Sentenza 15 luglio 2015
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, cui spetta l'onere comunicativo in ossequio ai doveri di lealtà processuale, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2015, n. 33404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33404 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 15/07/2015
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2967
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 13194/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO PO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31-10-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Canevelli Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TO PO ricorre per cassazione impugnando la sentenza del 31 ottobre 2014 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale della medesima città con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 perché, nella sua qualità di rappresentante della società
"Multivision Entertainment Srl", al fine di evadere le imposte sul reddito non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa all'anno 2006, essendo stato accertato un reddito imponibile ai fini Ires pari a Euro 250.559,00 con imposta evasa pari ad Euro 82.684,00 con superamento del limite della soglia di non punibilità stabilito con il comma 1 lo stesso articolo (Euro 77.468,53).
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, solleva quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti necessari per la stesura della motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme processuali (artt. 175 e 420 c.p.p.) nonché violazione delle norme Cedu (art. 6) nella misura in cui la Corte territoriale, disattendendo la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che il destinatario di un verdetto contumaciale non aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, ha rilevato che la stessa era stata per la prima volta prodotta innanzi alla Corte di appello non risultando allegata agli atti del primo giudizio, deduzione del tutto illogica stante il rilievo che l'imputato non era a conoscenza dell'esistenza del giudizio di primo grado. In ogni caso il difensore non aveva alcun obbligo di comunicazione, posto che l'imputato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa al momento della notifica del decreto di citazione ed era invece libero alla data dell'udienza (17 ottobre 2013).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124 e 420 c.p.p., art. 6 Cedu, artt. 111 e 24 Cost. nonché per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato annullamento dell'ordinanza di rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale del difensore, essendo derivata la nomina di un difensore di ufficio e l'acquiescenza di questi all'acquisizione delle prove documentali e alla rinuncia all'esame delle prove orali.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 74 del 2000, art. 5 assumendo che la sentenza impugnata ha convalidato una pronuncia di affermazione di responsabilità fondata sulle presunzioni tributarie, irricevibili nel processo penale, e con omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputato, la riscontrata impossibilità di difendersi, l'entità dell'evasione contestata, la risalenza dei fatti per i quali si è proceduto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, la natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte all'esame degli atti di causa dai quali emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al domicilio dichiarato dall'imputato per l'udienza del n 16 maggio 2013, all'esito della quale il tribunale, rilevando la mancanza in atti delle cartoline di ricevimento relative alla notifica del decreto di citazione a giudizio, dispose la rinnovazione della notificazione del decreto, con allegato verbale di udienza contenente la nuova data della vocatio in ius, ad imputato e difensore di fiducia (avv. Mario Griffo), rinviando la causa all'udienza del 17 ottobre 2013. Tali ultimi atti risultano notificati al difensore di fiducia in data 5 giugno 2013 ed al domicilio dichiarato dall'imputato in data 17 giugno 2013, con ricezione dell'atto da parte del portiere dello stabile, e spedizione della raccomandata, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., in pari data pervenuta alla Cancelleria del tribunale di
Milano in data 4 luglio 2013.
2.1. Il difensore dell'imputato ha documentato, in appello, che il ricorrente, in data 19 aprile 2013, aveva ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del cugino in Milano alla via Narni n. 1.
Si trattava di misura cautelare, revocata in data 24 gennaio 2014 e disposta in diverso procedimento, nel quale l'imputato era parimenti difeso dall'avv. Mario Griffo, desumendosi ciò dagli atti allegati e dunque dal provvedimento che autorizzava l'imputato agli arresti domiciliari a comunicare con il proprio difensore.
2.2. Il ricorrente dunque assume che, alla data dell'udienza (17 ottobre 2013), non era più gli arresti domiciliari con la conseguenza che alcun obbligo comunicativo incombeva al difensore, mentre alla data della notifica del decreto di citazione (17 giugno 2013) per l'udienza del 17 ottobre 2013, egli era agli arresti domiciliari in un luogo diverso dal domicilio dichiarato e perciò inconsapevole della celebrazione del processo.
3. L'eccezione è infondata.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio secondo il quale solo la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599).
Le Sezioni Unite, nel dettare tale principio, hanno infatti evidenziato che ciò che vizia la declaratoria di contumacia dell'imputato detenuto non rinunciante a comparire e non tradotto e, di conseguenza, la sentenza pronunciata nei confronti dello stesso è la "accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito".
Ne consegue come sia non ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incombe al Giudice l'onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa, ma occorre che comunque il Giudice procedente sia comunque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione (sopravvenuto) dell'imputato.
La situazione descritta non si era verificata nel caso in esame in quanto non solo l'imputato aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini e dunque era onere suo comunicare la variazione del domicilio dichiarato (posto che egli aveva scelto come luogo degli arresti un domicilio diverso da quello dichiarato) ma in ogni caso, e a prescindere da ciò, neppure il suo difensore ebbe ad informare il tribunale cure circa il sopravvenuto stato di detenzione (per altra causa) del TO nei confronti del quale si stava procedendo "a piede libero".
