TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Cimicata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, Via
Crotone n. 120, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Grillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Catanzaro, Via Ruggero di Lauria n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cosenza, Via Zarapoti n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 08.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, per Controparte_3
1 sentirlo condannare sia al risarcimento di tutti i danni cagionati alla propria autovettura a seguito del crollo del muro di recinzione condominiale avvenuto in data 27 luglio 2018, sia al risarcimento di tutte le spese sostenute per noleggiare un'autovettura sostitutiva.
In particolare, ha imputato al , una responsabilità ai Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo in capo al l'obbligo di provvedere alla CP_3
manutenzione degli spazi trattandosi in particolare di un muro pericolante da dieci CP_4
anni.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo di accertare e dichiarare la propria CP_3
carenza di legittimazione passiva, poiché il muro per cui oggi è causa insisterebbe su un terreno di proprietà ferroviaria, che si estenderebbe verso il medesimo. Per tale motivo, ha CP_3
chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
Poi, nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea, eccependo il comportamento colposo dell'attore, idoneo ad interrompere il nesso causale nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la problematica relativa alla pericolosità del muro sub iudice era risalente nel tempo (sin dal 2008), la medesima era sempre stata rappresentata ai condomini e ai residenti nel condominio mediante affissione di cartelli agli ingressi degli androni condominiali e mediante l'apposizione di paletti e nastro segnaletico e, comunque, era ictu oculi evidente, in quanto il muro stesso si presentava inclinato verso il cortile CP_5
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita la chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda spiegata nei propri confronti, perché infondata sia in fatto che in diritto, in quanto il muro di recinzione, di proprietà della società medesima, sarebbe stato abusivamente sopraelevato, e la zona di proprietà della società sarebbe stata abusivamente adibita a parcheggio condominiale.
In via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore e, pertanto, ai sensi dell'art. 1227, c. 2 c.c., escluderne il risarcimento, con conseguente rigetto della domanda attorea e caducazione della relativa chiamata in causa.
Sempre in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento delle somme che risultassero dovute a , CP_3 Parte_1
per avere lo stesso avuto il possesso del bene in oggetto e averne fatto uso arbitrario. CP_3
2 Infine, in via ancora più gradata, ha chiesto di limitare la propria condanna al risarcimento alla misura provata all'esito del giudizio, graduandola sempre in ragione delle colpe imputabili alle altre parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c., parte attrice ha parzialmente modificato le proprie domande, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o ex art. 2043 c.c., sia del , sia della e, Controparte_3 Controparte_2 per l'effetto, condannare i predetti, in via esclusiva o in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni provocati dal crollo del muro di recinzione.
La ha parimenti integrato le proprie conclusioni, chiedendo anche la Controparte_2
condanna di parte attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma a titolo risarcitorio in proprio favore.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova per testi ed è stata, infine, ritenuta matura per la decisione.
2. Ciò premesso, la domanda spiegata da parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di cui nel prosieguo.
In materia di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito” (cfr. Cass., SS.UU., n. 20943/2022), non rilevando affatto la diligenza o la condotta colposa del custode.
In sintesi, al danneggiato spetta l'onere di dimostrare che l'evento sia correlato alla cosa, ovvero alla pericolosità determinata dalla mancata vigilanza, cura e custodia gravante sul soggetto convenuto;
quest'ultimo, a sua volta, può dedurre che il fatto del danneggiato sia stato utile ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra res e danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso: “È vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito
(che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che
l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr. Cass., ord. 3 febbraio 2015, n. 1896).
3 Negli stessi termini si sono anche, recentemente, pronunciate le Sezioni Unite della medesima
Corte, le quali hanno statuito che il caso fortuito possa essere rappresentato non solo dal fatto naturale o del terzo, ma anche dalla condotta del danneggiato: essa, invero, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., c. 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr.
Cass. n. 16034/2023).
Dunque, il comportamento del danneggiato da cose in custodia può rilevare o come concorso di responsabilità ex art. 1227 c. 1, c.c. o come caso fortuito. Nel primo caso, dovrà essere proporzionalmente ridotta la responsabilità del custode;
nel secondo caso, il custode sarà liberato da ogni responsabilità.
L'esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: i) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
ii) che quella condotta non fosse prevedibile. In particolare, “la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. n.
25837/2017).
3. Delineati i caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c. più rilevanti ai fini della risoluzione della controversia sottoposta all'attenzione di questo Giudicante, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, parte attrice afferma che la sua automobile sarebbe rimasta danneggiata a causa del crollo del muro di recinzione del cortile avvenuto in data 27 luglio 2018. CP_5
Lasciando in disparte la questione relativa alla titolarità di tale muro, non rilevante ai fini della decisione, deve rilevarsi che tutte le parti hanno prodotto documentazione fotografica, da cui si evince, oltre al muro pericolante ormai crollato, la presenza di un nastro delimitante l'area antistante il muro medesimo, atto ad avvisare del pericolo di crollo.
4 Alla luce della produzione documentale fotografica occorre, pertanto, verificare se il nastro fosse già presente al momento del sinistro e, in caso affermativo, se fosse visibile ai terzi, e ciò al fine di valutare se l'attore abbia adottato quella condotta incauta richiesta dal più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità. In specie, dall'escussione dei testimoni risulta che la zona antistante al muro fosse stata delimitata in data anteriore al crollo per cui è causa, che il parcheggio nella zona antistante allo spazio delimitato fosse interdetto, e che questa fosse stata lasciata libera solo per il transito di persone e autoveicoli. Inoltre, dall'istruttoria è emerso anche che fossero stati affissi dei cartelli negli androni condominiali al fine di avvisare i condomini del pericolo.
