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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14366/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14366/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO DARIO , oggi sostituito dall'avv. Antonella Oddo Parte_1
Per l'avv. SALZANO NICOLA , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Graziamaria Pinnola Per l'avv. TUZZOLINO FRANCESCA , oggi Controparte_2 sostituito dall'avv. Rita Raia Tutti i procuratori discutono come in atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14366/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRECO DARIO , elettivamente domiciliato in VIA F. FERRARA 8
presso il difensore avv. GRECO DARIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALZANO NICOLA , elettivamente domiciliato in VIA ENZO ED
ELVIRA SELLERIO 27 presso il difensore avv. SALZANO NICOLA CP_1
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TUZZOLINO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOVANNI BONANNO, 73 90143 presso il difensore avv. TUZZOLINO CP_1
FRANCESCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 citava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il in , Controparte_3 CP_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore e il sito CP_1 Controparte_3 in , , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, premesso di CP_1 CP_2
essere proprietario degli immobili siti in , Via Principe di Palagonia n. 14/G, CP_1
interni 1, 2 e 3, piano cantinato, facenti parte del condominio di e del CP_1 condominio di , dedotto che l'assemblea del condominio di , CP_2 CP_1
riunitasi in seconda convocazione in data 10.11.2020, aveva deliberato di approvare, tra l'altro, il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018, nel quale era indicata come dovuta dal la somma di € 4869,15 , che la predetta somma era stata Parte_1
calcolata in forza di tabelle millesimali errate, chiedeva di annullare la delibera del
10.11.2020 nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno
2018 sulla scorta di errate tabelle millesimali, di accertare il diritto dell'attore ad ottenere la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_4
e, per l'effetto, di disporre la revisione delle tabelle millesimali, nonché di
[...]
accertare e dichiarare l'errore nella quantificazione della quota dovuta dal sig.
così come riportata nel rendiconto 2018 del Parte_1 Controparte_4
e, per l'effetto, quantificare la corretta quota dovuta.
[...]
Allegava, inoltre, che il Tribunale di Palermo con sentenza 4633/2015, confermata in appello, aveva condannato i ad effettuare i lavori Controparte_5 volti all'eliminazione dei danni cagionati allo scantinato di proprietà del sig.
dalle copiose infiltrazioni d'acqua susseguitesi nel tempo, che i lavori Parte_1
erano stati iniziati nel maggio 2020 e non ancora ultimati, che ciò aveva impedito al di locare i suoi immobili per il canone di € 2000,00 mensili , di aver Parte_1
diffidato con nota del 18.02.2020 i condomini ad ultimare i lavori entro il marzo 2020
al fine di locare gli immobili, che tuttavia i lavori non erano stati ultimati, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei e Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 10 641/2019 del 22/3/2019 e fino all'effettiva conclusione dei lavori, da commisurare in una somma non inferiore ad €2.000,00 mensili, oltre interessi legali da ogni singola scadenza.
Si costituiva in data 4.02.2022 il condominio dell'edificio sito in , CP_1 CP_2
1, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo preliminarmente
[...]
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e, nel merito, rappresentava di aver iniziato i lavori in tempi rapidi, che questi avevano subito dei rallentamenti a causa del che aveva fatto trascorrere svariati mesi per la Parte_1
sostituzione degli infissi, che i lavori erano stati completati nella primavera del 2021, che la consegna dell'immobile era avvenuta nel 28 gennaio 2022 e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta alla condanna all'esecuzione dei lavori.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante evidenziava che i locali si presentavano già in stato di mediocre conservazione come accertato dal ctu a causa della cattiva manutenzione operata dal , che dunque non avrebbe Parte_1 locato l'immobile prima della consegna dei locali.
Chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 9.02.2022 il condominio dell'edificio sito in , CP_1 CP_1
3, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo che dal 2006 il
[...] Parte_1
aveva sempre corrisposto le quote condominiali ripartite secondo le tabelle millesimali impugnate, che erano stati successivamente approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2019 e 2020, con delibere non impugnate e definitivamente esecutive.
Allegava che i lavori erano stati eseguiti senza alcun ritardo e che il quantum del risarcimento non era provato.
Chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese del giudizio.
Istruita la causa con le prove orali e a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa all'udienza del 14.04.2025.
Parte attrice con l'introduzione del presente giudizio formula le seguenti domande: 1)
annullamento della delibera del 10.11.2020 adottata dal condominio dell'edificio di via pagina 4 di 10 3 nella parte in cui è stato approvato il consuntivo 2018, 2) la revisione delle CP_1
tabelle millesimali, 3) il risarcimento del danno da lucro cessante causato dal ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati nella sentenza 4633/2015 emessa dal Tribunale di
Palermo.
