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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 812/2022 del Giudice di pace di Eboli,
resa il 19 ottobre 2022, iscritto al n. 2840/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentate e Pt_2 C.F._2
difese, per procura speciale in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli avvocati Angela Carrozza (c.f. ) e Antonio Gorga (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Altavilla C.F._4
Silentina, alla via Vigne delle Canne
-appellanti-
E
quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano
Veneto, alla via Marocchesa n. 14 (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Lorenzo Abagnara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via S.S. Martiri n. 75 -appellata-
NONCHE'
con sede in Trieste, alla via Largo Irneri n. 1 (p. iva Controparte_2
); P.IVA_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_3 C.F._5
in Salerno, alla via Cupa San Martino n. 6
-appellate contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 9 e il 30 luglio 2018, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che aveva Controparte_3
sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 27 giugno 2017, alle ore 15:45 circa, in
Battipaglia, allorquando l'autovettura Nissan Micra targata CR252AR della convenuta,
sprovvista di copertura assicurativa, in prossimità dello stadio Pastena, sulla via Statale 18,
nell'effettuare una manovra di inversione a U, aveva la sua autovettura Peugeot 307 targata
CP215AR, condotta da , che la seguiva tenendo la stessa direzione di Parte_1
marcia.
Il processo fu iscritto al n. 2049/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile del Giudice di pace di Eboli.
Costituendosi, la eccepì l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., e la sua infondatezza, per l'assenza di responsabilità del conducente l'autovettura di nella determinazione del Controparte_3
sinistro.
Si costituì in giudizio anche , eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_3
domanda, per l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella verificazione del sinistro, e deducendo dell'esistenza della copertura assicurativa del suo veicolo in forza del contratto stipulato con l' che chiese di essere autorizzata a chiamare in garanzia. CP_2
1.2.- Con citazione notificata il 30 luglio 2018, rinnovata il 9 luglio 2018,
[...]
evocò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Eboli la e Pt_2 Controparte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati Controparte_3
dalle lesioni personali subite in conseguenza dell'indicato sinistro del 27 giugno 2017, per essere stata ella alla guida dell'autovettura Peugeot 307 targata CP215AR di
[...]
Pt_2
Anche in tale procedimento, iscritto al n. 2049/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del Giudice di pace di Eboli, si costituirono la e Controparte_1 [...]
, eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza delle avverse domande, altresì la CP_3
responsabile civile instando per la chiamata in causa dell' che la garantiva per CP_2
la cosiddetta r.c.a.
1.2.- i due processi furono riuniti, con provvedimento del 24 aprile 2019.
Fu, quindi, autorizzata la chiamata in causa dell' che, costituendosi, CP_2
contestò l'esistenza di valida copertura assicurativa al momento del sinistro e chiese il rigetto della domanda.
Escussi testimoni, con provvedimento del 22 giugno 2022 il giudice di pace diede atto della rinuncia di al raccoglimento dei mezzi di prova orale da lei chiesti e CP_3
ammessi.
Infine, sulle conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 5 ottobre 2022, le cause riunite furono trattenute in decisione e definite con la sentenza n. 812/2022, resa pubblica il
19 ottobre 2022.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 812/2022, il Giudice di pace di Eboli, accertò che l'autoveicolo di era, al momento del sinistro, sprovvisto di copertura assicurativa, Controparte_3
inferendone “il difetto di legittimazione passiva dell' ; respinse l'eccezione di CP_2 nullità della citazione introduttiva;
affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Nissan Micra nella produzione del sinistro;
accolse in parte la domanda risarcitoria di , stimando pari a € 700,00 i Parte_2
danni della sua autovettura Peugeot 307; dichiarò l'improponibilità della domanda di
[...]
