Sentenza 20 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09743/2025REG.PROV.COLL.
N. 06335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6335 del 2025, proposto dall’Impresa Edile Mc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40,
contro
il Comune di Luzzana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Carlone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Provinciale - Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Società Bergamo Tende S.n.c. di OM MA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 450 del 20 maggio 2025, resa inter partes , concernente la fiscalizzazione di abusi edilizi realizzati nella fascia di rispetto fluviale e conseguente sanzione da applicare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Luzzana e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Provinciale - Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione degli avvocati Michele Carlone e Bruno Bianchi nonché dell’avvocato dello Stato Adele Quattrone
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il consigliere IO BB; Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 654 del 2024, proposto innanzi al T.a.r. Brescia, la Società Impresa Edile MC S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto:
- l’ottemperanza
a ) della sentenza del Consiglio di Stato n. 6492 del 26 ottobre 2020, con la quale era stato respinto l’appello R.G. n. 4916/2013 proposto dalla Società avverso la sentenza n. 24972013 del T.a.r. Brescia con conseguente conferma della pronuncia di primo grado;
previa declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato,
b ) dell’ordinanza-ingiunzione prot. n. 1519/2024 del 08.06.2024, emessa dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di Luzzana, e della relazione di stima rif. prot. n. 168265/2023 redatta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Provinciale - Territorio; nonché, in subordine e previa conversione del rito, sotto distinto profilo, l’annullamento
c ) dell’ordinanza-ingiunzione Prot. n. 1519/2024 del 08.06.2024 emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Luzzana, notificata in data 10.06.2024, con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per la somma di Euro 168.000,00;
d ) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, per quanto occorrer possa, della relazione di stima rif. prot. n. 168265/2023 redatta dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Provinciale - Territorio.
2. Parte ricorrente evidenziava che il Comune di Luzzana aveva contestato che il fabbricato, realizzato sulla base del permesso di costruire n. 2332 del 23 luglio 2024, insisteva in parte nella fascia di rispetto di venti metri del torrente Cherio; aveva poi dedotto che il ricorso era stato respinto con la sentenza del T.a.r. Brescia n. 249 del 2013 che veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato. Questi, a propria volta, dopo aver disposto una verificazione, respingeva l’appello con sentenza n. 6492 del 2020, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
2.1. Secondo la prospettazione della ricorrente, la predetta sentenza di seconde cure sarebbe stata disattesa dai successivi atti dell’Amministrazione, ossia dall’ordinanza ingiunzione del Comune prot. n. 1519/2024 dell’8 giugno 2024 e dalla presupposta relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto limitatamente all’importo della sanzione pecuniaria (tale statuizione non risulta impugnata ed è pertanto passata in giudicato);
- ha respinto per il resto il gravame;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “ La decisione qui oggetto di ottemperanza, pertanto, ha statuito come vi sia una porzione di immobile edificata all'interno della fascia di rispetto, e a tale porzione viene attribuita una superficie pari a 40,50 mq. L'indicazione della superficie ha mera finalità descrittiva, essendo utile a individuare sulla cartografia l'invasione della fascia di rispetto. Non vi sono conseguenze sostanziali sulla definizione dell'abuso, in quanto è chiaro nella sentenza che la contestazione riguardava la porzione di un edificio, che è un bene connotato dalla propria volumetria. L'abuso non riguarda quindi un piano cartografico, ma la parte dell'edificio che, misurata nella sua materialità terra-cielo, insiste sulla superficie in questione. ”.
5. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17/07/2025 e depositato il 30/07/2025, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 13-22) così rubricati:
I) Error in iudicando: Violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 6492/2020 del Consiglio di Stato. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa;
II) Error in iudicando: Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa.
5.1. Parte appellante lamenta che il T.a.r. non avrebbe preso in debita considerazione la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, che avrebbe espressamente circoscritto ai citati 40,50 mq. la parziale difformità da fiscalizzare. E’ proprio sulla base di tale presa d’atto che si è ritenuto la fattispecie rientrante tra le parziali difformità ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 invece che tra le variazioni essenziali ex art. 32, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001. Ciò che si deve fiscalizzare è il solo erroneo/indebito parziale posizionamento dell’area di galleggiamento del fabbricato nella fascia di rispetto ma non anche le superfici/volumetrie soprastanti ai predetti 40,50 mq., le quali sono conformi al titolo e, di conseguenza, non possono essere sanzionate e/o fiscalizzate ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. Non sarebbe poi corretta la stima del valore venale in relazione ai subalterni 05 e 07 e pertanto si chiede apposita verificazione.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa istruttoria, la parziale riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 31 luglio 2025 l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio.