In primo luogo, va detto che i lavori di manutenzione negli immobili di parte attrice sono stati ultimati e gli immobili sono stati consegnati in data 28.1.2022, come da verbale di consegna.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno va limitata fino alla suddetta data.
Va, indi, esaminata la domanda volta ad ottenere la revisione delle tabelle millesimali.
In proposito, va detto che ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. i casi in cui anche nell'interesse di un solo condomino è possibile procedere alla rettifica o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali sono : 1) quando risulta che queste sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione , di incremento di superfici o di incremento o diminuzione di unità immobiliare anche di un solo condomino.
Ciò detto, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, benché non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella - spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati
- deve, comunque, fornire la prova anche implicita di siffatta difformità. (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 11290 del 10/05/2018 (Rv. 648320 - 01)).
Alla luce di quanto detto, parte attrice ha allegato l'erroneità delle tabelle millesimali adducendo che la quota millesimale riportata nelle tabelle del condominio di
[...]
pari a 93,93 millesimi non è proporzionale alle caratteristiche (piano, CP_1
destinazione, consistenza) e alla cubatura dell'immobile di proprietà del sig.
Co
, tant'è che l'immobile di sua proprietà ubicato nel condominio di Parte_1
pagina 5 di 10 , pur avendo le stesse caratteristiche del primo e tenuto conto che si tratta di un CP_2
edificio gemello ha una quota millesimale pari a 52,70,
Parte attrice ha, così, assolto il suo onere probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso il fondamento della domanda.
Infatti, il ctu arch. , le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche sulla scorta dei rilievi planimetrici e fotografici allegati, ha accertato che i millesimi di proprietà generale degli immobili di proprietà del sig. (sub 38 e sub 45) sono in totale 63,30 . Persona_2
Tale valore risulta inferiore a quello delle tabelle millesimali utilizzate dal
[...]
, infatti nelle tabelle in uso del tale valore risulta Controparte_4 CP_1
pari a 93,93.
Il ctu ha, dunque, provveduto a redigere le tabelle con le quote millesimali aggiornate e riportate a pag. 13 della ctu e negli allegati alla ctu.
In accoglimento della domanda di parte attrice va disposta l'applicazione al condominio di delle tabelle millesimali modificate secondo le correzioni apportate dal CP_1
ctu a pag. 13 della stessa e nei relativi allegati.
Va, perciò, esaminata la domanda di annullamento della delibera adottata dal condominio di in data 10.11.2020 relativamente all'approvazione del CP_1
consuntivo dell'anno 2018.
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato che la delibera adottata dal condominio di in data 10.11.2020 è annullabile nella parte in cui è stata CP_1
deliberata l'approvazione del rendiconto 2018, in quanto la ripartizione delle spese è avvenuta sulla scorta delle tabelle millesimali vigenti ed errate.
Posto che è stato accertato che le tabelle millesimali adottate dal condominio di
[...]
sono errate, va rilevato che la sentenza che accoglie la domanda di revisione o CP_1 modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non permette, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
pagina 6 di 10 (Cassazione civile sez. II, 24/02/2017, n.4844).
Va, perciò, disattesa la domanda di annullamento della delibera del 10.11.2020 adottata in seconda convocazione dal condominio di nella parte in cui è stato CP_1
approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018, in forza dell'unico motivo allegato relativo alla erroneità delle tabelle applicate, poiché come detto la modifica delle tabelle ha natura costitutiva che non permette di applicarle retroattivamente.
Ne consegue che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018 è stato ripartito secondo le tabelle che erano in vigore, non potendosi applicare retroattivamente le tabelle revisionate dal ctu. Da qui il rigetto della domanda con cui parte attrice ha chiesto di ricalcolare le quote condominiali dovute sulla scorta della tabella revisionata.
Infine, va esaminata la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante.
Sul punto, il ha contestato il nesso di causalità tra il danno Controparte_6
e la condotta del , adducendo che la stessa parte attrice con la sua condotta CP_1
colposa ha contribuito a causare il danno di cui oggi chiede il risarcimento, che, nella specie, ha riguardato il tempo occorso per la sostituzione degli infissi e ha contestato la circostanza che il avesse perso la disponibilità dei magazzini, secondo Parte_1
quanto disposto, a suo dire nella sentenza di primo di grado ( 4633/2015) in ordine alla medesima domanda a pagina 19 .
