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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7298/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Antonio Troso e
Ugo Troso
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dagli Avvocati Gianmario Rombaldi, Marcello Raho e Valeria Giroldi
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione riparametrazione della retribuzione pensionabile dei periodi di contribuzione figurativa per malattia e per maternità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 2/7/2021 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat.VO N.10061148 con decorrenza da Agosto 2012, pensione maturata anche sulla scorta di contribuzione da lavoro dipendente a tempo determinato in agricoltura - lamenta che l' nel provvedimento di CP_1 liquidazione della pensione ha attribuito alle settimane di malattia e maternità un valore retributivo inferiore a quello spettante ai sensi dell'art.8 Legge 155/81, deducendo che la contribuzione figurativa per malattia in suo possesso sarebbe utile non solo ad aumentare l'anzianità contributiva, sino ad un massimo di n.270 giornate all'anno, ma anche ad aumentare la retribuzione pensionabile, aggiungendo alla retribuzione delle giornate di lavoro effettivo fino a 270 giornate annue le retribuzioni delle giornate di malattia (vedasi calcoli esposti in ricorso).
In sostanza, parte ricorrente sostiene la possibilità di calcolare la retribuzione pensionabile aggiungendo le giornate per cui risultano versati contributi figurativi per malattia non già a quelle di lavoro effettivo più quelle di disoccupazione, nei limiti di massimo 270 giornate all'anno, ma all'anno pieno di
270 giornate all'anno: si legge infatti nel ricorso che “Laddove vi sono stati riconoscimenti di periodi di malattia o di maternità, il totale annuo va incrementato altresì del valore retributivo, relativo al periodo di malattia
o di maternità riconosciuto nell'anno, attribuendo ad ogni settimana il valore di n. 6 retribuzioni giornaliere”.
Tanto premesso, lamentato ed esposto, parte ricorrente chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione VO n.
10061148 ab origine, in quanto errata relativamente alla valutazione del periodo di contribuzione per malattia;
2. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente, dei ratei differenziali CP_1 di pensione, nei limiti di legge, oltre interessi legali;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale contesta la fondatezza CP_1 della domanda attorea e ne chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 7 D.L. n.463/1983, conv. in Legge n.
638/1983, al nono comma dispone: “9.Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a
270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in:
5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di
2 disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;
4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione”.
Venendo al caso di specie, l'art.15, comma 3, della Legge n.153/1969, dispone:
“
1.Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
2.Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3.Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della L. 4 aprile
1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
4.La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Da queste norme si desume che, sebbene il legislatore abbia previsto un sistema di computo che facilita il raggiungimento dell'anno di contribuzione per i lavoratori agricoli, la pretesa di parte ricorrente di vedersi aggiungere, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, le giornate di contribuzione figurativa per malattia ad ogni anno in cui ha già ottenuto l'accredito di un anno “pieno” di contribuzione non può trovare accoglimento perché l'art. 15, comma 3, cit. (che consente l'accredito di contributi sino al limite di 270 giornate all'anno anche se quelle di lavoro effettivo sono in numero inferiore) si applica espressamente solo nel caso in cui - in aggiunta alla contribuzione da lavoro effettivo- non vi sia contribuzione diversa rispetto a quella figurativa per disoccupazione, quale è appunto quella per malattia.
Tale conclusione è corroborata anche dalle norme di seguito richiamate.
3 Ed infatti l'articolo 7 D.L. n.463/1983 sopra citato ai commi 12 e 12 bis recita:
“12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno”.
Pertanto, anche le norme che prevedono la rivalutazione dei contributi agricoli fissano il limite annuale di 270 contributi giornalieri.
Ne consegue che i contributi figurativi per malattia non possono essere aggiunti ai contributi già maturati in misura pari a 270 al fine di aumentare la base pensionabile come preteso da parte ricorrente.
Né dai conteggi esposti in ricorso si evince che l' abbia considerato, per le CP_1 giornate di malattia, una retribuzione inferiore a quella di cui all'art.8 Legge
155/81 che secondo parte ricorrente dovrebbe essere attribuita a tali giornate, in quanto detti conteggi sono stati operati sommando alla retribuzione delle 270 giornate annue la retribuzione delle giornate di malattia.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali in considerazione della particolarità della questione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 20/6/2025 – 18/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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