, per inosservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 149 C.d.A., attesa “l'irritualità Parte_1
della richiesta avanzata da parte attrice, non preceduta da alcuna messa in mora” e non corredata dal certificato medico di avvenuta guarigione, elemento indispensabile per la valutazione del danno;
infine compensò interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 24 marzo 2023 e Parte_2 Parte_1
impugnarono detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi, rispettivamente, la prima della errata liquidazione del danno materiale, inferiore a quanto richiesto e dovuto,
sulla base di prova documentale e testimoniale, la seconda del travisamento dei fatti e dell'errata valutazione del materiale probatorio, avendo inviato alla compagnia assicurativa l'atto di costituzione in mora, il certificato medico di avvenuta guarigione e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Le appellanti, quindi, chiesero: “- In via principale
e nel merito, accogliere la domanda delle appellanti e, così, in riforma della sentenza n°
812/22, emessa dal Giudice di Pace di Eboli, Giudice Dr.ssa Lucia Savino, nell'ambito del
giudizio N.R.G. 2048/18, depositata in cancelleria in data 9 ottobre 2022, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“A)Dichiarare che l'incidente descritto in premessa si verificato per esclusiva responsabilità
del conducente il veicolo tg. CR252FZ, e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido
tra loro, al risarcimento delle lesioni subiti dall'attrice per la somma di euro 5.000,00 o a
quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa o di giustizia, comunque entro
la competenza del giudice adito;
B) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti
ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore del sottoscritto procuratore
che dichiara di averne fatto anticipo“ per parte attrice nel giudizio di cui al Parte_1 n° di R.G. 2048/2018 e “A)Dichiarare che l'incidente descritto in premessa si verificato per
esclusiva responsabilità del conducente il veicolo tg. CR252FZ, e per l'effetto condannare
tutti i convenuti in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni subiti dall'attrice per la somma
di euro 3.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa o di
giustizia, comunque entro la competenza del giudice adito;
B) Condannare i convenuti al
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore
del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo “; e, conseguentemente,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace
di Eboli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi,
oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa, come per legge, relativi ad
entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore di questi patrocinatori antistatari che, difatti,
dichiarano di averle anticipate”.
La costituendosi con comparsa del 28 giugno 2023, eccepì Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “In via preliminare e pregiudiziale: 1)
pronunciare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello non avendo gli
appellanti indicato “in modo chiaro, sintetico e specifico” il “capo” della decisione di primo
grado che viene impugnato (n. 1), le censure proposte “alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado” (n. 2), le “violazioni di legge” e la “loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata” (n. 3); In via subordinata e nel merito: 2) rigettare l'appello perché
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di
primo grado;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese e competenze
professionali del presente grado di giudizio”.
L' e , ai quali l'appello fu notificato il 24 marzo 2023, CP_2 Controparte_3
non si costituirono e furono dichiarati contumaci.
La causa, all'udienza del 5 giugno 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 12 febbraio 2025,
celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è in definitiva ammissibile, nei limiti di quanto innanzi si dirà, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con modificazioni, nella l.
134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado,
ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, altresì proponendo decisioni alternative a quelle adottate in prime cure, sicché consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.2.- Quanto, poi, all'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla Controparte_1
non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione
[...]
d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questo Tribunale.
4.3.- Non essendo stata impugnata la decisione del primo giudice in punto di affermazione della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo targato CR252FZ
(punto 1 del dispositivo), gli appellanti non hanno interesse alla richiesta di “Dichiarare che
l'incidente descritto in premessa si verificato per esclusiva responsabilità del conducente il
veicolo tg. CR252FZ”.
4.4.- lamenta l'insufficiente liquidazione del patito pregiudizio Parte_2
patrimoniale, per il danneggiamento del suo veicolo, reclamando l'ulteriore somma di €
514,18, pari alla differenza dovutale tra quanto riconosciuto dal primo giudice (€ 700,00) e quanto effettivamente spettante (€ 1.214,18 al netto di iva), in ragione della consulenza di parte redatta dal perito assicurativo , che pure l'aveva confermata in Persona_1
giudizio, nonché da fotografie allegate alla stessa.
