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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 157/24, vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata ARte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Frosinone, alla Via Giuseppe Verdi n. 85.
APPELLANTE
E
( ), residente in [...] Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., con sede presso Controparte_2 P.IVA_2
la casa comunale in alla via G. Pitò, n. 15. CP_2 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 307/23
pubblicata il 14.6.23.
CONCLUSIONI: L' appellante ha concluso come da verbale dell'odierna udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, la ARte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 307/23 emessa dal Giudice di Pace di Guardia
[...]
Sanframondi, con cui è stata accolta l' opposizione proposta da all'ingiunzione Controparte_1
fiscale n. 2022013490000541, notificata dalla in data 10.3.23, Controparte_3
relativa al verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 14331/15 elevato dalla Polizia
Municipale di . CP_2
, nel giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione in Controparte_1
discorso, ritenendo illegittimo il verbale contestatogli per lesione del diritto di difesa (mancata indicazione del Giudice di Pace competente), carenza di potere della società di riscossione, ed intervenuta prescrizione.
La sentenza gravata ha ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi di contestazione l'eccezione concernente l'intervenuta prescrizione della pretesa.
AR La ha proposto appello denunciando l'illegittimità ed erroneità della sentenza ARte_1
in ordine alla valutazione circa l'applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020.
Ha chiesto, in particolare, al Tribunale in sede di appello di riformare la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la prescrizione del credito portato dall'ingiunzione fiscale omettendo di applicare al caso di specie le disposizioni in materia di sospensione della prescrizione e della decadenza emanate in occasione dell'emergenza da Covid – 19, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 68 del
D.L. 18/20, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata. La parti appellate, nonostante la regolare notifica inoltrata a mezzo pec il 3.5.24, non si sono costituite in giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all' esito della discussione, all' udienza dell'11.2.25 la causa
è stata decisa ex artt. 429 e 437 CPC.
L'appello è fondato e va, pertanto accolto.
Invero, la sentenza n. 537/23 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi ha osservato che: “il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al C.d.S. si prescrive nel termine di 5 anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione. Ciò posto dalla documentazione in atti emerge che il
verbale n. 14331/15, posto a base della ingiunzione di pagamento impugnata, è stato notificato in
data 3.10.15, nel mentre l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 10.3.23. Ne consegue
che la prescrizione, in mancanza di atti interruttivi tra la notifica del verbale e la notifica della
ingiunzione di pagamento, è irrimediabilmente spirata in data 3.10.20 e, quindi, in data
antecedente la notifica della ingiunzione di pagamento del 10.3.23”.
Il primo giudice ha ritenuto che la sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.s.
riguardi “il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari, non
certamente la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di
pagamento”.
Va innanzitutto ricordato che nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 il Legislatore è
intervenuto nella riscossione con due diverse e distinte tipologie di sospensione, entrambe disciplinate dal D.L. 18/20: l'art. 67, che prevedeva la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020,
a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, e l' art. 68 che, invece, ha prorogato la sospensione della riscossione coattiva dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, l'articolo 68 comma 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”. La norma prosegue evidenziando che tali disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ovvero l'accertamento esecutivo.
In questo articolo viene inserita la salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali,
affermando nell'ultimo comma che, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020, per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'
art. 12, comma 2, del D.lgs n. 159/15.
Tale norma (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì,
per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e
degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita'
degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede
nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei
territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, per quanto innanzi affermato, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Nel caso di specie, dunque, per effetto della richiamata sospensione normativa, ex art. 68 del D.L.
n. 18 del 17/3/2020, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 10.3.23, è
intervenuta entro il termine di cinque anni dalla notifica del verbale: quest'ultima è, difatti,
avvenuta il 13.10.15, ma la prescrizione, che sarebbe decorsa il 13.10.2020, è stata sospesa per 542
giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a correre dal 1 settembre 2021, con la conseguenza che la notifica è tempestiva.
Secondo, poi, il disposto dell'art. 12, comma 2, del D.lgs n. 159/15, la prescrizione sarebbe sospesa fino al 31 dicembre 2023, ovvero al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione,
intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021.
Le disposizioni riguardano, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali.
Per tutto innanzi esposto, la sentenza n. 307/23 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi va integralmente riformata, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attese le difficoltà interpretative e applicative poste dalla richiamata normativa emergenziale Covid 19.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dalla ARte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Controparte_4 [...]
, in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 307/23 del 14.6.23 del Giudice di CP_2
Pace di Guardia Sanframondi, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Benevento, 11.2.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci