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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9266/2023, pubblicata il 12 ottobre 2023, iscritto al n. 4911/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 1 C E (c.f. CP_1
), con sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, costituitasi in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio di Napoli del 5/9/2019 (rep. 42728, racc. 16316), dagli Avv.ti Persona_1
Gianpiero Mesco (CF ) e Giuseppe Iervolino (CF C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
E
B E N E D I C T A D I G U A R R A C I N O G I O V A N N I & C . S . A . S . (c.f.
), costituitasi in persona del Dr. dichiaratosi legale P.IVA_2 Controparte_2
Pag. 1 di 11 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Ciro Esposito (C.F.
) e Maria Luisa Damiano (C.F. , C.F._3 C.F._4
APPELLATA
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Parte_3
(di seguito, per maggior comodità, anche solo “ ”) chiedeva al Tribunale di
[...] Pt_1
Napoli di ingiungere all' il pagamento di € Controparte_3
63.528,37, “oltre gli interessi già scaduti e maturandi sulla sorta capitale al tasso e alla decorrenza contrattuale”, a saldo residuo delle fatture n. 4 del 3.4.2017, recante un importo di € 63.660,58, e n. 7 del 3.7.2017, recante un importo di € 49.959,18, emesse per prestazioni di radiodiagnostica eseguite - in virtù del contratto stipulato il 14 dicembre
2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nelle annualità 2016 e 2017 - in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (o
“S.S.N.”) nei mesi di marzo e giugno del 2017. Parte In particolare, specificava che l' aveva “provveduto al pagamento della somma di euro 50.091,39 così suddivisa: euro 17.263,12 in data 24.10.2017, relativamente alla fattura n. 4/2017; euro 32.828,27 in data 4.10.2017, relativamente alla fattura n. 7/2017” (pag. 2 del ricorso monitorio).
Con decreto ingiuntivo n. 5696 del 2018 dell'11 luglio 2018 il Tribunale accoglieva il ricorso.
Parte L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è ancora d'interesse in questa sede, che: nelle more del giudizio aveva già corrisposto al Centro la somma di € 5.565,71, in quanto “per la fattura 4/2017 e per la fattura n. 7/2017 risultano emessi ed incassati i mandati di pagamento n. 2781254717 del 24/11/2017 e n. 2782689 del 14/12/2017 (cfr.4) rispettivamente di € 1.918,12 e €
3.647,59” (pag. 4 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo); la somma pretesa dalla controparte non era dovuta in ragione del superamento del tetto di spesa di branca, come
Parte risultava dalla relazione dell' con prot. 1820 del 23 luglio 2018, che richiamava le determinazioni aziendali con prot. n. 53841/17 e n. 53891/17; peraltro, il 26 ottobre 2017
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Parte l' aveva inviato al Centro le comunicazioni con prot. n. 1955/17 e n. 1976/17 per invitarlo ad emettere le relative note di addebito.
Si costituiva il Centro che riconosceva l'intervenuto pagamento di € 5.565,71, specificando che “sulla fattura n. 4/2017 risulta versato un acconto di euro 19.181,24, con un credito residuo pari ad euro 44.479,34, mentre sulla fattura n. 7/2017 risulta versato un acconto di euro 36.475,86, con un credito residuo di euro 13.483,32” (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 9266/2023, pubblicata il
12 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo e riconosceva alla creditrice la restante parte del credito, pari a € 57.962,66, “oltre interessi negoziali dalla data di stipula del contratto”, sulla base delle seguenti ragioni: Parte
- era pacifico il pagamento parziale eccepito dall'
- con riguardo al superamento dei tetti trimestrali di spesa “deve escludersi che Part l' abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito adeguata prova del fatto estintivo della pretesa azionata, dal momento che con le note
Part prot. n. 53841/2917 del 31.7.2017 e prot. n. 53891/2017 del 31.7.2017, la si è limitata a comunicare tardivamente il superamento del tetto di spesa assegnato alla branca di diagnostica per immagini rispettivamente alla data del 13 marzo 2007 (per il primo trimestre 2017) e del 23 giugno 2017 (per il secondo trimestre 2017), per gli importi indicati e ad autorizzare l'emissione della relativa nota di credito, in assenza di riscontri oggettivi” (pag. 6 della sentenza appellata). Pertanto, non era “stata rispettata la procedura contrattualmente prevista e teleologicamente orientata a rendere tempestivamente edotta la struttura privata interessata in merito al superamento del limite di spesa” (pag. 6 della sentenza appellata). Inoltre “- le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati nel I trimestre 2017 al 31.3.2017, con la indicazione del superamento dei limiti di spesa in 3/11, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del 3 maggio 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 30.4.2017, con relativo consumo dei 6/11 del tetto di spesa assegnato con DCA 89/2016, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec dell'8 giugno 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 31.5.2017, con relativo consumo dei 6/11 del tetto di spesa assegnato con DCA 89/2016, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del
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(già Prima sezione civile bis)
19 giugno 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 30.6.2017, con trimestralizzazione, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del 19 luglio 2017. la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” (pag. 7 della sentenza appellata). Parte
- mancava la prova dell'emissione da parte dell' del provvedimento amministrativo di determinazione della regressione unica tariffaria (o “R.T.U.”); “in forza della disciplina contrattuale, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima Part comunicazione dell non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto;
onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal
Part modo di pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione” (pag. 8 della sentenza appellata); Parte
- era infondata altresì la questione (sollevata per la prima volta dall' nella propria comparsa conclusionale depositata il 13 giugno 2023) della non remunerabilità delle prestazioni svolte prima della sottoscrizione del contratto avvenuta solo il
14/12/2017; il contratto, infatti, era “intervenuto a ratificare quanto in precedenza avvenuto su di un piano meramente fattuale, integrando ex post il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992” (pag. 9 della sentenza appellata).
Il Centro ha proposto appello avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato alla controparte il 13 novembre 2023, deducendo che
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il contratto stipulato successivamente alle prestazioni costituisse valido titolo per la remunerazione delle spese;
al contrario, come affermato dalla giurisprudenza, lo stesso doveva precedere l'esecuzione delle prestazioni, sicché quelle rese fino alla data di sottoscrizione non potevano essere pagate;
- il Tribunale di Napoli aveva dato “prevalenza alla regressione tariffaria, peraltro riconosciuta in sentenza come mero corollario del tetto di spesa, piuttosto che al tetto di
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spesa a cui, invero, per le motivazioni innanzi addotte, va data maggiore valenza tenuto anche conto che la regressione tariffaria rappresenta unicamente una metodologia soltanto eventualmente applicabile, non avente una sua autonomia giuridica, che comunque presuppone il superamento del tetto di spesa” (pag. 11 dell'atto di appello); le prestazioni rese extra budget non potevano in alcun modo essere remunerate e del resto, anche la S.C. (Cass. 13884/2020) ha affermato che “incombe sulla struttura sanitaria accreditata l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile” (pag. 15 dell'atto di appello).
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di “revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza n. 9266/23, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 aprile 2024, si è costituita la che ha dedotto la tardività dell'eccezione con la quale si lamentava la Parte_2
non remunerabilità delle prestazioni in quanto il contratto era stato sottoscritto successivamente allo svolgimento delle stesse ed in ogni caso l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 7 maggio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta con d.lgs. 149/2022), al 21 gennaio 2025; a tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1.1 In ordine al primo motivo, relativo alla tardiva sottoscrizione del contratto, va rilevato che la questione non può ritenersi inammissibile in quanto sollevata tardivamente
(come sostenuto dalla , giacché la mancanza o comunque la nullità del Parte_2 contratto può essere rilevata d'ufficio.
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1.2 Quanto al merito della questione, va rilevato che il contratto, benché stipulato il 14 dicembre 2017 e, dunque, dopo che le prestazioni oggetto della controversia erano già state erogate, è efficace e idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Parte
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Parte contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo
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concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Parte che l' ha comunque provveduto al pagamento parziale delle fatture oggetto del presente processo e non ha mai richiesto la restituzione delle somme versate per le prestazioni rese prima della sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Parte solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Parte essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
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(già Prima sezione civile bis)
Parte osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare parzialmente gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Parte a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 del contratto, anche se al momento dell'emissione delle fatture lo stesso non era ancora stato concluso. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che il tetto di spesa fissato nel contratto possa operare (a vantaggio
Parte dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente, si
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Parte finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
Parte intercorso tra l' ed il Centro. Parte 2. È parimenti infondato il secondo motivo, con cui l' si duole che il
Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
A tal proposito, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016 e 2017, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Parte delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Si ribadisce ancora che sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato Part a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione del tutto analoga Parte alla precedente), comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in
Pa
Centro c. Pag. 9 di 11 Pt_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del Parte contratto, in quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali del superamento dei limiti trimestrali di spesa.
In mancanza della comunicazione preventiva della data prevista per il superamento del tetto di spesa di macroarea può solo farsi luogo all'applicazione della
RTU. Come affermato correttamente dal Tribunale, infatti, può operare solo la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa di macroarea. Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di Parte allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea
“radiodiagnostica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento del limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere Parte dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato. Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla Parte documentazione prodotta, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati Parte dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
Parte Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
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3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m.