Orbene, parte attrice non ha provato il fondamento della domanda ed in particolare che i danni paventati, tra cui quello da lucro cessante siano dipesi dalla condotta del
, circostanza puntualmente contestata già in comparsa di costituzione dal CP_1
. Controparte_6
Giova in proposito ricordare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul pagina 7 di 10 custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che la domanda proposta non può trovare accoglimento, perché del tutto sfornita di supporto probatorio.
In particolare, parte attrice non ha prodotto la sentenza n 4633/2015 emessa dal
Tribunale di Palermo con la quale a suo dire è stata accertato il nesso di causalità tra la condotta del e i danni. CP_1
E sarebbe stato suo onere provare ciò, anche alla luce delle contestazioni mosse dal circa la responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno, CP_1
circostanza non provata da parte attrice.
Va, perciò, disattesa la domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 4712,00 per compensi (scaglione di valore indeterminabile complessità bassa : parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, medi per istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico del e corrisposte in favore di parte attrice nella Controparte_4
misura del 50% mentre il restante 50% va interamente compensato tra le parti.
Parte attrice va condannata a corrispondere le spese liquidate in € 5314,00 per compensi
( scaglione di valore complessità bassa parametri medi per fase introduttiva e istruttoria, minimi per fasi di studio e decisionale) in favore del . Controparte_6
Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico del Controparte_4
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta che i millesimi di proprietà generale degli immobili di proprietà del sig.
[...]
(sub 38 e sub 45) sono in totale 63,30; Persona_2
dispone l'applicazione al delle tabelle millesimali redatte Controparte_4 pagina 8 di 10 dal ctu;
Per_1
rigetta la domanda di annullamento della delibera adottata dal Controparte_4
in data 10.11.2020 nella parte in cui è stato approvato il rendiconto
[...]
consuntivo relativo all'anno 2018;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante;
liquida le spese del giudizio in € 4712,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì il condominio di a rifondere CP_1
parte attrice del 50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%;
liquida le spese del in € 5314,00 per compensi, oltre iva Controparte_6
cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte attrice a corrispondere le spese di lite come liquidate;
pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate Controparte_4
con decreto del 14.04.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 per i danni subiti dal sig. a causa della mancata locazione del locale
[...] Parte_1 cantinato e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del mancato provento dei canoni locativi mensili dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello del n.
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14366/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO DARIO , oggi sostituito dall'avv. Antonella Oddo Parte_1
Per l'avv. SALZANO NICOLA , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Graziamaria Pinnola Per l'avv. TUZZOLINO FRANCESCA , oggi Controparte_2 sostituito dall'avv. Rita Raia Tutti i procuratori discutono come in atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14366/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRECO DARIO , elettivamente domiciliato in VIA F. FERRARA 8
presso il difensore avv. GRECO DARIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALZANO NICOLA , elettivamente domiciliato in VIA ENZO ED
ELVIRA SELLERIO 27 presso il difensore avv. SALZANO NICOLA CP_1
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TUZZOLINO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOVANNI BONANNO, 73 90143 presso il difensore avv. TUZZOLINO CP_1
FRANCESCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 citava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il in , Controparte_3 CP_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore e il sito CP_1 Controparte_3 in , , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, premesso di CP_1 CP_2
essere proprietario degli immobili siti in , Via Principe di Palagonia n. 14/G, CP_1
interni 1, 2 e 3, piano cantinato, facenti parte del condominio di e del CP_1 condominio di , dedotto che l'assemblea del condominio di , CP_2 CP_1
riunitasi in seconda convocazione in data 10.11.2020, aveva deliberato di approvare, tra l'altro, il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018, nel quale era indicata come dovuta dal la somma di € 4869,15 , che la predetta somma era stata Parte_1
calcolata in forza di tabelle millesimali errate, chiedeva di annullare la delibera del
10.11.2020 nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno
2018 sulla scorta di errate tabelle millesimali, di accertare il diritto dell'attore ad ottenere la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_4
e, per l'effetto, di disporre la revisione delle tabelle millesimali, nonché di
[...]
accertare e dichiarare l'errore nella quantificazione della quota dovuta dal sig.
così come riportata nel rendiconto 2018 del Parte_1 Controparte_4
e, per l'effetto, quantificare la corretta quota dovuta.
[...]
