Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.