147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 € (di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9266/2023, pubblicata il 12 ottobre 2023:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del processo d'appello, che liquida in € Parte_3
7.300, per compenso professionale ed € 1.095, per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori Avv.ti Ciro Esposito e Maria Luisa Damiano (per la quota del 50% ciascuno);
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9266/2023, pubblicata il 12 ottobre 2023, iscritto al n. 4911/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E N A P O L I 1 C E (c.f. CP_1
), con sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, costituitasi in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio di Napoli del 5/9/2019 (rep. 42728, racc. 16316), dagli Avv.ti Persona_1
Gianpiero Mesco (CF ) e Giuseppe Iervolino (CF C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
E
B E N E D I C T A D I G U A R R A C I N O G I O V A N N I & C . S . A . S . (c.f.
), costituitasi in persona del Dr. dichiaratosi legale P.IVA_2 Controparte_2
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Ciro Esposito (C.F.
) e Maria Luisa Damiano (C.F. , C.F._3 C.F._4
APPELLATA
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Parte_3
(di seguito, per maggior comodità, anche solo “ ”) chiedeva al Tribunale di
[...] Pt_1
Napoli di ingiungere all' il pagamento di € Controparte_3
63.528,37, “oltre gli interessi già scaduti e maturandi sulla sorta capitale al tasso e alla decorrenza contrattuale”, a saldo residuo delle fatture n. 4 del 3.4.2017, recante un importo di € 63.660,58, e n. 7 del 3.7.2017, recante un importo di € 49.959,18, emesse per prestazioni di radiodiagnostica eseguite - in virtù del contratto stipulato il 14 dicembre
2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nelle annualità 2016 e 2017 - in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (o
“S.S.N.”) nei mesi di marzo e giugno del 2017. Parte In particolare, specificava che l' aveva “provveduto al pagamento della somma di euro 50.091,39 così suddivisa: euro 17.263,12 in data 24.10.2017, relativamente alla fattura n. 4/2017; euro 32.828,27 in data 4.10.2017, relativamente alla fattura n. 7/2017” (pag. 2 del ricorso monitorio).
Con decreto ingiuntivo n. 5696 del 2018 dell'11 luglio 2018 il Tribunale accoglieva il ricorso.
Parte L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è ancora d'interesse in questa sede, che: nelle more del giudizio aveva già corrisposto al Centro la somma di € 5.565,71, in quanto “per la fattura 4/2017 e per la fattura n. 7/2017 risultano emessi ed incassati i mandati di pagamento n. 2781254717 del 24/11/2017 e n. 2782689 del 14/12/2017 (cfr.4) rispettivamente di € 1.918,12 e €
3.647,59” (pag. 4 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo); la somma pretesa dalla controparte non era dovuta in ragione del superamento del tetto di spesa di branca, come
Parte risultava dalla relazione dell' con prot. 1820 del 23 luglio 2018, che richiamava le determinazioni aziendali con prot. n. 53841/17 e n. 53891/17; peraltro, il 26 ottobre 2017
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(già Prima sezione civile bis)
Parte l' aveva inviato al Centro le comunicazioni con prot. n. 1955/17 e n. 1976/17 per invitarlo ad emettere le relative note di addebito.
Si costituiva il Centro che riconosceva l'intervenuto pagamento di € 5.565,71, specificando che “sulla fattura n. 4/2017 risulta versato un acconto di euro 19.181,24, con un credito residuo pari ad euro 44.479,34, mentre sulla fattura n. 7/2017 risulta versato un acconto di euro 36.475,86, con un credito residuo di euro 13.483,32” (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 9266/2023, pubblicata il
12 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo e riconosceva alla creditrice la restante parte del credito, pari a € 57.962,66, “oltre interessi negoziali dalla data di stipula del contratto”, sulla base delle seguenti ragioni: Parte
- era pacifico il pagamento parziale eccepito dall'
- con riguardo al superamento dei tetti trimestrali di spesa “deve escludersi che Part l' abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito adeguata prova del fatto estintivo della pretesa azionata, dal momento che con le note
Part prot. n. 53841/2917 del 31.7.2017 e prot. n. 53891/2017 del 31.7.2017, la si è limitata a comunicare tardivamente il superamento del tetto di spesa assegnato alla branca di diagnostica per immagini rispettivamente alla data del 13 marzo 2007 (per il primo trimestre 2017) e del 23 giugno 2017 (per il secondo trimestre 2017), per gli importi indicati e ad autorizzare l'emissione della relativa nota di credito, in assenza di riscontri oggettivi” (pag. 6 della sentenza appellata). Pertanto, non era “stata rispettata la procedura contrattualmente prevista e teleologicamente orientata a rendere tempestivamente edotta la struttura privata interessata in merito al superamento del limite di spesa” (pag. 6 della sentenza appellata). Inoltre “- le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati nel I trimestre 2017 al 31.3.2017, con la indicazione del superamento dei limiti di spesa in 3/11, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del 3 maggio 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 30.4.2017, con relativo consumo dei 6/11 del tetto di spesa assegnato con DCA 89/2016, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec dell'8 giugno 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 31.5.2017, con relativo consumo dei 6/11 del tetto di spesa assegnato con DCA 89/2016, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del
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19 giugno 2017; - le risultanze del monitoraggio delle prestazioni erogate dai centri accreditati al 30.6.2017, con trimestralizzazione, sono state spedite la prima volta con nota a mezzo pec del 19 luglio 2017. la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” (pag. 7 della sentenza appellata). Parte
- mancava la prova dell'emissione da parte dell' del provvedimento amministrativo di determinazione della regressione unica tariffaria (o “R.T.U.”); “in forza della disciplina contrattuale, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima Part comunicazione dell non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto;
onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal
Part modo di pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione” (pag. 8 della sentenza appellata); Parte
- era infondata altresì la questione (sollevata per la prima volta dall' nella propria comparsa conclusionale depositata il 13 giugno 2023) della non remunerabilità delle prestazioni svolte prima della sottoscrizione del contratto avvenuta solo il
14/12/2017; il contratto, infatti, era “intervenuto a ratificare quanto in precedenza avvenuto su di un piano meramente fattuale, integrando ex post il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992” (pag. 9 della sentenza appellata).
