Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 3
L'obbligo imposto dall'art. 147 cod. civ. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute (nella specie: prestazioni sanitarie erogate da una struttura sanitaria al figlio minorenne) deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di una mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione di una o più pagine contenente l'esposizione degli argomenti su cui si fonda, comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo, allorquando il contenuto delle pagine successive, senza la correlazione della pagina omessa, sia inidoneo a rendere intellegibile la materia del contendere e le ragioni per le quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all'apprezzamento del giudice di merito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON GA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE MONTESQUIEU 28 SC L INT 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GASPARINI, difeso dall'avvocato RAFFAELE CRESCENZI con studio in 80100 NAPOLI CORSO UMBERTO I 34, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ELEONORENSTIFTUNG UNIVERSITAETS KINDERSPITAL ZUERICH, corrente in Zurigo, in persona del direttore amministrativo, Louis Landolt, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI FRANZELLI, giusta procura speciale per Notar U. Neuenschwander del Notariat Fluntem - Zuerich DI Zurigo in data 05/01/1999 munita di Apostille;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1479/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 28/05/98 e depositata il 17/06/98 (R.G. 849/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giovanni FRANZINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 luglio 1987,
l'Eleonorenstnftung Universitaets - Kinderklinik convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, NO MO e MA Adabbo, in proprio e quali genitori del minore ON MO, per sentirli condannare al pagamento di 9.459,35 f.s., somma dovuta per cure mediche prestate al minore stesso. I convenuti non si costituirono in giudizio. Deferito, quindi, giuramento decisorio sui capi della domanda, giuramento che i convenuti non prestarono, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 4 ottobre 1995, accolse la domanda, con la condanna dei convenuti al pagamento della somma richiesta e delle spese.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata in data 17 giugno 1998, respinse il gravame proposto dal solo MO, osservando in parte motiva: - che, con riferimento al primo motivo di appello, pur essendosi verificata l'interruzione automatica del processo nel giudizio di primo grado, per morte dell'unico procuratore costituito dell'attrice, ed essendo proseguito il processo dal 6 dicembre 1988 al 28 ottobre 1994 nonostante l'attrice fosse priva di difensore, tuttavia la relativa nullità avrebbe dovuto essere eccepita dall'attrice medesima, che, peraltro, nel giudizio di primo grado, si era, poi, costituita con un nuovo procuratore;
- che non sussisteva la dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto, per la determinazione del luogo di residenza della persona destinataria di una notificazione, occorreva avere riguardo alla residenza effettiva della medesima;
- che del pari infondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante, trattandosi del rimborso di spese mediche di un minore, obbligazione che coinvolgeva solidalmente entrambi i genitori del minore medesimo;
- che, infine, la decisorietà della formula del giuramento appariva indubbia.
Per la cassazione della suindicata sentenza ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, NO MO, cui ha resistito, con controricorso, la clinica di Zurigo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondata l'apposita eccezione della resistente, la quale ha fatto presente che dalla copia notificata del ricorso non risulta l'indicazione delle ragioni che illustrano le dedotte censure alla sentenza impugnata. Invero, da detta copia è possibile evincere solo l'enunciazione delle doglianze in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 302, 304 e 305 c. p. c., nonché al difetto di adeguata motivazione relativa alla verificatasi estinzione del giudizio. Orbene, la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione della pagina contenente l'esposizione degli argomenti su cui il motivo si fonda, comporta la declaratoria di inammissibilità del motivo medesimo, allorquando l'esposizione contenuta nelle pagine successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intelligibile la materia del contendere. Invero, come è stato già affermato da questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile, perché non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione (ovvero il singolo motivo) che contenga enunciazioni di violazione di legge o di vizi di motivazione senza peraltro consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e con le argomentazioni che la sostengono e, per conseguenza, di cogliere le ragioni per le quali si chiede l'annullamento della sentenza medesima.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 165 e 239 c. p. c., nonché di difetto di adeguata motivazione, assumendo che, all'epoca della citazione, la propria residenza, risultante dalla certificazione in atti, era in Minervino Murge (Ba), al Corso Matteotti 27 (il che risultava anche dal D.M. di assegnazione quale notaio nella sede notarile di Canosa di Puglia), mentre la notificazione della citazione medesima era stata effettuata in Napoli, alla via Duomo 348, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 139 del codice di rito.
Il motivo non ha pregio.
Invero, la corte distrettuale ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto, consolidato presso la giurisprudenza di questa corte regolatrice, secondo cui, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. Nella specie, la corte partenopea, con motivazione congrua e priva di errori logici, ha accertato che, al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la residenza di fatto dell'odierno ricorrente corrispondeva a quella risultante dalla notifica medesima. Al riguardo è appena il caso di rilevare che la sentenza non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione della parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori delle dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice sia illogica, contraddittoria ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri. Pacifico quanto sopra, si osserva che nella specie il ricorrente - lungi dall'evidenziare la presenza, nella motivazione della sentenza gravata, di alcuno dei vizi indicati sopra, unici rilevanti al fine di una censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cioè la deduzione di una obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice alla formulazione del proprio convincimento, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi), si limita a denunciare una difformità, rispetto alle proprie attese e deduzioni, sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. È palese, sotto tale profilo, la inammissibilità della deduzione, atteso - come osservato sopra - che nel giudizio di legittimità non si, può sollecitare un nuovo esame, da parte della Corte di cassazione, del materiale probatorio acquisito agli atti.
Con il terzo motivo si deduce che la corte distrettuale aveva, con motivazione inadeguata, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che, viceversa risultava fondata, in quanto l'obbligazione di natura contrattuale verso la clinica svizzera era stata assunta esclusivamente dalla moglie del ricorrente. Il motivo è inammissibile, perché assolutamente generico, e, comunque infondato, avendo questa Corte in subiacta materia affermato il principio, che va ulteriormente confermato in questa sede, secondo cui: "L'obbligo imposto dall'art. 147 cod. civ. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che ove trattisi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute (nella specie: prestazioni sanitarie erogate da un professionista ai figli minorenni) deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto" (Cass. 25 luglio 1992, n. 8995). Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza di decisorietà del giuramento deferito, non avendo lo stesso ad oggetto fatti propri del giurante.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare, in modo adeguato e specifico, la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento al difetto di genericità del giuramento, ma doveva necessariamente trascrivere in ricorso il contenuto delle formula relativa, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza, ai fini del decidere, delle doglianze dedotte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione Euro 250,00, oltre onorari liquidati in 1,500,00 (mille cinquecento) Euro. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 13 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002