8. In data 29 agosto 2025 il Comune di Luzzana si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto del gravame.
9. In data 13 ottobre 2025 il Comune di Luzzana ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
10. In data 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle entrate ha depositato a sua volta memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
11. In data 28 ottobre 2025 parte appellante ha depositato memoria conclusionale al fine di insistere per l’accoglimento del gravame.
12. In data 6 novembre 2025 il Comune di Luzzana ha depositato memoria di replica insistendo per le anzidette conclusioni.
13. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
14. Come esposto in narrativa, le prospettazioni di parte appellante sono imperniate sull’assunto secondo cui si dovrebbe fiscalizzare il solo erroneo/indebito parziale posizionamento dell’area di galleggiamento del fabbricato nella fascia di rispetto, ma non anche le superfici/volumetrie soprastanti ai predetti 40,50 mq., le quali sono conformi al titolo e, di conseguenza, non possono essere sanzionate e/o fiscalizzate ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001. Si osserva poi che la pronuncia sarebbe “parimenti viziata anche rispetto agli illogici, abnormi ed erronei (sotto il profilo fattuale) criteri utilizzati dall’Agenzia delle Entrare per la stima del valore venale. L’Agenzia delle Entrate, senza eseguire alcun sopralluogo, ha infatti computato per i subalterni 05 e 07 uno stato non corrispondente a quello che si sarebbe potuto agevolmente rilevare in loco , da ciò derivando il travisamento dei fatti erroneamente non considerato dal giudice di prime cure”. Si chiede quindi che si dia luogo ad apposito approfondimento istruttorio mediante verificazione.
15. L’appello, per le ragioni di seguito illustrate, è da reputare infondato.
15.1. Invero, alla luce delle prospettazioni di parte appellante, va rilevato che non può prendersi in considerazione solo il piano terra di un fabbricato disposto su tre livelli, tutti interessati dall’indebito incremento volumetrico.
Non si rinviene, innanzitutto, la violazione del dictum del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6492/2020 in quanto, come osservato da parte resistente, l’indicazione della superficie (40,50 mq) risulta finalizzata ad individuare sulla cartografia l’invasione della fascia di rispetto e non, invece, a definire l’entità dell’abuso edilizio, abuso che, in ogni caso, riguardava una porzione di edificio dotato di volumetria.
Tale assunto trova riscontro in particolare nel passaggio motivazionale col quale si valorizzano gli esiti della disposta verificazione evidenziandosi la presenza di “ una parte dell’edificio realizzato ” nella fascia di rispetto fluviale, edificio che, pertanto, a fini volumetrici non può non essere preso in considerazione senza tenere conto della sua proiezione in altezza.
Non può quindi ricavarsi da detta pronuncia una statuizione nel senso auspicato da parte appellante e senza che questi possa utilmente ipotizzare la violazione della disciplina in materia di variazioni essenziali, come tali non fiscalizzabili.
Per vero, questo Consiglio (sentenza 24 dicembre 2024, n. 10380), come dedotto da parte appellante, ha ribadito di recente che “ l’art. 34 del D.P.R. 380/2001 riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre ampliamento e nuovo locale in elevazione ricadono piuttosto nell’ambito di applicazione dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 quali opere eseguite in assenza di titolo o comunque in variazione essenziale rispetto a esso. In proposito i giudici hanno spiegato che una variazione essenziale si configura ove vi siano interventi edilizi tali da determinare modificazioni significative alla struttura ed alla sagoma del manufatto altrimenti assentito, come per esempio avviene mediante un ampliamento che, pur senza creare un organismo edilizio nuovo ed incompatibile col progetto assentito e con la sua essenza, ne altera la struttura e le dimensioni sì da apparire la dilatazione strutturale, funzionale e spaziale di quanto che invece sarebbe dovuto essere nella realtà ”.
