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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 785 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 785 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. URBINATI ARMIDA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TENTONI SABRINA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e, in data 2.01.2011, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025 e 1.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto come già vivono dalla data della separazione.
2) - Il marito entro e non oltre la data del 20/05/2025 dovrà liberare la tavernetta situata nello stesso immobile ove si trova la casa coniugale, in Riccione via Tripoli n. 14, immobile di proprietà della sig.ra alla stessa già assegnata in sede di separazione con gli arredi in essa contenuti, liberando Parte_1 altresì il giardino antistante la predetta tavernetta ed asportando tutti i ciclomotori ivi custoditi e di proprietà del sig. (scooter, vespe ecc..). Parte_2
3) - I ricorrenti concordano altresì di stipulare un contratto di comodato ad uso gratuito del garage situato in Riccione via Tripoli n. 14, con divieto di cessione a terzi, per la durata di anni tre, non prorogabili se non per accordo scritto delle parti, decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso;
alla scadenza, il sig. dovrà rilasciare in favore della moglie il predetto bene immobile consentendo Parte_2 la immissione nel possesso della proprietaria ed autorizzando fin d'ora la sig.ra a cambiare Parte_1 le chiavi di accesso (doc. 4).
4) - Il sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a sostenere le spese Parte_2 delle utenze e di smaltimento dei rifiuti relative al garage ed alla tavernetta (per la tavernetta fino al
20/05/2025 data di rilascio), impegnandosi inoltre, per tutto il periodo di occupazione concesso, a non far occupare da terzi gli spazi antistanti l'accesso carrabile e l'accesso pedonale, come meglio individuati nella piantina allegata al contratto di comodato d'uso gratuito (cfr. doc. 4), in modo da garantire il libero passaggio alla sig.ra Pt_1
5) – La sig.ra lavora come domestica presso privati e percepisce redditi di cui alle Parte_1 dichiarazioni allegate per circa euro 6.000,00 all'anno (doc. 5). Il sig. volge attività lavorative Parte_2
pagina 2 di 5 saltuarie che, unitamente all'aiuto economico dei propri genitori, costituiscono la fonte di sostentamento del medesimo.
6) - I figli (nata il [...]) di anni 19, studentessa universitaria, e (nato il Per_1 Per_2
2/01/2011) di anni 14, già affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, rimarranno collocati e residenti presso la madre nella casa di proprietà di quest'ultima in Riccione, viale Tripoli n. 14.
7) – Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordemente hanno deciso di mantenere le abitudini della famiglia, caratterizzate da un'ampia collaborazione tra i due coniugi;
conseguentemente frequenterà e starà con il padre liberamente ed in base agli accordi che i Per_2 genitori assumeranno, tenendo conto delle sue esigenze, impegni e desiderata, impegnandosi in ogni caso il padre a comunicare alla madre la propria disponibilità con un preavviso di almeno 24 ore;
al solo fine di evitare contrasti futuri, i genitori stabiliscono che in caso di disaccordo starà con il padre Per_2 almeno due giorni alla settimana, anche per il pernottamento, presso l'appartamento sito in Riccione, via
Scesa n. 10, ove il Sig. è domiciliato a decorrere dal 20/05/2025, ove il medesimo si impegna Parte_2
a trasferire altresì la propria residenza entro e non oltre 30/06/2025; nei giorni di competenza paterna, il minore trascorrerà comunque i pomeriggi presso la madre al fine di essere seguito nello svolgimento dei compiti scolastici.
Il padre starà nei fine settimana alternati con dal venerdì pomeriggio, dopo i compiti, al lunedì Per_2 mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi. Per le festività natalizie il minore trascorrerà il giorno di Natale o della Vigilia, ad anni alterni con la madre o con il padre, nonché per sette giorni durante le successive festività.
Durante la stagione estiva, i coniugi concorderanno la suddivisione delle ferie estive da trascorrere con il figlio. In caso di contrasto, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre (doc. 6).
8) - Il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della moglie la somma complessiva di € Parte_1
800,00 mensili, in un'unica soluzione, di cui € 350,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ed € 100,00 per la moglie, somme rivalutabili ai fini Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese come fino ad oggi avvenuto.