Quanto alla delimitazione della zona antistante il muro e all'inibizione del parcheggio nella medesima, all'udienza del 14.04.2022 il teste ha dichiarato che l'area era stata Testimone_1
interdetta con un nastro bianco e rosso che andava da un muro all'altro parallelamente ai parcheggi con le strisce bianche. In particolare, ha affermato: “Questo nastro lo ricordo bene e c'è sempre stato fino a quando non è caduto il muro”. Alla medesima udienza, la teste Testimone_2 ha dichiarato: “Il nastro delimitava tutta l'area di parcheggio sotto il muro. Poi c'era la strada di passaggio e sull'altro lato altri parcheggi in orizzontale”.
Quanto, invece, alla presenza di cartelli con i quali si avvertiva della necessità di non avvicinarsi al muro posto dal lato ferrovia, la loro presenza è stata confermata sia dal teste , Testimone_3 che dal teste (cfr. verbale di udienza del 14.02.2022: “Vero”; “Vero. Io mi occupo Tes_4 della pulizia di due corpi di fabbrica del e ricordo che in ciascun androne c'era un CP_3
avviso entrando sul lato destro. Non ricordo di preciso cosa ci fosse scritto ma era un avviso relativo al muro”).
Alla luce delle risultanze istruttorie appena ripercorse può ritenersi accertata la conoscenza del pericolo da parte di . Parte_1
Inoltre, è risultata accertata anche la circostanza che il pericolo fosse ictu oculi visibile e percepibile dall'attore, anche senza l'ausilio di tali – comunque dovuti – avvertimenti, in quanto il muro di recinzione si presentava visibilmente inclinato verso il cortile condominiale (cfr. verbale di udienza del 14.02.2022, nel corso della quale i testi e hanno dichiarato che Testimone_3 Tes_4
il muro fosse visibilmente pericolante).
Inoltre, è emerso tanto dagli atti, quanto dall'attività istruttoria, che l'attore conoscesse da lungo tempo l'esistenza di un pericolo connesso al muro: innanzitutto, è proprio ad Parte_1
affermare, nel proprio atto di citazione, che “nella seduta assembleare del 28.10.2009, si stabiliva di mettere in sicurezza il muro confinante”. Poi, le dichiarazioni dei testi poc'anzi citate danno atto
5 che il pericolo fosse sorto in un tempo di molto antecedente al sinistro sub iudice, e che questo fosse stato adeguatamente segnalato ai condomini, incluso. Ancora, nel corso Parte_1 dell'interrogatorio formale deferito all'attore, questi ha confermato le circostanze per cui sapesse che l'area destinata al parcheggio adiacente al muro fosse inibita al parcheggio delle auto, e che utilizzava il parcheggio del suddetto condominio con regolarità (cfr. verbale di udienza del
21.10.2021).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, tenendo conto del fatto che l'attore conosceva lo stato dei luoghi, risiedendo presso il Condominio durante le vacanze estive;
che l'attore era stato reso edotto del pericolo, in particolare, tramite cartelli di avviso negli androni e un nastro delimitante l'area più vicina al muro pericolante;
e che l'attore era solito parcheggiare comunque la propria autovettura in una zona lasciata libera per il solo transito, e comunque contigua al muro pericolante, deve concludersi che la negligenza di parte attrice sia stata a tal punto rilevante da elidere il nesso di causalità previsto dall'art. 2051 c.c., atteso che il convenuto aveva usato tutte le CP_3 accortezze possibili per evitare danni a persone o cose, nell'attesa di comprendere la titolarità del predetto muro, circostanza concretizzatasi solo in data 11.01.2022 (cfr. all. “VERBALE DI
CONTERMINAZIONE” di parte convenuta). Ne discende, dunque, che né il né la CP_3
Società terza chiamata possono essere ritenuti responsabili di un danno cagionato da un comportamento dell'attore che può definirsi, in ossequio dei principi dettati dalla Corte di
Cassazione, “inatteso da una persona sensata”.
4. Accertata nei termini suesposti l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alle predette parti per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di caso fortuito costituito dal fatto proprio del danneggiato, ciò riverbera necessariamente pure sull'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenuta parimenti sussistente da parte attrice. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere
l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il “fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41
c.p.” (cfr. Cass., ord. 10 luglio 2018, n. 18075).
Ne deriva che, nel caso di specie, il fortuito esclude la responsabilità del danneggiante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso.
6 In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice risulta essere infondata e, dunque, destinata al rigetto. Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda trasversale spiegata da parte convenuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (in relazione alle quali Cass., n. 6144/2024, ha confermato che anche nella chiamata del terzo preteso effettivo responsabile le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto), e si liquidano alla stregua del
D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa (scaglione di riferimento da € 5.200,00 ad €
26.000,00), secondo i valori medi.
Quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., proposta dalla terza chiamata, questa non può trovare accoglimento, mancando totalmente i presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità aggravata.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
dichiara assorbita la domanda proposta dal , CP_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
condanna alla refusione, nei confronti del Parte_1 CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano Controparte_3
7 nella complessiva somma di € 5.338,28, di cui € 261,28 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
condanna alla refusione, nei confronti della Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella
[...] complessiva somma di € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
8