Tuttavia tale deduzione non è sorretta dal necessario profilo di interesse, in quanto, ove fosse fondata, dovrebbe condurre alla demolizione del fabbricato invece che alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
Per giunta, osserva testualmente la difesa comunale che, nella stessa relazione allegata all’istanza di fiscalizzazione depositata dalla medesima Impresa MC presso il Comune, si fa riferimento “… sia all’area di sedime che ai piani sovrastanti, la cui demolizione avrebbe avuto conseguenze dal punto di vista statico anche sulla parte non abusiva, ovvero sulla parte dell’edificio costruita all’esterno della fascia di rispetto …”.
Orbene, il tratto testuale di tale relazione, a firma dell’Ing. Oldrati (Allegato 10 al ricorso di primo grado), corrobora le riflessioni di parte appellata, in particolare ove si specifica che “le strutture di elevazione sono rappresentate da pilastri in c.a. di varia sezione” e che “l’intervento di adeguamento sismico potrebbe rendere necessarie opere strutturali sistematiche che interesserebbero l’intera struttura con oneri di intervento rilevanti anche dal punto di vista dei ripristini architettonici necessari”. Nelle conclusioni il tecnico osserva, infine, “come la parziale demolizione delle strutture non possa essere effettuata senza determinare pregiudizio alla parte di fabbricato rimanente e ritenuto conforme alla normativa urbanistica vigente all’atto della costruzione”. Ne consegue che le stesse prospettazioni tecniche a base della richiesta di fiscalizzazione denotano la volontà di riferire tale iniziativa, secondo peraltro criteri di logica, non solo al piano terra, ma anche a quelli superiori.
Né è dato valorizzare la diversa proprietà dei piani interessati dall’intervento, in quanto, come evidenziato dal T.a.r., fu la stessa appellante Impresa M.C., nella qualità di costruttrice del capannone e quindi di autrice dell’abuso edilizio (nel suo complesso considerato), a richiedere la c.d. “fiscalizzazione” dell’intervento come un unicum costruttivo.
15.2. Viene quindi in esame il secondo motivo, col quale si contesta la commisurazione del dovuto in relazione sia al subalterno 05 che 07.
Occorre innanzitutto rilevare che quanto dedotto a proposito della pretesa dissonanza rispetto all’effettivo stato dei luoghi non trova alcun conforto documentale, traducendosi quindi in una mera illazione.
Per quanto più precisamente riguarda il sub 05 si insiste poi nel ritenere che andava applicato un coefficiente di riduzione pari al 30-35% senza tuttavia specificare, anche in questa sede di giudizio, su quale base tale riduzione doveva reputarsi dovuta. L’Ufficio ha, peraltro, evidenziato di avere comunque utilizzato “ un coefficiente inferiore rispetto agli altri subalterni del piano seminterrato (0,80 e non 1,00) ”.
Infondato è anche quanto dedotto con riferimento al subalterno 07, a proposito del quale si ribadisce che lo stato dei luoghi raffigurato dalla relativa documentazione fotografica sarebbe corrispondente con quello attuale. E’ infatti suscettibile di condivisione quanto osservato dal T.a.r. nel senso che la parte ricorrente, odierna appellante, era gravata dal relativo onere probatorio di guisa che non ricorrono le condizioni per disporre la richiesta verificazione.
Quanto infine dedotto a proposito della valorizzazione da parte del T.a.r. della relazione di stima dell’Agenzia delle entrate, tale da comportare una riduzione dell’importo originariamente determinato dall’Agenzia del Territorio, non è corroborato da precise contestazioni in ordine alla congruità di tale quantificazione del dovuto. Parte appellante si limita, infatti, a contestare del tutto genericamente che “il minor valore stimato oggi rispetto al passato (non avendo l’odierna appellante nemmeno mai visionato tale perizia di stima, le cui valutazioni sono pertanto ignote) sia garanzia di una corretta valutazione sotto il censurato profilo del travisamento dello stato di fatto”.
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6335/2025), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Luzzana e dell’Agenzia delle Entrate nella rispettiva misura del 50 %, delle spese del presente grado di giudizio per complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB FO, Presidente
IO BB, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BB | OB FO |
IL SEGRETARIO