Va ricordato che il difensore di fiducia (che era anche il difensore fiduciario del diverso processo che originò il titolo detentivo) produsse, per l'udienza del 17 ottobre 2013, un'istanza di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale ma evidenziò anche che "alcun avviso relativo alla fissazione della su detta udienza è stato recapitato al TO" ed omettendo dunque di rappresentare al giudice che medio tempore il ricorrente era stato (ed era) comunque detenuto agli arresti domiciliari (misura revocata, per come ha documentato il difensore, in data 24 gennaio 2014) e che, dunque, per tale motivo poteva non aver ricevuto la notifica la quale, invece, al giudice procedente risultava pienamente perfezionata.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 6, n. 841 del 14/12/2011, dep. 12/01/2012, Mihai, Rv. 251572).
La Corte di appello si è attenuta a tali principi ed ha fondatamente rilevato come solo in sede di appello, per la prima volta, era stato dedotto il pregresso stato detentivo dell'imputato per inferire non già, come desumerebbe il ricorrente, l'inammissibilità dell'allegazione quanto il fatto che gli oneri comunicativi potevano essere osservati nel corso del primo giudizio, ottenendo il differimento e consentendo all'imputato di partecipare al processo.
4. La ragione - per la quale incombe un onere comunicativo all'imputato stesso o al difensore, in assenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere al giudice l'esistenza ex actis di un impedimento a comparire da parte dell'imputato - risiede nel principio di leale collaborazione del giudice e delle parti alla celebrazione di un processo equo, principio sovrapponibile a quello di lealtà processuale che, sebbene tipizzato e dunque previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 c.p.c.), non per questo può ritenersi estraneo al processo penale (Sez. 3, n. 4376 del 13/12/2013, dep. 30/01/2014, Palermitano ed altro, non mass.). Per rendersene conto è sufficiente considerare che il codice deontologico forense richiede che l'avvocato debba svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza (art. 6), ricavandosi poi espressamente il principio del dovere di lealtà e probità del difensore nel processo penale dall'art. 105 c.p.p., comma 4; il codice etico della magistratura richiede ai magistrati
(sia ai giudici che ai pubblici ministeri) di operare, nell'esercizio delle loro funzioni, per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà (art. 9); lo stesso codice di procedura penale contiene diverse disposizioni che documentano l'esistenza di un tale obbligo: la responsabilità per il querelante e per la parte civile in materia di spese e danni (art. 427 c.p.p., art. 541 c.p.p., comma 2, art. 542 c.p.p.); la condanna di una somma a favore della Cassa delle ammende (artt. 44, 48, 616 e 634 c.p.p.), la lealtà nell'espletamento dell'esame testimoniale (art. 499 c.p.p., comma 6). In più occasioni, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 239489) ha espressamente richiamato il principio di lealtà processuale come principio che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento e la cui violazione è valutabile dal giudice, come nel caso di comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti tenuti da parte dell'imputato, suscettibili di fondare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152); come nell'ipotesi di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione collegata esplicitamente alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie (Sez. 5, Sentenza n. 43067 del 17/10/2001, De Salvo, Rv. 220866). Deve perciò conclusivamente ritenersi l'infondatezza del motivo del ricorso, dovendosi considerare che, da un lato, al giudice risultava che l'imputato era libero e che la notifica della vocatio in ius era regolarmente perfezionata e, dall'altro, che il difensore dell'imputato era a conoscenza dello stato detentivo e non lo ha diligentemente comunicato all'autorità giudiziaria procedente.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
Lo stesso ricorrente ammette di non aver comprovato l'esistenza di concomitanti impegni professionali (pag. 5 del ricorso) e ciò è sufficiente per decretare l'inammissibilità del motivo, rientrando la facoltà del rinvio, in siffatti casi, nel prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendosi tenere conto delle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, dei diritti e delle facoltà per le altre parti coinvolte nel processo, dei principi costituzionali di ragionevole durata ed efficienza della giurisdizione.
6. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente apoditticamente afferma che la prova della responsabilità è stata affermata sulla base di presunzioni, irricevibili nel processo penale, mentre i giudici del merito hanno spiegato che la prova è stata fondata su base indiziaria calcolando il reddito imponibile a partire da dati di fatto accertati e non contestati: il volume d'affari derivante dall'ammontare delle fatture emesse e l'entità dei costi sostenuti dalla società. Sicché, in assenza di contrarie deduzioni da parte dell'imputato circa i costi sostenuti e le fatture emesse, le regole di giudizio utilizzate dai giudici del merito devono ritenersi corrette essendo stata fondata la penale responsabilità sulla certezza dell'esistenza della condotta criminosa.
7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Questa Corte ha affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nella specie, con motivazione priva di vizi di illogicità e congrua, la Corte territoriale ha osservato come l'entità dell'evasione non consentisse l'applicazione delle attenuanti generiche tenuto anche conto che, nella commisurazione della pena, il primo giudice si era assestato sui minimi edittali.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015