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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 110/2025
N. R.G. 1213/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1213/2024, avverso la sentenza n.
4294/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Riccardo Atanasio, promossa da:
C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Saul Leardi del Foro di
Pavia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Vigevano (PV), Via del
Popolo 22
APPELLANTE
C/
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv.to Laura CP_1 CodiceFiscale_1
Latini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 4,
pagina 1 di 15 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
nel merito in via principale:
in riforma dell'impugnata Sentenza inter partes del Tribunale di Milano – Sezione lavoro n.
4294 in data 2/10 – 17/10/2024 e in accoglimento del presente gravame, primo motivo di appello, accogliere le conclusioni di cui alla memoria difensiva e di costituzione depositata il
22/2/2024 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione lavoro nella Causa R.G. n. 9038/2023 e segnatamente:
rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa o che il Giudice riterrà di ravvisare secondo giustizia perché infondate in fatto ed in diritto e/o perché sfornite di prova;
nel merito in via subordinata:
in riforma dell'impugnata Sentenza inter partes del Tribunale di Milano – Sezione lavoro n.
4294/2024 in data 2/10 – 17/10/2024 e in accoglimento del presente gravame, secondo motivo di appello, riformare per quanto di giustizia il capo di condanna della odierna appellante disponendo in luogo della somma di € 1.841,22, la minor somma lorda di € 964,10
pari a netti € 742,28 e operata la compensazione con il titolo di condanna del cessato lavoratore sulla domanda riconvenzionale accolta per netti € 482,14 CP_1
dichiarare dovuto a il pagamento del minor importo di € 260,14; CP_1
nel merito in via principale: pagina 2 di 15 in accoglimento del terzo motivo di appello compensare integralmente spese e competenze del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
In via preliminare pregiudiziale
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenziale statuizione di legge;
In via principale nel merito
rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande ivi formulate dalla società
[...]
per tutte le ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto confermare Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 4294/2024 RG 9038/2023 ogni sua statuizione di legge;
in via istruttoria
rigettare le prove orali ex adverso richieste perché inammissibili, negative, contenenti valutazioni, e comunque perché l'appellante è decaduta per non averne richiesto la loro amissione in primo grado.
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi di causa ex DM 55/2014 del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ “Accertare e dichiarare Parte_1
che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Controparte_3
pagina 3 di 15 dal 25.11.2020 al 20.04.2021 o altre diverse date che Parte_1
risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti a titolo di differenze
retributive, per i titoli dettagliati in narrativa, per un totale complessivo di € 1.968,49 lordi oltre
rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per
l'effetto:
Condannare, la società a corrispondere al Parte_1
lavoratore la somma complessiva di € 1.968,49 lordi o la diversa somma maggiore o minore
che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione”.
Così deduceva: “Parte ricorrente ha lavorato presso Parte_1
dal 25.11.2020 – inizialmente con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo
indeterminato – con orario full time, inquadramento al livello 4 CCNL Terziario
Confcommercio, qualifica di operaio e mansione di autista. Il poi, ha dato le proprie CP_1
dimissioni in data 21.04.2021, a causa della mancata retribuzione delle trasferte.
Il ricorrente rivendica il pagamento di differenze retributive per il periodo dal 25.11.2020 al
24.02.2021.
Il ha svolto la mansione di addetto al trasporto dei bancali prodotti dalla società CP_1
convenuta.
L'orario di lavoro era articolato nel modo seguente: tra le 5.30 e le 7.00 il ricorrente partiva
dalla sede dell'azienda in Settimo Milanese per dirigersi dai clienti – situati presso località
extraurbane – e poi tornava presso la sede della datrice di lavoro tra le 16.00 e le 19.00.
pagina 4 di 15 Il ricorrente lamenta che la società gli abbia corrisposto, a titolo di trasferta, un importo di
10,00 euro giornalieri, mentre l'art. 181 CCNL di settore indica una retribuzione per la
trasferta pari al 50%, 80% o 120% della paga base giornaliera.
Inoltre, il lamenta la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di lavoro CP_1
straordinario e ferie.”
