Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPE 909.8/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POPOL Oggetto ревагіони к SEZIONE TERZA CIVILE гінсенко инвамо Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14668/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 17447/99 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 20909 Dott. Michele VARRONE Consigliere 3204Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 19/02/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CH IU, AN IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato DONATO BRUNO, che li difende anche CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO COPIE disgiuntamente all'avvocato ROBERTO BRONZINI, giusta Richiesta copia studio IL SOLE 24 O23delega in atti;
dal Sig. ricorrenti per diritti 3000 5 LUG IL CANCELLIEREcontro RO LI, CA IA IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato PAOLO PACIFICI che li difende * 2001 rispettivamente per procura Notar Mario Mazzola di .345 Torino del 02/02/01 rep. n. 109636 e Notar Carlo Alberto Ferreri di Torino del 02/02/01 rep. n. 106249; CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO COPIE controricorrenti Richies Apple studio dai sid Вчито nonchè contro per diritti 2000 20 SET. 2001 AG ES in proprio e nq di esercente la potestà IL CANCA 14496 genitoriale sulla minore GO RE;
intimati - e sul 2° ricorso n° 17447/99 proposto da: LIRE 1500 AG ES in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore GO RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 4, 0283714. presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PICONE, che la LIRE 1500 CANCELLERIA difende anche disgiuntamente all'avvocato SANDRA RIPPA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 0289715
contro
CH IU, AN IN, CA IA CORTE SUPREMA DI CA IS, RO LI;
UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio - dal Sig. SASSO avversO la sentenza n. 987/98 della Corte d'Appello di per diritti L. 3000 APY A IL CANCELLEDE TORINO, Sezione II Civile, emessa il 29/05/98 e depositata il 19/09/98 (R.G. 78/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica NCELLERIA udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Alfonso PICONE;
2 udito l'Avvocato Paolo PACIFIC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione dei giudizi di impugnazione, per l'inam- missibilità o il rigetto del ricorso principale e l'as- sorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29.11.1986 TT LI, premessa la propria qualità di conduttore, ad uso commerciale, di un immobile di proprietà di ON GI e di VO IA, espose che in violazione del suo diritto di prelazione i proprietari avevano venduto il bene ai coniugi IN US e SA AT. Convenne, quindi, questi ultimi in riscatto dinanzi al Tribunale di Torino. I convenuti non contestarono il diritto di riscatto del TT e chiamarono in causa il ON e la VO per esserne garantiti e risarciti. Il ON e la VO chiesero il rigetto della domanda di garanzia, negando che il TT fosse conduttore dell'immobile ed avesse diritto di riscattarlo. Con sentenza del 13.12.1994 il Tribunale pronunziò il riscatto, rigettò la domanda di garanzia sul rilievo che non v'era prova che i retrattati avessero pagato per l'acquisto dell'immobile un prezzo superiore a quello risultante dal rogito e ad 3 essi offerto dal retraente. I coniugi IN hanno appellato soltanto la pronunzia di rigetto della loro domanda di garanzia. Il ON e la VO hanno proposto appello incidentale avversO la pronunzia con cui al TT era stato riconosciuto il diritto di riscatto, insistendo nel contestare la qualità di conduttore del TT e, quindi, nel negare d'essere tenuti а garantire gli acquirenti dell'immobile. La Corte di Torino, con sentenza del 19.9.1998, ha rigettato l'appello principale ed ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale, osservando: 1) che il ON e la VO erano legittimati soltanto а resistere alla domanda di garanzia, riproposta dai nonconiugi IN con l'appello principale, e anche ad impugnare la pronunzia del Tribunale dichiarativa del riscatto, che non era stata impugnata dai coniugi IN, unici soggetti a ciò legittimati;
2) che la domanda di garanzia era priva di fondamento perché al TT non competeva il diritto di riscatto. Ricorrono il IN e la SA con due motivi. Il ON e la VO resistono con controricorso, illustrato anche da memoria. US SA, vedova ed erede di TT LI (deceduto nelle more), in proprio e quale esercente la potestà sulla propria figlia minore e coerede TT NA, 4 resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con i due motivi del ricorso principale, che per congiuntamente esaminati, il intima connessione vanno denunciano violazione degli IN e la SA artt. 1483, 1484, 1480 cod. civ., 39 legge n. 392 del 1978, 100, 333, 334, 343, 346, 331, 102, 105 e 106 cod. chu proc. civ., nonché vizi di motivazione. Osservano il ON e la VO, in quanto chiamati in garanzia propria, con conseguente inscindibilità della causa principale di riscatto da quella di garanzia, avrebbero dovuto ritenersi legittimati ad impugnare anche la pronunzia con cui il Tribunale aveva dichiarato il riscatto dell'immobile da parte del TT LI. Sostengono che, di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame l'appello incidentale proposto dal ON e dalla VO e, tenuto conto delle acquisizioni processuali, avrebbe dovuto espressamente la domanda di riscatto del rigettare riformando sul punto la pronunzia di primo TT, grado. Lamentano che, invece, la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile la impugnazione incidentale. Il ricorso è improponibile. 5 Da un canto, infatti, il IN e la SA non possono ritenersi legittimati ad impugnare automamente per cassazione la pronunzia della Corte di merito con cui stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal ON e dalla VO, perché rispetto a tale pronunzia essi non risultano soccombenti. D'altro canto i ricorrenti principali, non avendo impugnato la statuizione con cui il Tribunale aveva pronunziato il riscatto dell'immobile da parte del TT ed avendovi, quindi, fatto acquiescenza, non possono, attraverso la strumentale impugnazione della pronunzia con cui la Corte torinese ha dichiarato inammissibile l'appello del ON e della VO, contestare per la prima volta nel giudizio di cassazione il diritto del retraente TT, perché sotto questo ulteriore profilo l'acquiescenza ha precluso la proponibilità del loro ricorso a termini dei commi primo e secondo dell'art. 329 cod. proc. civ.. La reiezione dei motivi testè esaminati rende sostanzialmente superfluo l'esame del primo motivo, condizionato, del ricorso incidentale proposto dalla US (con cui quest'ultima lamenta che la Corte di con esclusivo merito, sia pure incidentalmente e proposta dai riferimento alla domanda di garanzia coniugi IN, abbia ritenuto insussistente il 6 diritto di riscatto del TT), che appare assorbito. Col secondo motivo del ricorso incidentale la US denunzia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia, compensato le spese del giudizio di appello con riguardo a "giusti motivi" non meglio espressi e, quindi, senza adeguata motivazione. La doglianza non ha fondamento, giacchè i "giusti motivi di compensazione", corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima latitudine, non necessitano di specifica enunciazione (Cass. 19.6.1987 n. 5413; Cass. 11.1.1982 n. 115). Il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati, restando assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19.2.2001. IL CONSIGLIERE EST.C IL PRESIDENTE Vibfinitionміни 7 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelioria - 5 LUG. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista hoooo : 290000 MA DA LO 1 0 VE TIMILA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 R E AGO, 200 karia 4. AN Registrato in versato S. 270.000 Stict DUECENTOSETTANTAMILA al n. p. Il Dirigente Area Servizi Oire (D.ssa IA Grazia DI FILIPPO) #Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa Grazia DI FILIPPO)