Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10486/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 10486/2023 pendente TRA
in persona del l.r.p.t. , con sede legale in Strada Parte_1 Parte_1
Statale, 19 km 206+400 snc (87012) VI (CS), C.F. , P.IVA C.F._1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Silvestri del Foro di Napoli, codice fiscale P.IVA_1
( C.F._2 Email_1
Opponente
E in persona del l.r.p.t. dott. con sede legale in Napoli al Corso Controparte_1 CP_2
Novara n. 40, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_2 dall'Avv. Ritassunta Catalano (C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, dall'Avv. Ritassunta Catalano (C.F. ) e dall'Avv. Diego C.F._3
Sabatino (C.F. ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata C.F._4 estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica della presente comparsa. I sottoscritti procuratori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui agli art. 134, 3° co. e 170 c.p.c. ai seguenti recapiti: fax: 081/19168202, pec:
Email_2 Email_3
Opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione non è fondata e va respinta. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2592/2023, RG n. 4550/2023 emesso in data 21.03.2023 su istanza della Controparte_1 dell'ammontare di € 11.362,93, oltre interessi al tasso legale dal 22.06.22 sino al giorno dell'effettivo soddisfo nonché le spese e competenze di procedura, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nel ricorso monitorio la istante deduceva di aver concluso in data 22.06.16 un “Contratto di somministrazione di caffè con comodato di macchinari da bar”.Il detto contratto aveva ad oggetto la somministrazione del quantitativo complessivo di 3.600Kg di miscela di caffè della qualità
“MiscelaMaxBar”per una durata di 60mesi. L'istante, per di più, contestualmente alla stipula di detto contratto consegnava, in comodato gratuito, alla società somministrata i seguenti macchinari del valore complessivo di € 6.710,00(€5.500+€1.210,00 per IVA):1) una macchina da caffè espresso “La San Marco”modello3gruppiconmatricola n. AA007792; 2)un macinadosatore per caffè tostato della
“Macaf”modelloLuxorcon matricola n.7080;3) un depuratore da 12 Lt.con levette;
4) tazze da caffè e cappuccino. I contraenti, all'art. 4 del citato contratto, stabilivano, altresì, a titolo di clausola penale che
“in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di somministrazione con particolare pagina 1 di 3
in secondo luogo perchè essendo la causa soggetta al rito ante riforma Cartabia non è prevista per la materia oggetto del contendere la condizione di procedibilità.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione processuale attiva della " va Controparte_1 rilevato che quest'ultima ha prodotto in sede di ricorso monitorio la visura camerale dalla quale risulta che è stato acquisito dalla Camera di Commercio, con protocollo n. 238667/2021 del 26.10.2021, il
"trasferimento di proprietà o godimento d'azienda" caratterizzata dalla partiva iva n. , con P.IVA_3 denunzia del 22.10.2021, in favore della " . In sede i opposizione la Controparte_1 documentazione è stata integrata con il deposito dell'atto notarile di cessione del ramo di azienda commerciale esercente la commercializzazione di caffè. Ebbene l'art. 2558 c.c. al comma 1 statuisce espressamente che “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Il contratto oggetto del presente giudizio era ancora in essere al momento della cessione e quindi, non essendo stato espressamente escluso dalla cessione, deve ritenersi passato in capo alla cessionaria del ramo di azienda. Con riferimento, infine, al difetto di legittimazione passiva la opponente ha dedotto di aver il
01/03.06.2021 concesso in subaffitto, alla sig.ra l'attività la gestione del bar annesso Persona_1 alla stazione di rivendita di prodotti petroliferi.
Orbene il subaffitto del ramo di azienda risale al 1/3 giugno 2021 mentre il lamentato inadempimento risale al mese di marzo 2021, pertanto del lamentato inadempimento risponde la parte opponente. Inoltre, nel contratto di subaffitto prodotto da parte opponente all'art. 7 è escluso espressamente il subentro nei crediti e debiti relativi a precedenti gestioni o comunque sorti anteriormente al subaffitto. Nel merito l' si è poi difesa riconoscendo di aver ricevuto in Parte_1 comodato d'uso i macchinari e di aver in precedenza corrisposto il prezzo del caffè, ma ha effettuato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto prodotto in giudizio in quanto, a suo dire, non sarebbero state concordate le penali contrattuali.
Come già indicato nella ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del contratto,
l'esecuzione seppur parziale di un contratto (che nel caso di specie si è protratta per ben cinque anni) comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto, come nel caso di specie, rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione.
La parte opponente non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa del rapporto intercorso con la CP_1 articolando solo nelle memorie 183, secondo termine, cpc circostanze vertenti sul prezzo pattuito. Va poi evidenziato che il contratto è in corso di esecuzione dal 2016 e che soltanto dopo aver ricevuto richiesta di pagamento delle penali pattuite, la opponente ha chiesto la trasmissione del contratto, a suo pagina 2 di 3 dire non nella sua disponibilità, per verificare la fondatezza delle richieste economiche avanzate della fornitrice CP_1
In definitiva il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ogni altra istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2592/2023, RG n. 4550/2023 emesso in data 21.03.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida ex DM 127/2022 in € 2540, 00 otre
15% per spese generali e accessori di legge . Na, 16-03-2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
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