Il giudice di pace, invocando espressamente i suoi poteri equitativi, ha liquidato la somma di € 700,00, “tenuto conto delle foto depositate e della data di immatricolazione del
veicolo…”, senza tuttavia motivare i criteri orientativi della sua decisione, impedendone la verifica ed il controllo: in particolare, non ha offerto nessuna spiegazione della praticata riduzione dell'importo indicato dal perito di parte che, invece, risulta a Persona_1
questo giudice intrinsecamente coerente nella descrizione e nella valutazione in termini monetari dei danni e dei lavori da effettuare, altresì corroborata dalla rappresentazione fotografica del veicolo danneggiato.
Invero, proprio la documentazione fotografica, versata in atti dall'attrice, che illustra il danneggiamento della parte anteriore del veicolo, rende all'evidenza necessarie le riparazioni del paraurti, del parafango e del cofano anteriori;
sicché, considerando i prezzi di mercato dei materiali di consumo e il costo della mano d'opera necessari per la riparazione, si stima corretto quantificare il danno in € 1.214,18, cifra corrispondente alla perizia di quantificazione prodotta.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, va attualizzata al momento della presente decisione e maggiorata del maggior danno per non aver potuto l'attrice disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma,
prima devalutata fino al tempo del sinistro (27 giugno 2017) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento;
e infine ascende a
€ 1.589,37, al lordo di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sulla sola componente del capitale rivalutato (€ 1.447,30) spettano gli interessi di mora al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
4.5.- si duole dell'errata valutazione degli elementi di fatto e del Parte_1
materiale probatorio prodotto, in particolare lamentando l'omesso esame de “atto di
costituzione in mora, così come riconosciuta dallo stesso giudicante, sebbene soltanto in un
secondo momento;
certificazione medica di avvenuta guarigione;
invito a negoziazione
assistita del 4 settembre 2017 e, infine, comunicazione per , Centro Direz. Controparte_1
Isola B/2, del 29/09/2017”, così a pagina 16 dell'appello.
Si legge nella decisione di primo grado: “Sulla scorta della documentazione versata
in atti, deve ritenersi che le domande risultano essere state precedute da lettera di costituzione in mora trasmessa alle generali, nella qualità, e alla così come CP_4
disposto dall'art. 287 dello stesso decreto 209/05, nei termini previsti” (a pagina 5 della motivazione). L'uso del plurale (“le domande sono state precedute”) e il riferimento, nel capoverso precedente, alle “attrici”, consentirebbero di ritenere che il giudice di pace avesse inteso affermare l'avveramento della condizione di proponibilità imposta dall'indicato art. 287, quindi il decorso del termine di legge dall'invio della lettera raccomandata di richiesta di risarcimento del danno.
L'apparente contraddittorietà della successiva motivazione, resa con specifico riferimento all'affermata improponibilità della domanda risarcitoria di (a Parte_1
pagina 8), è risolta interpretando il complesso delle affermazioni del giudice: l'attrice dapprima, con messaggio di posta elettronica certificata del 10 luglio 2017, inviò alla
– e alla S.p.A. – documentazione medica e poi, il 4 settembre Controparte_1 CP_4
2017, una richiesta risarcitoria, incompleta e carente dei requisiti richiesti dalla norma.
In tale ricostruzione si giustifica l'affermazione dell'improponibilità della domanda per l'inosservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 149 del codice delle assicurazioni private,
sul presupposto della “irritualità della richiesta avanzata, non preceduta dalla messa in
mora” valida, perché “priva dell'attestazione medica di avvenuta guarigione … elemento
indispensabile per la stima del danno” (così ancora a pagina 8 della sentenza).
La decisione – la cui verifica in fatto è preclusa dall'indisponibilità della produzione di parte attrice, non versata agli atti del processo di appello – è errata, per avere la giurisprudenza di legittimità chiarito – con insegnamento che questo giudice condivide appieno – che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cod. ass., se, come nel caso di specie,
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e ordinanza n. 20802 del 25/07/2024). 4.6-. La domanda risarcitoria di non può essere accolta, nulla avendo Parte_1
ella provata circa i pretesi danni alla sua persona.
Benché, invero, l'attrice avesse lamentato di avere patito, in seguito al sinistro, lesioni personali tali da costringerla a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, quantificandone l'equivalente monetario in € 5.000,00 (somma in appello ridotta a € 3.000,00), nessuna specifica allegazione, tantomeno documentale, è
stata offerta a conforto della tesi della derivazione dal sinistro di postumi invalidanti,
temporanei o permanenti.