9) - Le spese straordinarie per i figli saranno poste nella percentuale del 50% a carico di ciascun genitore, intendendosi per tali:
pagina 3 di 5 - le spese mediche non mutuabili, visite specialistiche, cure ortodontiche, acquisto farmaci non mutuabili,
- le spese scolastiche, quali ad esempio quelle di iscrizione scolastiche e/o universitarie, tasse e trasferte, spese per ripetizioni, spese per corsi di approfondimento di materie (es. lingue), libri di testo, corredo scolastico e/o attrezzature, gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze culturali e spese di spostamento e locazione in caso di studi fuori sede;
- spese per attività ricreative e/o culturali, spese per attività sportive, incluso acquisto attrezzature, spese di iscrizione e trasferte;
- spese per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria, acquisto di ciclomotore, autovettura, computer, cellulare, libri, ecc..
Dette spese dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione delle ricevute di spesa, senza possibilità di compensazione tra spese anticipate dal singolo genitore. Il genitore che le avrà sostenute procederà a detrarle dalla dichiarazione dei propri redditi. Ai fini della relativa rimborsabilità, le spese straordinarie, con particolare riferimento a quelle necessarie per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle scolastiche e mediche urgenti non mutuabili in quanto da ritenersi necessarie ed improrogabili.
10) - Gli assegni unici universali a sostegno della prole erogati dall resteranno integralmente a CP_1 favore della sig.ra e, a tal fine, le parti si impegnano a collaborare per procedere alla richiesta, Pt_1 producendo tutti i documenti necessari ai fini dell'espletamento della pratica e del buon fine del pagamento.
11) - La sig.ra si farà carico delle spese delle utenze della casa coniugale come avvenuto Parte_1 fino ad oggi e della tavernetta, dal momento della relativa riconsegna da parte del sig. che Parte_2 dovrà avvenire nei termini sopra indicati (ovvero entro il 20/05/2025).
12) - I coniugi con la sottoscrizione in calce danno atto di aver definito ogni questione economica e di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, per nessun titolo e ragione.
13) – I coniugi dichiarano che non vi sono pendenti procedimenti riguardanti le medesime domande qui formulate.
14) - Le parti dichiarano che le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivendo il presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 12.12.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 71 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 785 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. URBINATI ARMIDA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TENTONI SABRINA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e, in data 2.01.2011, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025 e 1.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto come già vivono dalla data della separazione.
2) - Il marito entro e non oltre la data del 20/05/2025 dovrà liberare la tavernetta situata nello stesso immobile ove si trova la casa coniugale, in Riccione via Tripoli n. 14, immobile di proprietà della sig.ra alla stessa già assegnata in sede di separazione con gli arredi in essa contenuti, liberando Parte_1 altresì il giardino antistante la predetta tavernetta ed asportando tutti i ciclomotori ivi custoditi e di proprietà del sig. (scooter, vespe ecc..). Parte_2
3) - I ricorrenti concordano altresì di stipulare un contratto di comodato ad uso gratuito del garage situato in Riccione via Tripoli n. 14, con divieto di cessione a terzi, per la durata di anni tre, non prorogabili se non per accordo scritto delle parti, decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso;
alla scadenza, il sig. dovrà rilasciare in favore della moglie il predetto bene immobile consentendo Parte_2 la immissione nel possesso della proprietaria ed autorizzando fin d'ora la sig.ra a cambiare Parte_1 le chiavi di accesso (doc. 4).
4) - Il sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a sostenere le spese Parte_2 delle utenze e di smaltimento dei rifiuti relative al garage ed alla tavernetta (per la tavernetta fino al
20/05/2025 data di rilascio), impegnandosi inoltre, per tutto il periodo di occupazione concesso, a non far occupare da terzi gli spazi antistanti l'accesso carrabile e l'accesso pedonale, come meglio individuati nella piantina allegata al contratto di comodato d'uso gratuito (cfr. doc. 4), in modo da garantire il libero passaggio alla sig.ra Pt_1
5) – La sig.ra lavora come domestica presso privati e percepisce redditi di cui alle Parte_1 dichiarazioni allegate per circa euro 6.000,00 all'anno (doc. 5). Il sig. volge attività lavorative Parte_2
pagina 2 di 5 saltuarie che, unitamente all'aiuto economico dei propri genitori, costituiscono la fonte di sostentamento del medesimo.