Si è costituita la società, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale nei seguenti termini:
“Nel merito in via riconvenzionale e previo differimento ex art. 418 C.p.c. dell'udienza di
discussione già fissata: rilevato e dato atto che in forza di comunicazione telematica di
dimissioni inviata il 20/4/2021 con efficacia il 21/4/2021 sub doc. 7, il ricorrente non ha
rassegnato le dimissioni con il rispetto del rituale preavviso di 15 giorni di calendario, pari a
10 giorni lavorativi, come previsto dal CCNL Terziario Confcommercio;
rilevato e dato atto
che la azienda datrice ha omesso senza consapevole e genuina volontà la decurtazione del
preavviso non lavorato dall'ultima busta paga del mese di aprile 2021, come immediatamente
contestato e denunciato a parte ricorrente (docc. 2-4), condannare a CP_1
pagare alla la somma di € 626,16 pari alla Parte_1
monetizzazione dei giorni di preavviso non lavorati, con vittoria di spese”.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto:” Condanna
[...]
a pagare in favore del ricorrente la somma Parte_1 CP_1
lorda di € 1.841,22 a titolo di indennità di trasferta oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta le altre domande;
pagina 5 di 15 condanna a pagare in favore della società CP_1 [...]
la somma netta di € 482,14 oltre interessi di legge;
Parte_1
compensate tra le parti un quarto delle spese di lite condanna la società resistente a
rimborsare all'Avv.to Latini i restanti 3/4 delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre
accessori ed oltre 15% per spese generali “.
Il Giudice ha ritenuto non fondata la tesi della società, secondo cui non sarebbe applicabile al caso in esame l'art. 181 CCNL di settore perché riferito agli addetti al trasporto delle merci, a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, assenti per un certo numero di ore – minimo 9 – dalla propria residenza.
Richiamato l'art. 181 CCNL Terziario Confcommercio: “Agli addetti al trasporto delle merci a
mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in
sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta
forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
208 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Ha ritenuto la norma applicabile al caso in esame, essendo Mundo autista di autocarri o autotreni pesanti, come comprovato dalla produzione delle schede cronotachigrafiche (doc. 5
parte resistente), ed avendo egli lavorato spesso oltre le 9 ore giornaliere, come dimostrato pagina 6 di 15 dalle buste paga e dai fogli ora (Doc.4 parte ricorrente), con diritto quindi al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 181 CCNL quantificata ai sensi della lett. a) di tale disposizione.
Ha evidenziato che la stessa convenuta ha tenuto un comportamento in qualche modo coerente col riconoscimento, seppure tacito del diritto alla trasferta, in quanto ha corrisposto al ricorrente un importo fisso, a quel titolo, seppure in una misura inferiore.
Pertanto, ha condannato la al pagamento in CP_3 Parte_1
favore di della somma di euro 1.841,22 lordi a titolo di indennità di trasferta. CP_1
Ha ritenuto, altresì, fondata la domanda proposta dalla società in via riconvenzionale relativa al pagamento da parte del ricorrente della somma corrispondente al preavviso non lavorato.
La somma da restituire va individuata in misura netta – e non lorda come richiesto dalla convenuta – poiché corrispondente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore depurato della parte contributiva e fiscale.
Con ricorso in appello la società ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato:” 1) Sull'infondato e illegittimo accertamento del diritto
all'indennità di trasferta per errata interpretazione del significato, portata ed effetti dell'art. 181
CCNL Confcommercio;
mancata formazione della prova sul punto indennità di trasferta per
insussistenza del presupposto di fatto dell'assenza dal luogo di lavoro da 9 a 11 ore ex art.
181 CCNL Confcommercio;
violazione degli artt. 115,116, 132 C.p.c..
Ritiene che nel ricorso avversario e nel fascicolo di primo grado non vi è agli atti e alle produzioni di parte appellata allegazione, istanza di prova o elemento idoneo a ritenere pagina 7 di 15 provato il presupposto dell'assenza del lavoratore da 9 e sino a 11 ore, senza rientro sul luogo di lavoro - luogo inteso nel senso del perimetro extraurbano previsto dal CCNL-.
Il nella sua difesa si limita ad allegare che la indennità di trasferta gli competerebbe CP_1
perché la ex datrice avrebbe indicato una voce apposita avente valore di € 10,00/die per tutti i giorni di lavoro e sulla scorta di tale dato il Giudice avrebbe ritenuto provato il diritto alla indennità di trasferta.
Ammessa soltanto in tesi come corretta la qualificazione operata dal Giudice del lavoro per cui l'assenza sarebbe dal luogo di lavoro e non per il mancato rientro alla residenza, in ogni caso i presupposti della indennità di trasferta in questione sono:
- assenza extraurbana dalle 9 alle 11 ore dal luogo di lavoro;
-eccedenza della quantità di lavoro oltre le 9 ore.