Va rimarcato, invero, che l'appellante non ha depositato in questa fase di gravame la sua produzione di primo grado (benché detta documentazione risulti richiamata nell'appello,
è in atti copia digitale della produzione – solo – di ), non presente neppure Parte_2
nel fascicolo d'ufficio (ritualmente acquisito), dal quale era stata ritirata all'atto della rimessione della causa in decisione. E nulla le altre parti hanno dedotto circa le lesioni che avrebbe patito l'odierna appellante, né il contenuto di (eventuali) documenti prodotti dall'attrice risulta richiamato in un qualche atto processuale.
Difetta, in verità, negli atti difensivi dell'attrice sinanche qualsivoglia specifica deduzione circa la natura e consistenza dei lamentati danni, il che priva di fondamento la domanda risdarcitoria vieppiù per avere in questa fase di gravame immotivatamente la parte ridotto a “euro 3.000,00” la misura del chiesto risarcimento (a pagina 23 dell'atto di gravame), che in prime cure aveva quantificato in “€ 5.000,00” (così a pagina 2 della citazione).
Non pare inopportuno rammentare l'insegnamento nomofilattico della Suprema Corte
secondo cui “Affinché il fatto dimostrato dal documento in primo grado possa essere
ricompreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso
non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto
allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”
(così a pagina 22 della sentenza n. 4835/2023). Sotto tale aspetto, invero, “combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi
dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte
enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-
dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte
interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi
nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte,
illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti
acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni” (così ancora la sentenza n. 4835/2023 cit.).
Neppure v'è possibilità di fare ordine alla parte di produrre documenti – il cui contenuto si ignora – nella sua disponibilità e che era suo interesse versare agli atti del giudizio di gravame.
In definitiva, manca la prova dell'esistenza di un danno risarcibile, sicché la domanda di va respinta. Parte_1
5.- Le spese.
5.1.- La riforma della decisione impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del processo, distinte tra le parti, in ragione del cumulo soggettivo, espressione di una mera connessione la cui trattazione simultanea è dipesa unicamente dalla volontà
delle parti appellanti.
La fondatezza delle domande risarcitorie di giustifica la condanna Parte_1
della convenuta compagnia a pagarle le spese del doppio grado di giudizio, distratte, per dichiarato anticipo, e liquidate come in dispositivo tenendo presente gli esborsi effettivamente documentati, il valore della controversia, parametrato al decisum, la natura e semplicità delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
L'erroneità della decisione di primo grado in punto d'improponibilità della domanda di giustifica la compensazione delle relative spese di lite nei rapporti con la Parte_1
spese che per il grado di appello vanno poste a carico dell'indicata Controparte_1 appellante, in ragione della sua soccombenza di merito. Anche tali spese vanno liquidate come in dispositivo, considerando natura e valore della causa (parametrata al disputatum),
attività svolta e vigenti tariffe professionali.
5.2.- La parziale fondatezza dell'appello esclude l'applicazione della norma dettata dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n.
