Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/1962, n. 2331
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Sentenza 3 agosto 1962

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Anche quando un fatto e stato assunto come equipollente di una situazione temporale, sotto l'aspetto esteriore del termine, vi e un'autolimitazione della volonta cui si addice propriamente il concetto di condizione in senso tecnico, ove, secondo l'ordine naturale delle cose, sia incerto (incertus an et incertus quando) che quel fatto si verifichera. ( V 2247/57).*

Accertare se un'obbligazione sia stata contratta a termine o sotto condizione, equivale a risolvere una quaestio voluntatis e la relativa soluzione non e sindacabile in Sede di legittimita se immune da errori di diritto e vizi logici. ( Conf 380/62, 1304/58).*

Il potere conferito al giudice dall'art 244 cod proc civ, di assegnare alle parti un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare come testi ed ai fatti da accertarsi, ha natura discrezionale ed involge un apprezzamento di mera opportunita, onde il suo omesso Esercizio rimane sottratto al Sindacato della Cassazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/1962, n. 2331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2331
    Data del deposito : 3 agosto 1962

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