Sostiene che la ricorrenza di entrambi i suddetti presupposti non è stata provata in corso di causa: il Giudice ha ritenuto esistente il diritto alla indennità di trasferta solo perché per ogni giorno di lavoro la ex datrice ha erogato in automatico un trattamento economico forfettizzato denominato in busta paga “indennità di trasferta”.
La produzione di parte appellata, sub doc. 4), è inidonea a costituire prova o anche solo elemento di essa in quanto mero appunto autoprodotto dal formalmente contestato, CP_1
respinto e disconosciuto da parte.
In subordine, ritiene infondato e oggettivamente errato l'accertamento del quantum del diritto a percepire l'indennità di trasferta, per errore manifesto di calcolo delle giornate in cui vi sarebbe stata l'assenza dalle 9 alle 11 ore.
pagina 8 di 15 Impugna la sentenza per manifesto errore nel processo aritmetico di calcolo dell'indennità
rivendicata a fronte delle evidenze emerse all'esito dell'istruttoria.
Secondo i calcoli riportati da parte appellante (pagg.
7-8 del ricorso in appello) i giorni in cui vi
è stata una effettiva eccedenza delle ore lavorate da 9 a 11 risulterebbero 57, per cui la somma dovuta al detratto quanto già percepito a titolo di Trasferta Italia e detratto CP_1
quanto dovuto dal a titolo di preavviso non lavorato, oggetto di riconvenzionale, va CP_1
quantificata in Euro 260,14.
Con il terzo motivo di appello ritiene illegittima la compensazione per un quarto delle spese di lite in luogo della compensazione integrale.
Una corretta applicazione dell'istituto delle spese di cui all'art. 91 C.p.c., allineata a buon governo del numero e della dimensione delle contrapposte domande accolte, avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale.
Si è costituito l'appellato che chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I
grado.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando che, con riferimento alle differenze a titolo di trasferta, parte resistente nel giudizio di primo grado si limitava ad eccepire la non debenza delle somme richieste, sostanzialmente sulla base di due argomentazioni: la prima, perché a suo dire il CCNL Commercio non prevede il pagamento di un'indennità di trasferta forfettizzata, la seconda perché l'art. 181 del CCNL disciplinerebbe la casistica dell'assenza del lavoratore dalla propria residenza e non la fattispecie della prestazione di guida fuori dal perimetro del comune del luogo di lavoro.
pagina 9 di 15 Tale argomentazione, mai svolta in primo grado costituisce una novità assoluta ed è
inammissibile secondo i principi generali che da sempre regolano i giudizi in appello.
In relazione al primo motivo di appello rileva che i presupposti per l'applicazione della trasferta sono: la qualifica di trasportatore discontinuo e l'aver svolto lavoro extraurbano:
entrambi tali requisiti sono risultati provati documentalmente.
Quanto alla qualifica di trasportatore discontinuo, della stessa è stata data prova diretta ed inequivocabile in corso di causa dalla stessa società, ove in primo grado ha prodotto ed allegato i dischi tachigrafi del sig. dando conferma definitiva che lo stesso CP_1
apparteneva alla categoria dei trasportatori di mezzi pesanti essendo quelle presenti solo su mezzi pesanti quali autotreni e autocarri.
Quanto al secondo presupposto e cioè, alla prova del servizio extraurbano, l'asserita circostanza è stata documentalmente e abbondantemente provata in corso di causa dai documenti, non contestati, doc.4), cedolini paga prodotti in primo grado, elaborati dalla società stessa e doc.1. 1-7 LUL con statini nov. 2020 apr. 2021- prodotti da parte appellante in primo grado, al punto da non ritenere necessario dare seguito all'istruttoria.
In relazione alla domanda subordinata relativa ai conteggi rileva che il Giudice di prime cure,
in assenza di qualsivoglia contestazione da parte di , ha Controparte_2
elaborato i conteggi sulla base del numero di giornate di trasferta riconosciute dalla datrice e indicate nei cedolini paga mai contestati o eccepiti da parte resistente ed anzi, dalla stessa prodotti, applicando la percentuale indicata dall'art. 181 del ccnl, detraendo i 10 euro al giorno pagati dalla società.
pagina 10 di 15 Contesta i calcoli effettuati da parte appellante, rilevando che, in ogni caso, l'indennità
spetterebbe per 61 giorni e per un importo, quindi, di euro 2.122.70 lordi, da ridurre ad euro
1.640,50 lordi per effetto della detrazione di quanto percepito a titolo di indennità per mancato preavviso.
