Sentenza 14 dicembre 2011
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In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
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- 1. La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo a comparire?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2011, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola Presidente del 14/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo Consigliere N. 1960
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 26610/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI CU, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 15/03/2011 della Corte di Appello di L'Aquila;
letti l'ordinanza impugnata e il ricorso ed esaminati gli atti;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. Dott. Mura Antonio), che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputata cittadina rumena CU IH avverso la sentenza resa in data 11.4.2008 dal Tribunale di Teramo sezione di Giulianova, di cui ha ordinato l'esecuzione. Sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, ha condannato la IH - concessele le attenuanti generiche - alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, non essendo stata reperita in casa in occasione di un controllo notturno (ore 23.30), venendo poco dopo sorpresa (e arrestata in flagranza) sul retro dell'edificio mentre, salita sul cofano di un'autovettura, si accingeva a rientrare da una finestra nella sua abitazione sita al primo piano.
Declaratoria di inammissibilità del gravame indotta -ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1 - lett. c), - dalla completa genericità (id est aspecificità) delle doglianze esposte dall'appellante, adducente la sua mancata traduzione per l'udienza del dibattimento innanzi al Tribunale e l'insufficiente valenza dimostrativa degli elementi probatori raccolti a suo carico. Prospettazioni valutate prive di ogni "correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell'appellante" dalla Corte territoriale, che ha deliberato d'ufficio in camera di consiglio senza formalità (acquisito il parere del P.G.) a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 2. 2. L'ordinanza della Corte di Appello è stata impugnata di persona per cassazione da CU IH, che ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e la carenza e illogicità della motivazione, nella parte in cui i giudici del gravame avrebbero violato il principio del doppio grado di giurisdizione sui fatti oggetto della contestata accusa, rivendicando la specificità: 1) sia della doglianza in rito afferente alla sua omessa traduzione per l'udienza del giudizio di primo grado, trovandosi ella in stato custodia cautelare domiciliare per altra causa, situazione ben nota al procedente Tribunale;
2) sia della censura di merito involgente la carente analisi dell'elemento soggettivo del reato di evasione ascrittole.
3. Il ricorso della IH, in sostanza riproduttivo ed estensivo degli originari motivi di appello contro la sentenza di primo grado, è infondato e deve essere respinto.
La semplice lettura della sentenza del Tribunale di Teramo e del connesso atto di gravame dichiarato inammissibile dalla Corte abruzzese (atti conoscibili da questo giudice di legittimità, deducendosi anche un peculiare errar in procedendo) rende palese la giuridica correttezza della decisione assunta ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 2, stante l'assoluta genericità delle doglianze enunciate nell'appello. Vuoi con riguardo alla questione di rito sulla regolarità della vocatio in iudicium dell'imputata per il dibattimento di primo grado;
vuoi con riguardo al merito storico della regiudicanda.
Va subito sgombrato il campo da detto secondo profilo di censura attinente al merito dell'accusa, correttamente apprezzato dalla Corte di Appello nella sua totale genericità e approssimazione, tenuto conto delle indicate circostanze di fatto culminate nell'arresto della IH in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Parimenti privo di pregio è il rilievo concernente l'addotta mancata traduzione dell'imputata nell'udienza di primo grado. Rilievo erroneo in fatto e in diritto.
In fatto perché gli atti di causa escludono che il giudice di primo grado, in difetto di alcuna comunicazione al riguardo del difensore della IH, abbia avuto contezza della perdurante condizione di arresti domiciliari della donna per altro titolo cautelare, atteso che tra l'accertamento dello specifico reato di evasione oggetto di giudizio (21.7.2007) e l'udienza svoltasi davanti al Tribunale (11.4.2008) è decorso un lungo periodo di tempo di circa dieci mesi. Di tal che legittimamente il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell'imputata, il cui stato di custodia domiciliare per altro motivo non emergeva ex actis (rituale notifica della citazione in giudizio) e risultava comunque sconosciuto al giudice, in un contesto in cui la stessa imputata o il suo difensore non si sono attivati con minima diligenza o solerzia per comunicarlo al giudice procedente (v. Cass. Sez. 4,12.10.2006 n. 40292, Lo Staino, rv. 235418). In diritto perché in ogni caso l'imputato che si trovi sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha il preciso onere di chiedere tempestivamente al giudice, di persona o mediante il difensore (ciò che nel caso di specie non è avvenuto), l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo - in tal caso - configurabile alcun obbligo dell'autorità giudiziaria che procede di disporne la traduzione (cfr.: Cass. Sez. 2, 24.4.2008 n. 21529, Rosato, rv. 240107; Cass. Sez. 1,18.3.2009 n. 15137, Basso, rv. 243732).
Deve inferirsi, allora, che l'ordinanza della Corte di Appello ha puntualmente esposto le cause della dichiarata inammissibilità del gravame in rapporto ai contenuti dello stesso, privi di reali profili di inerenza e specificità rispetto alla motivazione dell'impugnata sentenza del Tribunale. È appena il cado di aggiungere che i motivi costituiscono parte essenziale e inscindibile dell'impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere - ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c), articolati in maniera specifica, indicando a pena di inammissibilità le ragioni su cui si basano le censure. In mancanza di una siffatta indicazione viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta alle questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un intrinseco limite proprio nella genericità della censura.
Con l'ulteriore effetto che non integra alcun vizio di legittimità l'omesso dettagliato esame da parte del giudice di secondo grado di motivi di impugnazione privi di specificità e soltanto sommariamente enunciati nell'atto di appello, senza precisazioni neanche generiche dei dati di fatto e di diritto che avvalorino gli apparenti assunti critici (v. da ultimo: cass. sez. 4, 30.9.2008 n. 40243, Falcioni, rv. 241477; cass. sez. 3, 17.12.2009 n. 5020/10, Valentini, rv. 245907).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012