6) - I figli (nata il [...]) di anni 19, studentessa universitaria, e (nato il Per_1 Per_2
2/01/2011) di anni 14, già affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, rimarranno collocati e residenti presso la madre nella casa di proprietà di quest'ultima in Riccione, viale Tripoli n. 14.
7) – Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordemente hanno deciso di mantenere le abitudini della famiglia, caratterizzate da un'ampia collaborazione tra i due coniugi;
conseguentemente frequenterà e starà con il padre liberamente ed in base agli accordi che i Per_2 genitori assumeranno, tenendo conto delle sue esigenze, impegni e desiderata, impegnandosi in ogni caso il padre a comunicare alla madre la propria disponibilità con un preavviso di almeno 24 ore;
al solo fine di evitare contrasti futuri, i genitori stabiliscono che in caso di disaccordo starà con il padre Per_2 almeno due giorni alla settimana, anche per il pernottamento, presso l'appartamento sito in Riccione, via
Scesa n. 10, ove il Sig. è domiciliato a decorrere dal 20/05/2025, ove il medesimo si impegna Parte_2
a trasferire altresì la propria residenza entro e non oltre 30/06/2025; nei giorni di competenza paterna, il minore trascorrerà comunque i pomeriggi presso la madre al fine di essere seguito nello svolgimento dei compiti scolastici.
Il padre starà nei fine settimana alternati con dal venerdì pomeriggio, dopo i compiti, al lunedì Per_2 mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi. Per le festività natalizie il minore trascorrerà il giorno di Natale o della Vigilia, ad anni alterni con la madre o con il padre, nonché per sette giorni durante le successive festività.
Durante la stagione estiva, i coniugi concorderanno la suddivisione delle ferie estive da trascorrere con il figlio. In caso di contrasto, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre (doc. 6).
8) - Il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della moglie la somma complessiva di € Parte_1
800,00 mensili, in un'unica soluzione, di cui € 350,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ed € 100,00 per la moglie, somme rivalutabili ai fini Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese come fino ad oggi avvenuto.
9) - Le spese straordinarie per i figli saranno poste nella percentuale del 50% a carico di ciascun genitore, intendendosi per tali:
pagina 3 di 5 - le spese mediche non mutuabili, visite specialistiche, cure ortodontiche, acquisto farmaci non mutuabili,
- le spese scolastiche, quali ad esempio quelle di iscrizione scolastiche e/o universitarie, tasse e trasferte, spese per ripetizioni, spese per corsi di approfondimento di materie (es. lingue), libri di testo, corredo scolastico e/o attrezzature, gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze culturali e spese di spostamento e locazione in caso di studi fuori sede;
- spese per attività ricreative e/o culturali, spese per attività sportive, incluso acquisto attrezzature, spese di iscrizione e trasferte;
- spese per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria, acquisto di ciclomotore, autovettura, computer, cellulare, libri, ecc..
Dette spese dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione delle ricevute di spesa, senza possibilità di compensazione tra spese anticipate dal singolo genitore. Il genitore che le avrà sostenute procederà a detrarle dalla dichiarazione dei propri redditi. Ai fini della relativa rimborsabilità, le spese straordinarie, con particolare riferimento a quelle necessarie per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle scolastiche e mediche urgenti non mutuabili in quanto da ritenersi necessarie ed improrogabili.
10) - Gli assegni unici universali a sostegno della prole erogati dall resteranno integralmente a CP_1 favore della sig.ra e, a tal fine, le parti si impegnano a collaborare per procedere alla richiesta, Pt_1 producendo tutti i documenti necessari ai fini dell'espletamento della pratica e del buon fine del pagamento.
11) - La sig.ra si farà carico delle spese delle utenze della casa coniugale come avvenuto Parte_1 fino ad oggi e della tavernetta, dal momento della relativa riconsegna da parte del sig. che Parte_2 dovrà avvenire nei termini sopra indicati (ovvero entro il 20/05/2025).
12) - I coniugi con la sottoscrizione in calce danno atto di aver definito ogni questione economica e di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, per nessun titolo e ragione.
13) – I coniugi dichiarano che non vi sono pendenti procedimenti riguardanti le medesime domande qui formulate.
14) - Le parti dichiarano che le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivendo il presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 12.12.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 71 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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