115,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 812/2022 del 19 ottobre 2022,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede;
1) in parziale accoglimento dell'appello:
1a) condanna la quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione
Campania, a pagare ad la somma di € 1.589,37, oltre interessi al Parte_2
tasso di legge sulla sorta capitale di € 1.447,30 dalla presente decisione al saldo;
1b) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) condanna la quale impresa designata per la liquidazione dei CP_1 CP_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione
Campania, a pagare ad le spese del doppio grado del giudizio, che Parte_2
liquida per la prima fase in € 133,66 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 27,00 per esborsi ed € 1.400,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, spese che direttamente attribuisce agli avvocati Angela Carrozza e Antonio Gorga;
3) compensa nei rapporti tra e la quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione Campania, le spese processuali del primo grado e condanna l'appellante a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
nella indicata qualità, le spese del grado di appello, che liquida in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Salerno, 5 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 812/2022 del Giudice di pace di Eboli,
resa il 19 ottobre 2022, iscritto al n. 2840/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentate e Pt_2 C.F._2
difese, per procura speciale in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli avvocati Angela Carrozza (c.f. ) e Antonio Gorga (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Altavilla C.F._4
Silentina, alla via Vigne delle Canne
-appellanti-
E
quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano
Veneto, alla via Marocchesa n. 14 (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Lorenzo Abagnara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via S.S. Martiri n. 75 -appellata-
NONCHE'
con sede in Trieste, alla via Largo Irneri n. 1 (p. iva Controparte_2
); P.IVA_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_3 C.F._5
in Salerno, alla via Cupa San Martino n. 6
-appellate contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1.1.- Con citazione notificata il 9 e il 30 luglio 2018, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che aveva Controparte_3
sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 27 giugno 2017, alle ore 15:45 circa, in
Battipaglia, allorquando l'autovettura Nissan Micra targata CR252AR della convenuta,
sprovvista di copertura assicurativa, in prossimità dello stadio Pastena, sulla via Statale 18,
nell'effettuare una manovra di inversione a U, aveva la sua autovettura Peugeot 307 targata
CP215AR, condotta da , che la seguiva tenendo la stessa direzione di Parte_1
marcia.
Il processo fu iscritto al n. 2049/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile del Giudice di pace di Eboli.
Costituendosi, la eccepì l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
l'inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del C.d.A., e la sua infondatezza, per l'assenza di responsabilità del conducente l'autovettura di nella determinazione del Controparte_3
sinistro.
Si costituì in giudizio anche , eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_3
domanda, per l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella verificazione del sinistro, e deducendo dell'esistenza della copertura assicurativa del suo veicolo in forza del contratto stipulato con l' che chiese di essere autorizzata a chiamare in garanzia. CP_2
1.2.- Con citazione notificata il 30 luglio 2018, rinnovata il 9 luglio 2018,
[...]
evocò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Eboli la e Pt_2 Controparte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati Controparte_3
dalle lesioni personali subite in conseguenza dell'indicato sinistro del 27 giugno 2017, per essere stata ella alla guida dell'autovettura Peugeot 307 targata CP215AR di
[...]
Pt_2
Anche in tale procedimento, iscritto al n. 2049/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del Giudice di pace di Eboli, si costituirono la e Controparte_1 [...]
, eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza delle avverse domande, altresì la CP_3
responsabile civile instando per la chiamata in causa dell' che la garantiva per CP_2
la cosiddetta r.c.a.
1.2.- i due processi furono riuniti, con provvedimento del 24 aprile 2019.
Fu, quindi, autorizzata la chiamata in causa dell' che, costituendosi, CP_2
contestò l'esistenza di valida copertura assicurativa al momento del sinistro e chiese il rigetto della domanda.
Escussi testimoni, con provvedimento del 22 giugno 2022 il giudice di pace diede atto della rinuncia di al raccoglimento dei mezzi di prova orale da lei chiesti e CP_3
ammessi.
Infine, sulle conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 5 ottobre 2022, le cause riunite furono trattenute in decisione e definite con la sentenza n. 812/2022, resa pubblica il
19 ottobre 2022.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 812/2022, il Giudice di pace di Eboli, accertò che l'autoveicolo di era, al momento del sinistro, sprovvisto di copertura assicurativa, Controparte_3
inferendone “il difetto di legittimazione passiva dell' ; respinse l'eccezione di CP_2 nullità della citazione introduttiva;
affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Nissan Micra nella produzione del sinistro;
accolse in parte la domanda risarcitoria di , stimando pari a € 700,00 i Parte_2
danni della sua autovettura Peugeot 307; dichiarò l'improponibilità della domanda di
[...]
