente assistenziale-alimentare esclusa proprio dalla nuova convivenza intrapresa!” smentendo quello che egli stesso aveva scritto nella pagina precedente ovvero che “non vi era alcun automatismo tra l'instaurazione di una stabile relazione e il venir meno o il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile”.
In ogni caso, l'assegno divorzile le andava riconosciuto proprio in applicazione del principio appena richiamato.
Tanto rilevato, si deve a questo punto esaminare la questione afferente al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , richiesto da quest'ultima in riforma della sentenza impugnata Parte_1
Orbene, sull'argomento si deve anzitutto sottolineare che l'art. 5 della legge n.898/1970, al comma 6 così stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Per quanto poi riguarda la natura dell'assegno divorzile è necessario fare anzitutto riferimento alla sentenza n. 18287/18 resa dalla Suprema RT a Sezioni Unite, con la quale si è chiarito che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Ancora, la Suprema RT nella richiamata sentenza ha precisato che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il giudice deve accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tanto rilevato si deve ora verificare - alla luce dei principi sin qui richiamati - se nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ed Parte_1
anzitutto se tra le parti sia ravvisabile una disparità economico-reddituale. Orbene, a tal proposito va evidenziato che deve ritenersi sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, in considerazione della circostanza che il militare di carriera, ha sempre svolto la propria attività lavorativa CP_1
percependone il relativo reddito, diversamente dalla che si è dedicata alle esigenze della Parte_1
casa e della famiglia;
quanto sopra dovendosi tuttavia precisare che nel periodo in cui viveva a Torino era riuscita a trovare varie occupazioni lavorative fino a quando la prima figlia aveva compiuto otto anni (cfr. sul punto la relazione dei Servizi Sociali allegata agli atti del primo grado e non contestata dalle parti ).
Tanto rilevato si deve ancora precisare che: “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”. (cfr. Cass ord. n. 29920/22).
Tale condivisibile principio è stato del resto più volte univocamente ribadito dalla Suprema RT, la quale ha affermato che: “ In tema di attribuzione dell'assegno divorzile ed in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente…” ( cfr. Cass. ord. n. 9144/23).
Ancora: “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” ( cfr Cass. Ord. n.27945/23).
Orbene, sulla scorta dei principi sin qui esposti si deve a questo punto evidenziare che la riscontrata disparità reddituale tra le parti non determina automaticamente il diritto della a vedersi Parte_1 riconosciuto l'assegno di cui si tratta, dovendosi verificare se nel caso concreto la stessa sia riconducibile in via esclusiva o prevalente ad un accordo intervenuto fra i coniugi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia, nonché al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali da parte della attuale appellante. Quanto sopra dovendosi precisare, a proposito del suddetto accordo, che lo stesso può essere stato sia esplicito, sia il frutto di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi che - salvo prova contraria - può ritenersi tale nel caso di una conduzione univoca della vita familiare (cfr. Cass.n.4328/24 ).
Va quindi rilevato che, per quanto incombesse sulla - in quanto richiedente l'assegno in Parte_1
questione - l'onere di allegazione e prova delle circostanze sopra evidenziate afferenti in particolare a prospettive od occasioni professionali-reddituali da lei sacrificate in ragione della vita matrimoniale, la stessa si è limitata ad argomentare - come si è già detto - che si era occupata in via esclusiva della famiglia e delle figlie, dovendo in particolare fare fronte alle problematiche di salute della prima figlia;
quanto sopra, senza fare tuttavia alcun riferimento specifico e concreto -e senza articolare alcuna prova- nè in ordine alle suddette prospettive od occasioni professionali-reddituali, nè relativamente alla ricerca di un lavoro da parte sua.
Ciò posto ritiene questa RT, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato e dei principi richiamati, che non avendo la compiutamente ottemperato all'onere della prova su di lei incombente nei Parte_1
termini suindicati, non possa esserle riconosciuto l'assegno divorzile con riferimento alla funzione perequativo-compensativa, in quanto non si può prescindere a tal fine dalla intervenuta rinuncia da parte della richiedente, nel corso della durata della vita matrimoniale, ad occasioni e prospettive professionali/reddituali ( cfr. Cass 4328/24 ).