In relazione al terzo motivo di appello riguardante l'illegittimità della compensazione per un quarto delle spese di lite in luogo della compensazione integrale, rileva che controparte non considera che parte appellata ha rinunciato alle domande di differenze retributive per ferie e straordinari in corso di causa, come rilevato dallo stesso Giudice in sentenza, e che la soccombenza del ricorrente, pertanto, si è limitata alla sola voce dell'indennità sostitutiva di preavviso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
Il ricorso in appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte appellata per violazione dell'art.345 c.p.c.,
come sopra riportata, atteso che la società oggi appellante, nella memoria di costituzione di I
grado a pag. 2 e 3, contesta in radice il diritto di a ricevere l'indennità di CP_1
trasferta e la documentazione prodotta (doc. 4 Ric. I grado).
Nel merito si rileva quanto segue.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice e non contestato dalle parti, CP_1
ha lavorato presso dal 25.11.2020 – inizialmente con Parte_1
contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato – con orario full time,
pagina 11 di 15 inquadramento al livello 4 CCNL Terziario Confcommercio, qualifica di operaio e mansione di autista.
L'orario di lavoro era articolato nel modo seguente: tra le 5.30 e le 7.00 il ricorrente partiva dalla sede dell'azienda in Settimo Milanese per dirigersi dai clienti – situati presso località
extraurbane – e poi tornava presso la sede della datrice di lavoro tra le 16.00 e le 19.00.
Il poi, ha dato le proprie dimissioni in data 21.04.2021, a causa della mancata CP_1
retribuzione delle trasferte.
Risulta certo, dalla produzione del doc.
5 - schede cronotachigrafiche - di parte oggi appellante, che svolgeva le mansioni di autista di autocarri e autotreni, CP_1
mezzi pesanti, al di fuori della sede di lavoro.
Tali circostanze comportano l'applicazione dell'art.181 CCNL Confcommercio il quale recita:
“Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare
servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art.
179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
208 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Sulla base di tale articolo l'indennità di trasferta forfettaria pari al 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto spetta per le assenze dalle 9 alle 11 ore.
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, la prova del diritto dell'appellato all'indennità di trasferta si rinviene non nel documento 4), contestato dall'appellante e quindi non utilizzabile trattandosi di documento elaborato autonomamente dall'appellato, ma nelle buste paga/LUL provenienti direttamente dal datore di lavoro ( Cfr. Docc.1.1-7 fasc. I grado ). Parte_1
Dall'esame dei predetti cedolini paga/LUL (Docc.1.1-7 fasc..I grado Ecologica) risulta che nel periodo dal 25.11.2020 al 20.04.2021, oggetto della domanda in primo CP_1
grado, ha lavorato con un eccedenza di 9 ore nelle seguenti giornate:
Novembre 2020: su 4 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 3 (non contestato);
Dicembre 2020: su 18 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 15 (non contestato);
Gennaio 2021: su 17 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 14 (contestate dalla società che ritiene 12 giorni);
Febbraio 2021: su 19 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 11(non contestate);
Marzo 2021: su 16 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 12 (contestate dalla società che ritiene 11 giorni);
Aprile 2021: su 8 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 5 (non contestate);
e così complessivamente per n. 60 giorni.
Ne discende che per detti 60 giorni, per i quali la stessa società ha riconosciuto lo svolgimento della trasferta, la relativa indennità è pari ad euro 1.878,00 lordi (gg.60 x 31,30 –
50% di R.B.G.di euro 62,61), da cui va decurtata l'indennità percepita a titolo di Trasferta pagina 13 di 15 Italia, pari ad euro 600,00 (gg.60 x euro 10,00), per un totale dovuto all'appellato di Euro
1.278,00 lordi, in luogo di euro 1.841,22 riconosciuti dal primo Giudice.
Va solo evidenziato che, a fronte delle buste paga, sarebbe stato onere della società
dimostrare che le somme corrisposte a titolo di trasferta in realtà non riguardavano le trasferte. Prova che non è stata offerta.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello va parzialmente accolto, con conferma delle ulteriori statuizioni di merito.
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, di cui Euro 1.200,00 per il giudizio di I grado, euro 1.200,00 per il presente grado, per un totale di euro 2.400,00, con compensazione di 1/3 pari ad euro 800,00 e cosi per un totale di euro 1.600,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4294/2024 del Tribunale di Milano: Ridetermina la somma spettante a in Euro 1.278,00 lordi, a titolo di indennità di trasferta, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato i restanti ¾ che liquida nella quota in euro
1.600,00, oltre accessori e spese generali.
