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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice NN IA ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
2078/25
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Francesco Tozzi e dall'avv.to Giuseppina
HI
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito nei confronti dell' per ottenere il pagamento CP_1 della somma di € 3.074,54 a titolo di Tfr maturato e versato in suo favore dalla presso il Fondo Tesoreria durante Controparte_2 il periodo di lavoro dal 2.01.2017 al 30.6.2022, con vittoria delle spese di lite. L' ha rilevato l'avvenuto accoglimento della domanda avanzata CP_1 ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con note depositate il 18.11.2025 parte ricorrente ha aderito alla suddetta richiesta essendo stata la somma liquidata il 2.08.2025.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio (si veda provvedimento di liquidazione) per le causali sopra indicate, sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Per quanto attiene al regime delle spese processuali, le stesse si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale. Va, infatti, ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Con riguardo al caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto ad ottenere la prestazione richiesta. L' d'altra CP_1 parte, non ha dedotto circostanze idonee a giustificare il ritardo nella liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso
Le spese processuali seguono dunque la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 886,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre I.V.A.
e cpa con distrazione.
Aversa, 20.11.2025
Il Giudice
NN IA ER