Cass. civ., sez. II, sentenza 25/07/1958, n. 2693
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Sentenza 25 luglio 1958

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A) l'attore in manutenzione non è tenuto a dare la prova del suo asserito possesso, quando questi risulti pacifico attraverso le ammissioni del convenuto. B) in relazione all'interesse giuridico tutelato dalla legge con l'Azione di manutenzione, che consiste nella conservazione dello stato attuale del possesso e del suo modo di Esercizio, deve ritenersi che qualunque modificazione allo stato dei luoghi, in quanto implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo Esercizio, integra, ove non manchi l'elemento della pretesa contraria all'altrui possesso, gli elementi della turbativa. L'animus turbandi, invero, consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/07/1958, n. 2693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2693
    Data del deposito : 25 luglio 1958

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