Milano 11 Febbraio 2025
pagina 14 di 15 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 15 di 15
N. R.G. 1213/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1213/2024, avverso la sentenza n.
4294/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Riccardo Atanasio, promossa da:
C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Saul Leardi del Foro di
Pavia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Vigevano (PV), Via del
Popolo 22
APPELLANTE
C/
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv.to Laura CP_1 CodiceFiscale_1
Latini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 4,
pagina 1 di 15 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
nel merito in via principale:
in riforma dell'impugnata Sentenza inter partes del Tribunale di Milano – Sezione lavoro n.
4294 in data 2/10 – 17/10/2024 e in accoglimento del presente gravame, primo motivo di appello, accogliere le conclusioni di cui alla memoria difensiva e di costituzione depositata il
22/2/2024 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione lavoro nella Causa R.G. n. 9038/2023 e segnatamente:
rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa o che il Giudice riterrà di ravvisare secondo giustizia perché infondate in fatto ed in diritto e/o perché sfornite di prova;
nel merito in via subordinata:
in riforma dell'impugnata Sentenza inter partes del Tribunale di Milano – Sezione lavoro n.
4294/2024 in data 2/10 – 17/10/2024 e in accoglimento del presente gravame, secondo motivo di appello, riformare per quanto di giustizia il capo di condanna della odierna appellante disponendo in luogo della somma di € 1.841,22, la minor somma lorda di € 964,10
pari a netti € 742,28 e operata la compensazione con il titolo di condanna del cessato lavoratore sulla domanda riconvenzionale accolta per netti € 482,14 CP_1
dichiarare dovuto a il pagamento del minor importo di € 260,14; CP_1
nel merito in via principale: pagina 2 di 15 in accoglimento del terzo motivo di appello compensare integralmente spese e competenze del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
In via preliminare pregiudiziale
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenziale statuizione di legge;
In via principale nel merito
rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande ivi formulate dalla società
[...]
per tutte le ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto confermare Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 4294/2024 RG 9038/2023 ogni sua statuizione di legge;
in via istruttoria
rigettare le prove orali ex adverso richieste perché inammissibili, negative, contenenti valutazioni, e comunque perché l'appellante è decaduta per non averne richiesto la loro amissione in primo grado.
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi di causa ex DM 55/2014 del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ “Accertare e dichiarare Parte_1
che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Controparte_3
pagina 3 di 15 dal 25.11.2020 al 20.04.2021 o altre diverse date che Parte_1
risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti a titolo di differenze
retributive, per i titoli dettagliati in narrativa, per un totale complessivo di € 1.968,49 lordi oltre
rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per
l'effetto:
Condannare, la società a corrispondere al Parte_1
lavoratore la somma complessiva di € 1.968,49 lordi o la diversa somma maggiore o minore
che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione”.
Così deduceva: “Parte ricorrente ha lavorato presso Parte_1
dal 25.11.2020 – inizialmente con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo
indeterminato – con orario full time, inquadramento al livello 4 CCNL Terziario
Confcommercio, qualifica di operaio e mansione di autista. Il poi, ha dato le proprie CP_1
dimissioni in data 21.04.2021, a causa della mancata retribuzione delle trasferte.
Il ricorrente rivendica il pagamento di differenze retributive per il periodo dal 25.11.2020 al
24.02.2021.
Il ha svolto la mansione di addetto al trasporto dei bancali prodotti dalla società CP_1
convenuta.
L'orario di lavoro era articolato nel modo seguente: tra le 5.30 e le 7.00 il ricorrente partiva
dalla sede dell'azienda in Settimo Milanese per dirigersi dai clienti – situati presso località
extraurbane – e poi tornava presso la sede della datrice di lavoro tra le 16.00 e le 19.00.
pagina 4 di 15 Il ricorrente lamenta che la società gli abbia corrisposto, a titolo di trasferta, un importo di
10,00 euro giornalieri, mentre l'art. 181 CCNL di settore indica una retribuzione per la
trasferta pari al 50%, 80% o 120% della paga base giornaliera.
Inoltre, il lamenta la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di lavoro CP_1
straordinario e ferie.”