Allegava, inoltre, che il Tribunale di Palermo con sentenza 4633/2015, confermata in appello, aveva condannato i ad effettuare i lavori Controparte_5 volti all'eliminazione dei danni cagionati allo scantinato di proprietà del sig.
dalle copiose infiltrazioni d'acqua susseguitesi nel tempo, che i lavori Parte_1
erano stati iniziati nel maggio 2020 e non ancora ultimati, che ciò aveva impedito al di locare i suoi immobili per il canone di € 2000,00 mensili , di aver Parte_1
diffidato con nota del 18.02.2020 i condomini ad ultimare i lavori entro il marzo 2020
al fine di locare gli immobili, che tuttavia i lavori non erano stati ultimati, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei e Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 10 641/2019 del 22/3/2019 e fino all'effettiva conclusione dei lavori, da commisurare in una somma non inferiore ad €2.000,00 mensili, oltre interessi legali da ogni singola scadenza.
Si costituiva in data 4.02.2022 il condominio dell'edificio sito in , CP_1 CP_2
1, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo preliminarmente
[...]
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e, nel merito, rappresentava di aver iniziato i lavori in tempi rapidi, che questi avevano subito dei rallentamenti a causa del che aveva fatto trascorrere svariati mesi per la Parte_1
sostituzione degli infissi, che i lavori erano stati completati nella primavera del 2021, che la consegna dell'immobile era avvenuta nel 28 gennaio 2022 e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta alla condanna all'esecuzione dei lavori.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante evidenziava che i locali si presentavano già in stato di mediocre conservazione come accertato dal ctu a causa della cattiva manutenzione operata dal , che dunque non avrebbe Parte_1 locato l'immobile prima della consegna dei locali.
Chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 9.02.2022 il condominio dell'edificio sito in , CP_1 CP_1
3, in persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo che dal 2006 il
[...] Parte_1
aveva sempre corrisposto le quote condominiali ripartite secondo le tabelle millesimali impugnate, che erano stati successivamente approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2019 e 2020, con delibere non impugnate e definitivamente esecutive.
Allegava che i lavori erano stati eseguiti senza alcun ritardo e che il quantum del risarcimento non era provato.
Chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese del giudizio.
Istruita la causa con le prove orali e a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa all'udienza del 14.04.2025.
Parte attrice con l'introduzione del presente giudizio formula le seguenti domande: 1)
annullamento della delibera del 10.11.2020 adottata dal condominio dell'edificio di via pagina 4 di 10 3 nella parte in cui è stato approvato il consuntivo 2018, 2) la revisione delle CP_1
tabelle millesimali, 3) il risarcimento del danno da lucro cessante causato dal ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati nella sentenza 4633/2015 emessa dal Tribunale di
Palermo.
In primo luogo, va detto che i lavori di manutenzione negli immobili di parte attrice sono stati ultimati e gli immobili sono stati consegnati in data 28.1.2022, come da verbale di consegna.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno va limitata fino alla suddetta data.
Va, indi, esaminata la domanda volta ad ottenere la revisione delle tabelle millesimali.
In proposito, va detto che ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. i casi in cui anche nell'interesse di un solo condomino è possibile procedere alla rettifica o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali sono : 1) quando risulta che queste sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione , di incremento di superfici o di incremento o diminuzione di unità immobiliare anche di un solo condomino.
Ciò detto, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, benché non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella - spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati
- deve, comunque, fornire la prova anche implicita di siffatta difformità. (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 11290 del 10/05/2018 (Rv. 648320 - 01)).
Alla luce di quanto detto, parte attrice ha allegato l'erroneità delle tabelle millesimali adducendo che la quota millesimale riportata nelle tabelle del condominio di
[...]
pari a 93,93 millesimi non è proporzionale alle caratteristiche (piano, CP_1
destinazione, consistenza) e alla cubatura dell'immobile di proprietà del sig.
Co
, tant'è che l'immobile di sua proprietà ubicato nel condominio di Parte_1
pagina 5 di 10 , pur avendo le stesse caratteristiche del primo e tenuto conto che si tratta di un CP_2
edificio gemello ha una quota millesimale pari a 52,70,
Parte attrice ha, così, assolto il suo onere probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso il fondamento della domanda.
Infatti, il ctu arch. , le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche sulla scorta dei rilievi planimetrici e fotografici allegati, ha accertato che i millesimi di proprietà generale degli immobili di proprietà del sig. (sub 38 e sub 45) sono in totale 63,30 . Persona_2
Tale valore risulta inferiore a quello delle tabelle millesimali utilizzate dal
[...]
, infatti nelle tabelle in uso del tale valore risulta Controparte_4 CP_1
pari a 93,93.
Il ctu ha, dunque, provveduto a redigere le tabelle con le quote millesimali aggiornate e riportate a pag. 13 della ctu e negli allegati alla ctu.