Il Centro ha proposto appello avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato alla controparte il 13 novembre 2023, deducendo che
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il contratto stipulato successivamente alle prestazioni costituisse valido titolo per la remunerazione delle spese;
al contrario, come affermato dalla giurisprudenza, lo stesso doveva precedere l'esecuzione delle prestazioni, sicché quelle rese fino alla data di sottoscrizione non potevano essere pagate;
- il Tribunale di Napoli aveva dato “prevalenza alla regressione tariffaria, peraltro riconosciuta in sentenza come mero corollario del tetto di spesa, piuttosto che al tetto di
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spesa a cui, invero, per le motivazioni innanzi addotte, va data maggiore valenza tenuto anche conto che la regressione tariffaria rappresenta unicamente una metodologia soltanto eventualmente applicabile, non avente una sua autonomia giuridica, che comunque presuppone il superamento del tetto di spesa” (pag. 11 dell'atto di appello); le prestazioni rese extra budget non potevano in alcun modo essere remunerate e del resto, anche la S.C. (Cass. 13884/2020) ha affermato che “incombe sulla struttura sanitaria accreditata l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile” (pag. 15 dell'atto di appello).
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di “revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza n. 9266/23, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 aprile 2024, si è costituita la che ha dedotto la tardività dell'eccezione con la quale si lamentava la Parte_2
non remunerabilità delle prestazioni in quanto il contratto era stato sottoscritto successivamente allo svolgimento delle stesse ed in ogni caso l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 7 maggio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta con d.lgs. 149/2022), al 21 gennaio 2025; a tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1.1 In ordine al primo motivo, relativo alla tardiva sottoscrizione del contratto, va rilevato che la questione non può ritenersi inammissibile in quanto sollevata tardivamente
(come sostenuto dalla , giacché la mancanza o comunque la nullità del Parte_2 contratto può essere rilevata d'ufficio.
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1.2 Quanto al merito della questione, va rilevato che il contratto, benché stipulato il 14 dicembre 2017 e, dunque, dopo che le prestazioni oggetto della controversia erano già state erogate, è efficace e idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Parte
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Parte contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo
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concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
Parte che l' ha comunque provveduto al pagamento parziale delle fatture oggetto del presente processo e non ha mai richiesto la restituzione delle somme versate per le prestazioni rese prima della sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Parte solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Parte essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
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Parte osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare parzialmente gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Parte a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 del contratto, anche se al momento dell'emissione delle fatture lo stesso non era ancora stato concluso. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che il tetto di spesa fissato nel contratto possa operare (a vantaggio
Parte dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente, si
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Parte finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
Parte intercorso tra l' ed il Centro. Parte 2. È parimenti infondato il secondo motivo, con cui l' si duole che il
Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
A tal proposito, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016 e 2017, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Parte delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Si ribadisce ancora che sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato Part a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione del tutto analoga Parte alla precedente), comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in
Pa
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cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del Parte contratto, in quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali del superamento dei limiti trimestrali di spesa.
In mancanza della comunicazione preventiva della data prevista per il superamento del tetto di spesa di macroarea può solo farsi luogo all'applicazione della
RTU. Come affermato correttamente dal Tribunale, infatti, può operare solo la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa di macroarea. Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di Parte allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea
“radiodiagnostica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento del limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere Parte dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato. Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla Parte documentazione prodotta, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati Parte dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
Parte Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
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3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m.
147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 € (di cui 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9266/2023, pubblicata il 12 ottobre 2023:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del processo d'appello, che liquida in € Parte_3
7.300, per compenso professionale ed € 1.095, per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori Avv.ti Ciro Esposito e Maria Luisa Damiano (per la quota del 50% ciascuno);
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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