Si è costituita la società, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale nei seguenti termini:
“Nel merito in via riconvenzionale e previo differimento ex art. 418 C.p.c. dell'udienza di
discussione già fissata: rilevato e dato atto che in forza di comunicazione telematica di
dimissioni inviata il 20/4/2021 con efficacia il 21/4/2021 sub doc. 7, il ricorrente non ha
rassegnato le dimissioni con il rispetto del rituale preavviso di 15 giorni di calendario, pari a
10 giorni lavorativi, come previsto dal CCNL Terziario Confcommercio;
rilevato e dato atto
che la azienda datrice ha omesso senza consapevole e genuina volontà la decurtazione del
preavviso non lavorato dall'ultima busta paga del mese di aprile 2021, come immediatamente
contestato e denunciato a parte ricorrente (docc. 2-4), condannare a CP_1
pagare alla la somma di € 626,16 pari alla Parte_1
monetizzazione dei giorni di preavviso non lavorati, con vittoria di spese”.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto:” Condanna
[...]
a pagare in favore del ricorrente la somma Parte_1 CP_1
lorda di € 1.841,22 a titolo di indennità di trasferta oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta le altre domande;
pagina 5 di 15 condanna a pagare in favore della società CP_1 [...]
la somma netta di € 482,14 oltre interessi di legge;
Parte_1
compensate tra le parti un quarto delle spese di lite condanna la società resistente a
rimborsare all'Avv.to Latini i restanti 3/4 delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre
accessori ed oltre 15% per spese generali “.
Il Giudice ha ritenuto non fondata la tesi della società, secondo cui non sarebbe applicabile al caso in esame l'art. 181 CCNL di settore perché riferito agli addetti al trasporto delle merci, a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, assenti per un certo numero di ore – minimo 9 – dalla propria residenza.
Richiamato l'art. 181 CCNL Terziario Confcommercio: “Agli addetti al trasporto delle merci a
mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in
sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta
forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
208 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Ha ritenuto la norma applicabile al caso in esame, essendo Mundo autista di autocarri o autotreni pesanti, come comprovato dalla produzione delle schede cronotachigrafiche (doc. 5
parte resistente), ed avendo egli lavorato spesso oltre le 9 ore giornaliere, come dimostrato pagina 6 di 15 dalle buste paga e dai fogli ora (Doc.4 parte ricorrente), con diritto quindi al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 181 CCNL quantificata ai sensi della lett. a) di tale disposizione.
Ha evidenziato che la stessa convenuta ha tenuto un comportamento in qualche modo coerente col riconoscimento, seppure tacito del diritto alla trasferta, in quanto ha corrisposto al ricorrente un importo fisso, a quel titolo, seppure in una misura inferiore.
Pertanto, ha condannato la al pagamento in CP_3 Parte_1
favore di della somma di euro 1.841,22 lordi a titolo di indennità di trasferta. CP_1
Ha ritenuto, altresì, fondata la domanda proposta dalla società in via riconvenzionale relativa al pagamento da parte del ricorrente della somma corrispondente al preavviso non lavorato.
La somma da restituire va individuata in misura netta – e non lorda come richiesto dalla convenuta – poiché corrispondente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore depurato della parte contributiva e fiscale.
Con ricorso in appello la società ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato:” 1) Sull'infondato e illegittimo accertamento del diritto
all'indennità di trasferta per errata interpretazione del significato, portata ed effetti dell'art. 181
CCNL Confcommercio;
mancata formazione della prova sul punto indennità di trasferta per
insussistenza del presupposto di fatto dell'assenza dal luogo di lavoro da 9 a 11 ore ex art.
181 CCNL Confcommercio;
violazione degli artt. 115,116, 132 C.p.c..
Ritiene che nel ricorso avversario e nel fascicolo di primo grado non vi è agli atti e alle produzioni di parte appellata allegazione, istanza di prova o elemento idoneo a ritenere pagina 7 di 15 provato il presupposto dell'assenza del lavoratore da 9 e sino a 11 ore, senza rientro sul luogo di lavoro - luogo inteso nel senso del perimetro extraurbano previsto dal CCNL-.
Il nella sua difesa si limita ad allegare che la indennità di trasferta gli competerebbe CP_1
perché la ex datrice avrebbe indicato una voce apposita avente valore di € 10,00/die per tutti i giorni di lavoro e sulla scorta di tale dato il Giudice avrebbe ritenuto provato il diritto alla indennità di trasferta.
Ammessa soltanto in tesi come corretta la qualificazione operata dal Giudice del lavoro per cui l'assenza sarebbe dal luogo di lavoro e non per il mancato rientro alla residenza, in ogni caso i presupposti della indennità di trasferta in questione sono:
- assenza extraurbana dalle 9 alle 11 ore dal luogo di lavoro;
-eccedenza della quantità di lavoro oltre le 9 ore.
Sostiene che la ricorrenza di entrambi i suddetti presupposti non è stata provata in corso di causa: il Giudice ha ritenuto esistente il diritto alla indennità di trasferta solo perché per ogni giorno di lavoro la ex datrice ha erogato in automatico un trattamento economico forfettizzato denominato in busta paga “indennità di trasferta”.
