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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 7945/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
13/06/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca CAMPOSTRINI del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 16/04/1994 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Verona al n. 81 - parte I - anno 1994, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) Il figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
3) riservando a sé il diritto di usufrutto, con la reversibilità ex art. Parte_2
791 c.c. in caso di premorienza del solo beneficiario, provvederà a trasferire anche a titolo donativo al figlio la sua quota di Persona_1
comproprietà pari al 25% dell'immobile sito in San Lorenzo RS (TN),
località Moline, n. 24, catastalmente così riportato: C.C. 331 - SAN LORENZO,
p.ed. 448, sub. 2, Foglio 31, p.m. 2, cat. A/4, cl. 4, vani 5, rendita € 253,06,
piano S-1-T.
4) Il trasferimento di cui al punto precedente fa parte degli accordi di separazione e divorzio, ne costituisce condizione indispensabile e sarà formalizzato dalle parti avanti un notaio scelto di comune accordo fra le stesse, contestualmente alla scadenza del termine per il deposito di note scritte della fase divorzile. Le
spese del trasferimento saranno a carico di Parte_2
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1902/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento matrimonio proposta cumulativamente.
2 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
3 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 7945/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
13/06/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca CAMPOSTRINI del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 16/04/1994 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Verona al n. 81 - parte I - anno 1994, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) Il figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
3) riservando a sé il diritto di usufrutto, con la reversibilità ex art. Parte_2
791 c.c. in caso di premorienza del solo beneficiario, provvederà a trasferire anche a titolo donativo al figlio la sua quota di Persona_1
comproprietà pari al 25% dell'immobile sito in San Lorenzo RS (TN),
località Moline, n. 24, catastalmente così riportato: C.C. 331 - SAN LORENZO,
p.ed. 448, sub. 2, Foglio 31, p.m. 2, cat. A/4, cl. 4, vani 5, rendita € 253,06,
piano S-1-T.
4) Il trasferimento di cui al punto precedente fa parte degli accordi di separazione e divorzio, ne costituisce condizione indispensabile e sarà formalizzato dalle parti avanti un notaio scelto di comune accordo fra le stesse, contestualmente alla scadenza del termine per il deposito di note scritte della fase divorzile. Le
spese del trasferimento saranno a carico di Parte_2
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1902/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento matrimonio proposta cumulativamente.
2 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
3 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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