, per inosservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 149 C.d.A., attesa “l'irritualità Parte_1
della richiesta avanzata da parte attrice, non preceduta da alcuna messa in mora” e non corredata dal certificato medico di avvenuta guarigione, elemento indispensabile per la valutazione del danno;
infine compensò interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 24 marzo 2023 e Parte_2 Parte_1
impugnarono detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi, rispettivamente, la prima della errata liquidazione del danno materiale, inferiore a quanto richiesto e dovuto,
sulla base di prova documentale e testimoniale, la seconda del travisamento dei fatti e dell'errata valutazione del materiale probatorio, avendo inviato alla compagnia assicurativa l'atto di costituzione in mora, il certificato medico di avvenuta guarigione e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Le appellanti, quindi, chiesero: “- In via principale
e nel merito, accogliere la domanda delle appellanti e, così, in riforma della sentenza n°
812/22, emessa dal Giudice di Pace di Eboli, Giudice Dr.ssa Lucia Savino, nell'ambito del
giudizio N.R.G. 2048/18, depositata in cancelleria in data 9 ottobre 2022, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“A)Dichiarare che l'incidente descritto in premessa si verificato per esclusiva responsabilità
del conducente il veicolo tg. CR252FZ, e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido
tra loro, al risarcimento delle lesioni subiti dall'attrice per la somma di euro 5.000,00 o a
quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa o di giustizia, comunque entro
la competenza del giudice adito;
B) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti
ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore del sottoscritto procuratore
che dichiara di averne fatto anticipo“ per parte attrice nel giudizio di cui al Parte_1 n° di R.G. 2048/2018 e “A)Dichiarare che l'incidente descritto in premessa si verificato per
esclusiva responsabilità del conducente il veicolo tg. CR252FZ, e per l'effetto condannare
tutti i convenuti in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni subiti dall'attrice per la somma
di euro 3.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa o di
giustizia, comunque entro la competenza del giudice adito;
B) Condannare i convenuti al
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore
del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo “; e, conseguentemente,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace
di Eboli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi,
oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa, come per legge, relativi ad
entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore di questi patrocinatori antistatari che, difatti,
dichiarano di averle anticipate”.
La costituendosi con comparsa del 28 giugno 2023, eccepì Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “In via preliminare e pregiudiziale: 1)
pronunciare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello non avendo gli
appellanti indicato “in modo chiaro, sintetico e specifico” il “capo” della decisione di primo
grado che viene impugnato (n. 1), le censure proposte “alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado” (n. 2), le “violazioni di legge” e la “loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata” (n. 3); In via subordinata e nel merito: 2) rigettare l'appello perché
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di
primo grado;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese e competenze
professionali del presente grado di giudizio”.
L' e , ai quali l'appello fu notificato il 24 marzo 2023, CP_2 Controparte_3
non si costituirono e furono dichiarati contumaci.
La causa, all'udienza del 5 giugno 2024 fu rinviata per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 12 febbraio 2025,
celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è in definitiva ammissibile, nei limiti di quanto innanzi si dirà, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con modificazioni, nella l.
134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado,
ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, altresì proponendo decisioni alternative a quelle adottate in prime cure, sicché consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.2.- Quanto, poi, all'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento, è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla Controparte_1
non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione
[...]
d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questo Tribunale.
4.3.- Non essendo stata impugnata la decisione del primo giudice in punto di affermazione della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo targato CR252FZ
(punto 1 del dispositivo), gli appellanti non hanno interesse alla richiesta di “Dichiarare che
l'incidente descritto in premessa si verificato per esclusiva responsabilità del conducente il
veicolo tg. CR252FZ”.
4.4.- lamenta l'insufficiente liquidazione del patito pregiudizio Parte_2
patrimoniale, per il danneggiamento del suo veicolo, reclamando l'ulteriore somma di €
514,18, pari alla differenza dovutale tra quanto riconosciuto dal primo giudice (€ 700,00) e quanto effettivamente spettante (€ 1.214,18 al netto di iva), in ragione della consulenza di parte redatta dal perito assicurativo , che pure l'aveva confermata in Persona_1
giudizio, nonché da fotografie allegate alla stessa.
