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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4454/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE MARCHI MARTINO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BELLATO MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/09/2011 tra i coniugi , nata Parte_1
a RE (TV) il 01/12/1979 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di RE alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
2) I coniugi assumeranno concordemente le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) Il padre e la madre potranno vedere e tenere con sé le figlie ogniqualvolta esse lo desiderino, previo avviso e compatibilmente con i loro impegni scolastici e lavorativi dei genitori. Il padre, inoltre, le terrà con sé:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni sino al lunedì mattina, avendo cura di accompagnare le figlie a scuola;
b) nella settimana in cui non avrà con sé le figlie nel fine settimana, due giorni infrasettimanali da concordare tra i genitori, possibilmente consecutivi.
4) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé le figlie:
2 a) Metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal termine della scuola fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al rientro a scuola;
b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che le figlie trascorrano, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua, con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
c) Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di febbraio e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, oltre ad una terza settimana di ferie durante l'anno che ogni genitore avrà cura di comunicare con congruo anticipo all'altro.
d) Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori, salvo non siano ricadenti nelle settimane di ferie con l'altro genitore.
e) I compleanni delle minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
f) Nei giorni di compleanno dei genitori con il padre o con la madre festeggiati, così come per le ricorrenze relative ai compleanni dei nonni.
5) È fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi anche preso di volta in volta. Entrambi i genitori si impegnano comunque a garantire adeguati rapporti con le figlie e a collaborare tra di loro ai fini delle scelte da assumere. In caso di impossibilità per più giorni, per esigenze di servizio o altro (es. malattia), prima di affidare le minori a terze persone compresi i nonni, il genitore è tenuto ad avvisare prioritariamente l'altro, affinché vi possa provvedere. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore in tempo utile affinché costui possa partecipare.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 Pt_1
3 mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuna), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (con decorrenza da ottobre 2024), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Il predetto importo riguarda solamente il concorso al Pt_1
mantenimento relativo alle spese di vitto e alloggio sostenute dalla sig.ra escluse, pertanto, le Pt_1
altre spese ordinarie.
7) Per gestire le spese diverse dal mero mantenimento (alimentare e vitto), le parti, stante l'affido condiviso, verseranno ciascuna nel conto corrente cointestato n. 1000/90137 presso Intesa Sanpaolo una provvista iniziale di € 500,00. Nel predetto conto corrente dovrà rimanere sempre una riserva di
€ 1.000,00, ragion per cui se a fine mese ci saranno stati prelevamenti, ciascun genitore provvederà a versare il 50% della somma necessaria al ripristino della riserva. Al conto corrente saranno appoggiati due bancomat in modo da permettere ad entrambi i genitori di attingere da detta riserva per far fronte ad ogni esigenza riferita alle figlie diversa dall'alimentare e dal vitto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vestiario, materiale scolastico, rette scolastiche, gite e viaggi di istruzione, e ogni altra spesa straordinaria individuata dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, con obbligo di condividerne preventivamente la necessità con l'altro genitore affinché possa prestarvi il proprio consenso, per gli importi eccedenti ad € 50,00. In caso di mancato versamento delle somme necessarie ad avere la provvista di conto corrente sopra indicata, il genitore non adempiente rimane comunque obbligato a corrispondere le spese come suddivise nel Protocollo del Tribunale e, nel caso di anticipo da parte di un genitore, l'altro sarà tenuto a rimborsarle nella misura del 50%.
8) Per quanto riguarda le spese sanitarie, in ragione del fatto che le parti attualmente beneficiano di una polizza sanitaria nelle quali sono iscritte la figlia in quella della sig.ra e la figlia Per_1 Pt_1 Per_2
in quella del sig. , di volta in volta le spese sanitarie verranno addebitate nel conto cointestato, Pt_2
avendo cura le parti di far pervenire tempestivamente la documentazione necessaria per ottenere il rimborso all'altro genitore, il quale provvederà a versare l'intero rimborso ottenuto su detto conto corrente.
4 9) L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà riconosciuto alla sig.ra nella misura del 100% dell'importo. Parte_1
10) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, svolgendo ciascuno attività lavorativa, e pertanto non viene disposto alcun assegno di mantenimento reciproco.
11) Le parti convengono che, all'alienazione dell'immobile sito in Ponzano Veneto (TV), Via
Talponara 47/A, così catastalmente censito: Comune di Ponzano Veneto – Catasto Fabbricati Sezione
A foglio 8: mapp. 70 sub 21 cat. A/2 cl. 2 Vani 8.5 R.C euro 965,77, mapp. 70 sub 14 Cat. C/6 mq 11
R.C euro 28.41, mapp. 70 sub 20 Cat. C/6 mq 9 R.C. Euro 23.24, dal prezzo ricavato, detratte le spese di agenzia e per eventuali spese per regolarizzazioni circa lo stato di fatto attuale dell'immobile, verrà corrisposto alla sig.ra una somma pari al 12% del prezzo di compravendita, oltre al 50% dei Pt_1
bonus fiscali relativi alle ristrutturazioni operate, maturati nel 2024 e liquidabile nel 2025. La stessa avrà inoltre il diritto di prelazione nella vendita a parità di prezzo degli altri offerenti. Nelle more il sig.
si farà carico delle rate del mutuo in scadenza, per il quale la sig.ra risulta garante Pt_2 Pt_1
personale, con l'impegno del primo ad ottenere, entro 3 anni, la revoca della fideiussione prestata dalla seconda in favore di ora Intesa San Paolo. In caso di morosità nel pagamento delle rate Parte_3
del mutuo, entro il limite massimo di 6 rate, il sig. si impegna a vendere l'immobile a un Pt_2
prezzo di mercato eventualmente ribassato fino all'importo del debito residuo dei mutui di cui la sig.ra
è garante. Pt_1
Spese di procedura compensate fra le parti
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
5 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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