La produzione di parte appellata, sub doc. 4), è inidonea a costituire prova o anche solo elemento di essa in quanto mero appunto autoprodotto dal formalmente contestato, CP_1
respinto e disconosciuto da parte.
In subordine, ritiene infondato e oggettivamente errato l'accertamento del quantum del diritto a percepire l'indennità di trasferta, per errore manifesto di calcolo delle giornate in cui vi sarebbe stata l'assenza dalle 9 alle 11 ore.
pagina 8 di 15 Impugna la sentenza per manifesto errore nel processo aritmetico di calcolo dell'indennità
rivendicata a fronte delle evidenze emerse all'esito dell'istruttoria.
Secondo i calcoli riportati da parte appellante (pagg.
7-8 del ricorso in appello) i giorni in cui vi
è stata una effettiva eccedenza delle ore lavorate da 9 a 11 risulterebbero 57, per cui la somma dovuta al detratto quanto già percepito a titolo di Trasferta Italia e detratto CP_1
quanto dovuto dal a titolo di preavviso non lavorato, oggetto di riconvenzionale, va CP_1
quantificata in Euro 260,14.
Con il terzo motivo di appello ritiene illegittima la compensazione per un quarto delle spese di lite in luogo della compensazione integrale.
Una corretta applicazione dell'istituto delle spese di cui all'art. 91 C.p.c., allineata a buon governo del numero e della dimensione delle contrapposte domande accolte, avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale.
Si è costituito l'appellato che chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I
grado.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando che, con riferimento alle differenze a titolo di trasferta, parte resistente nel giudizio di primo grado si limitava ad eccepire la non debenza delle somme richieste, sostanzialmente sulla base di due argomentazioni: la prima, perché a suo dire il CCNL Commercio non prevede il pagamento di un'indennità di trasferta forfettizzata, la seconda perché l'art. 181 del CCNL disciplinerebbe la casistica dell'assenza del lavoratore dalla propria residenza e non la fattispecie della prestazione di guida fuori dal perimetro del comune del luogo di lavoro.
pagina 9 di 15 Tale argomentazione, mai svolta in primo grado costituisce una novità assoluta ed è
inammissibile secondo i principi generali che da sempre regolano i giudizi in appello.
In relazione al primo motivo di appello rileva che i presupposti per l'applicazione della trasferta sono: la qualifica di trasportatore discontinuo e l'aver svolto lavoro extraurbano:
entrambi tali requisiti sono risultati provati documentalmente.
Quanto alla qualifica di trasportatore discontinuo, della stessa è stata data prova diretta ed inequivocabile in corso di causa dalla stessa società, ove in primo grado ha prodotto ed allegato i dischi tachigrafi del sig. dando conferma definitiva che lo stesso CP_1
apparteneva alla categoria dei trasportatori di mezzi pesanti essendo quelle presenti solo su mezzi pesanti quali autotreni e autocarri.
Quanto al secondo presupposto e cioè, alla prova del servizio extraurbano, l'asserita circostanza è stata documentalmente e abbondantemente provata in corso di causa dai documenti, non contestati, doc.4), cedolini paga prodotti in primo grado, elaborati dalla società stessa e doc.1. 1-7 LUL con statini nov. 2020 apr. 2021- prodotti da parte appellante in primo grado, al punto da non ritenere necessario dare seguito all'istruttoria.
In relazione alla domanda subordinata relativa ai conteggi rileva che il Giudice di prime cure,
in assenza di qualsivoglia contestazione da parte di , ha Controparte_2
elaborato i conteggi sulla base del numero di giornate di trasferta riconosciute dalla datrice e indicate nei cedolini paga mai contestati o eccepiti da parte resistente ed anzi, dalla stessa prodotti, applicando la percentuale indicata dall'art. 181 del ccnl, detraendo i 10 euro al giorno pagati dalla società.
pagina 10 di 15 Contesta i calcoli effettuati da parte appellante, rilevando che, in ogni caso, l'indennità
spetterebbe per 61 giorni e per un importo, quindi, di euro 2.122.70 lordi, da ridurre ad euro
1.640,50 lordi per effetto della detrazione di quanto percepito a titolo di indennità per mancato preavviso.