Il giudice di pace, invocando espressamente i suoi poteri equitativi, ha liquidato la somma di € 700,00, “tenuto conto delle foto depositate e della data di immatricolazione del
veicolo…”, senza tuttavia motivare i criteri orientativi della sua decisione, impedendone la verifica ed il controllo: in particolare, non ha offerto nessuna spiegazione della praticata riduzione dell'importo indicato dal perito di parte che, invece, risulta a Persona_1
questo giudice intrinsecamente coerente nella descrizione e nella valutazione in termini monetari dei danni e dei lavori da effettuare, altresì corroborata dalla rappresentazione fotografica del veicolo danneggiato.
Invero, proprio la documentazione fotografica, versata in atti dall'attrice, che illustra il danneggiamento della parte anteriore del veicolo, rende all'evidenza necessarie le riparazioni del paraurti, del parafango e del cofano anteriori;
sicché, considerando i prezzi di mercato dei materiali di consumo e il costo della mano d'opera necessari per la riparazione, si stima corretto quantificare il danno in € 1.214,18, cifra corrispondente alla perizia di quantificazione prodotta.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, va attualizzata al momento della presente decisione e maggiorata del maggior danno per non aver potuto l'attrice disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma,
prima devalutata fino al tempo del sinistro (27 giugno 2017) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento;
e infine ascende a
€ 1.589,37, al lordo di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sulla sola componente del capitale rivalutato (€ 1.447,30) spettano gli interessi di mora al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
4.5.- si duole dell'errata valutazione degli elementi di fatto e del Parte_1
materiale probatorio prodotto, in particolare lamentando l'omesso esame de “atto di
costituzione in mora, così come riconosciuta dallo stesso giudicante, sebbene soltanto in un
secondo momento;
certificazione medica di avvenuta guarigione;
invito a negoziazione
assistita del 4 settembre 2017 e, infine, comunicazione per , Centro Direz. Controparte_1
Isola B/2, del 29/09/2017”, così a pagina 16 dell'appello.
Si legge nella decisione di primo grado: “Sulla scorta della documentazione versata
in atti, deve ritenersi che le domande risultano essere state precedute da lettera di costituzione in mora trasmessa alle generali, nella qualità, e alla così come CP_4
disposto dall'art. 287 dello stesso decreto 209/05, nei termini previsti” (a pagina 5 della motivazione). L'uso del plurale (“le domande sono state precedute”) e il riferimento, nel capoverso precedente, alle “attrici”, consentirebbero di ritenere che il giudice di pace avesse inteso affermare l'avveramento della condizione di proponibilità imposta dall'indicato art. 287, quindi il decorso del termine di legge dall'invio della lettera raccomandata di richiesta di risarcimento del danno.
L'apparente contraddittorietà della successiva motivazione, resa con specifico riferimento all'affermata improponibilità della domanda risarcitoria di (a Parte_1
pagina 8), è risolta interpretando il complesso delle affermazioni del giudice: l'attrice dapprima, con messaggio di posta elettronica certificata del 10 luglio 2017, inviò alla
– e alla S.p.A. – documentazione medica e poi, il 4 settembre Controparte_1 CP_4
2017, una richiesta risarcitoria, incompleta e carente dei requisiti richiesti dalla norma.
In tale ricostruzione si giustifica l'affermazione dell'improponibilità della domanda per l'inosservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 149 del codice delle assicurazioni private,
sul presupposto della “irritualità della richiesta avanzata, non preceduta dalla messa in
mora” valida, perché “priva dell'attestazione medica di avvenuta guarigione … elemento
indispensabile per la stima del danno” (così ancora a pagina 8 della sentenza).
La decisione – la cui verifica in fatto è preclusa dall'indisponibilità della produzione di parte attrice, non versata agli atti del processo di appello – è errata, per avere la giurisprudenza di legittimità chiarito – con insegnamento che questo giudice condivide appieno – che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cod. ass., se, come nel caso di specie,
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e ordinanza n. 20802 del 25/07/2024). 4.6-. La domanda risarcitoria di non può essere accolta, nulla avendo Parte_1
ella provata circa i pretesi danni alla sua persona.
Benché, invero, l'attrice avesse lamentato di avere patito, in seguito al sinistro, lesioni personali tali da costringerla a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, quantificandone l'equivalente monetario in € 5.000,00 (somma in appello ridotta a € 3.000,00), nessuna specifica allegazione, tantomeno documentale, è
stata offerta a conforto della tesi della derivazione dal sinistro di postumi invalidanti,
temporanei o permanenti.
