Sentenza 17 ottobre 2001
Massime • 1
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo collegabile ad un illecito amministrativo, bensì alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie. Ne consegue che il termine prescrizionale è quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell'ambito delle quali deve essere annoverata anche quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2001, n. 43067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43067 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 17/10/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - N. 5235
3. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 17390/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di LV AN, n. il 5.1.1953 a Napoli,
avverso ordinanza emessa in data 5.3.2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in tema di esecuzione di credito erariale;
sentita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Cons. Dott. Pierfrancesco Marini;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di LV AN, condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende con sentenza 4.5.1992 della Corte di Cassazione - dichiarativa di inammissibilità del ricorso da lui proposto, quale persona offesa dal reato di diffamazione, avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari della ex Pretura circondariale di Roma - ricevuta in data 31.10.2000 la notifica dell'atto di precetto del competente ufficio del campione penale, provvedeva al pagamento delle spese di giustizia e di notifica ed invece richiedeva al giudice dell'esecuzione che venisse dichiarata la prescrizione del credito erariale, per essere decorso il termine quinquennale, ovvero che venisse revocata la sanzione per intervenuta abrogazione in parte qua della previsione di cui all'art. 616 cod.proc.pen. quale effetto della sentenza della sentenza n. 186 del
13.6.2000 emessa dalla Corte Costituzionale. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza 5.3.2001 rigettava la richiesta, motivando che doveva escludersi qualsiasi incidenza sulla fattispecie della pronuncia del giudice delle leggi e che il pagamento di somma ex art. 616 cod. proc. pen. andava qualificato come una sanzione sui generis sottratta alla previsione del termine di prescrizione quinquennale fissato per le violazioni di carattere amministrativo nell'art. 28 della Legge 689/81 e, diversamente, soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., non ancora scaduto al momento di notifica del precetto. Il
Di LV, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione degli artt. 616 cod. proc. pen. L.24.11.1981 n. 689, sul rilievo che la sanzione alla cassa delle ammende, definita sui generis nell'impugnato provvedimento e prevista in una serie di altre norme, dovrebbe essere ricompresa nel novero delle sanzioni amministrative soggette a prescrizione quinquennale, non potendosi intendere, d'altronde, la statuizione di pagamento come finalizzata al recupero di spese anticipate dallo Stato;
2) violazione dell'art. 616 cod. proc. pen. come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000 e 673 cod. proc. pen., essendo ricorsa nella specie "l'assenza di colpa" che non giustificherebbe la condanna alla sanzione pronunciata quale effetto automatico della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rileva la Corte che palesemente infondato è il secondo e pregiudiziale motivo che attiene all'an debeatur della sanzione pecuniaria.
Ed invero, premesso l'improprio richiamo del ricorrente ad un effetto abolitivo della previsione dell'art. 616 cod. proc. pen. in forza della sentenza della Corte Costituzionale 13.6.2000 n. 186 - che invece ed unicamente ha escluso il principio di automatismo nell'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista nella detta norma, in esito a pronuncia di declaratoria di inammissibilità del ricorso, fissando il principio che il giudice di legittimità, in tale ipotesi, è ammesso a valutare se l'impugnazione si riveli non pretestuosa e non connotata da colpa, dunque esentando il ricorrente dalla sanzione pecuniaria che ha notoriamente la funzione di scoraggiare i ricorsi meramente dilatorii - deve rilevarsi che la sanzione è stata disposta con sentenza della Suprema Corte che non soltanto ha preceduto la pronuncia della Corte Costituzionale ma che neppure in parte qua è soggetta ad impugnazione;
correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione - i cui poteri di verifica dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo non si estendono comunque alla possibilità di rimetterne in discussione il merito - ha ritenuto preclusa ogni indagine sulla debenza della sanzione medesima, astenendosi conseguentemente dal provvedere sulla "richiesta di revoca" che comporterebbe comunque un vaglio ulteriore della pronuncia del giudice di legittimità chiaramente non consentito (v.: Cass. Sez. 6^, 17.3.1994, Pizzi;
Cass. Sez. 6^, 25.8.1993, Bianchino). Infondato è anche il primo motivo.
La sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., invero, non può essere equiparata al quella di natura amministrativa quale disegnata nella fondamentale legge 24.11.1981 n. 689, e soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28); tale legge, infatti, prevede e disciplina la sanzione che consegue a violazioni di tipo amministrativo, cioè a veri e propri illeciti, nella cui categoria non può iscriversi la condotta della parte che nel procedimento penale ricorra al mezzo di impugnazione innanzi il giudice di legittimità esercitando un proprio diritto costituzionalmente garantito;
la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione - secondo sua riconosciuta funzione nuovamente ribadita con la citata pronuncia della Corte Costituzionale - trae la propria giustificazione, infatti, non già nell'accertamento di un illecito bensì nella constatazione della violazione di un più generale obbligo di lealtà processuale di una delle parti, quale si esprime in una scelta che, essa pure di tipo esclusivamente processuale, si riveli decisamente imprudente ovvero dilatoria se non addirittura temeraria avanti il giudice di legittimità.
La Legge 689 del 1981, del resto, prevede all'art. 11 criteri determinativi di quantificazione della sanzione che - espressamente riferiti alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche - non si attagliano in ogni caso all'ipotesi della sanzione ex art. 616 cod. proc. pen. che, quale sostanziale applicazione del principio di responsabilità processuale, è proporzionata al grado di temerarietà del ricorso (Cass. Sez. 3^, 22.3.1995, Buffoni) e, pertanto, "utilizza" un tale unico parametro non omologabile ad alcuno di quelli enunciati nella legge;
ovvero prevede cause di esclusione della responsabilità (art. 4) radicalmente incompatibili con la natura processuale della violazione o, infine, un regime di impugnazione (artt. 22 e ss.) parimenti incompatibile.
Deve poi osservarsi che il riferimento del ricorrente alle plurime ipotesi di sanzione pecuniaria a carico del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete, del custode di cose sequestrate - secondo le comuni e separate previsioni di cui agli artt. 133, 147 e 231 cod. proc. pen. - così come del direttore e vice direttore responsabile - art. 694 comma 4 cod. proc. pen. - dei componenti del giurì - art. 180 disp. att. cod. proc. pen. - dell'esercente la potestà sul minore - art. 31 DPR 22.9.1988 n. 488 e del giudice popolare - art. 34 L. 10.4.1951 n. 287 non fornisce argomento conducente e favorevole alla tesi sostenuta ma, anzi, depone proprio in senso opposto, atteso che tutte le fattispecie previste nelle norme suddette individuano condotte equiparabili ad illeciti di natura amministrativa perché violatrici di precise norme poste volta a volta a tutela di particolari "momenti" del procedimento penale (gran parte delle quali prevedono altresì facoltà di "discolpa" e possibilità di revoca consone ad un procedimento di tipo amministrativo in senso lato). Deve ritenersi, invece, che la sanzione in parola sia soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., perché il provvedimento impositivo di somma ex art. 616 cod. proc. pen. determina la nascita di una obbligazione civile destinata a rimanere tale e ad estinguersi seconde le regole del diritto civile, fra le quali è appunto la causa di prescrizione, il cui termine deve trovare applicazione per qualsiasi diritto "salvi i casi in cui la legge disponga diversamente;
ed alcuna norma, di carattere civile o penale, prevede sul punto distinta ed autonoma disciplina derogatrice del principio generale;
il provvedimento, del resto, si esegue negli stessi modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (come si trae dai commi 1 e 3 dell'art. 664 stesso codice) per le quali, pacificamente, il diritto dell'amministrazione, a seguito della formazione del titolo esecutivo con il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce e "costituisce" l'obbligo di pagamento, si prescrive con il decorrere del termine decennale di cui al menzionato articolo del codice civile (Cass. Sez. 4^, 31.1.1994, Carrisi). Conseguentemente - rilevato che il precetto è stato notificato in data intradecennale rispetto a quella di formazione del titolo esecutivo e dell'insorgenza della possibilità di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione - il ricorso deve essere rigettato, facendosi carico al ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2001