Articolo 7 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
25 maggio 1975
Art. 7.
L' articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della XII disposizione transitoria e finale ( comma primo) della Costituzione , si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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