In accoglimento della domanda di parte attrice va disposta l'applicazione al condominio di delle tabelle millesimali modificate secondo le correzioni apportate dal CP_1
ctu a pag. 13 della stessa e nei relativi allegati.
Va, perciò, esaminata la domanda di annullamento della delibera adottata dal condominio di in data 10.11.2020 relativamente all'approvazione del CP_1
consuntivo dell'anno 2018.
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato che la delibera adottata dal condominio di in data 10.11.2020 è annullabile nella parte in cui è stata CP_1
deliberata l'approvazione del rendiconto 2018, in quanto la ripartizione delle spese è avvenuta sulla scorta delle tabelle millesimali vigenti ed errate.
Posto che è stato accertato che le tabelle millesimali adottate dal condominio di
[...]
sono errate, va rilevato che la sentenza che accoglie la domanda di revisione o CP_1 modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non permette, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
pagina 6 di 10 (Cassazione civile sez. II, 24/02/2017, n.4844).
Va, perciò, disattesa la domanda di annullamento della delibera del 10.11.2020 adottata in seconda convocazione dal condominio di nella parte in cui è stato CP_1
approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018, in forza dell'unico motivo allegato relativo alla erroneità delle tabelle applicate, poiché come detto la modifica delle tabelle ha natura costitutiva che non permette di applicarle retroattivamente.
Ne consegue che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018 è stato ripartito secondo le tabelle che erano in vigore, non potendosi applicare retroattivamente le tabelle revisionate dal ctu. Da qui il rigetto della domanda con cui parte attrice ha chiesto di ricalcolare le quote condominiali dovute sulla scorta della tabella revisionata.
Infine, va esaminata la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante.
Sul punto, il ha contestato il nesso di causalità tra il danno Controparte_6
e la condotta del , adducendo che la stessa parte attrice con la sua condotta CP_1
colposa ha contribuito a causare il danno di cui oggi chiede il risarcimento, che, nella specie, ha riguardato il tempo occorso per la sostituzione degli infissi e ha contestato la circostanza che il avesse perso la disponibilità dei magazzini, secondo Parte_1
quanto disposto, a suo dire nella sentenza di primo di grado ( 4633/2015) in ordine alla medesima domanda a pagina 19 .
Orbene, parte attrice non ha provato il fondamento della domanda ed in particolare che i danni paventati, tra cui quello da lucro cessante siano dipesi dalla condotta del
, circostanza puntualmente contestata già in comparsa di costituzione dal CP_1
. Controparte_6
Giova in proposito ricordare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul pagina 7 di 10 custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che la domanda proposta non può trovare accoglimento, perché del tutto sfornita di supporto probatorio.
In particolare, parte attrice non ha prodotto la sentenza n 4633/2015 emessa dal
Tribunale di Palermo con la quale a suo dire è stata accertato il nesso di causalità tra la condotta del e i danni. CP_1
E sarebbe stato suo onere provare ciò, anche alla luce delle contestazioni mosse dal circa la responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno, CP_1
circostanza non provata da parte attrice.
Va, perciò, disattesa la domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 4712,00 per compensi (scaglione di valore indeterminabile complessità bassa : parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, medi per istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico del e corrisposte in favore di parte attrice nella Controparte_4
misura del 50% mentre il restante 50% va interamente compensato tra le parti.
Parte attrice va condannata a corrispondere le spese liquidate in € 5314,00 per compensi
( scaglione di valore complessità bassa parametri medi per fase introduttiva e istruttoria, minimi per fasi di studio e decisionale) in favore del . Controparte_6
Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico del Controparte_4
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta che i millesimi di proprietà generale degli immobili di proprietà del sig.
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(sub 38 e sub 45) sono in totale 63,30; Persona_2
dispone l'applicazione al delle tabelle millesimali redatte Controparte_4 pagina 8 di 10 dal ctu;
Per_1
rigetta la domanda di annullamento della delibera adottata dal Controparte_4
in data 10.11.2020 nella parte in cui è stato approvato il rendiconto
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consuntivo relativo all'anno 2018;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante;
liquida le spese del giudizio in € 4712,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì il condominio di a rifondere CP_1
parte attrice del 50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%;
liquida le spese del in € 5314,00 per compensi, oltre iva Controparte_6
cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte attrice a corrispondere le spese di lite come liquidate;
pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate Controparte_4
con decreto del 14.04.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 per i danni subiti dal sig. a causa della mancata locazione del locale
[...] Parte_1 cantinato e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del mancato provento dei canoni locativi mensili dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello del n.