Tanto rilevato si deve a questo punto valutare se l'assegno in questione possa essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, ricordando a tal proposito il recente orientamento della
Suprema RT (cfr tra le altre Cass. ord. n. 9144/23, n. 10614/23 e n. 26520/24), in forza del quale in assenza della prova del nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale esistente tra la situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi ed il sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno divorzile potrebbe essere eventualmente giustificato da una esigenza
(solo) assistenziale, nel caso in cui il coniuge più debole non avesse i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versasse in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ancora, la Suprema RT ( cfr.: Cass. n. 32354 2024 ) ha avuto modo di affermare a tal proposito che: “la funzione assistenziale dell'assegno valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare”.
Tanto rilevato, quanto alla possibilità della di procurarsi autonomamente dei mezzi di Parte_1
sostentamento e quindi di trovare lavoro si deve evidenziare che la predetta ha 44 anni e quindi non può ritenersi fuori dal mercato del lavoro ed inoltre ha comunque avuto qualche esperienza lavorativa quando viveva a Torino ( cfr la relazione dei SS. Sopra richiamata ).
A ciò deve aggiungersi che l'invalidità civile non esclude in assoluto ed automaticamente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, come si evince dalla legge n. 68/99 in tema di inclusione lavorativa delle categorie protette e dal decreto del Ministero della Sanità del 5.2.1992 relativo alla tabella delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, laddove si precisa che il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa che deve intendersi come capacità lavorativa generica e quindi non come impedimento totale allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Ciò posto si deve ancora considerare che la ha instaurato una stabile convivenza di fatto Parte_1
con il suo attuale compagno e che dalla loro unione è nato un figlio. Tali circostanze rendono evidente che i predetti hanno intrapreso un comune progetto di vita da cui scaturiscono reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
Ebbene, quanto sopra fa venir meno il diritto della all'assegno divorzile anche sotto Parte_1
l'aspetto assistenziale, non ricorrendone i presupposti proprio in ragione dei doveri di assistenza sopra richiamati.
Va precisato a questo punto che l'affermazione di principio in forza della quale una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno divorzile, trova spazio con riferimento alla sola funzione compensativa dell'assegno ( cfr tra le altre Cass. sent. n. 5510/23 ). Tale principio non può pertanto trovare applicazione in questa sede in quanto la suddetta funzione nel caso di specie è stata già esclusa.
Tanto rilevato, il motivo di gravame sin qui esaminato deve essere disatteso.
iv) violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello disposto la compensazione per la metà delle spese di giudizio. A fondamento di tale doglianza l'appellante ha evidenziato che il Giudice in primo grado aveva ritenuto la odierna appellante “soccombente prevalente” del giudizio condannandola al pagamento della metà delle spese.
Nel caso in esame non si era tuttavia tenuto conto dell'interesse della resistente, la quale aveva chiesto il divorzio così come la controparte, aveva chiesto (ed ottenuto) che l'assegno di mantenimento alle minori fosse di € 600,00 mensili ed aveva inoltre chiesto ed ottenuto che gli assegni familiari (nelle more diventati poi parte dell'assegno unico) fossero interamente assegnati a lei. In ragione di quanto sopra non era chiaro come potesse l'appellante risultare soccombente prevalente.
Tale motivo non è fondato.
Ritiene difatti questa RT che il primo giudice, data la piena soccombenza della rispetto Parte_1 alla domanda dalla stessa formulata volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, abbia correttamente applicato il criterio di cui all'art. 92 c.2 c.p.p.. Si deve invero rilevare che - a fronte dell'interesse della oggetto delle argomentazioni poste a sostegno del motivo in esame - Parte_1
non può trascurarsi che le sole domande del sono state integralmente accolte, CP_1
diversamente dalla domanda formulata dalla che è stata disattesa, per cui ben può Parte_1 ritenersi corretta l'indicazione della stessa quale “soccombente prevalente”.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza della . Parte_1
Va applicato lo scaglione di valore indeterminabile compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria per il presente grado, quantificando il compenso all'esito della riduzione del 50% sulla scorta della materia trattata e della sua limitata complessità.
P.Q.M.
La RT di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di vverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 2201/23 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite per il presente Parte_2
grado in favore del e liquida le stesse in euro 3473,00 oltre iva, cpa e spese generali CP_1
come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, c.c. del 13.11.2024. Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)