In relazione al terzo motivo di appello riguardante l'illegittimità della compensazione per un quarto delle spese di lite in luogo della compensazione integrale, rileva che controparte non considera che parte appellata ha rinunciato alle domande di differenze retributive per ferie e straordinari in corso di causa, come rilevato dallo stesso Giudice in sentenza, e che la soccombenza del ricorrente, pertanto, si è limitata alla sola voce dell'indennità sostitutiva di preavviso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Il ricorso in appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte appellata per violazione dell'art.345 c.p.c.,
come sopra riportata, atteso che la società oggi appellante, nella memoria di costituzione di I
grado a pag. 2 e 3, contesta in radice il diritto di a ricevere l'indennità di CP_1
trasferta e la documentazione prodotta (doc. 4 Ric. I grado).
Nel merito si rileva quanto segue.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice e non contestato dalle parti, CP_1
ha lavorato presso dal 25.11.2020 – inizialmente con Parte_1
contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato – con orario full time,
pagina 11 di 15 inquadramento al livello 4 CCNL Terziario Confcommercio, qualifica di operaio e mansione di autista.
L'orario di lavoro era articolato nel modo seguente: tra le 5.30 e le 7.00 il ricorrente partiva dalla sede dell'azienda in Settimo Milanese per dirigersi dai clienti – situati presso località
extraurbane – e poi tornava presso la sede della datrice di lavoro tra le 16.00 e le 19.00.
Il poi, ha dato le proprie dimissioni in data 21.04.2021, a causa della mancata CP_1
retribuzione delle trasferte.
Risulta certo, dalla produzione del doc.
5 - schede cronotachigrafiche - di parte oggi appellante, che svolgeva le mansioni di autista di autocarri e autotreni, CP_1
mezzi pesanti, al di fuori della sede di lavoro.
Tali circostanze comportano l'applicazione dell'art.181 CCNL Confcommercio il quale recita:
“Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare
servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art.
179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
208 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Sulla base di tale articolo l'indennità di trasferta forfettaria pari al 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto spetta per le assenze dalle 9 alle 11 ore.
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, la prova del diritto dell'appellato all'indennità di trasferta si rinviene non nel documento 4), contestato dall'appellante e quindi non utilizzabile trattandosi di documento elaborato autonomamente dall'appellato, ma nelle buste paga/LUL provenienti direttamente dal datore di lavoro ( Cfr. Docc.1.1-7 fasc. I grado ). Parte_1
Dall'esame dei predetti cedolini paga/LUL (Docc.1.1-7 fasc..I grado Ecologica) risulta che nel periodo dal 25.11.2020 al 20.04.2021, oggetto della domanda in primo CP_1
grado, ha lavorato con un eccedenza di 9 ore nelle seguenti giornate:
Novembre 2020: su 4 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 3 (non contestato);
Dicembre 2020: su 18 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 15 (non contestato);
Gennaio 2021: su 17 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 14 (contestate dalla società che ritiene 12 giorni);
Febbraio 2021: su 19 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 11(non contestate);
Marzo 2021: su 16 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 12 (contestate dalla società che ritiene 11 giorni);
Aprile 2021: su 8 giornate di lavoro quelle con eccedenza le 9 ore sono 5 (non contestate);
e così complessivamente per n. 60 giorni.
Ne discende che per detti 60 giorni, per i quali la stessa società ha riconosciuto lo svolgimento della trasferta, la relativa indennità è pari ad euro 1.878,00 lordi (gg.60 x 31,30 –
50% di R.B.G.di euro 62,61), da cui va decurtata l'indennità percepita a titolo di Trasferta pagina 13 di 15 Italia, pari ad euro 600,00 (gg.60 x euro 10,00), per un totale dovuto all'appellato di Euro
1.278,00 lordi, in luogo di euro 1.841,22 riconosciuti dal primo Giudice.
Va solo evidenziato che, a fronte delle buste paga, sarebbe stato onere della società
dimostrare che le somme corrisposte a titolo di trasferta in realtà non riguardavano le trasferte. Prova che non è stata offerta.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello va parzialmente accolto, con conferma delle ulteriori statuizioni di merito.
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, di cui Euro 1.200,00 per il giudizio di I grado, euro 1.200,00 per il presente grado, per un totale di euro 2.400,00, con compensazione di 1/3 pari ad euro 800,00 e cosi per un totale di euro 1.600,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4294/2024 del Tribunale di Milano: Ridetermina la somma spettante a in Euro 1.278,00 lordi, a titolo di indennità di trasferta, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato i restanti ¾ che liquida nella quota in euro
1.600,00, oltre accessori e spese generali.
Milano 11 Febbraio 2025
pagina 14 di 15 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 15 di 15