Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2001, n. 43067
CASS
Sentenza 17 ottobre 2001

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La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo collegabile ad un illecito amministrativo, bensì alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie. Ne consegue che il termine prescrizionale è quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell'ambito delle quali deve essere annoverata anche quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2001, n. 43067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43067
    Data del deposito : 17 ottobre 2001

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