Va rimarcato, invero, che l'appellante non ha depositato in questa fase di gravame la sua produzione di primo grado (benché detta documentazione risulti richiamata nell'appello,
è in atti copia digitale della produzione – solo – di ), non presente neppure Parte_2
nel fascicolo d'ufficio (ritualmente acquisito), dal quale era stata ritirata all'atto della rimessione della causa in decisione. E nulla le altre parti hanno dedotto circa le lesioni che avrebbe patito l'odierna appellante, né il contenuto di (eventuali) documenti prodotti dall'attrice risulta richiamato in un qualche atto processuale.
Difetta, in verità, negli atti difensivi dell'attrice sinanche qualsivoglia specifica deduzione circa la natura e consistenza dei lamentati danni, il che priva di fondamento la domanda risdarcitoria vieppiù per avere in questa fase di gravame immotivatamente la parte ridotto a “euro 3.000,00” la misura del chiesto risarcimento (a pagina 23 dell'atto di gravame), che in prime cure aveva quantificato in “€ 5.000,00” (così a pagina 2 della citazione).
Non pare inopportuno rammentare l'insegnamento nomofilattico della Suprema Corte
secondo cui “Affinché il fatto dimostrato dal documento in primo grado possa essere
ricompreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso
non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto
allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”
(così a pagina 22 della sentenza n. 4835/2023). Sotto tale aspetto, invero, “combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi
dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte
enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-
dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte
interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi
nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte,
illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti
acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni” (così ancora la sentenza n. 4835/2023 cit.).
Neppure v'è possibilità di fare ordine alla parte di produrre documenti – il cui contenuto si ignora – nella sua disponibilità e che era suo interesse versare agli atti del giudizio di gravame.
In definitiva, manca la prova dell'esistenza di un danno risarcibile, sicché la domanda di va respinta. Parte_1
5.- Le spese.
5.1.- La riforma della decisione impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del processo, distinte tra le parti, in ragione del cumulo soggettivo, espressione di una mera connessione la cui trattazione simultanea è dipesa unicamente dalla volontà
delle parti appellanti.
La fondatezza delle domande risarcitorie di giustifica la condanna Parte_1
della convenuta compagnia a pagarle le spese del doppio grado di giudizio, distratte, per dichiarato anticipo, e liquidate come in dispositivo tenendo presente gli esborsi effettivamente documentati, il valore della controversia, parametrato al decisum, la natura e semplicità delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
L'erroneità della decisione di primo grado in punto d'improponibilità della domanda di giustifica la compensazione delle relative spese di lite nei rapporti con la Parte_1
spese che per il grado di appello vanno poste a carico dell'indicata Controparte_1 appellante, in ragione della sua soccombenza di merito. Anche tali spese vanno liquidate come in dispositivo, considerando natura e valore della causa (parametrata al disputatum),
attività svolta e vigenti tariffe professionali.
5.2.- La parziale fondatezza dell'appello esclude l'applicazione della norma dettata dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n.
115,
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 812/2022 del 19 ottobre 2022,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede;
1) in parziale accoglimento dell'appello:
1a) condanna la quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione
Campania, a pagare ad la somma di € 1.589,37, oltre interessi al Parte_2
tasso di legge sulla sorta capitale di € 1.447,30 dalla presente decisione al saldo;
1b) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) condanna la quale impresa designata per la liquidazione dei CP_1 CP_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione
Campania, a pagare ad le spese del doppio grado del giudizio, che Parte_2
liquida per la prima fase in € 133,66 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 27,00 per esborsi ed € 1.400,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, spese che direttamente attribuisce agli avvocati Angela Carrozza e Antonio Gorga;
3) compensa nei rapporti tra e la quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittima della strada per la Regione Campania, le spese processuali del primo grado e condanna l'appellante a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
nella indicata qualità, le spese del grado di appello, che liquida in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Salerno, 5 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce