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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 18.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1108 del ruolo generale per l'anno 2024, riassunta da
1. nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Cagliari in via San Tommaso D'Aquino n. 8, elettivamente domiciliato in
Cagliari, via Fadda n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Lidia RU e dell'Avv.
EL RU che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU, in forza di procura generale, rogito Notaio FADDA del 05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“A) Dichiarare che l'infortunio ha reliquato postumi inabilitanti permanenti
indennizzabili nella misura del 23% o in quella maggiore o minore, comunque
superiore al 16%, che risulterà dagli accertamenti peritali;
B) In subordine dichiarare che l'infortunio ha reliquato postumi inabilitanti
permanenti indennizzabili nella misura del 23% o in quella maggiore o minore,
comunque superiore al 13%, che risulterà dagli accertamenti peritali;
C) In ogni caso, condannare, per l'effetto, l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, al pagamento in favore del sig. delle somme corrispondenti, Pt_1
con interessi e rivalutazione;
D) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi
a favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di averle anticipate”.
Nell'interesse del resistente:
“Affinché il Tribunale adito voglia rigettare la domanda, con il favore delle
spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggiore indennizzo per infortunio.
In particolare, egli ha esposto:
pagina 2 − di essere un dipendente della R.A.S.- Regione Autonoma della Sardegna
e di avere subito, il 28.09.2021, un incidente stradale riconosciuto come infortunio
in itinere dall' (n. 518534339), con una menomazione accertata pari al CP_3
13% come da comunicazione dell' del 16.01.2023; CP_3
− di avere, il 13.07.2023, presentato ricorso avverso la quantificazione perché gli stessi devono essere riconosciuti nella misura del 23%, ma che l'opposizione era stata rigettata.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_2
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Tenendo conto dell'infortunio pacificamente occorso al ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il maggiore danno biologico.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 17.10.2025, ha ritenuto che
“L'attuale accertamento medico-legale ha consentito di rilevare la sussistenza di
un quadro clinico di limitazione funzionale a livello del ginocchio sn in rapporto
a deficit della flessione limitata a 90°, deficit ai gradi estremi dell'estensione e
moderata instabilità in valgo e alla prova del cassetto anteriore con associati
esito cicatriziale ben consolidato e presenza di mezzi di sintesi in esiti di
trattamento chirurgico di osteosintesi per frattura articolare pluriframmentaria
scomposta del piatto tibiale interno ed esterno.
Il quadro menomativo sopra descritto deve essere quantificato nella misura del
16% con riferimento e le dovute proporzioni alle seguenti voci tabellari: 275.
Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° 0 – 7; 279.
Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, di uno dei due
pagina 3 legamenti crociati, non operata Fino a 8; 306. Mezzi di sintesi in sede non
comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente
segmento osteoarticolare Fino a 3. Sulla base di quanto finora esposto la
valutazione formulata dall è stata insufficiente a fronte del quadro CP_3
menomativo complessivo in capo al ricorrente”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del sanitario dell' a cui il Consulente così ha CP_3
PE puntualmente replicato: “Per quanto concerne l'obiezione formulata dal Dott.
alla quantificazione della menomazione riferita alla “lesione del legamento
crociato anteriore” preme evidenziare che questo CTU ha fondato il
riconoscimento sulle risultanze dell'esame obiettivo espletato in occasione
dell'accertamento peritale, segnatamente il riscontro diretto di “Segni di
moderata instabilità allo stress test in valgo e alla prova del cassetto anteriore a
sn”. Tale obiettività, significativa non solo di una lesione del crociato anteriore
ma anche dei collaterali, è congrua con la descrizione riportata relativamente
alla risonanza magnetica del 22.02.2023 di “Legamento crociato anteriore con
lesione distrattiva di alto grado. Legamenti collaterali ispessiti come da
pregressa lesione distrattiva””.
In misura egualmente corretta il Consulente dell'ufficio ha così replicato al
Consulente di parte ricorrente: “la quantificazione del danno indicata dal CTU
deve considerarsi comprensiva degli esiti cicatriziali. Si rileva inoltre che la
valutazione di parte ricorrente pari al 21% di danno biologico appare del tutto
sproporzionata rispetto all'entità del quadro menomativo in capo al FANCELLO
pagina 4 in quanto prossima alla quantificazione dell'Anchilosi rettilinea del ginocchio
(180°) nella misura del 23% prevista dalla tabella alla voce 273”. CP_3
Ritiene, pertanto, il Giudice che abbia diritto a un Parte_1
maggiore indennizzo nella misura del 16%.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_3
rendita in favore del ricorrente, rapportato a postumi inabilitanti permanenti indennizzabili nella misura del 16% con decorrenza di legge e previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già
riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_3
deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n.
55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura un danno biologico complessivo del 16% con decorrenza di legge, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già
riconosciuto;
2. condanna l' Controparte_1
pagina 5 , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria Parte_1
nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato,
oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell' Avv. Lidia RU e dell'Avv. EL RU,
dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6